Descrizione
3.
ADEMPIMENTI DEI COMUNI
Ciascun Comune è responsabile della verifica della documentazione presentata e della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda; a tal fine potrà espletare i controlli a campione previsti dalla normativa vigente.
I Comuni sono tenuti :
- a verificare che il cittadino istante sia in possesso dei requisiti anagrafici richiesti dall’art. 57 della legge regionale 05 gennaio 2026, n.1, ovvero residenza nel territorio regionale da almeno due anni, nonché nucleo familiare composto da almeno tre unità compreso l’istante medesimo;
- a fornire ai cittadini adeguate informazioni in merito all'intervento, utilizzando sia i mezzi di pubblicità formale, sia ulteriori strumenti idonei;
- ad indicare un termine per la presentazione delle istanze, che sia compatibile con il termine, sotto indicato, di trasmissione a questo Dipartimento.
I Comuni, espletate le dovute verifiche e controlli sulle istanze ricevute, dovranno inviare a questo Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali:
- apposita richiesta a firma del Dirigente del settore competente, corredata dell’elenco dei cittadini istanti;
- certificazione di residenza e stato di famiglia di ciascuno dei cittadini istanti.
La suddetta richiesta dovrà pervenire entro e non oltre il 29-09-2026
VIA PEC all'indirizzo dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it.
e all’indirizzo: raffaella.patti@regione.sicilia.it
Non saranno accettate istanze indirizzate ad altre caselle di posta elettronica.
Allegati
Ultimo aggiornamento: 14 aprile 2026, 10:21