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DIVIETO DI UTILIZZO, ACCENSIONE E LANCIO DI GIOCHI D'ARTIFICIO, PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE NEL TERRITORIO COMUNALE lN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE.

È fatto divieto assoluto a chiunque di utilizzare, accendere, far esplodere o lanciare giochi d’artificio, petardi, botti, razzi, fuochi pirotecnici e artifici esplodenti di qualsiasi tipo e categoria, anche se di libera vendita, su tutto il territorio

Data :

19 dicembre 2025

 DIVIETO DI UTILIZZO, ACCENSIONE E LANCIO DI GIOCHI D'ARTIFICIO, PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE NEL TERRITORIO COMUNALE lN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE.
Municipium

Descrizione

OGGETTO: Divieto di utilizzo, accensione e lancio di giochi d’artificio, petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi genere nel territorio comunale in occasione delle festività natalizie.

 

PREMESSO CHE

 

ü  Nel periodo delle festività natalizie e di fine anno è consuetudine l’utilizzo di giochi d’artificio, petardi, botti e artifici pirotecnici, anche al di fuori degli spettacoli autorizzati;

ü  Tali comportamenti determinano gravi rischi per la pubblica e privata incolumità, in particolare per bambini, anziani e persone con disabilità;

ü  L’esplosione di artifici pirotecnici costituisce causa di stress e sofferenza per gli animali d’affezione e selvatici, con possibili episodi di smarrimento e incidenti;

ü  L’uso incontrollato di materiali pirotecnici può provocare incendi, danni a beni pubblici e privati, nonché fenomeni di inquinamento acustico e atmosferico;

 

CONSIDERATO CHE

 

ü  Rientra tra i compiti dell’Amministrazione Comunale la tutela della sicurezza urbana, della salute pubblica, dell’ambiente e del benessere animale;

ü  Si rende necessario adottare misure preventive e temporanee volte a scongiurare situazioni di pericolo e a garantire lo svolgimento sereno delle festività natalizie;

 

VISTI

 

ü  L’art. 50, comma 5, e l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – TUEL);

ü  La Legge 24 novembre 1981, n. 689;

ü  Il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e il relativo Regolamento di esecuzione;

ü  Il Decreto Legislativo 138/2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2025 n. 227), che attribuisce ai Comuni siciliani le funzioni di cui agli articoli 68 e 69 del Tulps;

ü  Il D.Lgs. 152/2006 in materia di Tutela dell’Ambiente;

ü  Lo Statuto Comunale;

ü  La Determina Dirigenziale n 36 del 01.4.2025 di rassegnazione degli incarichi di Responsabili di Direzione fino al 30.12.2025;

 

RITENUTO

 

Necessario ed urgente, per motivi di sicurezza pubblica e tutela dell’incolumità dei cittadini e degli animali, vietare l’uso di giochi pirotecnici su tutto il territorio comunale nel periodo delle festività natalizie;

 

ORDINA

 

1. È fatto divieto assoluto a chiunque di utilizzare, accendere, far esplodere o lanciare giochi d’artificio, petardi, botti, razzi, fuochi pirotecnici e artifici esplodenti di qualsiasi tipo e categoria, anche se di libera vendita, su tutto il territorio del Comune di Castelvetrano.

2. Il divieto di cui al punto 1 è valido dal giorno 22 Dicembre 2025 al giorno 06 Gennaio 2026, compreso.

3. sono esclusi dal presente divieto esclusivamente gli spettacoli pirotecnici nel rispetto della normativa vigente che dovranno presentare istanza per l’ottenimento della Licenza entro e non oltre il 22 Dicembre 2025.

 

AVVERTE

 

ü  Che la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, salvo che il fatto non costituisca reato, nonché il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato;

ü  Che gli organi di Polizia Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricati della vigilanza sull’osservanza del presente provvedimento;

 

DISPONE

 

ü  La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line del Comune;

ü  La massima diffusione del provvedimento tramite il sito istituzionale ed i canali di comunicazione dell’Ente;

ü  La trasmissione della presente Ordinanza viene trasmessa a:

-       Prefettura di Trapani- protocollo.preftp@pec.interno.it;

-      Questura di Trapani - dipps185.00fo@pecps.poliziadistato.it;

-      Commissariato della Polizia di Stato di Castelvetrano -  dipps185.5500@pecps.poliziadistato.it;

-      Stazione Carabinieri di Castelvetrano c/o Compagnia Carabinieri di Castelvetrano - ttp27684@pec.carabinieri.it;

-      Compagnia della Guardia di Finanza di Castelvetrano -  tp1290000p@pec.gdf.it; tp1400000p@pec.gdf.it;

-      Corpo di Polizia Municipale di Castelvetrano

 

INFORMA

 

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni.

 

Il Responsabile della VI Direzione

       Arch. Pasquale Calamia

 

Ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2025, 10:56

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