Descrizione
In merito all’intervento indicato in oggetto, alcuni Comuni hanno manifestato criticità, di cui si forniscono i chiarimenti di seguito indicati:
1)
Il requisito della presenza di almeno tre componenti nel nucleo familiare è previsto tassativamente dalla legge n. 1/2026, art. 57;
2)
Considerato che questo Dipartimento erogherà ai Comuni le somme necessarie ai fini della liquidazione del contributo agli aventi diritto, tutti gli aspetti relativi all’esame dell’istanza (controllo dell’avvenuto pagamento del canone di locazione, reperimento versamenti cedolare secca, validità dell’attestazione ISEE, reperimento codice IBAN), fanno parte dell’attività istruttoria a carico del Comune;
3)
In relazione alla criticità legata all’erogazione del contributo ai percettori di Assegno di Inclusione (ADI), e alla sovrapposizione delle due misure, la normativa di cui al D.L. 4.5.2023, n. 48 non esclude la cumulabilità dell’ADI con altre forme di sostegno al reddito.
Ciò premesso, i Servizi sociali di codesti Comuni avranno cura di verificare e quantificare la quota ADI già eventualmente percepita a copertura del canone di locazione, così da calcolare l’integrazione da corrispondere a valere sulla misura regionale.
Ferma restando la quota a valere sull’ADI, il contributo regionale può essere concesso ad integrazione di tale misura, fino alla concorrenza del canone di locazione indicato nel contratto, e comunque entro l’importo di € 3.000,00 previsto dalla legge, rapportato al periodo di effettività e validità del contratto di locazione nell’anno corrente, calcolato in giorni.
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Ultimo aggiornamento: 5 maggio 2026, 11:31