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Avviso - Iscrizione delle lista di leva dei giovni nati nell'anno 2009.

Visto l’art. 34 del Testo Unico delle leggi sulla leva e reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina e nell’aeronautica, approvato con D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato con legge 24 dicembre 1986, n. 958

Data :

31 dicembre 2025

Avviso - Iscrizione delle lista di leva dei giovni nati nell'anno 2009.
Municipium

Descrizione

Visto l’art. 34 del Testo Unico delle leggi sulla leva e reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina e nell’aeronautica, approvato con D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato con legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, recante “nuove norme per il servizio di leva”, come modificata con legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Vista la lege 24 dicembre 1963, n. 958, recante “norme per il servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata”;
NOTIFICA
1) Tutti i cittadini dello stato e gli stranieri che, con l’arruolamento nell’Esercito ( od in altro modo previsto dalla legge sulla cittadinanza 5 febbraio 1992, n. 91), possono divenire tali, nati fra il I° gennaio e il 31 dicembre 2009 e che, agli effetti di leva devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell’art. 35 del Testo Unico 14 febbraio 1964, n. 237, sono in obbligo di domandare, entro questo mese la loro iscrizione nelle liste di leva e di fornire i chiarimenti che in questa occasione potranno essere loro richiesti.
Allo stesso obbligo sono anche sottoposti, in applicazione dell’art. I° della legge succitata, i residenti in questo Comune che non possiedono alcuna cittadinanza.
Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno obbligo di farla i loro genitori o i tutori.
2) I giovani che non si siano domiciliati in questo Comune, ma che vi abbiano la dimora abituale ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, hanno la facoltà di farsi iscrivere su queste liste di leva per ragioni di residenza. In questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio nel senso successivo art. 44 del Codice stesso.
3) Saranno scritti d’ufficio, per età presunta, quei giovani che, non essendo compresi nei registri dello Stato Civile, siano notoriamente ritenuti avere l’età richiesta per l’iscrizione.
Essi non saranno cancellati dalle liste di leva se non quando abbiano provato, con autentici documenti e prima di imprendere servizio militare, di avere un’età minore di quella attribuita.
Castelvetrano, 1 gennaio 2026
IL SINDACO
F.to Avv. Giovanni Lentini
D.P.R. 14 FEBBRAIO 1964, N. 237
ART. 35 – DOMICILIO LEGALE.

Sono considerati legalmente nel Comune:
1. I giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio prigioniero di guerra che abbia avuto l’ultimo domicilio nel comune;
2. I giovani ammogliati, il cui padre, o in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvo che giustifichino di avere legale domicilio in altro Comune;
3. I giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre, o in mancanza di questo la madre, abbia altrove domicilio;
4. I giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siamo privi di padre, madre o tutore;
5. I giovani nati o residenti nel Comune che, trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;
6. I giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel Comune nel Comune.
Agli effetti della iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all’estero il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane, ovvero, in mancanza di siffatta designazione il Comune di Roma.
ART. 52 - ISCRITTI NON IDONEI IN MODO PERMANENTE ALLA PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE.
Prima dell’apertura della leva della loro classe, i giovani iscritti, i quali comprovino di essere affetti da evidenti e gravi imperfezioni o da infermità gravi e permanenti, accertate da organi sanitari pubblici, possono ottenere in anticipo la definizione della loro posizione rispetto all’obbligo del servizio militare. All’uopo i giovani iscritti debbono rivolgere domanda all’Ufficio Leva di terra o di mare competente, tramite l’amministrazione comunale, entro novanta giorni dalla data della pubblicazione delle liste di leva. La domanda dovrà essere compilata secondo le modalità stabilite dal Ministro per la Difesa e corredata dai documenti prescritti.

Ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2025, 09:22

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