Modulistica
Sezione in allestimento
Gentile Cittadino,
In questa sezione troverà, informazioni, guide operative, e moduli dell’Amministrazione Comunale.
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Autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e autenticazioni
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- stato di famiglia;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio/a;
- decesso del congiunto dell’ascendente o discendente;
- iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
- appartenenza ad ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da legge speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali,
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.
- cittadini italiani e dell’Unione Europea;
- legale rappresentante o procuratore: per le persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, comitati e associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell’Unione Europea;
- cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili in Italia da parte di soggetti pubblici;
- cittadini extracomunitari che ne hanno necessità in procedimenti relativi a materie per le quali esiste una convenzione fra il loro paese di origine e l’Italia.
- minori: chi esercita la responsabilità genitoriale;
- interdetti: il tutore;
- inabilitati e minori emancipati: può dichiarare l’interessato con l’assistenza del curatore;
- chi non sa o non può firmare: la dichiarazione va resa davanti a un pubblico ufficiale;
- chi si trova in condizioni di temporaneo impedimento per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
- firmata digitalmente (con firma digitale o firma elettronica avanzata);
- quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), con la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- trasmessa mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare.
- non sconta l’imposta di bollo;
- ha la stessa validità del certificato che sostituisce;
- è utilizzabile nel rapporto con le amministrazioni pubbliche, con i gestori dei pubblici servizi, con i privati che lo consentano.
- firmata digitalmente (con firma digitale o firma elettronica avanzata);
- quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), con la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- trasmessa mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare.
- rivolte ai privati;
- da produrre alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.
- L’ufficiale dell’Anagrafe, salvo casi speciali previsti dalla normativa, è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Pertanto il testo del documento deve rimanere nell’ambito previsto e non può contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private ecc. ) e tanto meno concretizzare una procura.
- L’ufficiale di Anagrafe può autenticare la firma sui “passaggi di proprietà” di autoveicoli registrati al PRA, dietro presentazione dell’atto di vendita che, di norma, deve essere redatto sul retro del certificato di proprietà, con la sola firma del venditore. Con l’autenticazione della firma, il passaggio di proprietà non è completato: sarà cura dei privati coinvolti recarsi presso il PRA o all’ACI per la trascrizione e i relativi pagamenti. Anche in questo caso l’autenticazione della firma sconta l’imposta di bollo e i diritti di segreteria per € 0,52. Nel caso il venditore sia una persona giuridica, la firma dovrà essere apposta da chi ne ha titolo, dietro presentazione di apposita documentazione da cui ciò risulti (statuto, visura camerale ecc.).
- atti e documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione;
- copie di pubblicazioni;
- titoli di studio;
- documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
- Non possono, invece, essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva o da altro documento:
- i certificati medici;
- i certificati sanitari;
- i certificati veterinari;
- i certificati di origine;
- i certificati di conformità CE;
- i certificati di marchi o brevetti.
- La necessità di esibizione di foto autenticata da parte dei cittadini deve essere esplicitamente prevista per legge e il ricorso agli uffici comunali è possibile solo quando la foto debba essere prodotta ad una pubblica amministrazione (es. rilascio patente, rilascio porto d’armi). Rimangono quindi esclusi i rapporti con uffici privati.
- una fotografia formato tessera recente a mezzo busto e a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili);
- un documento di identità in corso di validità (in mancanza, è necessaria la presenza di due persone maggiorenni, munite di valido documento di riconoscimento, quali testimoni);
- (stranieri) permesso di soggiorno.
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Accesso agli atti
Accesso civico e altri diritti di accesso ai documenti del comune Tra le misure adottate per prevenire la corruzione, mediante l’adozione di procedimenti trasparenti e pubblici il legislatore con il Decreto legislativo 33/2013, da ultimo modificato a maggio 2016, ha disposto la creazione obbligatoria, sul sito istituzionale di ogni pubblica amministrazione, di una sezione denominata: “Amministrazione trasparente”. Ogni cittadino senza recarsi in comune può quindi consultare, in questa sezione del sito, tutti i documenti dell’attività degli uffici comunali, compresi i contatti e i riferimenti dei vari uffici e le istruzioni per i vari procedimenti che permettono la fruizione dei servizi comunali. L’accesso civico Se il cittadino non trova nelle pagine del sito comunale i dati e le informazioni che cerca potrà richiederli direttamente in comune facendo una istanza di “Accesso civico”, compilando il modulo: “Istanza di accesso civico” L’istanza andrà presentata all’ufficio protocollo comunale o all’URP e dovrà essere recapitata al Responsabile comunale per la trasparenza Questa istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non richiede motivazione, è gratuita ed esente dal bollo e può essere trasmessa alternativamente con le modalità di cui all’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 (cartacea con firma di fronte al dipendente addetto o con allegata copia del documento di identità) o con quelle degli artt. 64 e 65 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 (istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica) Se il comune non provvede con celerità alla pubblicazione dei dati omessi e/o alla consegna al richiedente, scattano delle gravi responsabilità di tipo amministrativo e disciplinare per il dirigente o il funzionario comunale che doveva provvedere alla pubblicazione e non lo ha fatto. La tutela del cittadino “contro” le richieste di accesso fatte da altri rispetto ai suoi dati Se ciascun cittadino ha un diritto illimitato ad accedere ai dati del comune, anche gli altri cittadini hanno il medesimo diritto, anche per i dati che lo riguardano. I diritti di riservatezza (la privacy) sembrano completamente disattesi. A tutela della privacy il legislatore ha previsto la notifica ai controinteressati delle istanza di accesso che riguardano dati personali riferiti a terze persone, e ha posto dei limiti alla pubblicazione di questi dati personali, quali, ad esempio, la corresponsione di contributi per ragioni di salute. In estrema sintesi quando il comune riceve una richiesta di accesso civico per dei documenti o atti in cui sono contenuti dei dati personali diversi da quelli del richiedente, deve darne notizia preventiva al cittadino controinteressato, che potrà opporsi con un’adeguata e motivata nota al comune. Spetterà poi al funzionario comunale decidere se prevale la trasparenza dell’attività amministrativa o la privacy del cittadino controinteressato o se potrà attivare dei meccanismi per salvaguardare entrambi i diritti. Gli altri diritti di accesso Questa nuova grande “apertura” non ha eliminato gli altri diritti di accesso, che possono essere attivati qualora si proceda per questioni di una certa complessità o per finalità diverse da quelle semplicemente conoscitive. Ricordiamo dunque gli “altri” diritti di accesso, con il link alle relative norme:- Accesso ordinario: a favore dei cittadini che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso; previsto dall’art. 22 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
- Accesso del consigliere comunale: previsto dall’art. 43 (Diritti dei consiglieri) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
- Accesso ai propri dati personali: detenuti da chiunque in una banca dati cartacea o informatica, previsto dall’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
- Accesso dell’avvocato ai dati della PA per le indagini difensive – previsto dall’art. 391-quater (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione) del Codice di Procedura Penale.
- Accesso ambientale – previsto dall’art. 3 (Accesso all’informazione ambientale su richiesta) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 195 – Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.
- Accesso sugli appalti – previsto dall’art. 53 (Accesso agli atti e riservatezza) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – cosiddetto: “nuovo codice degli appalti”.
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Cittadinanza
Il procedimento può essere avviato solo se l’interessato è iscritto nel registro della popolazione residente del Comune.
La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei seguenti passaggi:
- accertare che la discendenza abbia inizio da un avo (chi è emigrato) di cittadinanza italiana, senza limiti di generazioni;
- accertare che l’avo abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente (mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera);
- comprovare la discendenza dall’avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio;
opportunamente tradotti e legalizzati;
- attestare che né l’istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.
La trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna, solo per i figli nati dopo il 01.01.1948.
- L’autorità competente ad effettuare l’accertamento dei requisiti è determinata in base al luogo di residenza: per chi dichiara la residenza in Italia è l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, per i residenti all’estero è l’Ufficio consolare territorialmente competente.
Acquisto della cittadinanza per matrimonio
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare – se in regola con gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa – la cittadinanza italiana dopo il matrimonio:
- qualora risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica;
- dopo tre anni dalla data del matrimonio, qualora risieda all’estero.
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Il vincolo di coniugio deve permanere fino al momento dell’adozione del provvedimento.
Possono avanzare la richiesta di cittadinanza non solo il coniuge dello straniero naturalizzato prima della data del matrimonio, ma anche il coniuge di chi abbia acquistato la cittadinanza successivamente a tale data: in questo caso i due anni si dovranno conteggiare dal momento in cui il coniuge è divenuto cittadino italiano.
- La richiesta può essere formulata, esclusivamente online, per il tramite della procedura indicata sul sito del Ministero dell’Interno.
Sarà richiesto il versamento di un contributo al Ministero dell’Interno pari ad euro 250,00.
Il richiedente dovrà dimostrare di possedere un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), attraverso titolo di studio o certificazione di ente certificatore riconosciuto. Ciò non si applica a coloro i quali hanno sottoscritto l’accordo di integrazione o sono titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
Il termine di conclusione del procedimento, che vedrà il giuramento presso gli uffici comunali, è di 48 mesi.
Acquisto della cittadinanza per residenza
Chi risiede in Italia regolarmente da almeno:
- 4 anni, se cittadino comunitario;
- 5 anni, se apolide o rifugiato politico;
- 10 anni, se cittadino “extracomunitario”.
può chiedere la cittadinanza italiana e lo Stato può concederla, valutando di caso in caso l’opportunità e l’esistenza dei requisiti.
Non è invece previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni.
- La richiesta può essere formulata, esclusivamente online, per il tramite della procedura indicata sul sito del Ministero dell’Interno.
Sarà richiesto il versamento di un contributo pari ad euro 250,00.
Il richiedente dovrà dimostrare di possedere un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), attraverso titolo di studio o certificazione di ente certificatore riconosciuto. Ciò non si applica a coloro i quali hanno sottoscritto l’accordo di integrazione o sono titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
Il termine di conclusione del procedimento, che vedrà il giuramento presso gli uffici comunali, è di 48 mesi.
Cittadinanza durante la minore età
La cittadinanza viene acquisita dal minore per:
- riconoscimento da parte di un genitore cittadino italiano o dichiarazione giudiziale della filiazione. Nel caso in cui il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento lo stesso esprima la propria volontà in tal senso, attraverso una ”elezione di cittadinanza”.
- adozione: acquisisce la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana oppure, se l’adozione è pronunciata all’estero, con provvedimento dell’Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile. Se l’adottato è maggiorenne, invece, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione.
- naturalizzazione del genitore: i figli minorenni di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se conviventi (in via stabile ed effettiva, attestata con idonea documentazione e sussistente al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore) acquistano automaticamente la cittadinanza italiana. Una volta raggiunta la maggiore età è possibile una rinuncia, in caso siano in possesso di un’altra cittadinanza.
Informazioni
Nel caso della richiesta di cittadinanza per matrimonio e per residenza, l’istanza è formulabile esclusivamente per via telematica sul sito del Ministero dell’Interno. In tal senso si invita per ogni informazione a rivolgersi all’Ufficio Territoriale del Governo (“Prefettura”) competente per territorio.
Per quanto concerne i casi che coinvolgono direttamente l’Ufficio Stato Civile, si invita a rivolgersi ad esso negli orari d’ufficio, fissando eventualmente un appuntamento telefonico.
Normativa di riferimento
Legge 5 febbraio 1992, n. 91
D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
Legge 14 dicembre 2000, n. 379
D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (così come convertito in legge)
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Emigrazione
Iscrizione e cancellazione dall’anagrafe degli italiani residenti all’estero
INFORMAZIONI
L’A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) è uno schedario nel quale sono iscritti i cittadini italiani che fissano all’estero la propria dimora per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi.
- i cittadini italiani che intendono trasferire la propria residenza, da un comune italiano all’estero, periodo superiore ad un anno;
- i cittadini italiani nati e residenti fuor dal territorio nazionale, il cui atto di nascita sia stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia stata accertata dal competente consolato;
- coloro che acquistano la cittadinanza italiana all’estero, continuando a risiedervi.
QUANDO
L’iscrizione deve essere richiesta entro novanta giorni dal trasferimento all’estero.
La cancellazione entro 20 giorni dal rientro in Italia.
DOVE
L’iscrizione: presso il consolato nella cui circoscrizione si è fissata la dimora abituale.
L’eventuale dichiarazione resa presso il comune italiano di residenza deve essere ripetuta, sempre entro novanta giorni, presso il consolato. Se, dopo la dichiarazione presso il comune, l’interessato non si reca successivamente presso il consolato, il provvedimento resta sospeso per uno anno e decorso tale termine viene cancellato per irreperibilità.
Si deve usare il modello: Modello ministeriale di dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero [PDF Compilabile].
La cancellazione: presso il comune dove il cittadino fissa la sua residenza in Italia.
Si deve usare il modello: Modello ministeriale di dichiarazione di residenza [PDF Compilabile].
NOTE
Sempre entro novanta giorni dal verificarsi dell’evento al consolato deve essere comunicato:
- l trasferimento della propria abitazione o residenza;
- le nascita dei figli;
- i matrimoni;
- le morti;
- la perdita della cittadinanza italiana.
Il consolato provvederà all’inoltro al comune italiano delle informazioni e degli atti di stato civile.
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- supporto in policarbonato personalizzato recante la foto e i dati del cittadino, corredato altresì da elementi di sicurezza (ologrammi, sfondi di sicurezza, micro scritture ecc.);
- un microprocessore che ha funzione di:
- protezione da contraffazione per i dati anagrafici, la foto e le impronte del titolare;
- strumento per consentire l’autenticazione in rete da parte del cittadino, finalizzata alla fruizione dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni;
- fattore abilitante ai fini dell’acquisizione di identità digitali sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- fattore abilitante per la fruizione di ulteriori servizi a valore aggiunto, in Italia e in Europa.
La carta ha un numero seriale stampato sul fronte in alto a destra, che prende il nome di numero unico nazionale (del tipo CA00000AA).
I dati del titolare presenti sul documento sono:
- Comune emettitore
- Nome e Cognome del titolare
- Luogo e data di nascita
- Sesso
- Statura
- Cittadinanza
- Immagine della firma del titolare
- Validità per l’espatrio
- Fotografia
- Immagini di 2 impronte digitali (un dito della mano destra e un dito della mano sinistra), per la lettura delle quali è necessario il rilascio dell’autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno
- Genitori (nel caso di carta di un minore)
- Codice fiscale
- Estremi dell’atto di nascita
- Indirizzo di residenza
- Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini residenti all’estero)
- Codice fiscale sotto forma di codice a barre
Al momento della richiesta di emissione della Carta di Identità Elettronica le persone maggiorenni possono esprimere la propria volontà a donare organi e tessuti sottoscrivendo una dichiarazione che sarà inviata al Sistema Informativo Trapianti (SIT).
- La CIE non sarà stampata e consegnata direttamente a sportello al momento della richiesta, ma sarà spedita entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, all’indirizzo indicato dal richiedente (propria residenza o presso diverso domicilio, oppure presso gli stessi uffici del Comune).
- Le carte d’identità in formato cartaceo ed elettronico rilasciate in precedenza restano valide fino alla loro data di scadenza.
- La carta d’identità cartacea potrà essere rilasciata immediatamente allo sportello nei casi di reale e documentata urgenza, segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche.
- Sono altresì rilasciate in formato CIE le carte d’identità richieste da cittadini dimoranti nel Comune ma che non hanno la residenza, salvo i casi di urgenza documentati. In questo caso è obbligatorio per il Comune richiedere il nulla osta del Comune di residenza.
- Sono emesse in formato CIE le carte d’identità dei cittadini impossibilitati a recarsi personalmente presso l’Ufficio Anagrafe (“a domicilio”). Unicamente in questo caso è ammessa la mancata registrazione delle impronte digitali.
Al termine della procedura di richiesta al richiedente verrà rilasciato un modulo con il riepilogo dei dati contenente il numero della CIE e la prima parte del PIN e PUK (la seconda parte sarà contenuta nella lettera che verrà spedita dall’Istituto Poligrafico).
Il modulo di riepilogo non costituisce un sostitutivo del “documento d’identità” richiesto.
CHI PUÒ RICHIEDERLA
La CIE può essere rilasciata a tutti i cittadini maggiorenni e minorenni residenti sul territorio comunale.
Viene rilasciata:
- a coloro che chiedono per la prima volta la carta di identità, presentando un altro documento d’identità (passaporto o documenti d’identità del paese d’origine) o due testimoni muniti di documenti d’identità;
- a coloro ai quali la carta d’identità risulta scaduta, presentando il vecchio documento;
- in caso di smarrimento, furto o deterioramento della carta ancora in corso di validità, presentando denuncia di smarrimento/furto alle autorità competenti o il documento deteriorato.
- Per il rilascio della CIE da parte degli Uffici consolari ai cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, si è in attesa di una specifica disciplina individuata dai Ministeri degli Esteri e dell’Interno. Fino a tale momento continuerà ad essere emesso il documento in formato cartaceo.
VALIDITÀ PER L’ESPATRIO
La CIE può essere rilasciata valida o non valida per l’espatrio per i cittadini italiani. Quando non è valida per l’espatrio sulla carta appare apposita dicitura.
È sempre rilasciata non valida per l’espatrio ai cittadini stranieri (comunitari e extracomunitari) maggiorenni e minorenni.
Per un elenco aggiornato dei paesi in cui è possibile entrare con la carta d’identità, si consiglia di consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it/, selezionando il paese di proprio interesse.
MINORENNI
La CIE viene rilasciata al minore:
- VALIDA PER L’ESPATRIO: per i minori cittadini italiani, previo assenso di entrambi i genitori, i quali devono recarsi agli sportelli insieme al minore. Nel caso non sia possibile per uno dei genitori presentarsi allo sportello, è possibile dare il proprio assenso compilando il modulo disponibile nella sezione “modulistica” e allegando fotocopia del proprio documento d’identità in corso di validità.
- Nel caso di rifiuto all’assenso da parte di un genitore, è necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
- Sulla carta di identità dei minori di 14 anni valida per l’espatrio, è possibile riportare il nome dei genitori. Quando non è riportato sul documento del minore di 14 anni il nome dei genitori è necessario, per recarsi all’estero con i genitori, munirsi almeno di un certificato di nascita del minore dal quale risultino i nomi dei genitori. Se il minore di anni 14 si reca all’estero non accompagnato da almeno un genitore è necessario richiedere in Questura la dichiarazione di accompagnamento (modulo disponibile sul sito della Polizia di Stato).
- NON VALIDA PER L’ESPATRIO: con la presenza, assieme al minore, di almeno un genitore. Il rilascio è possibile in tal caso previa esibizione di un precedente documento d’identità oppure con la presenza di un testimone maggiorenne munito di proprio documento d’identità personale.
DURATA E RINNOVO
La validità della CIE è di:
- 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
- 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
- 10 anni per i maggiorenni.
Il rinnovo può essere richiesto 6 mesi prima della data di scadenza stessa.
- Non è previsto il rinnovo a seguito di variazione di dati riguardanti lo stato civile, la residenza o la professione.
DOVE RICHIEDERLA
Il rilascio del documento avviene unicamente su appuntamento, presentandosi nel giorno fissato presso la sede dell’ufficio Anagrafe.
È possibile prenotarsi di persona, recandosi all’URP, oppure tramite il sito web www.cartadidentita.gov.it.
Per i cittadini impossibilitati per gravi motivi di salute a presentarsi allo sportello, un delegato dovrà richiedere l’emissione del documento nella versione cartacea, che vedrà il passaggio di personale comunale (per la verifica dell’identità della persona e l’eventuale firma) a domicilio dell’interessato.
DOCUMENTAZIONE DA PORTARE IN ANAGRAFE
- UNA FOTOGRAFIA: su sfondo chiaro, con posa frontale, a capo scoperto (salvo i casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, purché il viso sia ben visibile). La fotografia può essere consegnata anche in formato digitale su chiavetta USB con le seguenti caratteristiche: definizione immagine almeno 400 dpi, dimensione del file massimo 500kb, formato del file JPEG;
- CARTA DI IDENTITÀ SCADUTA O IN SCADENZA, oppure DENUNCIA DI FURTO O SMARRIMENTO della precedente Carta d’Identità resa presso le Autorità competenti, in originale, CARTA D’IDENTITÀ DETERIORATA;
- TESSERA SANITARIA/CODICE FISCALE (Carta Nazionale dei Servizi);
- (minori) MODULO DI ASSENSO per il rilascio della carta valida per l’espatrio, nel caso di minore accompagnato da un solo genitore;
- (stranieri) PERMESSO DI SOGGIORNO O CARTA DI SOGGIORNO, in corso di validità;
- (stranieri) PASSAPORTO O DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL PAESE ESTERO (COMUNITARIO E EXTRACOMUNITARIO), rilasciato dal paese di origine, da presentare in caso di richiesta della prima carta di identità.
- COSTO
Il costo per il rilascio della Carta di Identità Elettronica è di Euro 16,79 quali rimborso in favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per i costi di emissione e spedizione.
Il versamento, in contanti, deve essere effettuato direttamente all’Anagrafe prima di procedere all’avvio della pratica di acquisizione dati.
TEMPI DI CONSEGNA
La consegna tramite posta entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta all’indirizzo di residenza o di domicilio indicato dal richiedente, che può essere anche l’Ufficio URP del Comune.
La CIE viene consegnata tramite lettera raccomandata e per il ritiro può essere indicato, al momento della richiesta, un delegato (nel caso dell’URP sarà il dipendente incaricato).
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- supporto in policarbonato personalizzato recante la foto e i dati del cittadino, corredato altresì da elementi di sicurezza (ologrammi, sfondi di sicurezza, micro scritture ecc.);
- un microprocessore che ha funzione di:
- protezione da contraffazione per i dati anagrafici, la foto e le impronte del titolare;
- strumento per consentire l’autenticazione in rete da parte del cittadino, finalizzata alla fruizione dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni;
- fattore abilitante ai fini dell’acquisizione di identità digitali sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- fattore abilitante per la fruizione di ulteriori servizi a valore aggiunto, in Italia e in Europa.
La carta ha un numero seriale stampato sul fronte in alto a destra, che prende il nome di numero unico nazionale (del tipo CA00000AA).
I dati del titolare presenti sul documento sono:
- Comune emettitore
- Nome e Cognome del titolare
- Luogo e data di nascita
- Sesso
- Statura
- Cittadinanza
- Immagine della firma del titolare
- Validità per l’espatrio
- Fotografia
- Immagini di 2 impronte digitali (un dito della mano destra e un dito della mano sinistra), per la lettura delle quali è necessario il rilascio dell’autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno
- Genitori (nel caso di carta di un minore)
- Codice fiscale
- Estremi dell’atto di nascita
- Indirizzo di residenza
- Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini residenti all’estero)
- Codice fiscale sotto forma di codice a barre
Al momento della richiesta di emissione della Carta di Identità Elettronica le persone maggiorenni possono esprimere la propria volontà a donare organi e tessuti sottoscrivendo una dichiarazione che sarà inviata al Sistema Informativo Trapianti (SIT).
- La CIE non sarà stampata e consegnata direttamente a sportello al momento della richiesta, ma sarà spedita entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, all’indirizzo indicato dal richiedente (propria residenza o presso diverso domicilio, oppure presso gli stessi uffici del Comune).
- Le carte d’identità in formato cartaceo ed elettronico rilasciate in precedenza restano valide fino alla loro data di scadenza.
- La carta d’identità cartacea potrà essere rilasciata immediatamente allo sportello nei casi di reale e documentata urgenza, segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche.
- Sono altresì rilasciate in formato CIE le carte d’identità richieste da cittadini dimoranti nel Comune ma che non hanno la residenza, salvo i casi di urgenza documentati. In questo caso è obbligatorio per il Comune richiedere il nulla osta del Comune di residenza.
- Sono emesse in formato CIE le carte d’identità dei cittadini impossibilitati a recarsi personalmente presso l’Ufficio Anagrafe (“a domicilio”). Unicamente in questo caso è ammessa la mancata registrazione delle impronte digitali.
Al termine della procedura di richiesta al richiedente verrà rilasciato un modulo con il riepilogo dei dati contenente il numero della CIE e la prima parte del PIN e PUK (la seconda parte sarà contenuta nella lettera che verrà spedita dall’Istituto Poligrafico).
Il modulo di riepilogo non costituisce un sostitutivo del “documento d’identità” richiesto.
CHI PUÒ RICHIEDERLA
La CIE può essere rilasciata a tutti i cittadini maggiorenni e minorenni residenti sul territorio comunale.
Viene rilasciata:
- a coloro che chiedono per la prima volta la carta di identità, presentando un altro documento d’identità (passaporto o documenti d’identità del paese d’origine) o due testimoni muniti di documenti d’identità;
- a coloro ai quali la carta d’identità risulta scaduta, presentando il vecchio documento;
- in caso di smarrimento, furto o deterioramento della carta ancora in corso di validità, presentando denuncia di smarrimento/furto alle autorità competenti o il documento deteriorato.
- Per il rilascio della CIE da parte degli Uffici consolari ai cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, si è in attesa di una specifica disciplina individuata dai Ministeri degli Esteri e dell’Interno. Fino a tale momento continuerà ad essere emesso il documento in formato cartaceo.
VALIDITÀ PER L’ESPATRIO
La CIE può essere rilasciata valida o non valida per l’espatrio per i cittadini italiani. Quando non è valida per l’espatrio sulla carta appare apposita dicitura.
È sempre rilasciata non valida per l’espatrio ai cittadini stranieri (comunitari e extracomunitari) maggiorenni e minorenni.
Per un elenco aggiornato dei paesi in cui è possibile entrare con la carta d’identità, si consiglia di consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it/, selezionando il paese di proprio interesse.
MINORENNI
La CIE viene rilasciata al minore:
- VALIDA PER L’ESPATRIO: per i minori cittadini italiani, previo assenso di entrambi i genitori, i quali devono recarsi agli sportelli insieme al minore. Nel caso non sia possibile per uno dei genitori presentarsi allo sportello, è possibile dare il proprio assenso compilando il modulo disponibile nella sezione “modulistica” e allegando fotocopia del proprio documento d’identità in corso di validità.
- Nel caso di rifiuto all’assenso da parte di un genitore, è necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
- Sulla carta di identità dei minori di 14 anni valida per l’espatrio, è possibile riportare il nome dei genitori. Quando non è riportato sul documento del minore di 14 anni il nome dei genitori è necessario, per recarsi all’estero con i genitori, munirsi almeno di un certificato di nascita del minore dal quale risultino i nomi dei genitori. Se il minore di anni 14 si reca all’estero non accompagnato da almeno un genitore è necessario richiedere in Questura la dichiarazione di accompagnamento (modulo disponibile sul sito della Polizia di Stato).
- NON VALIDA PER L’ESPATRIO: con la presenza, assieme al minore, di almeno un genitore. Il rilascio è possibile in tal caso previa esibizione di un precedente documento d’identità oppure con la presenza di un testimone maggiorenne munito di proprio documento d’identità personale.
DURATA E RINNOVO
La validità della CIE è di:
- 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
- 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
- 10 anni per i maggiorenni.
Il rinnovo può essere richiesto 6 mesi prima della data di scadenza stessa.
- Non è previsto il rinnovo a seguito di variazione di dati riguardanti lo stato civile, la residenza o la professione.
DOVE RICHIEDERLA
Il rilascio del documento avviene unicamente su appuntamento, presentandosi nel giorno fissato presso la sede dell’ufficio Anagrafe.
È possibile prenotarsi di persona, recandosi all’URP, oppure tramite il sito web www.cartadidentita.gov.it.
Per i cittadini impossibilitati per gravi motivi di salute a presentarsi allo sportello, un delegato dovrà richiedere l’emissione del documento nella versione cartacea, che vedrà il passaggio di personale comunale (per la verifica dell’identità della persona e l’eventuale firma) a domicilio dell’interessato.
DOCUMENTAZIONE DA PORTARE IN ANAGRAFE
- UNA FOTOGRAFIA: su sfondo chiaro, con posa frontale, a capo scoperto (salvo i casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, purché il viso sia ben visibile). La fotografia può essere consegnata anche in formato digitale su chiavetta USB con le seguenti caratteristiche: definizione immagine almeno 400 dpi, dimensione del file massimo 500kb, formato del file JPEG;
- CARTA DI IDENTITÀ SCADUTA O IN SCADENZA, oppure DENUNCIA DI FURTO O SMARRIMENTO della precedente Carta d’Identità resa presso le Autorità competenti, in originale, CARTA D’IDENTITÀ DETERIORATA;
- TESSERA SANITARIA/CODICE FISCALE (Carta Nazionale dei Servizi);
- (minori) MODULO DI ASSENSO per il rilascio della carta valida per l’espatrio, nel caso di minore accompagnato da un solo genitore;
- (stranieri) PERMESSO DI SOGGIORNO O CARTA DI SOGGIORNO, in corso di validità;
- (stranieri) PASSAPORTO O DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL PAESE ESTERO (COMUNITARIO E EXTRACOMUNITARIO), rilasciato dal paese di origine, da presentare in caso di richiesta della prima carta di identità.
- COSTO
Il costo per il rilascio della Carta di Identità Elettronica è di Euro 16,79 quali rimborso in favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per i costi di emissione e spedizione.
Il versamento, in contanti, deve essere effettuato direttamente all’Anagrafe prima di procedere all’avvio della pratica di acquisizione dati.
TEMPI DI CONSEGNA
La consegna tramite posta entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta all’indirizzo di residenza o di domicilio indicato dal richiedente, che può essere anche l’Ufficio URP del Comune.
La CIE viene consegnata tramite lettera raccomandata e per il ritiro può essere indicato, al momento della richiesta, un delegato (nel caso dell’URP sarà il dipendente incaricato).
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La residenza
PROVENIENZA DALL’ESTERO O DA UN ALTRO COMUNE ITALIANO
La residenza va dichiarata al Comune in tutti i casi in cui si trasferisce la propria dimora abituale provenendo dall’estero o da un altro Comune italiano (iscrizione anagrafica) e ogni volta in cui vi siano variazioni all’interno del Comune (variazione anagrafica).
COSA DEVE PRESENTARE IL CITTADINO
In tutti i casi occorre presentare:
- il modello di iscrizione/variazione anagrafica, compilato in ogni sua parte;
- documento d’identità di tutti i soggetti;
- firme di tutti i soggetti maggiorenni negli appositi spazi della dichiarazione di residenza (per chi non è presente allo sportello, occorre allegare copia di un documento d’identità);
- regolare titolo di occupazione dell’alloggio (rogito notarile, compromesso di acquisto, contratto di locazione, di comodato, usufrutto) o dichiarazione sostitutiva a firma del soggetto dichiarante/proprietario dell’immobile sulla regolarità dell’alloggio;
- patenti di guida;
- identificativi delle targhe dei veicoli di proprietà registrati (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori);
- documentazione specifica per cittadini comunitari o extra-comunitari (vedi le sezioni specifiche).
- Agli effetti anagrafici, persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune costituiscono una famiglia anagrafica, la quale può essere costituita anche da una sola persona.
- I soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche devono chiarire se nell’abitazione sita all’indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse.
- Persone o famiglie che coabitano nella stessa abitazione possono dar luogo a distinte famiglie anagrafiche (distinti “nuclei familiari”) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli (es. badante coabitante con la famiglia della persona assistita).
- La dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.
PER GLI STRANIERI COMUNITARI
I cittadini dell’Unione Europea e i loro familiari hanno diritto a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza essere sottoposti ad alcuna formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza (Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio del paese estero).
Anche per i cittadini extracomunitari che accompagnano o raggiungono il cittadino appartenente ad uno Stato dell’Unione Europea è sufficiente il possesso del passaporto in corso di validità e del visto d’ingresso rilasciato dall’autorità consolare italiana nel paese di provenienza.
Trascorsi tre mesi dall’ingresso, il cittadino comunitario è tenuto ad iscriversi all’anagrafe del Comune dove ha la dimora abituale. Possono iscriversi in anagrafe i cittadini comunitari rientranti nelle seguenti categorie:
- lavoratori subordinati o autonomi;
- studenti iscritti presso un Istituto pubblico o privato e con la titolarità di un’assicurazione sanitaria o altro titolo nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari.
- soggetti che, pur non essendo lavoratori o studenti, sono in possesso di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari (pari almeno all’importo dell’assegno sociale) e sono titolari di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi per sé e per la famiglia;
- un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione già residente.
PER GLI STRANIERI EXTRACOMUNITARI
Prima iscrizione anagrafica – Provenienza dall’estero
È necessaria l’esibizione dei seguenti documenti:
- passaporto
- permesso di soggiorno o, in attesa del rilascio:
a) lavoro subordinato
- contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione;
- ricevuta dell’ufficio postale, che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso;
- domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico.
b) motivi familiari
- visto d’ingresso;
- ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della
- richiesta di permesso di soggiorno;
- fotocopia nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico.
- Prima iscrizione anagrafica con rinnovo permesso di soggiorno:
- passaporto;
- fotocopia permesso di soggiorno scaduto e ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, che deve essere stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 gg. dalla scadenza dello stesso.
Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale
Entro 60 giorni da ogni rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero extracomunitario ha l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale. In caso contrario, si aprirà un procedimento amministrativo volto alla cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.
COME PRESENTARE LE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE
I cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall’estero, cambio di abitazione nell’ambito dello stesso comune) non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.
La trasmissione telematica è consentita mediante una delle seguenti modalità:
-
- sottoscrizione del dichiarante con firma digitale;
- identificazione del dichiarante attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- trasmissione attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune;
- acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento d’identità del dichiarante e trasmissione tramite posta elettronica semplice.
La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo di domanda.
Il modello di dichiarazione da presentare è scaricabile da questo sito istituzionale.
ITER PROCEDURALE E TEMPISTICHE
La decorrenza giuridica del cambio di residenza è pari alla data di presentazione della dichiarazione (“residenza in tempo reale”).
Nei due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia limitatamente alle informazioni “documentate/dichiarate” e la carta d’identità se quella precedente fosse scaduta o in via di scadenza.
Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro comune, entro ulteriori 5 giorni lavorativi il Comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante.
Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni ed anche, se il soggetto ne è privo o necessita di rinnovarla, la carta di identità.
Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede tramite il Corpo di Polizia Locale all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (l’effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.
In caso di accertamento negativo sarà inviata una comunicazione di preavviso di diniego, dando all’interessato l’opportunità di chiarire la propria posizione.
Dal momento di presentazione delle osservazioni (o da un periodo di 10 giorni dalla notifica del preavviso) decorreranno ulteriori 45 giorni. In caso in cui si confermasse l’insussistenza dei requisiti della dimora abituale, il soggetto sarà ripristinato nella posizione anagrafica precedente; tale situazione sarà, inoltre verbalizzata alle competenti autorità di pubblica sicurezza ed eventualmente alla Procura della Repubblica, per le possibili responsabilità amministrative e penali per dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000). Il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici nel frattempo conseguiti.
DOMICILIO
Il domicilio, ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, è costituito dal luogo in cui la persona abbia stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Il domicilio può non coincidere con la residenza.
La scelta del domicilio non segue nessuna formalità e pertanto non è prevista alcuna registrazione pubblica di domicilio. Di conseguenza il domicilio non è certificabile.
SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA
L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da persone residenti in altro comune italiano o all’estero, che abbiano la propria dimora presso il Comune in via provvisoria da non meno di quattro mesi ma non siano nella condizione per prendere la residenza.
Anche in questo caso, l’interessato deve presentare apposita dichiarazione presso l’Ufficio Anagrafe.
- L’iscrizione allo schedario della popolazione temporanea non dà diritto al rilascio di certificati, ma solamente di una comunicazione comprovante l’avvenuta iscrizione.
L’iscrizione è valida per un anno, trascorso il quale l’Ufficio Anagrafe provvederà alla cancellazione dallo schedario.
QUANTO COSTA
I servizi descritti sono gratuiti
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
- Legge 7 agosto 1990, n. 241
- Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 5 (“residenza in tempo reale”)
Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella Legge 23 maggio 2014, n. 80, art. 5 (“antiabusivismo”)
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Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)
Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT)
In attuazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219: “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, il nostro Comune ha istituito il Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT)
Si precisa che il registro non è pubblico.
Possono prendere visione delle informazioni ivi contenute il dichiarante, e solo se espressamente indicati nella istanza di registrazione: il medico di famiglia e i sanitari che avranno in cura il dichiarante, il fiduciario e, se nominati, il notaio che ha redatto l’atto, gli eredi del dichiarante, se espressamente individuati.
A seguito di espresso consenso la DAT potrà essere inviata alla Banca Dati Nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della Salute.
COSA OCCORRE
Sono accettate e annotate solo le dichiarazioni rese da cittadini che risultino RESIDENTI nel Comune all’atto della richiesta. Il trasferimento della residenza in altro Comune o all’estero non comporta comunque la cancellazione dal Registro.
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI REGISTRAZIONE
Tranne il caso in cui venga redatta dal notaio, l’istanza e la relativa DAT devono essere presentate PERSONALMENTE dal dichiarante al funzionario incaricato previo appuntamento.
Il funzionario comunale incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del registro che riceve la DAT, rilascerà una ricevuta.
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MATRIMONIO
CHI PUÒ CONTRARRE MATRIMONIO
Un uomo e una donna maggiorenni oppure il minore che abbia compiuto i 16 anni, se autorizzato dal tribunale per i minorenni dietro proprio ricorso.Sono condizioni impeditive:
- l’interdizione giudiziale per infermità di mente di uno degli sposi (art. 85 Codice Civile);
- la mancanza della libertà di stato (art. 86 CC);
- la presenza di legami di parentela, affinità, adozione e affiliazione, salvo pronuncia del Tribunale (art. 87 CC);
- la condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra. In caso di rinvio a giudizio, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento (art. 88 CC);
- per le donne che avessero contratto un precedente matrimonio, l’essere trascorsi meno di 300 giorni dalla cessazione dello stesso (salvo autorizzazione del Tribunale).
PER I CITTADINI STRANIERI
Un cittadino straniero, anche se non ha la residenza o il domicilio in Italia, può contrarre matrimonio nel nostro Paese:
- secondo la sua legge nazionale dinanzi all’autorità diplomatica o consolare del suo Paese;
- secondo la legge italiana dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, al ministro di culti acattolici ammessi in Italia, ai ministri di culto cattolico se sono rispettate le regole previste dal rito concordatario.
Se sceglie la celebrazione secondo la legge italiana, è soggetto alle condizioni previste dall’ordinamento italiano per contrarre matrimonio e, pertanto, non devono sussistere le suddette condizioni.
Gli stranieri che risiedono o hanno domicilio in Italia, in regola con le condizioni di soggiorno, dovranno richiedere le pubblicazioni all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di e devono presentare il nulla-osta, rilasciato dall’autorità competente del proprio Paese (solitamente è sufficiente rivolgersi al consolato straniero in Italia, a volte può essere necessario rivolgersi ad autorità straniere nello stato di origine dello/a sposo/a).
Il nulla-osta deve essere tradotto e legalizzato, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia.
Fanno eccezione ai precedenti adempimenti due Stati: U.S.A. e Australia.
Per questi due Paesi sono previsti accordi particolari che potranno meglio essere illustrati allo sportello dello stato civile.
Se i cittadini stranieri non hanno la residenza in Italia, l’Ufficiale di Stato Civile redige un processo verbale e potrà procedere alla celebrazione in assenza di pubblicazioni.
Possono sposarsi in Italia anche i rifugiati politici o gli apolidi (ossia le persone prive di qualunque cittadinanza). In tal caso, non sono tenuti a produrre il nulla-osta per le pubblicazioni ma è sufficiente che presentino la certificazione attestante la condizione di rifugiato politico rilasciata dell’Alto Commissariato per i rifugiati o la certificazione attestante l’apolidia.
FASI DEL PROCEDIMENTO
LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Gli sposi contattano l’Ufficio Stato Civile richiedendo che lo stesso provveda a reperire i documenti necessari alla richiesta di pubblicazioni e fissando l’appuntamento per lo svolgimento del processo verbale.
Gli sposi devono presentare i seguenti documenti non acquisibili d’ufficio, qualora ricorra la situazione:
- la richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro del Culto, in caso di matrimonio religioso;
- nulla-osta rilasciato dalla competente autorità del Paese straniero per lo straniero che intenda sposarsi in Italia;
- (ove necessario) decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione;
- (ove necessario) decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art. 87 CC);
- (ove necessario) decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art. 89 CC);
- decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d’età;
Se entrambi gli sposi sono residenti nel Comune occorre presentare 1 marca da bollo da € 16.00, 2 marche da bollo da € 16.00 se uno degli sposi è residente in altro Comune.
Una volta avvenuto il processo verbale per la richiesta di pubblicazioni, devono trascorrere 12 giorni, dopo i quali verrà emesso il certificato di avvenute pubblicazioni.
Da quel momento, gli sposi hanno 180 giorni per celebrare il matrimonio. Trascorso tale periodo le pubblicazioni cessano di avere effetto ed occorre procedere a nuove.
LA CELEBRAZIONE
Gli sposi che celebrano il matrimonio con rito religioso (che sia “in chiesa” o acattolico) con effetti civili non devono trasmettere nulla al Comune: penserà il parroco o il ministro di altro culto a far pervenire quanto necessario per dare al matrimonio gli effetti civili.
Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio civile devono concordare con l’Ufficiale di Stato Civile una data, individuando eventualmente un celebrante tra quelli delegati o richiedendo che una persona non in conflitto d’interessi celebri, previa delega del Sindaco.
Gli sposi devono avere la presenza di due testimoni (possono essere anche parenti).
Il DIVORZIO
Sotto questa generica definizione vengono ricompresi diversi atti che determinano la fine del matrimonio: lo scioglimento, se si tratta di matrimonio civile; la cessazione degli effetti civili, se si tratta di matrimonio religioso; l’annullamento o la dichiarazione di nullità in altri casi specifici.
Il divorzio si ottiene con quattro modalità diverse, che dipendono sia dal tipo di matrimonio che dalle caratteristiche e dalla volontà degli sposi:
- Mediante sentenza del giudice (rivolgersi ad un legale di fiducia)
- Mediante sentenza di un giudice straniero o di un’autorità amministrativa che ne abbia facoltà secondo la legge dello stato straniero, che potrà essere trascritta in Italia in base a determinate caratteristiche del provvedimento
- Mediante procedimento consensuale di negoziazione assistita da un legale
- Mediante consenso espresso davanti all’ufficiale dello stato civile italiano
Per quanto concerne le modalità 3 e 4, si veda apposita scheda informativa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Codice Civile, Libro Primo, Titolo Sesto
Articolo 50 e seguenti del D.P.R. n. 396/2000
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UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO
CHI PUÒ COSTITUIRE UN’UNIONE CIVILE
Due persone maggiorenni dello stesso sesso.
L’unione civile non può essere costituita, oltre al difetto di età, in presenza delle seguenti cause impeditive:
- presenza di un precedente vincolo matrimoniale o di unione civile;
- interdizione giudiziale per incapacità di mente (identico all’art. 85 CC);
- la sussistenza di vincoli di parentela o affinità tra i dichiaranti (analogo all’art. 87 CC con l’aggiunta dell’impedimento di costituzione di unione tra lo zio ed il nipote e la zia e la nipote);
- condanna definitiva per omicidio o tentato omicidio nei confronti del precedente coniuge o partner civile dell’altro soggetto (art. 88 CC).
La costituzione di un’unione in presenza di uno degli impedimenti succitati comporta la nullità dell’unione stessa, con possibilità di impugnazione da parte di uno dei contraenti, dagli ascendenti prossimi di questi, dal Pubblico Ministero o da chiunque abbia interesse legittimo e attuale (che goda cioè di tutela giudiziale). Altri motivi di impugnazione sono violenza o errore, morte presunta del precedente coniuge ecc., come elencati dai commi da 6 a 8 dell’art. 1 Legge 76/2016.
COME SI COSTITUISCE UN’UNIONE CIVILE
FASE PRELIMINARE
Al fine di costituire un’unione civile, gli interessati – maggiorenni e dello stesso sesso –fanno richiesta congiunta dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di loro scelta.
La richiesta deve contenere: le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita), la cittadinanza e il luogo di residenza e deve comprendere anche la dichiarazione di assenza delle cause impeditive suddette.
La persona non avente cittadinanza italiana che volesse porre in essere in Italia la costituzione di un’unione civile deve produrre una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese, in conformità all’art. 116 del CC, dalla quale risulti che in riferimento alle leggi cui è sottoposto, può costituire tale tipo di vincolo.
Una volta ricevuta la richiesta l’Ufficiale dello Stato Civile effettua una preliminare indagine (verifica maggiore età e identità di sesso) e predispone il processo verbale che viene sottoscritto insieme alle parti, le quali sono invitate a comparire, in una data indicata dagli interessati (comunque successiva a 15 gg dopo la richiesta presentata), per rendere la dichiarazione di costituzione dell’unione.
In caso di infermità o comprovato impedimento di una delle parti, che importi l’impossibilità di recarsi presso la casa comunale, l’Ufficiale dello Stato Civile riceve la richiesta direttamente nel luogo ove trovasi la parte impedita.
Nell’arco di tempo intercorrente tra la data della richiesta e quella fissata per la costituzione dell’unione civile l’Ufficiale dello Stato Civile verifica l’esattezza delle dichiarazioni rese, acquisendo d’ufficio eventuali documenti idonei ad escludere la presenza di cause ostative; nel caso riscontrasse irregolarità nelle dichiarazioni invita le parti a correggerle ovvero, nel caso riscontrasse la sussistenza di cause impeditive o carenza di presupposti, ne dà immediata comunicazione alle parti medesime.
COSTITUZIONE
Nel giorno indicato nell’invito, davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stata presentata la richiesta, le parti dichiarano, congiuntamente e personalmente, alla presenza di due testimoni da loro scelti, la volontà di costituire un’unione civile.
Contemporaneamente le parti vengono informate dei diritti/doveri discendenti dalla costituzione di un’unione civile, fra cui la possibilità di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni e di assumere un cognome comune (scegliendolo tra i loro cognomi o anteponendo o posponendo al cognome comune il proprio cognome, se diverso). Tale facoltà non incide del nome-cognome anagrafico, costituendo esclusivamente un “cognome d’uso”.
Come per la fase preliminare, in caso di comprovato impedimento che importi l’impossibilità di recarsi presso la casa comunale, l’Ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione direttamente nel luogo ove trovasi la parte impedita.
La mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato nell’invito, equivale a rinuncia; di tale mancanza l’ufficiale dello stato civile redigerà apposito verbale, sottoscritto dalla parte e dai testimoni, ove presenti.
I verbali così formati (dichiarazione di costituzione dell’unione civile ed eventualmente verbale di mancata comparizione) verranno iscritti nell’apposito Registro di Stato Civile.
L’Ufficiale dello Stato Civile invierà copia conforme all’originale del processo verbale di costituzione dell’unione civile al Comune di iscrizione o trascrizione dell’atto di nascita di ambo le parti, per la relativa annotazione.
L’unione sarà attestata da apposito certificato, riportante le generalità e la residenza dei dichiaranti e dei testimoni e il regime patrimoniale prescelto.
Inoltre nei documenti di riconoscimento potrà essere riportato lo stato civile “unito/a civilmente”.
- Il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all’estero da cittadini italiani produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana; basta rivolgersi all’ufficiale dello stato civile portando copia di detto matrimonio, che verrà inserito nei registri italiani.
COME SI PROCEDE ALLO SCIOGLIMENTO DI UN’UNIONE CIVILE
L’unione civile si scioglie per:
- morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
- manifestazione, anche disgiunta, delle parti di volontà di scioglimento dell’unione civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione.
Alle unioni civili si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali, si invita a contattare l’Ufficio Stato Civile per approfondimenti.
È applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale Ufficiale di Stato Civile.
DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Stato Civile
RIFERIMENTI NORMATIVI
L.20maggio2016,n.76
D.P.C.M.23luglio2016,n.144
D.Lgs.19gennaio2017,n.5-6-7
Le norme introdotte prevedono altresì che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
La disposizione di cui al periodo precedente non si applica tuttavia alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella legge 76/2016, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (norme sull’adozione e l’affido di minorenni), fermo restando quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.
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CONVIVENZA DI FATTO
COSA È UNA CONVIVENZA DI FATTO
La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni:
- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile;
- coabitanti ed aventi dimora abituale nel Comune
Ai conviventi di fatto sono riconosciuti numerosi diritti, tra i quali:
- la visita al convivente di fatto detenuto;
- la visita, l’assistenza e l’accesso ai dati personali in ambito sanitario in caso di malattia o ricovero;
- la facoltà di designare il partner come rappresentante in caso di incapacità e, in caso di morte, le scelte sulla donazione di organi e celebrazioni funerarie;
- in caso di decesso del proprietario (o del conduttore dell’immobile) spetta al convivente superstite il diritto di abitazione o di succedere nel rapporto;
- se uno dei conviventi è interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, l’altro può essere nominato come tutore, curatore o amministratore di sostegno;
- in caso di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno come avviene per il coniuge superstite.
CHI PUÒ COSTITUIRE UNA CONVIVENZA DI FATTO
Due persone maggiorenni (di sesso diverso o dello stesso sesso) unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale che soddisfino i seguenti requisiti:
- residenza nel Comune, coabitazione e iscrizione nello stesso stato di famiglia;
- assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione;
- assenza di precedenti vincoli, tra loro o con terzi, da matrimonio o da unione civile.
COME DICHIARARE UNA CONVIVENZA DI FATTO
L’apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi, direttamente all’Ufficio Anagrafe, muniti di un documento di identità.
Coloro che intendano trasferirsi da un altro Comune, o – se già residenti – intendano variare indirizzo all’interno del territorio comunale, dovranno far pervenire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, unitamente alla richiesta di iscrizione anagrafica di cambio di indirizzo secondo le modalità già previste per tali procedure.
COME CESSARE UNA CONVIVENZA DI FATTO
La convivenza di fatto può estinguersi per:
- accordo tra le parti;
- recesso unilaterale;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- morte di uno dei contraenti;
- cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di …….. di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto.
La richiesta di cessazione della convivenza di fatto può essere:
- consegnata a mano presso l’Ufficio Anagrafe;
- trasmessa via fax
- inviata per PEC
Si ricorda che nel caso di cessazione della convivenza di fatto il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte che non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
CERTIFICAZIONE
L’anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto, richiedibile all’Ufficio Anagrafe nel rispetto della normativa sull’imposta di bollo.
CONTRATTO DI CONVIVENZA: DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali della loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche:
- deve essere redatto in forma scritta
- deve essere un atto pubblico o una scrittura privata autenticata (in questo caso un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme vigenti).
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il contratto di convivenza con firma autenticata da un notaio o da un avvocato deve essere trasmesso dal professionista al Comune entro 10 giorni dall’avvenuta stipula a mezzo PEC con firma digitale e sarà conservato agli atti.
Il contratto di convivenza cessa di esistere in caso di:
- accordo delle parti;
- recesso da parte di una delle parti;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- morte di uno dei due contraenti.
La legge dispone che sia l’accordo di risoluzione che il recesso unilaterale debbano risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata dal notaio o dall’avvocato.
Resta ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento dei diritti reali immobiliari.
FAMIGLIA ANAGRAFICA
COSA È LA FAMIGLIA ANAGRAFICA
La famiglia anagrafica è un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi. I membri devono coabitare e avere dimora abituale nello stesso Comune (articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223). La composizione del nucleo familiare risulta dal certificato di stato di famiglia.
La coabitazione è condizione necessaria, ma non sufficiente per determinare l’appartenenza alla famiglia anagrafica: esistono situazioni in cui i soggetti, pur convivendo, hanno due stati di famiglia differenti (es. badante/famiglia della persona assistita; studenti coabitanti fuori sede).
La famiglia anagrafica risulta importante per numerosi adempimenti con enti pubblici o ai fini fiscali, e risulta nel certificato “stato di famiglia” e autocertificabile nei confronti degli enti pubblici.
COME SI COSTITUISCE UNA FAMIGLIA ANAGRAFICA
La famiglia anagrafica si costituisce per trasferimento, presso la stessa dimora, di una o più persone (la famiglia anagrafica può essere costituita anche di una sola persona), legate dai vincoli di cui sopra.
La famiglia può vedere variazioni successive, attraverso le variazioni anagrafiche, compresa l’aggregazione di intere famiglie, la scissione delle stesse o la variazione di indirizzo di un intero nucleo familiare.
QUANDO VIENE ELIMINATA DALL’ANAGRAFE UNA FAMIGLIA ANAGRAFICA
Una famiglia può essere eliminata dall’Anagrafe di un Comune per trasferimento dei suoi componenti in altro Comune o all’estero, per decesso dei suoi componenti, per cancellazione dall’Anagrafe dei suoi componenti, per aggregazione della stessa ad altra famiglia.
CHI PUÒ COSTITUIRE UNA FAMIGLIA ANAGRAFICA
Vedasi la scheda informativa “Variazioni anagrafiche” per i requisiti necessari all’iscrizione anagrafica
Dichiarazione di nascita
- presso il Comune di nascita : da parte del genitore o suo procuratore il quale, entro 10 giorni dalla nascita, deve presentarsi all’Ufficio Stato Civile del comune dove è avvenuto il parto, producendo l’attestazione di nascita (rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto);
- presso il centro di nascita : da parte del genitore o suo procuratore il quale, entro 3 giorni, deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con l’attestazione di nascita. Sarà poi la direzione sanitaria a trasmettere tale dichiarazione al Comune dove è avvenuta la nascita, oppure al Comune di residenza dei genitori, o al Comune di residenza della madre quando questi siano residenti in comuni diversi (salvo diverso e comune accordo);
- presso il Comune di residenza dei genitori : in questo caso la dichiarazione può essere resa esclusivamente dai genitori, entro 10 giorni, al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all’ufficio di stato civile del proprio comune di residenza con l’attestazione di nascita.
- Se i genitori sono coniugati tra loro la dichiarazione può essere resa da un solo genitore; se i genitori non sono coniugati tra loro occorre la presenza di entrambi.
- Il Comune di residenza, successivamente alla dichiarazione di nascita, richiederà il numero di codice fiscale alla competente Azienda Sanitaria. La Tessera Sanitaria verrà successivamente inviata all’indirizzo del neonato.
- I giorni vanno computati a partire dal giorno successivo alla nascita; nel caso in cui il decimo o il terzo giorno cadano in un giorno festivo, la scadenza è spostata avanti di un giorno.
Cosa presentare
- Attestazione di nascita rilasciata dal sanitario che ha assistito al parto
- Documento di identità del dichiarante/dei dichiaranti
Attribuzione del cognome
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21/12/2016 (così come ripresa dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 1/2017) è facoltà dei genitori, al momento della dichiarazione di nascita, decidere se attribuire esclusivamente il cognome paterno o il doppio cognome (postponendo il cognome della madre a quello paterno come indicato dal Ministero dell’Interno con circolare 7/2017 del 14 giugno 2017).
Informazioni
Rivolgersi all’Ufficio Stato Civile negli orari d’apertura o a mezzo telefono/mail
Separazioni e Divorzi
- presentare un ricorso congiunto al Tribunale per ottenere l’omologa della separazione, la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili;
- procedere alla conclusione di un accordo presso l’ufficio dello Stato Civile, in presenza di determinate condizioni;
- addivenire a una negoziazione assistita da avvocati.
Per quanto riguarda le modalità “classiche”, una volta addivenuti alla separazione personale debbono trascorrere 6 mesi (per la separazione consensuale) o 12 mesi (per la separazione giudiziale) dal giorno dell’udienza presidenziale perché possa iniziare la procedura di divorzio.
Il divorzio stabilisce lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. La pronuncia del divorzio non incide, però, sul sacramento religioso.
Con il divorzio congiunto le parti decidono di adire congiuntamente il Tribunale nella sede competente.
In caso di mancato accordo una parte, con l’assistenza di un legale, può rivolgersi al Tribunale per ottenere il divorzio (divorzio contenzioso). Il giudizio si conclude con la sentenza di divorzio, dopo la quale le parti potranno convolare a nuove nozze.
Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile
LE NUOVE POSSIBILITÀ PER SEPARAZIONI/DIVORZI
L’art. 12 della legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di concludere un accordo di separazione, divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune.
L’assistenza degli avvocati difensori è, in questo caso, facoltativa.
Tale modalità semplificata è possibile solo se:
- non vi sono figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (i figli vanno intesi come comuni ai coniugi richiedenti);
- l’accordo non contiene patti di trasferimento patrimoniale.
Il procedimento prevede un doppio passaggio dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile, a distanza di non meno di 30 giorni.
In seguito all’entrata in vigore della Legge n. 55 del 6 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
CONDIZIONI
Possono concludere gli accordi di separazione o divorzio i coniugi che ricadano in almeno una delle seguenti condizioni:
- siano, uno o entrambi, residenti nel Comune;
- abbiano contratto matrimonio, civile o religioso con effetti civili, nel Comune;
- (se sposati all’estero) abbiano trascritto nel Comune l’atto di matrimonio;
- non abbiano figli, minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/1992 o che non siano economicamente non autosufficienti, nati dalla loro unione.
L’accordo non può contenere, in alcun modo e sotto alcuna forma, riferimenti ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (es. l’uso della casa coniugale, la divisione di denaro o la previsione della corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno di divorzio (cd. liquidazione una tantum), la gestione di beni mobili o immobili): in questi casi, infatti, è necessario l’intervento di un legale.
Nell’accordo potrà essere inserito un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
MODALITÀ
I coniugi interessati a redigere l’atto di separazione o divorzio davanti all’Ufficiale dello Stato Civile devono prendere un appuntamento, anche a mezzo telefonico, con l’Ufficiale di Stato Civile.
I coniugi devono presentarsi all’appuntamento e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia, che non può tuttavia sostituire la parte rappresentata.
- Se non c’è accordo tra le parti, la competenza resta del Tribunale.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per la separazione personale: documento di identità dei coniugi e autocertificazione relativa ai figli.
È indispensabile che i coniugi comunichino il luogo e la data del matrimonio per verificare la competenza dell’Ufficio di Stato Civile del Comune.
Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio: documento di identità dei coniugi, autocertificazione relativa ai figlie copia conforme rilasciata dalla cancelleria del Tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l’originale dell’accordo di separazione (art. 6 della legge 162/2014).
CONFERMA DELL’ACCORDO
Per dare validità all’accordo i coniugi devono poi presentarsi nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile (non prima di 30 giorni dalla redazione del primo atto) per confermarlo.
L’Ufficiale di Stato Civile concorderà con i coniugi la data per la conferma dell’accordo, la quale non potrà essere modificata per alcun motivo.
- La mancata presentazione alla data stabilita, anche solo di uno dei due coniugi e a prescindere dalle motivazioni, comporterà la mancata conferma dell’atto che verrà meno senza nessuna conseguenza, nel senso che sarà come se non fosse mai stato formato.
In sede di conferma non è possibile modificare l’accordo.
MODIFICA DEGLI ACCORDI
I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli comuni minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all’Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione dell’assegno periodico;
- revoca dell’assegno periodico;
- revisione quantitativa dell’assegno periodico.
Sarà anche in tale caso necessario concordare un appuntamento presso l’Ufficio di Stato Civile.
COSTI
È previsto il versamento di un diritto fisso di € 16,00
Separazioni e divorzi davanti all’avvocato
CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI PER LE SOLUZIONI CONSENSUALI DI SEPARAZIONE PERSONALE, DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI O DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
L’articolo 6 della legge 162/2014 prevede l’istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati nel caso in cui si addivenga a soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio oppure alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’accordo può contenere patti di natura patrimoniale (economici e finanziari) tra i coniugi. Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad uno o più avvocati (per ciascun coniuge).
A differenza della procedura davanti all’Ufficiale di Stato Civile (senza obbligo di assistenza di un legale) questa procedura è possibile anche in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, come pure di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Concluso l’accordo, sottoscritto dai coniugi e certificato dagli avvocati, viene trasmesso da almeno uno degli avvocati o da un suo delegato al Procuratore del Tribunale del luogo dell’ultima residenza (la separazione personale) o della residenza di uno dei due coniugi (il divorzio) per chiedere il nulla osta, se non vi sono figli o se sono maggiorenni autosufficienti economicamente, oppure l’autorizzazione se vi sono figli minori, incapaci o maggiorenni non autosufficienti economicamente.
Nel primo caso, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, se non ravvisa irregolarità, comunicherà il nulla osta agli avvocati.
Nel secondo caso, invece, l’accordo concluso deve essere trasmesso entro un termine ben preciso di 10 giorni al Procuratore, il quale lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all’interesse dei figli. Qualora, al contrario, il Procuratore ritenga che l’accordo non corrisponda agli interessi della prole, non lo autorizza e lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del tribunale, il quale, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo.
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
MODALITÀ DI INVIO DELLA CONVENZIONE DELLA CONVENZIONE DA PARTE DEGLI AVVOCATI ALL’UFFICIO DI STATO CIVILE
La convenzione, una volta ricevuto il nulla osta o l’autorizzazione del Procuratore deve essere trasmessa unitamente alla copia di quest’ultimo provvedimento, da parte di almeno uno degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi, entro il termine tassativo di 10 giorni, la documentazione per la trascrizione al:
- Comune di iscrizione dell’atto di matrimonio;
- Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o con altro rito religioso riconosciuto dallo Stato italiano;
- Comune di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero
- L’invio della convenzione, firmata digitalmente dal legale, deve avvenire a mezzo Posta Elettronica Certificata, unitamente a una dichiarazione di conformità all’originale cartaceo (anch’essa sottoscritta digitalmente). In caso di convenzione di divorzio l’avvocato dovrà inviare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del Tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l’originale dell’accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014. Questa deve essere inclusa nel file che contiene la convenzione firmata digitalmente.
In caso di ritardo l’ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l’accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge.
Il provvedimento viene trascritto e annotato sull’atto di matrimonio entro 30 giorni dalla data in cui tutti i documenti necessari, corretti dal punto di vista formale e sostanziale, pervengono all’Ufficio Stato Civile.
Scioglimento di un’unione civile
L’unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie nei seguenti casi:
- morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
- sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso. Nel caso in cui la rettificazione anagrafica di sesso sia stata effettuata da un coniuge in costanza di matrimonio, ed i coniugi manifestino la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
- nei casi che permettono il divorzio;
- quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento all’ufficiale di Stato Civile. In questo caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento della stessa. In questo caso si applicano, in quanto compatibili:
- alcune delle disposizioni della legge sul divorzio (gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all’undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898);
- le disposizioni sui procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone di cui al Titolo II del libro quarto del Codice di procedura civile;
- le disposizioni in materia di negoziazione assistita da avvocati in ambito familiare, nonché di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile di cui agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (vedasi in tal senso la parte “SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE”).
Cessazione di una convivenza di fatto
La convivenza di fatto può estinguersi per:
- dichiarazione di una o entrambe le parti, da cui risulti la cessazione dei legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest’ipotesi, fino a quanto prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- morte di uno dei contraenti;
- cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto.
Nel caso in cui l’eventuale dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto sia sottoscritta da uno solo degli interessati sarà inviata dall’Ufficio Anagrafe una debita comunicazione all’altra parte coinvolta.
- Nel caso di cessazione della convivenza di fatto (che vi sia o meno il contratto di convivenza) il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte in stato di bisogno, che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA RICHIESTA DI CESSAZIONE
La richiesta di cessazione della convivenza di fatto può essere:
- consegnata a mano presso l’Ufficio Anagrafe;
- trasmessa via fax
- inviata per PEC
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA
Il contratto di convivenza eventualmente stipulato tra i conviventi cessa di esistere in caso di:
- accordo delle parti o recesso unilaterale: sarà necessario seguire le forme già viste per la stipula o modifica del contratto, con notifica all’altro contraente nel caso di recesso unilaterale. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente la dichiarazione di recesso deve contenere, a pena di nullità, il termine (non inferiore a novanta giorni) concesso al convivente per lasciare l’abitazione;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, in tal caso il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all’altro contraente, e al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l’estratto di matrimonio o di unione civile;
- morte di uno dei due contraenti, in tal caso il superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l’estratto dell’atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza.
COSTI
Non sono previsti costi
PER INFORMAZIONI
Rivolgersi all’Ufficio Stato Civile negli orari d’apertura o a mezzo telefono/mail
Morte
La documentazione da consegnare comprende:
- certificato di decesso, compilato dal medico curante o dalla guardia medica, attestante l’avvenuto decesso e la causa di morte;
- certificato di accertamento della morte compilato dal medico necroscopo della competente Azienda Sanitaria (tra le 15 e le 30 ore successive al decesso);
- scheda di morte (modello ISTAT D/4) compilata dal medico curante nella parte riguardante le cause del decesso. Le schede di morte vengono fornite dal Comune ai medici curanti e alle strutture ospedaliere.
Autorizzazione al seppellimento
L’autorizzazione al seppellimento è richiesta anch’essa all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso e comprende l’autorizzazione al trasporto del defunto percorrendo l’itinerario più breve; può essere richiesta contestualmente alla dichiarazione di morte o successivamente. Oltre alla documentazione di cui sopra, occorre in caso di morte violenta o improvvisa il nulla osta rilasciato dall’Autorità Giudiziaria.
È necessario conoscere il luogo, la data e l’ora delle esequie, il cimitero di destinazione e le modalità di sepoltura (tumulazione o inumazione). Se il cimitero è di altro Comune deve essere presentata richiesta di autorizzazione al trasferimento, la quale scontra l’imposta di bollo.
In questo caso verrà rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile una comunicazione per il Comune di destinazione.
Cremazione
Alla richiesta di cremazione, rivolta all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di avvenuto decesso, sono allegati tutti i documenti comprovanti:
- la volontà del defunto di essere cremato (disposizione testamentaria; iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta; in mancanza, volontà manifestata dal coniuge o dal partente più prossimo (individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile) e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi;
- il certificato del medico necroscopo dal quale sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato, oppure il nulla osta dell’autorità giudiziaria;
- copia del documento di identità valido del richiedente
Per quanto riguarda l’affido, il trasporto o la dispersione delle ceneri, occorre indirizzare la domanda al Comune competente, allegando tutti i documenti ed atti necessari.
Informazioni
Nel caso il decesso avvenga in un Comune diverso da quello di residenza, è possibile che l’atto di morte venga trasmesso al Comune di residenza con alcuni giorni di ritardo.
Fino a quel momento i parenti potranno comunque richiedere i certificati di morte al Comune dove è avvenuto l’evento (normalmente ne vengono consegnate alcune copie una volta formato l’atto di morte) e procedere alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (spesso richieste dagli istituti bancari) in merito agli eredi.
Per alcuni atti è necessaria la corresponsione dell’imposta di bollo e i diritti di segreteria.
Per informazioni si invita a rivolgersi all’Ufficio Stato Civile, per cui è attiva anche la reperibilità festiva.
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Tessera elettorale
Gli elettori che hanno gravi difficoltà fisiche nell’esprimere il voto possono chiedere di essere accompagnati all’interno della cabina da un altro elettore. Per evitare che per ogni elezione si debba produrre un certificato medico, in presenza di una patologia permanente è possibile richiedere che sulla tessera elettorale venga annotata la necessità di essere accompagnati (timbro AVD), in questo caso occorre rivolgersi all’Ufficio Elettorale e presentare:
- una richiesta su un modello predisposto dall’Ufficio Elettorale;
- la tessera elettorale dell’interessato;
- la documentazione sanitaria (rilasciata dell’AUSL) attestante l’impossibilità a votare permanentemente in modo autonomo
Sono considerati elettori affetti da grave infermità i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da gravi impedimenti agli arti superiori che non consentono di esprimere autonomamente il voto. Per gli handicap solo mentali non è previsto l’accompagnamento, nemmeno da parte di un familiare.
COSA SERVE
La tessera elettorale sarà emessa a seguito dell’acquisto del diritto elettorale o del trasferimento di residenza, informando il cittadino a seguito della prima revisione utile delle liste elettorali.
Nel caso di cambiamenti di via che comportano la variazione della sezione elettorale, sarà inviato all’indirizzo di residenza un apposito tagliando adesivo da incollare sul proprio documento.
Non c’è necessità di variazioni nel caso di cambiamenti di via che non comportino mutamenti di sezione elettorale.
La tessera elettorale potrà essere altresì emessa dietro richiesta di un duplicato in caso di deterioramento, furto, smarrimento ovvero per l’esaurimento degli spazi disponibili, nei periodi che saranno comunicati sul sito web comunale.
Ove l’emissione della tessera veda la sostituzione di una tessera ancora in possesso del cittadino (in quanto del vecchio Comune di residenza, deteriorata o con gli spazi esauriti) è opportuno recare con sé la precedente tessera.
DOVE
Per tutte le informazioni e gli adempimenti è possibile rivolgersi all’ufficio elettorale.
Documenti
Certificato di iscrizione nelle liste elettorali
Il certificato può essere in forma individuale o collettiva e può essere sostituito dall’autocertificazione, salvo quando ne è espressamente richiesta la presentazione:
- quando deve essere presentato a corredo dell’accettazione della candidatura in una lista per le elezioni;
- quando deve essere presentato a corredo della firma che il cittadino appone per sostenere una lista di candidati alle elezioni, una proposta di referendum o una proposta di legge di iniziativa popolare.
COSA SERVE
Richiesta, preferibilmente in forma scritta o anche verbale, indicando in ogni caso con precisione i nominativi e i principali dati anagrafici delle persone cui si riferisce.
QUANDO
La richiesta di tale certificato può essere fatta in qualsiasi momento. Si invita a contattare l’ufficio elettorale per agevolare l’adempimento in tempi adeguati.
DOVE
Per tutte le informazioni e gli adempimenti è possibile rivolgersi all’ufficio elettorale.
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Richiesta copia liste elettorali
Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso (art. 51, comma 5 del D.P.R. 223/1967, sostituito dall’ art. 177, co. 5, del D. Lgs. 196/2003).
MODALITÀ
Documenti
Certificato di godimento dei diritti politici
INFORMAZIONI
Il certificato serve a dimostrare l’iscrizione nelle liste elettorali e la capacità elettorale del cittadino, cioè la sua facoltà di esercitare il diritto di voto. Viene rilasciato dal Comune di residenza del soggetto cui si riferisce (anche in caso di certificato storico).
La capacità elettorale è attribuita a tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età e che non si trovino nelle seguenti condizioni:
- essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata;
- avere subito l’interdizione dai pubblici uffici.
Può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (salvo nei procedimenti elettorali, quando ne è espressamente richiesta la presentazione a corredo della presentazione delle liste o relativamente alla presentazione di candidature) nei modi previsti dalla normativa in materia di documentazione amministrazione (D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
COME OTTENERLO
È possibile rivolgersi, in qualsiasi momento, all’ufficio elettorale negli orari di apertura, o con le altre modalità previste (fax, PEC, email con richiesta sottoscritta digitalmente ecc.).
NOTE
Mentre il certificato di godimento dei diritti civili ha validità di sei mesi, il certificato storico ha validità illimitata.
Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.
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Raccolta del voto da seggio speciale
Documenti
Voto per corrispondenza in occasione delle elezioni politiche e referendum
- della elezione della Camera dei Deputati e/o del Senato della Repubblica;
- dei referendum abrogativi o costituzionali.
Per l’elezione delle camere sono state individuate le seguenti ripartizioni territoriali:
- Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia
-
- America meridionale
- America settentrionale e centrale
- Africa, Asia, Oceania e Antartide.
Negli stati con una convenzione attiva, l’elettore può scegliere (c.d. “opzione”) di votare in Italia, nel Comune di iscrizione nelle liste elettorali, oppure di esprimere il voto all’estero, ricevendo pertanto dal competente consolato un plico con il materiale necessario. Qualora decida di votare in Italia, l’opzione andrà esercitata con una comunicazione scritta indirizzata al Consolato di residenza entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.
Dal 2016 la possibilità di votare all’estero per corrispondenza è estesa anche ai cittadini temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche, dietro apposita opzione che va indirizzata al Comune di residenza, entro i dieci giorni successivi dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (con possibilità di revoca entro lo stesso termine). Tale opzione è valida per un’unica consultazione.
DOVE
L’opzione per votare in Italia dei cittadini AIRE deve essere esercitata presso il competente Consolato italiano, preferibilmente utilizzando l’apposito modello reperibile presso il Consolato stesso, i patronati, le associazioni, i “COMITES” oppure in via informatica sul sito web del Ministero degli Affari esteri: www.esteri.it o su quello del Consolato di competenza.
Per i cittadini italiani temporaneamente all’estero si veda quanto detto in precedenza.
NOTE
Possono votare per corrispondenza, rivolgendosi al competente Consolato italiano, anche coloro che si trovano all’estero in servizio o in missione internazionale.
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Albo degli scrutatori
L’iscrizione avviene infatti sulla base di una richiesta formulata dal soggetto, nei mesi di ottobre e novembre di ciascun anno. Al richiedente sono richiesti i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- iscrizione nelle liste elettorali;
- possesso del titolo di studio almeno della scuola dell’obbligo.
Non possono svolgere le funzioni di scrutatore:
- i dipendenti del Ministero dell’interno, dei Trasporti, di Poste Italiane S.p.A;
- gli appartenenti alle Forze armate in servizio (il divieto riguarda anche gli appartenenti alla Polizia di stato);
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Il soggetto iscritto all’Albo degli scrutatori può richiedere la cancellazione formulando apposita richiesta, la quale può essere accolta solo per gravi, giustificati e comprovati motivi.
COSA SERVE
Per richiedere l’iscrizione occorre presentare un’apposita domanda. Tale richiesta va formulata nel periodo tra il 1 ottobre e il 30 novembre, indicando gli estremi del conseguimento del titolo di studio.
Per richiedere la cancellazione, invece, occorre formulare la richiesta di cancellazione che riporti i gravi, giustificati e comprovati motivi per i quali si chiede l’eliminazione dall’Albo. Tale richiesta può essere formulata in qualsiasi momento dell’anno.
DOVE
Per tutte le informazioni e gli adempimenti è possibile rivolgersi all’ufficio elettorale, tenendo conto delle scadenze sopra indicate.
NOTE
L’iscrizione dura fino a quando l’interessato non chiede di essere cancellato o fino alla perdita dei requisiti richiesti.
Documenti
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Cancellazione dall’albo degli scrutatori
Informazioni
In qualsiasi momento – L’effettiva cancellazione dall’albo avviene nel mese di dicembre di ogni anno.
Dove
All’ufficio elettorale
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Elezione del Parlamento Europeo – Voto in Italia dei cittadini comunitari
INFORMAZIONI
Il cittadino europeo deve presentare:
- domanda di iscrizione, nel modulo che viene fornito in tempo utile;
- copia fotostatica di documento di identità, non autenticata.
La presentazione deve avvenire entro il novantesimo giorno anteriore a quello della votazione
DOVE
La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al sindaco e consegnata o spedita mediante raccomandata o con le altre modalità consentite dalla vigente normativa. La domanda deve essere compilata sul previsto modulo disponibile presso lo stesso ufficio elettorale o sul sito internet del Ministero dell’interno.
NOTE
I cittadini dell’Unione iscritti in occasione di precedenti elezioni europee possono esercitare il diritto di voto senza dover presentare una nuova istanza.
Documenti
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Unione Europea – Diritto di voto in Italia
Lo stesso diritto spetta ai dipendenti delle ambasciate o dei consolati, anche se non iscritti nell’anagrafe della popolazione residente, che possono candidarsi e/o votare nel comune ove svolgono il servizio.
Per poter beneficiare del diritto di elettorato attivo e passivo è necessario chiedere l’iscrizione in apposite liste elettorali aggiunte.
COSA FARE
Occorre presentare la seguente documentazione:
- domanda di iscrizione alle liste elettorali aggiunte;
- copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità.
Il termine è non oltre il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione delle elezioni (quarantesimo giorno antecedente la data della votazione).
DOVE
La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Sindaco e consegnata o fatta pervenire con le modalità consentite dalla vigente normativa all’ufficio elettorale. Nella domanda occorre dichiarare la cittadinanza, l’attuale residenza e l’indirizzo del paese di origine, la richiesta di iscrizione anagrafica, se non già iscritto e la richiesta di iscrizione nelle liste elettorali.
NOTE
Il diritto di voto e di candidatura per cittadini U.E. si estende anche alle eventuali elezioni circoscrizionali.
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Albo presidenti di seggio
- cittadinanza italiana;
- iscrizione nelle liste elettorali;
- possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Non possono svolgere le funzioni di presidente:
- chi ha superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti del Ministero dell’interno, dei Trasporti, di Poste Italiane S.p.A;
- gli appartenenti alle Forze armate in servizio (il divieto riguarda anche gli appartenenti alla Polizia di stato);
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Il soggetto iscritto all’Albo può altresì chiedere la cancellazione dall’albo, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
COSA SERVE
Domanda di iscrizione, con gli estremi del titolo di studio conseguito, oppure domanda di cancellazione.
QUANDO
Dal 1 ottobre al 31 ottobre di ogni anno per quanto riguarda l’iscrizione.
Entro il 31 dicembre per le domande di cancellazione.
DOVE
Per tutte le informazioni e gli adempimenti è possibile rivolgersi all’ufficio elettorale, tenendo conto delle scadenze sopra indicate.
NOTE
L’iscrizione dura fino a quando l’interessato non chiede di essere cancellato o fino alla perdita dei requisiti richiesti.
Documenti
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Cancellazione dall’albo dei presidenti di seggio
Informazioni
l’iscritto può chiedere la cancellazione dall’Albo dei Presidenti di seggio.
Cosa serve
All’ufficio elettorale
Documenti
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I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente)
COME OTTENERLA
È possibile presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), a scelta del dichiarante, nella modalità non precompilata ovvero nella nuova modalità precompilata.
Nella modalità non precompilata, la DSU si presenta all’Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o anche al Comune o ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio. Il richiedente la prestazione agevolata può comunque presentare la dichiarazione, in via telematica, direttamente all’Inps, collegandosi al sito Internet www.inps.it nella sezione “Prestazioni e servizi” – “Tutti i servizi” – “ISEE post-riforma 2015”.
Per la modalità precompilata il dichiarante è stato delegato da ogni componente maggiorenne del nucleo ed ha fornito per questi ultimi gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali.
Il dichiarante accede alla DSU precompilata con le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata INPS, utilizzando il seguente sistema di autenticazione:
- credenziali dispositive rilasciate dall’INPS con le modalità indicate nella apposita sezione del sito internet dell’INPS;
- credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate con le modalità indicate nella apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia. Questo sistema di autenticazione non sarà disponibile durante la fase di sperimentazione;
- identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o superiore di cui all’art. 64 del Codice dell’Amministrazione digitale.
L’accesso alla DSU precompilata può avvenire anche per il tramite di un CAF delegato sempre in modalità telematica
Per ulteriori informazioni, per la modulistica, per le istruzioni alla compilazione della DSU e le FAQ si rimanda al sito www.inps.it.
COSA È POSSIBILE RICHIEDERE IN COMUNE
- Informazioni generali
- Indicazioni sulla tipologia di ISEE necessario per l’accesso alle diverse prestazioni richieste
Documenti
Reddito di cittadinanza (RdC)
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Reddito di inclusione (REI)
A decorrere dal mese di aprile 2019, sono abrogate le disposizioni normative che istituiscono e disciplinano il Rei per effetto dell’attuazione delle norme sul Reddito di cittadinanza.
INFORMAZIONI
Dal primo gennaio 2018 sarà possibile accedere al Reddito di inclusione (REI), le cui domande saranno presentabili presso il Comune di residenza dal 1 dicembre attraverso l’apposita modulistica messa a disposizione dall’INPS.Il REI si compone di due parti:· un beneficio economico erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronico (carta REI);· un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.
Il REI sostituirà le precedenti prestazioni SIA e ASDI (che non saranno più riconosciute) e assorbe anche la Carta acquisti, che diventerà a tal fine “Carta REI”.
COSA SERVE
Per l’accesso alla prestazione il nucleo familiare deve avere i seguenti requisiti [1] :
1. residenza e soggiorno: cittadini italiani, dell’UE o familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Residenza continuativa in Italia da almeno due anni al momento della domanda;
2. requisiti economici: ISEE inferiore a 6.000 euro [2] , ISRE inferiore a 3.000 euro, patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) inferiore a 20.000, patrimonio mobiliare inferiore a 6.000 euro (accresciuto di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare oltre il primo, fino a massimo 10.000 euro);
3. beni durevoli e indicatori del tenore di vita: non percepire prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria; non possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità); non possedere navi e imbarcazioni da diporto (art.3, c.1, d.lgs. 171/2005).
Il REI, fermo restando tali requisiti di cui sopra, è compatibile con lo svolgimento di attività lavorative da parte dei componenti il nucleo familiare. L’INPS comunica all’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) i nominativi delle persone facenti parte di tali nuclei, onde consentire iniziative di ricollocamento nel mondo del lavoro o istruzione e formazione.
IL BENEFICIO ECONOMICO
Il beneficio è pari, su base annuale, ad euro 3.000 moltiplicati per la scala di equivalenza propria del nucleo familiare (al netto delle maggiorazioni previste dal D.P.C.M. 159 del 2013) e moltiplicati, per il solo 2018, per un parametro del 75%. Il valore totale non può comunque eccedere l’importo dell’assegno sociale, aumentato del 10%.
Il beneficio economico è concesso per un periodo massimo di 18 mesi e non potrà essere rinnovato prima di 6 mesi dalla cessazione del godimento (salvo per REI dall’importo nullo). Nel caso di rinnovo la durata è fissata in 12 mesi.
Nell’ambito della richiesta del REI, è compresa la possibilità di richiedere l’assegno per nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ad anni 18.
Il Progetto deve essere sottoscritto dai componenti il nucleo familiare entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’analisi preliminare.
Il mancato rispetto di quanto previsto nel progetto, la presenza di dichiarazione rivelatesi mendaci in sede di DSU, nonché la mancata presentazione in occasione delle convocazioni che saranno formulate per appositi incontri, comporta delle sanzioni.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda va presentata, attraverso la modulistica predisposta dall’INPS, dall’interessato o da un componente del nucleo familiare presso i Comuni o gli altri punti di accesso, identificati dai comuni stessi.
Una volta ricevuta la domanda, gli ambiti territoriali verificano i requisiti di cittadinanza e residenza e inviano quanto necessario entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione all’Inps nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione.
L’Inps, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione verifica il possesso dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio.
Il versamento del beneficio è condizionato all’avvenuta sottoscrizione del Progetto personalizzato [3] e decorre dal mese successivo alla richiesta.
CONTATTI
Per informazioni e ulteriori approfondimenti, anche alla luce delle circolari operative emesse dall’INPS, è possibile contattare gli uffici dei servizi alla persona negli orari e con le modalità di contatto previste.
Note
[1] I requisiti familiari di cui all’art. 3, co. 2, del D.Lgs n. 147/2017 sono stati abrogati a partire dalle domande presentate dal 1° giugno 2018.
[2] Chi effettuerà la richiesta del REI nel mese di dicembre 2017, e non è già beneficiario di SIA, in caso di accoglimento deve aggiornare l’ISEE entro il primo trimestre 2018, per evitare la sospensione del beneficio. Chi presenta la domanda di REI a far data dal primo gennaio 2018, invece, deve possedere all’atto della presentazione della domanda l’attestazione ISEE 2018.
[3] Salvo per l’anno 2018, per cui è prevista una disciplina transitoria.
Documenti
SIA (Sostegno per l’inclusione attiva)
- residenza in Italia da almeno due anni al momento della presentazione della domanda;
- essere cittadino italiano o comunitario, o suo familiare titolare del permesso di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria).
- un componente di età minore di anni 18;
- una persona con disabilità e almeno un suo genitore;
- una donna in stato di gravidanza, da dimostrare attraverso documentazione medica attestante lo stato sopra menzionato rilasciata da una struttura pubblica. In questo caso, ovvero se sussiste questo unico requisito, la domanda potrà essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto;
- ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a € 3.000,00.
- dell’ISEE (o ISEE corrente) in corso di validità (inferiore a € 3.000,00);
- (ove necessario) del permesso di soggiorno;
- (ove necessario) dell’eventuale certificato di gravidanza;
- del libretto di circolazione (auto e/o motocicli) appartenente a ciascun componente familiare inserito nella dichiarazione ISEE.
- Presenza nel nucleo familiare di un beneficiario di NASpI, dell’ASDI o altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati;
- Godimento da parte di componenti del nucleo familiare di altri trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, il cui valore complessivo nel mese antecedente alla richiesta superi €. 600,00 mensili, elevati a €. 900,00 in caso siano presenti nel nucleo familiare persone non autosufficienti;
- Possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta o aventi cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei tre anni antecedenti, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
-
- frequenza di contatti con i competenti servizi del Comune responsabile del progetto;
- iniziative di ricerca attiva di lavoro;
- adesione a iniziative per il rafforzamento delle competenze;
- accettazione di congrue offerte di lavoro;
- frequenza e impegno scolastico;
- adozione di comportamenti volti alla tutela della salute.
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Assegno ai nuclei familiari numerosi
- avere 3 o più figli minori, anche solo per un mese;
- avere un I.S.E.E. uguale o inferiore a € 8.788,99 (per l’anno 2020);
- essere residenti nel Comune a cui si richiede il beneficio;
- essere cittadino:
- italiano
- comunitario
- extracomunitario, in regola con il titolo di soggiorno sia al momento della richiesta che dell’erogazione dell’assegno.
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Assegno di maternità
- essere donne disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non possono far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi (in caso contrario si può accedere ai cosiddetti “assegni di maternità dello Stato”, per cui vedasi il sito www.inps.it);
- aver partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino;
- essere cittadine italiane residenti nel Comune, comunitarie o extracomunitarie in possesso del richiesto titolo di soggiorno al momento della presentazione della domanda o comunque entro 6 mesi dalla data del parto, o essere in possesso dello Status di Rifugiato politico;
- avere un I.S.E..E non superiore a 17.416,66 euro (nucleo di tre componenti, per l’anno 2020) e non ricevere altre prestazioni previdenziali o altro assegno maternità INPS.
DOCUMENTI NECESSARI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La domanda va presentata presso l’ufficio al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
Portare con sé certificazione I.S.E.E. in corso di validità ed eventuali coordinate di conto corrente per l’accredito del contributo.
COSTO PER IL CITTADINO
Il Servizio è gratuito
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Assegno di Natalità – Bonus Bebè
- cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune;
- ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore a €. 25.000,00.
- in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
- se l’ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
- qualora l’ISEE sia superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o 96 euro al mese (figlio successivo al primo).
- sito dell’INPS, servizi per il cittadino, tramite PIN dispositivo
- Contact Center Integrato – numero verde 803.164 o numero 06.164.164
- Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Bonus mamma – Premio alla nascita
- italiana;
- straniera comunitaria;
- straniera non comunitaria, se in possesso dello status di rifugiato politico;
- straniera non comunitaria, se regolarmente presente in Italia.
- compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese di gravidanza), anche qualora la gravidanza non sia stata portata a termine per un’interruzione della stessa;
- nascita (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza);
- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.
- il servizio online dedicato sul sito (www.inps.it>Servizi on line>servizi per il cittadino>autenticazione con il PIN dispositivo>domanda di prestazioni a sostegno del reddito>premio alla nascita);
- gli enti di patronato;
- il Contact center Integrato al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.
- Tramite l’APP “INPS Mobile:
- compimento del 7° mese di gravidanza (ovvero dall’inizio dell’8° mese di gravidanza);
- nascita avvenuta, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza.
Bonus asilo nido
- Contributo asilo nido
- ISEE minorenni fino a 25.000 euro: budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro). Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (272,72 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 272,70 euro, per non superare il tetto annuo di 3.000 euro per minore.
- ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 euro). Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (222,27 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 227,20 euro, per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore.
- ISEE minorenni da 40.001 euro: budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 euro). Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (136,37 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 136,30 euro, per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore.
- Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione:
- ISEE minorenni fino a 25.000 euro = importo erogabile 3.000 euro
- ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = importo erogabile 2.500 euro
- ISEE minorenni da 40.001 = importo erogabile 1.500 euro.
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Bonus elettrico – Disagio economico (Sgate)
- famiglie a basso reddito (bonus “per disagio economico”)
- utilizzatori di apparecchiature elettromedicali (bonus “per disagio fisico”).
- per 12 mesi (calcolati dal mese di prima applicazione). Per avere continuità, il cittadino che usufruisce del bonus deve presentare istanza di rinnovo entro la fine del mese precedente quello della scadenza (le richieste di rinnovo presentate successivamente, sono trattate come nuove richieste).
Documenti
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Bonus Idrico (Sgate)
DI COSA SI TRATTA Il bonus sociale idrico è un’agevolazione sulle bollette del servizio idrico, prevista dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, emanato in forza dell’articolo 60 del cosiddetto Collegato Ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221) e successivamente deliberato dall’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ex AEEGSI) con Deliberazione 897/2017. Il bonus consiste in uno sconto sulla bolletta idrica alle famiglie numerose e ai cittadini a basso reddito. La fornitura dell’acqua è gestita dal servizio idrico locale che fa capo all’Autorità idrica regionale, pertanto ogni Regione ha la possibilità di deliberare il bonus secondo i propri termini e modalità. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA I requisiti per presentare la domanda di ammissione possono essere reperiti sul link dell’Autorità del Servizio Idrico di riferimento. Nel caso di richiesta di più bonus per forniture (elettrico, gas e idrico), il richiedente può essere titolare di una sola delle forniture e può richiedere anche gli altri bonus, purché l’utenza coinvolta sia intestata a un soggetto avente la medesima residenza e appartenente allo stesso nucleo ISEE. COSA FA IL COMUNE Il Comune costituisce il tramite tra il cittadino e le imprese che erogano il servizio idrico. Effettua un primo controllo sui requisiti del richiedente, accoglie le domande, compila una richiesta sul sistema informatico predisposto da ANCI e rilascia all’utente una ricevuta, unitamente a delle credenziali attraverso le quali il cittadino potrà verificare lo stato della propria pratica. Il bonus idrico, sempre nel rispetto dei requisiti previsti per ogni singola misura, è cumulabile con il bonus elettrico e il bonus gas. COME PRESENTARE LA DOMANDA Si può presentare la domanda dal 1 luglio 2018 con agevolazioni in partenza dal primo di gennaio, presso gli uffici comunali o i CAF abilitati. Per ottenere o rinnovare il bonus idrico occorre presentare domanda compilando l’apposita modulistica di nuova domanda o rinnovo. La modulistica necessaria e gli allegati da presentare sono disponibili presso gli uffici comunali e sul sito www.sgate.anci.it. Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici comunali attraverso gli usuali canali e negli orari di apertura.Documenti
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Bonus Gas (Sgate)
- come sconto riconosciuto in bolletta, se il richiedente è intestatario diretto di un contratto di fornitura;
- come bonifico domiciliato intestato al beneficiario, se il richiedente utilizza un impianto centralizzato;
- esclusivamente per la componente della retroattività, per i clienti diretti e per le utenze cessate.
- clienti domestici indiretti: chi, nell’abitazione di residenza, usufruisce di un impianto condominiale (centralizzato) alimentato a gas naturale;
- clienti domestici diretti: chi, nell’abitazione di residenza, è intestatario di un contratto di fornitura individuale di gas naturale.
Documenti
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Contributi per l’acquisto di libri di testo
- cittadino/a italiano/a;
- cittadino/a comunitario/a;
- titolare dello status di rifugiato politico (possesso del titolo di viaggio);
- titolare di una carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato comunitario;
- titolare di una carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione (o italiano), di durata quinquennale;
- titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato a tempo indeterminato;
- titolare di permesso di soggiorno della validità minima di un anno.
Occorre inoltre che il nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a quello riportato come massimo dal bando del Comune, attestato da una DSU in corso di validità al momento della presentazione della domanda e che lo studente sia regolarmente iscritto a una scuola secondaria di primo o secondo grado al momento della presentazione della domanda stessa.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta va presentata, utilizzando l’apposita modulistica, nei periodi e secondo le modalità specifiche che saranno comunicate con apposito avviso/bando sul sito web.
Al modulo di richiesta andranno obbligatoriamente allegati:
- Certificazione ISEE delle condizioni economiche del proprio nucleo familiare;
- Copia documento d’identità;
- Certificazione della spesa sostenuta sotto forma di:
- Scontrini fiscali di acquisto rilasciati dalle librerie;
- Dichiarazione delle librerie dell’avvenuto pagamento dei testi scolastici;
- Ricevute pagamento per acquisto libri usati.
- (eventuale) Copia titolo di soggiorno/titolo di viaggio
COSTO PER IL CITTADINO
Il Servizio è gratuito
INFORMAZIONI UTILI
Il bando per l’erogazione dei contributi è pubblicato usualmente attorno al mese di ottobre, si consiglia di verificare con regolarità il sito web comunale per le specifiche informative.
Per informazioni generali è sempre possibile contattare l’Ufficio Scuola.
Per altre forme di sostegno al reddito si invita a contattare l’Ufficio Servizi alla Persona/Servizi sociali.
Documenti
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Contributo per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati
L’istanza va formulata dal disabile (o dal tutore o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale), per l’immobile nel quale egli risiede in modo abituale e deve riguardare opere volte a rimuovere ostacoli alla sua mobilità.
Qualora la persona per cui si richiede l’intervento sia riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, la domanda ha diritto di precedenza nell’assegnazione dei contributi.
La domanda va presentata, in marca da bollo da €. 16,00, entro il 1° marzo di ogni anno, per essere inseriti nella graduatoria dell’anno in corso.
La richiesta presentata dopo il 1° marzo, accolta, sarà inserita nella graduatoria dell’anno successivo.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
Il modulo di richiesta è disponibile sul sito web dell’Amministrazione comunale.
Il richiedente dovrà presentare:
- istanza in carta resa legale (marca da bollo da €. 16,00);
- attestazione ISEE;
- certificato medico in carta libera attestante l’handicap oppure certificato dell’Azienda Sanitaria Locale attestante l’invalidità totale con difficoltà di deambulazione;
- copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
- (nel caso di alloggio in condominio) fotocopia del verbale dell’assemblea di condominio;
- preventivo di spesa.
La domanda deve obbligatoriamente contenere:
- descrizione delle opere;
- spesa prevista/preventivo dettagliato;
- certificato medico in carta libera (in originale);
- dati dell’avente diritto al contributo, se persona singola oppure dell’Amministratore, che deve controfirmare la domanda per conferma e adesione, nel caso di spese eseguite dal condominio.
Il Comune formulerà poi una graduatoria, che verrà pubblicata nell’Albo Pretorio online.
La pubblicazione della graduatoria non rappresenta la data di decorrenza per l’erogazione del contributo al beneficiario, bensì la richiesta ufficiale da parte del Comune alla Regione di stanziamento dell’importo necessario all’anno di riferimento.
L’erogazione del contributo avviene al momento del ricevimento degli importi dalla Regione, che effettua una ripartizione del Fondo Nazionale fra i Comuni interessati.
A CHI RIVOLGERSI
Per la presentazione dell’istanza e per richiedere informazioni sulla procedura occorre rivolgersi, via mail o telefonicamente all’Ufficio preposto.
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Borse di studio
- iscritti a scuole statali secondarie di primo grado o licenziati da esse e iscritti a scuole secondarie di secondo grado;
- iscritti a scuole statali secondarie di secondo grado o diplomati da esse e iscritti a università statali o non statali riconosciute, o a corsi di specializzazione post-diploma;
- iscritti all’università, statale o non statale riconosciuta, o a corsi di specializzazione post-diploma.
La valutazione riguarderà sempre la votazione media dell’anno precedente o del percorso accademico, decurtata in caso di bocciatura o annualità fuori corso, e potrà prevedere anche l’ulteriore richiesta di produrre elaborati inediti o già realizzati nel corso dell’anno oggetto di considerazione.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta va presentata, utilizzando l’apposita modulistica che prevede la dichiarazione di fatti riguardanti la carriera scolastica/accademica dello studente, nei periodi e secondo le modalità specifiche che saranno comunicate con apposito avviso/bando annuale sul sito web.
Per gli studenti minorenni, l’istanza deve essere formulata da un soggetto che eserciti la responsabilità genitoriale (o dal tutore).
Le dichiarazioni fornite saranno oggetto di verifiche e comportano l’assunzione di responsabilità da parte dell’istante relativamente alla loro correttezza e veridicità.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Secondo le modalità previste nel bando annuale e attraverso apposita commissione, saranno prodotte graduatorie distinte per cicli scolastici, procedendo successivamente ad erogare i contributi nel numero e sulla base degli importi determinati nel bando.
INFORMAZIONI UTILI
Il bando è pubblicato usualmente attorno al mese di agosto, si consiglia di verificare con regolarità il sito web comunale per le specifiche informative.
Per informazioni generali è sempre possibile contattare l’Ufficio Scuola.
Per altre forme di sostegno al reddito si invita a contattare l’Ufficio Servizi alla Persona/Servizi sociali richiedendo un appuntamento.
Documenti
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Obblighi vaccinali e istituzioni scolastiche
1. anti-poliomelitica;
2. anti-difterica; 3. anti-tetanica; 4. anti-epatitica B; 5. anti-pertossica; 6. anti Haemophilus influenzae tipo B; |
Vaccino esavalente |
7. anti-morbillosa;
8. anti-rosolia; 9. anti-parotite; 10. anti-varicella. |
Vaccino quadrivalente |
Per i nati nel 2017 tutte le vaccinazioni sono obbligatorie, mentre ai nati dal 2001 al 2016 dovranno essere somministrate le vaccinazioni contenute nel Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascun anno di nascita.
Sono esentati dalle vaccinazioni i soggetti che risultano immunizzati in via definitiva a seguito di malattia naturale; mentre i vaccini potranno essere omessi o differiti nel caso di accertato pericolo per la salute del bambino, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.
SERVIZI EDUCATIVI E OBBLIGHI VACCINALI
All’atto dell’iscrizione a istituti scolastici per studenti tra zero e sedici anni, gli esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori potranno presentare una delle seguenti documentazioni:
a) prova dell’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa in base all’età (copia del libretto delle vaccinazioni originale vidimato dal competente servizio della ASL, certificato vaccinale oppure attestazione avente data certa rilasciata dal competente servizio della ASL riportante l’elenco delle vaccinazioni effettuate);
b) documentazione che consenta l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie (per immunizzazione a seguito di malattia naturale o per accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate). Nel caso di immunizzazione va presentata copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, oppure attestazione di avvenuta immunizzazione rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta. L’omissione/differimento, invece, dovranno essere attestate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta sulla base di idonea documentazione e in coerenza con le indicazioni fornite da Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità;
c) formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente con attestazione avente data certa di avvenuta ricezione della stessa da parte del competente servizio della ASL.
La circolare emanata nel luglio 2018 ha previsto altresì che:
- Per le Regioni presso le quali non è stata istituita un’anagrafe vaccinale:
1) per il solo anno scolastico 2018/2019, in ipotesi di prima iscrizione, nel caso in cui i genitori non presentino entro il 10 luglio 2018 la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni, i minorenni potranno essere ammessi alla frequenza sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate entro il termine di scadenza per l’iscrizione;
2) quando invece la procedura d’iscrizione all’anno scolastico/calendario annuale 2018/2019 è avvenuta d’ufficio (perché già iscritto all’anno passato e in regola), il minorenne è ammesso alla frequenza sulla base della documentazione già presentata nel corso dell’anno scolastico-calendario annuale 2017/2018. Questo salvo nel caso in cui debba essere sottoposto ad una nuova vaccinazione o a un richiamo; in quest’ultimo caso i genitori hanno la facoltà di presentare, entro il 10 luglio 2018, una dichiarazione sostitutiva dell’avvenuta vaccinazione, che sarà soggetta alle verifiche;
3) per il solo anno scolastico 2018/2019, nell’ipotesi d’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia (0-6 anni) dopo il 10 luglio 2018, il minorenne avrà accesso ai servizi presentando la documentazione sopra riportata, ivi compresa la dichiarazione sostitutiva.
- Per le Regioni presso le quali è stata istituita un’anagrafe vaccinale:
Per il solo anno scolastico 2018/2019, i minori indicati negli elenchi con le diciture “non in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione” potranno essere ammessi alla frequenza a seguito della presentazione, da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale/tutela, entro il 10 luglio 2018, di una dichiarazione sostitutiva che attesti l’effettiva somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall’Anagrafe regionale ovvero la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, che sia stata effettuata posteriormente al 10 giugno 2018.
I minori non vaccinabili per ragioni di salute, che sarebbero esposti ad un rischio non trascurabile se i loro compagni di classe non fossero vaccinati, saranno inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati.
Le succitate dichiarazioni sostitutive, a cui non deve fare quindi più seguito la presentazione di documentazione probatoria (come previsto in precedenza) saranno sottoposte a verifica della loro veridicità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le conseguenze previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. e del Codice Penale in caso di falsità.
E’ prevista l’istituzione di una Anagrafe nazionale vaccini per semplificare gli adempimenti e garantire una corretta vaccino-vigilanza.
Documenti
Tabella Aliquote IMU e TASI
Imposta Municipale Unica – IMU
Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili.
Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
2. DEFINIZIONI
- per FABBRICATO si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- per AREA FABBRICABILE si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l’articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali;
- per TERRENO AGRICOLO si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
3. SOGGETTI PASSIVI
Soggetti passivi dell’IMU sono coloro che vantano sugli immobili i seguenti diritti:
- Proprietà;
- Usufrutto;
- Uso;
- Abitazione;
- Enfiteusi;
- Superficie;
- Il concessionario su aree demaniali;
- Il locatario di immobili in leasing (anche da costruire o in corso di costruzione) a decorrere dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria e per tutta la durata dello stesso;
- Il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’articolo 69, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene.
Per le parti comuni dell’edificio indicate nell’articolo 1117, numero 2), del Codice Civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
Si ricorda che l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
4. ALIQUOTE
Per l’anno 2020, i comuni possono approvare le aliquote ed il regolamento IMU entro il 30 giugno 2020.
In ogni caso dette deliberazioni hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno 2020.
5. QUOTA STATO
Ai sensi dell’art. 1, comma 744 della Legge n. 160/2019, è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.
Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
Il versamento, calcolato utilizzando l’aliquota deliberata dal Comune, deve essere effettuato contestualmente allo Stato ed al Comune utilizzando gli appositi codici tributo, distinti per le due quote.
6. DETRAZIONI
DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE – solo per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
Dal primo gennaio 2020 non costituisce presupposto dell’imposta IMU il possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Quindi se più comproprietari o contitolari utilizzano la stessa unità come abitazione principale, la detrazione va ripartita tra loro in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso (es. coniugi comproprietari in ragione del 70% e 30%: la detrazione spetta a ciascuno per il 50%).
La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
7. ESENZIONI
7.1. ABITAZIONE PRINCIPALE
Ai sensi dell’art. 1, comma 740 della legge n. 160/2019, il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Si ricorda che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Sono altresì considerate abitazioni principali:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- su decisione del singolo comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
7.2. ALTRI IMMOBILI
Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
Sono altresì esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
- gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
8. BASE IMPONIBILE
La base imponibile è costituita dal valore degli immobili.
Per i FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
Moltiplicatore | Categoria fabbricati |
160 | per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 |
140 | per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5. |
80 | per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 |
65 | per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 |
55 | per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 |
Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
La base imponibile dei fabbricati è ridotta al 50per cento nei seguenti casi:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell’applicazione della riduzione, il Comune ha la facoltà di disciplinare con proprio Regolamento le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e’ situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui sopra si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Per i TERRENI AGRICOLI, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
Per le AREE FABBRICABILI, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Si precisa che è possibile verificare la rispondenza delle previsioni urbanistiche a cui sono soggette le aree edificabili, consultando sul sito web del Comune …………………. il PRG vigente.
Per agevolare i contribuenti nella determinazione di tali valori il Comune di …….., con Delibera ………….., ha individuato i valori di riferimento delle aree ai fini del pagamento dell’imposta, che mantengono la loro validità anche per l’annualità 2020.
Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell’area può, comunque, dichiarare e versare sulla base di un valore imponibile diverso da quello indicato dall’Ente, che ne effettuerà opportuna valutazione in sede di controllo.
9. CALCOLO DELL’IMPOSTA
L’imposta è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso degli immobili.
Diversamente dalle imposte sui redditi l’IMU si calcola e si versa per l’anno corrente.
Per ciascun immobile posseduto si devono prendere in considerazione i seguenti elementi:
- BASE IMPONIBILE
- MESI DI POSSESSO
- PERCENTUALE DI POSSESSO
- ALIQUOTA DI RIFERIMENTO
- DETRAZIONI SPETTANTI
Si ricorda che il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
L’IMU si calcola come segue:
IMPOSTA DOVUTA = BASE IMPONIBILE X (MESI DI POSSESSO / 12) X (PERCENTUALE DI POSSESSO / 100) X (ALIQUOTA / 100)
Se il possesso riguarda l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), occorre determinare per ciascun periodo anche la quota di detrazione spettante nella misura massima di 200 euro di detrazione ordinaria.
DETRAZIONE SPETTANTE = (DETRAZIONE ORDINARIA) / (NUMERO CONTITOLARI CHE UTILIZZANO L’ABITAZIONE) X (MESI DI UTILIZZO / 12)
Se il possesso riguarda immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
Si specifica che il personale dell’ufficio tributi può fornire tutte le informazioni utili per il calcolo e il versamento, ma non effettua conteggi d’imposta per conto dei contribuenti.
[Oppure]
Il contribuente che desidera il conteggio puntale dell’imposta da versare può rivolgersi all’ufficio tributi e chiedere apposito appuntamento non oltre il giorno ………
L’imposta deve essere versata in rate come indicato nella sezione “SCADENZE E MODALITA’ DI VERSAMENTO”
10. SCADENZE
Per l’anno 2020 sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:
- PRIMA RATA IN ACCONTO: 16 GIUGNO 2020
- SECONDA RATA A SALDO: 16 DICEMBRE 2020
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2020.
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote, pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto dovuto a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.
Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso”.
QUOTA DEL TRIBUTO A FAVORE DELLO STATO
La Legge n. 160/2019 stabilisce che nel 2020 è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.
Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
La quota d’imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente alla quota d’imposta dovuta al Comune utilizzando gli appositi codici tributo, istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21 maggio 2013.
3925 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”
11. MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il versamento dell’IMU è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (MODELLO F24), ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice (piattaforma PAGOPA).
11.1. PAGAMENTO CON MODELLO F24
Il pagamento, cumulativo per tutti gli immobili posseduti da ogni contribuente nel Comune, può essere effettuato utilizzando il modello F24, che non prevede l’applicazione di commissioni.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate numero 75075 del 19 giugno 2013, sono stati modificati i modelli F24 ordinario ed F24 semplificato nonché le relative avvertenze di compilazione.
Ai modelli, nell’intestazione della “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, è stato inserito il campo “IDENTIFICATIVO OPERAZIONE”. In tale campo i contribuenti, ove richiesto da Comune, dovranno inserire un codice identificativo dell’operazione cui si riferisce il versamento.
Tali modifiche hanno effetto dal 01 luglio 2013. I modelli F24 preesistenti alle modifiche saranno utilizzabili fino al 30 aprile 2014, laddove per il versamento non sia richiesta la compilazione del nuovo campo “IDENTIFICATIVO OPERAZIONE”.
Con circolare n. 27 del 19 settembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014.
11.2. DOVE SI TROVA IL MODELLO F24
Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito del Comune oppure da quello dell’Agenzia delle Entrate.
11.3. COME SI PAGA CON MODELLO F24
Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque concessionaria o banca convenzionata e presso gli uffici postali.
Si ricorda inoltre che tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente in via telematica.
Il pagamento può avvenire anche on-line tramite i servizi di home banking o tramite il portale Fisconline dell’Agenzia delle Entrate.
Il versamento deve essere arrotondato all’euro con il seguente criterio: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare: 115,49 euro diventa 115,00 euro; totale da versare 115,50 euro diventa 116,00 euro); l’arrotondamento all’unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.
Il Comune può disciplinare il versamento minimo con proprio Regolamento: per il Comune di ………. l’importo minimo è fissato in euro ……… Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
I Codici per il versamento
DESCRIZIONE | CODICE TRIBUTO | |
COMUNE | STATO | |
IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze | 3912 | |
IMU – imposta municipale propria per terreni | 3914 | |
IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili | 3916 | |
IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati | 3918 | |
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato | 3925 | |
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – incremento comune | 3930 |
11.4 PAGAMENTO PER I RESIDENTI ALL’ESTERO
L’IMU, Imposta Municipale Propria, è dovuta anche da tutti coloro (italiani o stranieri) che, pur non essendo residenti nel territorio dello Stato, possiedono in Italia fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli in qualità di proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ecc.). Deve essere calcolata seguendo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) relativamente al versamento da effettuare allo Stato.
Anche i soggetti non residenti dovranno, pertanto, versare l’IMU seguendo le disposizioni generali illustrate nella su citata circolare. Coloro che non potessero utilizzare il modello F24, possono provvedere nei modi seguenti (come specificato nel Comunicato Stampa del 31 maggio 2012 emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze):
per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono effettuare un bonifico bancario sul conto di tesoreria presso ………. (codice BIC: …………..), intestato a Comune di …………, utilizzando il codice IBAN ……………………..
per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC: BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nelle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013;
- l’annualità di riferimento;
- l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate.
Si precisa, infine, che non sono più applicabili le disposizioni di cui all’art. 1, comma 4-bis, del D. L. 23 gennaio 1993 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, in base alla quale era prevista per tali soggetti la possibilità di versare l’ICI in un’unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3%.
11.5. PAGAMENTO ENTI NON COMMERCIALI
Il versamento dell’imposta dovuta dai soggetti di cui alla lettera i), del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs n. 504/92 – enti non commerciali – è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote deliberate dal comune.
I soggetti suddetti eseguono i versamenti dell’imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2020.
In sede di prima applicazione dell’imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente da corrispondere a titolo di IMU per l’anno 2019
12. DICHIARAZIONE
Per le variazioni intervenute nel 2020 è possibile presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2021.
Ai sensi dell’art. 1, comma 769, della Legge 160/2019, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.
Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.
In ogni caso, ai fini dell’applicazione dei benefìci di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) – alloggi sociali – e 5) – personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e Forze di polizia – ed al comma 751, terzo periodo – beni merce – il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
Si ricorda che la presentazione della dichiarazione IMU è obbligatoria in tutti i casi indicati nelle istruzioni ministeriali e comunque ogni qualvolta le informazioni non siano direttamente conoscibili dal comune.
Gli enti non commerciali in possesso di immobili che formano oggetto di esenzione da IMU ai sensi dell’art. 1, comma 759, lettera g), legge n. 160/2019 sono tenuti a inviare, esclusivamente con modalità telematica, al Dipartimento delle finanze, la dichiarazione IMU – ENC.
Le dichiarazioni vanno presentate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo dell’art. 1, comma 770 della legge n. 160/2019, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.Il modello di dichiarazione IMU – ENC può essere inviato esclusivamente in via telematica. A tal fine è necessario utilizzare i canali Entratel o Fisconline messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
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Dichiarazione IMU
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.
Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui sopra, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.
In ogni caso, ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, della legge 160/2019 il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
La dichiarazione va presentata solo quando le modifiche che determinano un diverso importo dell’imposta dovuta, sono relative a riduzioni d’imposta e nei casi in cui tali variazioni non sono immediatamente acquisibili da parte del comune attraverso la consultazione della banca dati catastale.
In pratica, la dichiarazione IMU non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3 bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 463, concernente la disciplina del Modello Unico Informatico (MUI). Si tratta del modello tramite il quale i notai effettuano la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
Viceversa, la dichiarazione IMU deve essere presentata, limitatamente agli immobili siti nel Comune:
Per gli immobili che godono di una riduzione dell’imposta (come nel caso dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, o dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli).
Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI.
Quando il Comune non può acquisire dalla banca dati catastale le informazioni necessarie ai fini del pagamento dell’imposta come, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
- l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- l’atto ha riguardato un’area fabbricabile, a meno che il valore in comune commercio dell’area alienata non sia mutato rispetto a quello dichiarato in precedenza;
- il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
- l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
- l’immobile ha perso o acquisito il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’IMU;
- l’immobile ha perso o acquisito la caratteristica della ruralità;
- l’immobile è di interesse storico o artistico;
- l’immobile è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria, nell’ambito di procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, ecc.
Per ulteriori istruzioni si rimanda alle casistiche predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
È disciplinata, nei casi previsti, la presentazione di dichiarazioni integrative per le situazioni in cui vengano applicate riduzioni od altre agevolazioni che incidano sulla base imponibile o sull’imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3 bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 463, concernente la disciplina del Modello Unico Informatico, o non siano presenti nel modello di dichiarazione approvato annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Dichiarazione IMU – Enti non commerciali
Il Ministero delle finanze, ha diramato le Nuove specifiche tecniche vers. 1/2019, in vigore dal 15 luglio 2019 per le dichiarazioni IMU – ENC.
Gli enti non commerciali in possesso di immobili che formano oggetto di esenzione da IMU ai sensi dell’art. 1, comma 759, lettera g), legge n. 160/2019 sono tenuti a inviare, esclusivamente con modalità telematica, al Dipartimento delle finanze, la dichiarazione IMU – ENC.
Le dichiarazioni vanno presentate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo dell’art. 1, comma 770 della legge n. 160/2019, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.Il modello di dichiarazione IMU – ENC può essere inviato esclusivamente in via telematica. A tal fine è necessario utilizzare i canali Entratel o Fisconline messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
Dal 6 giungo 2019 è disponibile la nuova versione 3.1.0 del modulo di controllo delle dichiarazioni IMU per enti non commerciali.
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Tributo servizi indivisibili – TASI
- il proprietario degli immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il concessionario di aree demaniali.
- FABBRICATI, oppure
- AREE FABBRICABILI, come definite ai fini dell’IMU.
- I proprietari di un solo immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze considerate
- I proprietari di abitazioni assegnate all’ex coniuge e quelle a un parente disabile entro il secondo grado.
- Possessori di terreni agricoli
- abitazioni principali (non accatastate in categoria A1, A8 e A9) e relative pertinenze (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7)
- Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, e quelli a immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, ovunque ubicati [compreso quelli delle isole minori] .Nel caso in cui il terreno assuma le caratteristiche di “area edificabile”, per quanto previsto dallo strumento urbanistico, ma sia condotto da almeno un possessore con le caratteristiche di C.D. o IAP, si continua a considerare “terreno agricolo” per la totalità dei proprietari per tutto il periodo della conduzione diretta.
- immobili assimilati per legge alla abitazione principale, ovvero:
- una sola unità immobiliare, oltre a una pertinenza per ciascuna cat. C2,C6 e C7 , posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, (Art. 9-bis Legge 80/2014 – conversione del D.L. 47/2014);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, anche studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica (Art. 1, comma 15, Legge 208/2015 “Stabilità 2016”)
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- unità immobiliare e relativa pertinenza, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (Art. 1, comma 14, Legge 208/2015 “Stabilità’ 2016”), se previsto nel regolamento comunale.
- che il comodante possieda un solo immobile (in Italia); oppure, oltre a quello che viene concesso in comodato, possieda un altro immobile ad uso abitativo, adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il possesso di (altro) immobile definito come rurale ad uso strumentale sebbene abitativo non preclude l’accesso all’agevolazione;
- che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
- il comodato sussista tra parenti in linea retta entro il primo grado ovvero genitori e figli;
- che l’immobile concesso in comodato venga utilizzato dal comodatario come propria abitazione principale;
- laddove oltre alla casa che viene concessa in comodato, il comodante possieda altro immobile, lo stesso sia l’abitazione principale del comodante e deve trovarsi nello stesso Comune in cui si trova la casa data in comodato ai familiari;
- Il comodato sia registrato
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- il proprio codice fiscale
- gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella)
- la provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile.
DESCRIZIONE | CODICE TRIBUTO |
TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze | 3958 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale | 3959 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili | 3960 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati | 3961 |
- per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l’importo dovuto;
- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.
- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla “IMU” o “TASI” o “TARI”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo;
- l’annualità di riferimento;
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Ravvedimento operoso
- Entro 14 giorni dall’omesso versamento: sanzione allo 0,1% per ogni giorno di ritardo più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Tra i 15 ed i 30 giorni dall’omesso versamento: sanzione pari all’1,5% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Dopo il 30° giorno di ritardo e fino al 90° giorno: sanzione fissa del 1,67% – sanzione minima ridotta ad 1/9 – dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Dai 91 ai 364 giorni di ritardo (ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione): sanzione pari al 3,75% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- dal 1° gennaio 2019: 0,8% (decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.291 del 15/12/2018)
- dal 1° gennaio 2018: 0,3% (decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2017)
- dal 1° gennaio 2017: 0,1% (decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/2016)
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Mediazione/Reclamo
- accoglimento in toto del reclamo con conseguente annullamento dell’atto impositivo;
- accoglimento dell’istanza di reclamo con mediazione o accettazione della controproposta dell’ufficio, anche a seguito di contraddittorio, mediante sottoscrizione di un accordo fra le parti, a seguito del quale il contribuente sarà tenuto a versare l’importo concordato (o comunque al pagamento della prima rata in caso di dilazione, possibile al max fino a 8 rate trimestrali), entro e non oltre 20 venti giorni dalla data di sottoscrizione e in tal caso le sanzioni tributarie saranno ridotte al 35% del minimo previsto ex lege;
- accoglimento dell’istanza di reclamo con mediazione per controversia riferita alla restituzione di somme, mediante anche sottoscrizione di un accordo fra le parti, a seguito del quale il Comune restituisce le somme dovute al contribuente, analogamente ai termini previsti, ovvero entro 20 venti giorni (o comunque nei termini previsti in caso di dilazione);
- diniego espresso o tacito a seguito del quale il reclamo produce gli effetti del ricorso, per cui il contribuente entro 30 trenta giorni si costituirà in giudizio mediante deposito del reclamo in parola presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente, con versamento del Contributo Unificato previsto ai sensi dell’art.37c.6 DL98/2011.
- Avviso di accertamento/liquidazione del tributo
- Provvedimento che irroga le sanzioni
- Avviso di pagamento, ruolo e cartella di pagamento
- Rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
- Diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
- Cartelle di pagamento ed ingiunzioni fiscali per vizi propri;
- Fermi di beni mobili registrati;
- Iscrizioni di ipoteche sugli immobili;
- Ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.
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Interpello
L’istanza di interpello è presentata al Comune nella sua qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce l’istanza stessa, il quale, per mezzo del proprio funzionario responsabile del tributo, fornisce risposta, scritta e motivata e notificata con gli strumenti previsti nel regolamento, e, se del caso, può chiedere, una sola volta, al richiedente di integrare l’istanza mediante ulteriori informazioni e anche mediante presentazione di documenti.
Nel caso l’istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il funzionario responsabile ne fornisce riscontro al richiedente entro il termine previsto, specificandone i motivi.
La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha presentato l’istanza, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell’istanza di interpello.
Nel caso la risposta del Comune su istanze ammissibili e purché recanti l’indicazione della soluzione interpretativa, non pervenga al contribuente entro il termine regolamentato, ovvero entro la data in cui l’istanza è stata regolarizzata, si intende che il Comune concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente, ritenendo nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso.
Il contribuente, o i soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure coloro che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (ad esempio: eredi, amministratori di condominio o di multi-proprietà, curatori fallimentari, procuratori speciali del contribuente), possono inoltrare al Comune, per iscritto, circostanziata e specifica istanza di interpello concernente la fiscalità comunale, a condizione che ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione e sulla conseguente applicazione delle disposizioni tributarie, attinenti al concreto caso prospettato.
L’istanza deve contenere l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che il contribuente intende adottare. Detta esposizione non è prescritta a pena di inammissibilità dell’istanza; tuttavia, se mancante, non dà luogo alla formazione del silenzio-assenso.
L’istanza di interpello, redatta in carta semplice, alla quale allegare copia del documento di identità, è presentata al Comune mediante le seguenti modalità:
- consegnandola direttamente al Comune negli orari di apertura;
- a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata;
- a mezzo posta raccomandata A/R;
- a mezzo fax.
L’istanza di interpello, a pena di inammissibilità, deve contenere, oltre ai dati di seguito elencati, anche copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile alla soluzione del quesito:
- i dati identificativi del soggetto che presenta l’istanza (nome e cognome o denominazione sociale e codice fiscale);
- la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale prospettato e da trattare, sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
- l’indicazione del domicilio dell’interpellante o dell’eventuale domiciliatario, presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;
- la sottoscrizione dell’interpellante o del suo legale rappresentante;
In caso di mancata sottoscrizione o di mancata indicazione degli elementi sopra indicati richiesti a pena di inammissibilità, il Comune può invitare il contribuente a regolarizzare l’istanza entro 30 giorni dall’invito. Comunque, l’istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene la regolarizzazione.
Il termine per la conclusione del procedimento (risposta) è determinato in giorni dalla data di ricezione dell’istanza di interpello ovvero dalla data in cui l’istanza è stata regolarizzata.
La richiesta di integrazione documentazione interrompe il termine stabilito per la risposta, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della documentazione integrativa.
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Procedura di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai Tributi
- in caso di esito positivo, il Comune, entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza provvede al rimborso per la quota di propria competenza e nei successivi 60 giorni (dalla data del rimborso) comunica i dati al Ministero, sempre mediante l’applicativo contenuto nel “Portale del Federalismo fiscale”.
- In caso negativo entro gli stessi 180 giorni provvede a comunicarne esplicitamente l’esito al contribuente.
- può provvedere in proprio al rimborso, e nel caso, entro 60 giorni dalla data in cui ha effettuato il rimborso, dovrà darne comunicazione mediante il “Portale del Federalismo Fiscale”;
- a seguito dell’esito positivo dei controlli, o d’ufficio o conseguenti alla presentazione di apposita istanza da parte del contribuente, deve dare comunicazione allo Stato della somma spettante al contribuente.
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TOSAP
- avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione ovvero per omessi o insufficienti versamenti;
- atti di irrogazione delle sanzioni tributarie;
- atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi, ecc..
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COSAP
- avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione ovvero per omessi o insufficienti versamenti;
- atti di irrogazione delle sanzioni tributarie;
- atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi, ecc..
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Occupazione di spazi ed aree pubbliche (Concessione o autorizzazione)
- permanenti
- temporanee.
Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all’anno.
Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno.
Le occupazioni possono riguardare:
- spazi ed aree pubbliche;
- spazi sottostanti il suolo (condutture in genere);
- spazi sovrastanti il suolo (tende,linee o condutture aeree).
I termini e le modalità di presentazione della domanda sono disciplinati dall’apposito regolamento comunale.
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Imposta comunale sulla pubblicità
- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione ovvero per omessi o insufficienti versamenti;
- atti di irrogazione delle sanzioni tributarie;
- atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi, ecc..
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Autorizzazione integrata ambientale
- all’istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell’autorità competente delle attività previste dagli articoli 29-bis, comma 2, 29-ter, 29-quater, 29-sexies e 29-septies, del d.lgs. n. 152/2006, per il primo rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale relativa a impianti nuovi o ad impianti esistenti, comprese le eventuali attività di aggiornamento dell’autorizzazione previste dall’articolo 29-sexies, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, in caso di conclusione del procedimento ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105, successiva alla conclusione del procedimento di rilascio di autorizzazione integrata ambientale;
- all’istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell’Autorità competente delle attività previste dagli articoli 29-bis, comma 2, 29-ter, 29-quater, 29-sexies e 29-septies, del d.lgs. n. 152/2006, per il riesame, con valenza di rinnovo dell’AIA, già rilasciata, disposto ai sensi dall’articolo 29-octies, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006;
- all’istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell’Autorità competente delle attività previste in caso di domanda, presentata ai sensi dell’articolo 29-nonies, comma 2, del d.lgs. 3 n. 152/2006, di autorizzazione ad esercire modifiche sostanziali in una installazione già dotata di AIA, ovvero in caso di riesame dell’AIA già rilasciata, o avviato su istanza del gestore, o disposto con autonomo provvedimento o disposto nella stessa AIA, alla luce di lacune nell’istanza che non si è ritenuto tecnicamente possibile superare nei tempi fissati per la conclusione del procedimento, e non tali da poter giustificare un diniego;
- all’istruttoria necessaria alla valutazione della comunicazione di cui all’articolo 29-nonies, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e all’eventuale conseguente aggiornamento dell’AIA già rilasciata in caso di modifica non sostanziale;
- alle attività di controllo basate sia sulla verifica della documentazione trasmessa dal gestore, sia sulle visite ispettive effettuate presso l’installazione, programmate;
- alle visite di verifica presso l’installazione da effettuarsi entro sei mesi per le installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.
Sono escluse dal campo di applicazione del decreto le ispezioni straordinarie di cui all’articolo 29-decies, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006. Il decreto definisce, inoltre, i compensi relativi alla Commissione istruttoria per l’AIA – IPPC (di seguito Commissione AIA-IPPC) di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90.
Ai fini dell’applicazione del decreto valgono le definizioni di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 152/2006.
Nel rispetto dei principi del decreto ed entro 180 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al decreto stesso da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma.
Per Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si intende il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto, o di parte di esso, a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti enunciati dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. alla parte II, titolo III-bis.
L’autorizzazione integrata ambientale sostituisce una serie di autorizzazioni ambientali contemplate nell’allegato IX alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006.
ALLEGATO IX – Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale (allegato così sostituito dall’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 46 del 2014)
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto).
- Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza).
- Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210).
- Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7).
- Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9)
- Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).
PRINCIPI GENERALI
L’autorità competente, nel determinare le condizioni per l’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:
- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della quarta parte del presente decreto; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l’impatto sull’ambiente, secondo le disposizioni della medesima quarta parte del presente decreto;
- l’energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;
- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
INFORMAZIONI
In base al nuovo art. 29-ter del testo unico ambientale, la domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione integrata ambientale deve contenere le seguenti informazioni:
- descrizione dell’installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata;
- descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell’energia usate o prodotte dall’installazione;
- descrizione delle fonti di emissione dell’installazione;
- descrizione dello stato del sito di ubicazione dell’installazione;
- descrizione del tipo e dell’entità delle prevedibili emissioni dell’installazione in ogni comparto ambientale nonché un’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente;
- descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l’uso per prevenire le emissioni dall’installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
- descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall’installazione;
- descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l’intervento dell’ente responsabile degli accertamenti di cui all’articolo 29-decies, comma 3;
- descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;
- descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all’articolo 6, comma 16;
- se l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell’installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell’installazione o prima del primo aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata, per la quale l’istanza costituisce richiesta di validazione.
L’autorità competente esamina la relazione disponendo nell’autorizzazione o nell’atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.
Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l’autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, l’autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all’art. 8-bis potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l’istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.
L’autorizzazione integrata ambientale è valevole per cinque anni a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e, pertanto, il gestore invia all’autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni previste per il rilascio dell’autorizzazione.
L’autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall’articolo 29-quater, commi da 5 a 9. Fino alla pronuncia dell’autorità competente, il gestore continua l’attività sulla base della precedente autorizzazione.
L’autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame, contestualmente all’avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell’ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l’indicazione della localizzazione dell’impianto e del proprio nominativo, nonché gli uffici individuati ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all’articolo 7 e ai commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresì pubblicate dall’autorità competente nel proprio sito web. È in ogni caso garantita l’unicità della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all’autorità competente, osservazioni sulla domanda.
La convocazione da parte dell’autorità competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, di apposita conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l’autorizzazione, produce gli effetti previsti per l’istituto della conferenza dei servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990. In tale contesto vengono acquisite le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente per quanto riguarda il monitoraggio e il controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell’autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può chiedere all’autorità competente di verificare la necessità di riesaminare l’autorizzazione rilasciata.
Nell’ambito della Conferenza dei servizi, l’autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine in cui la conferenza deve pronunciarsi (60 giorni) resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa. Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine, fissato dall’autorità competente, per la presentazione delle osservazioni. L’autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale comunque entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, ovvero, nel caso in cui siano state richieste documentazione integrative, duecentodieci giorni dalla presentazione della domanda.
Le autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’elenco dell’allegato IX, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali. In particolare le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all’articolo 216, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste dal presente decreto per la protezione dell’ambiente, nonché l’indicazione delle autorizzazioni sostituite.
Copia dell’autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa a disposizione del pubblico, presso l’ufficio indicato dal gestore nella domanda di autorizzazione. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento. L’autorità competente può sottrarre all’accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell’allegato VIII, qualora ciò si renda necessario per l’esigenza di salvaguardare ai sensi dell’articolo 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L’autorità competente può inoltre sottrarre all’accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell’impianto nell’ambiente, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.
In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell’impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d’intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l’armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l’autorità competente assicura il necessario coordinamento tra l’attuazione dell’accordo e la procedura di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.
Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all’autorità competente. A far data dal ricevimento della comunicazione, il gestore trasmette all’autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell’autorizzazione stessa. L’autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati all’autorità competente.
Di seguito l’elenco degli impianti di cui all’allegato VIII.
ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 Categorie di attività industriali per le quali è necessaria l’Autorizzazione integrata ambientale (IPPC, di cui all’art. 6, comma 12) così come sostituito dall’art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 46 del 2014.
INQUADRAMENTO GENERALE A
Le installazioni, gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel Titolo III-bis alla Parte Seconda. B – I valori soglia riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in una stessa installazione o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività. Per le attività di gestione dei rifiuti, tale calcolo si applica al livello delle attività 5.1 e 5.3, lettere a) e b). C – Nell’ambito delle categorie di attività di cui al punto 4 (industria chimica), si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.D – In mancanza di specifici indirizzi interpretativi emanati ai sensi dell’articolo 29-quinquies e di linee guida interpretative emanate dalla Commissione Europea, le autorità competenti valuteranno autonomamente: a) il rapporto tra le attività di gestione dei rifiuti descritte nel presente Allegato e quelle descritte agli Allegati B e C alla Parte Quarta; e b) l’interpretazione del termine “scala industriale” in riferimento alle attività dell’industria chimica descritte nel presente Allegato. Categorie di attività di cui all’articolo 6, comma 131.
- Attività energetiche 1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW.1.2. Raffinazione di petrolio e di gas.1.3. Produzione di coke.1.4. Gassificazione o liquefazione di: a) carbone; b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW. 1.4-bis Attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte Terza) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell’Allegato IV alla Parte Quinta.
- Produzione e trasformazione dei metalli 2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all’ora.2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all’ora; b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all’ora. 2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno. 2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi: a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli; 2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.
- Industria dei prodotti minerali 3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio: a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno; b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno; c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno. 3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell’amianto.3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno.3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno.3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno.
- Industria chimica 4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare: a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche; c) idrocarburi solforati; d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; e) idrocarburi fosforosi; f) idrocarburi alogenati; g) composti organometallici; h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa); i) gomme sintetiche; l) sostanze coloranti e pigmenti; m) tensioattivi e agenti di superficie. 4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare: a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile; b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati; c) basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio; d) sali, quali cloruro d’ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d’argento; e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio. 4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi.4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi.4.6. Fabbricazione di esplosivi.
- Gestione dei rifiuti 5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: a) trattamento biologico; b) trattamento fisico-chimico; c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; e) rigenerazione/recupero dei solventi; f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici; g) rigenerazione degli acidi o delle basi; h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti; i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori; j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli; k) lagunaggio. 5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all’ora; b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno. 5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico; 2) trattamento fisico-chimico; 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento; 4) trattamento di scorie e ceneri; 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico; 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento; 3) trattamento di scorie e ceneri; 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. Qualora l’attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno. 5.4. Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. 5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti. 5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.
- Altre attività 6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di: a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno; c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m³ al giorno. 6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno. 6.3. Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito. 6.4. a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno; b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno; 2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l’installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all’anno; 3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta “A” la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a: – 75 se A è pari o superiore a 10; oppure – [300 – (22,5 × A)] in tutti gli altri casi L’imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto. c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua). 6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno. 6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini: a) con più di 40000 posti pollame; b) con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o c) con più di 750 posti scrofe. 6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all’ora o a 200 Mg all’anno. 6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione. 6.9. Cattura di flussi di CO2 provenienti da installazioni che rientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in conformità decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162. 6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m³ al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l’azzurratura. 6.11. Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un’installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato.”
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Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) non alimentare
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio di prodotti del settore non alimentare in aree pubbliche su posteggio sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare la vendita di prodotti del settore non alimentare in aree pubbliche su posteggio.
DESCRIZIONE
Per commercio di prodotti del settore non alimentare in aree pubbliche su posteggio, s’intende la vendita di merci non alimentari al dettaglio, effettuata su una parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale[2].
L’attività è disciplinata dagli art. 28 e ss. del D.lgs. n. 114/98 e s.m.i..
L’autorizzazione al commercio ambulante su posteggio abilita anche al commercio itinerante nell’ambito del territorio regionale e alla partecipazione alle fiere nel territorio nazionale.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione, sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nello specifico mercato.
Le regioni possono stabilire che l’autorizzazione sia soggetta a presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ex art. 1, c.1176, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando che l’autorizzazione è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo.
Sulle aree pubbliche è vietato vendere o esporre armi esplosive o oggetti preziosi (art. 30, c.5 del D.lgs. n. 114/98).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- D.lgs. n. 42/2004, art. 52;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmenteè necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
il rilascio di autorizzazioni e concessioni è subordinato a selezione tra i candidati potenziali in base a criteri predeterminati atti ad assicurarne l’imparzialità (art. 16, D.lgs. n. 59/10).[3]
In attuazione dell’art. 70, c.5 del citato D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., con Intesa in sede di Conferenza unificata, sancita in data 5 luglio 2012, sono stati individuati:
- i criteri che i comuni devono applicare nelle procedure di selezione;
- la durata minima e massima delle concessioni (da 7 a 12 anni);
- le disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere, per cui:
- a) le concessioni scadute dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 59/2010 (08 maggio 2010), sono prorogate per sette anni dalla data di entrata in vigore del predetto D.lgs. n. 59/2010 e, quindi, fino al 07 maggio 2017 compreso;
- b) le concessioni in scadenza dopo l’entrata in vigore dell’intesa in sede di Conferenza unificata (05 luglio 2012) e nei cinque anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 04 luglio 2017 compreso;
- c) le concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 59/2010 mantengono efficacia fino alla loro naturale scadenza.
Con l’art. 6, c.8 del D.L. n. 244 del 30/12/2016è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2018, del termine di scadenza delle concessioni di commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso e aventi scadenza anteriore al 31/12/2018. Con la Legge n. 19/2017, di conversione del predetto Decreto, il legislatore ha riconosciuto la legittimità delle procedure selettive già avviate dai comuni e statuito l’obbligo, per le amministrazioni che non vi avessero ancora provveduto, di attivare tali procedure entro la suddetta data. I comuni dovranno, pertanto, stilare normali graduatorie in esito ai bandi, prevedendo il rilascio dei nuovi titoli abilitativi con decorrenza dal 01 gennaio 2019.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
53 | Avvio | Autorizzazione | L’autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio | D.lgs. n. 114/1998, art. 28, c.3
D.lgs. n. 42/2004, art. 52 |
54 | Subingresso | Comunicazione | D.lgs. n. 114/98, artt. 26, c.5 e 30, c.1
D.lgs. n. 42/2004, art. 52 |
|
55 | Cessazione | Comunicazione | D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 e 30, c.1 |
Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza di accertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc., che giustificano l’adozione della programmazione comunale.
Il Bando di concorso e la correlata modulistica, conformi ai “fac simile” approvati con Documento unitario delle regioni e province autonome n. 16/94CR08/C11 del 3 agosto 2016, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Alla presentazione dell’Istanza/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione da parte dell’interessato[4], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanze/Comunicazioni presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli di cui all’art. 20 c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile; |
Settore o settori merceologici e ubicazione posteggio | Art. 28, c.5, lett. B), d.lgs. N. 114/98 |
Possesso requisiti morali[5] | Art. 28, c.5, lett. A), d.lgs. N. 114/98, art. 71, d.lgs. N. 59/2010, art. 67, c.1, lett. A), d.lgs. N. 159/2011 |
Rispetto disposizione di sicurezza, comunitarie e nazionali[6] | Art. 28, c.8 del d.lgs. 114/98 |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) tenute ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.[7] | Art. 71, c.5 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Rispetto disposizioni in materia di regolarità contributiva[8] | Art. 28, c.2bis del d.lgs. N. 114/98 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[9]
Documentazione da allegare all’istanza (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q | Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale. | Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato
ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione dell’istanza di autorizzazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto disposizioni di sicurezza, comunitarie e nazionali.
Requisiti Morali: non possono esercitare il commercio (art. 71, D.lgs. n. 59/10 e s.m.i.):
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)[10] ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e dai dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 28, c.16 del D.lgs. n. 114/98, il procedimento autorizzatorio è soggetto ad un termine non superiore a novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, entro cui le domande devono ritenersi accolte se non viene comunicato il diniego.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione (la cessazione va comunicata entro 30 giorni dall’evento). In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro …….. giorni dal ricevimento sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000.
[1] Vendita di specifici prodotti, ove compatibile con il commercio su area pubblica, è soggetta ai regimi indicati alla sottosezione 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016;
[2] Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, pertanto, acquisire anche la concessione di occupazione di suolo pubblico.
[3] I titoli abilitativi hanno durata limitata e non possono essere rinnovati automaticamente.
[4] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[10] Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla Legge n. 1423/1956 e alla Legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116);
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Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) alimentare
TIPI DI PRATICHE: Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio alimentare su aree pubbliche in forma itinerante sono le seguenti:- avvio dell’attività;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Regolamento n. 852/2004/CE … sull’igiene dei prodotti alimentari;
- D.lgs. n. 42/2004, art. 52;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Scia/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
62 | Avvio | Autorizzazione più SCIA | Autorizzazione per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. | D.lgs. n. 114/1998, art. 28, c.4 e 16 D.lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
63 | Subingresso | SCIA unica | Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. | D.lgs. n. 114/1998, artt. 26, c.5 e 30, c.1 D.lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
64 | Cessazione | Comunicazione | D.lgs. n. 114/1998, art. 26, c.5 e 30, c.1 |
Stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile; |
Settore o settori merceologici | Art. 28, c.5, lett. B), d.lgs. N. 114/98 |
Possesso requisiti morali e professionali [4] | Art. 28, c.5, lett. A), d.lgs. N. 114/98, art. 71, d.lgs. N. 59/2010 |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[5] | Art. 67, c.1, lett. A), d.lgs. N. 159/2011 |
Presentazione notifica ex REG. 852/2004/CE[6] | Art. 6, c.2, reg. 852/2004/ce |
Rispetto disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza, comunitarie e nazionali[7] | Art. 28, c.8, d.lgs. N. 114/98 |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) tenute ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.[8] | Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Dichiarazione preposto[9] | Art. 28, c.5, lett. A), d.lgs. N. 114/98. |
Rispetto disposizioni di regolarità contributiva[10] | Art. 28, c.2bis del d.lgs. N. 114/98 |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004) | Sempre obbligatoria in caso di vendita di prodotti alimentari |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Comunicazione per subingresso | Sempre nel caso di subentro |
q | Notifica sanitaria (art. 6, Reg. n. 852/2004/CE) | Sempre obbligatoria in caso di vendita di prodotti alimentari |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q | Autorizzazione/Dia/Scia/Comunicazione originale | Nel caso di cessazione dell’attività |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo | Obbligatoria nel caso di presentazione dell’istanza di autorizzazione |
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro igiene e sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia
[2] Ai fini dell’esercizio dell’attività di commercio ambulante in forma itinerante non occorre acquisire anche la concessione di occupazione di suolo pubblico.
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[9] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività
[10] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[11] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[12] Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla Legge n. 1423/1956 e alla Legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116);
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Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) non alimentare
- avvio dell’attività;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare il commercio di prodotti del settore non alimentare su aree pubbliche in forma itinerante.
DESCRIZIONE
Per commercio di prodotti del settore non alimentare su aree pubbliche in forma itinerante, s’intende la vendita di merci non alimentari al dettaglio, effettuata su qualsiasi area pubblica non espressamente vietata dal Comune, attrezzata o meno, coperta o scoperta, esercitata dall’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale, sostandovi il tempo strettamente necessario a servire la clientela[2].
L’attività è disciplinata dagli art. 28 e ss. del D.lgs. n. 114/98 e s.m.i..
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune in cui il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività[3].
Il Comune, in base agli indirizzi regionali, stabilisce l’ampiezza delle aree da destinare al commercio ambulante, individua le aree di valore archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l’esercizio del commercio ambulante è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle stesse e può stabilire divieti e limitazioni all’esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’autorizzazione al commercio ambulante in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
Le regioni possono stabilire che l’autorizzazione sia soggetta a presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ex art. 1, c.1176, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando che l’’autorizzazione è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo.
Sulle aree pubbliche è vietato vendere o esporre armi esplosive o oggetti preziosi (art. 30, c.5 del D.lgs. n. 114/98).
Nelle aree demaniali marittime, aeroporti, stazioni e autostrade, il commercio ambulante in forma itinerante è soggetto al nulla osta delle competenti autorità marittime o del soggetto proprietario o gestore, che stabiliscono modalità e condizioni per l’accesso alle aree.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- D.lgs. n. 42/2004, art. 52;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
56 | Avvio | Autorizzazione | L’autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio | D.lgs. n. 114/1998, art. 28, c.4 e 16
D.lgs. n. 42/2004, art. 52 |
57 | Subingresso | Comunicazione | D.lgs. n. 114/1998, artt. 26, c.5 e 30, c.1
D.lgs. n. 42/2004, art. 52 |
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58 | Cessazione | Comunicazione | D.lgs. n. 114/1998, art. 26, c.5 e 30, c.1 |
Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza di accertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc., che giustificano l’adozione della programmazione comunale.
Alla presentazione dell’Istanza/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione da parte dell’interessato[4], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanze/Comunicazioni presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli di cui all’art. 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Settore o settori merceologici | Art. 28, c.5, lett. B), d.lgs. N. 114/98 |
Possesso requisiti morali[5] | Art. 28, c.5, lett. A), d.lgs. N. 114/98, art. 71, d.lgs. N. 59/2010 |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[6] | Art. 67, c.1, lett. A), d.lgs. N. 159/2011 |
Rispetto disposizioni di sicurezza, comunitarie e nazionali[7] | Art. 28, c.8 del d.lgs. 114/98 |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) tenute ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. N. 59/2010 [8] | Art. 71, c.5 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Rispetto disposizioni in materia di regolarità contributiva[9] | Art. 28, c.2bis del d.lgs. N. 114/98 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[10]
Documentazione da allegare all’istanza (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare l’istanza |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q | Autorizzazione/Dia/Scia/Comunicazione originale. | Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato
ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione dell’istanza di autorizzazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto disposizioni di sicurezza, comunitarie e nazionali.
Requisiti Morali: non possono esercitare il commercio (art. 71, D.lgs. n. 59/10 e s.m.i.):
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)[11] ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 28, c.16 del D.lgs. n. 114/98, il procedimento autorizzatorio è soggetto ad un termine non superiore a novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, entro cui le domande devono ritenersi accolte se non viene comunicato il diniego.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione (la cessazione dell’attività deve essere comunicata entro 30 giorni dall’evento). In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro …… giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.
[1] La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con il commercio su area pubblica, è soggetta ai regimi indicati alla sottosezione 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016;
[2] Ai fini dell’esercizio dell’attività di commercio ambulante in forma itinerante non occorre acquisire anche la concessione di occupazione di suolo pubblico.
[3] L’autorizzazione al commercio ambulante su posteggio abilita anche al commercio itinerante nell’ambito del territorio regionale.
[4] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[9] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[10] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[11] Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla Legge n. 1423/1956 e alla Legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116);
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Esercizio di vicinato nel settore alimentare
TIPI DI PRATICHE
Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio in sede fissa in esercizi di vicinato del settore alimentare sono le seguenti:
- Apertura/trasferimento/ampliamento[1][2];
- Subingresso[3][4];
- Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
- Cessazione.
ENTI COMPETENTI
- Comune;
- ASL;
- Vigili del fuoco;
- Agenzia delle Dogane
DESTINATARI
Imprese che intendono svolgere attività di commercio al dettaglio in sede fissa in esercizio di vicinato del settore merceologico alimentare.
DESCRIZIONE
Per commercio al dettaglio in sede fissa,si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale.
Per esercizi di vicinato si intendono gli esercizi aventi superficie di vendita:
- non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- non superiore a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L’attività di vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 7 del D.lgs. n. 114/98 e s.m.i. e degli artt. 65 e ss. del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI:
L’art. 8 c.2, lett. c) D.lgs. n. 147/2012, consente il commercio al dettaglio e all’ingrosso in uno stesso punto vendita. La disciplina applicabile è individuata con riferimento alla superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es. qualora la superficie complessiva destinata al commercio al dettaglio e all’ingrosso rientri nel dimensionamento delle medie strutture di vendita, all’esercizio in questione si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nell’ipotesi che la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento degli esercizi di vicinato).
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. f-bis) della Legge n. 248/2006 è consentito il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e l’arredo dell’azienda, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
Per effetto della disposizione introdotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;
- Legge n. 248/2006 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico-sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica…”;
- Regolamento n. 852/2004/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69;
- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione dello specifico modulo, disponibile sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- in relazione ai procedimenti di cui alla presente Scheda informativa, di seguito è riportato l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con l’indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare:
Stati/qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 Codice Civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile; |
Settore merceologico, ubicazione e superficie di vendita | Art. 7 co. 2 lett. C) d.lgs. N. 114/1998 e s.m.i. |
Possesso requisiti morali e professionali previsti dall’art. 71 del d.lgs. 59/2010 e s.m.i. | Art. 7 comma 2 lett. A) d.lgs. N. 114/1998 |
Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 (Legge antimafia) | Art. 67 comma 1 lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia); |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 c.3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Art. 71 comma 5 d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche nonché di quelle relative alle destinazioni d’uso | Art. 7 comma 2 lett. B) d.lgs. N. 114/1998 e s.m.i.; |
Presentazione notifica ai fini della registrazione ex REG. CE 852/2004 | Art. 6 comma 2 REG. CE 852/2004 |
Dichiarazione del preposto | Art. 71 comma 6bis d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Dichiarazione relativa all’attività esercitata | D.p.r. 581/95 |
Subingresso | Art. 26, d.lgs. N. 114/1998 e s.m.i. |
Cessazione dell’attività | Art. 26 comma 5 d.lgs. N. 114/1998 e s.m.i. |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della SCIA/Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare alla SCIA/Comunicazione (a pena di irricevibilità):
- quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- Scia per Notifica igienico-sanitaria (senza asseverazioni);
- SCIA di prevenzione incendi, in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011;
- Comunicazione per voltura prevenzione incendi in caso di subentro in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011;
- Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione in originale in caso di cessazione dell’attività;
Il Comune può chiedere agli interessati informazioni e/o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati ai modelli ed agli elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Ai sensi dell’art. 18 bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[5], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di segnalazione/comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui all’art. 19 c.3 L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento della segnalazione/comunicazione da parte dell’ufficio competente.
Qualora la Segnalazione/comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19 bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
4. | Apertura
Trasferimento di sede Ampliamento |
SCIA unica | Scia per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria: la notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allagato della Scia unica che deve essere trasmesso a cura del Suap all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
D.lgs. n. 59/2010, art. 65 c. 1;
D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1 lett. d) e art. 7; D.lgs. n. 114/1998, art. 26 c.5; Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari. |
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 | SCIA unica | Scia per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi:
la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della Scia unica che è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF. |
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 | |
5. | Subingresso | SCIA unica | Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: la notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla Comunicazione, va resa nell’ambito della Scia unica ed è trasmessa a cura del Suap all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. |
D.lgs. n. 114/1998, art. 26 c.5 |
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 | SCIA unica | Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi:
ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF. |
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 | |
6. | Cessazione | Comunicazione | D.lgs. n. 114/1998, art. 26 c.5 |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali. ai sensi dell’art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare l’attività commerciale di vendita:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre, qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67 D.lgs. 159/2011, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
Requisiti specifici: ai sensi dell’art. 71 c. 6 e ss. D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.: “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, preparazione o somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o province autonome di Trento e Bolzano;
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».
Alcune specifiche attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti sia necessario un titolo di studio peculiare (es. diploma di ottico – ortopedico – erborista…).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.
Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento della SCIA, con atto motivato invita il privato a conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l’attività si intende vietata.
Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa. L’atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione competente adotta comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies della L. n. 241/1990 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato).
In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i e all’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i.
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
[1] La Scia per notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della Scia Unica che è trasmesso a cura del Suap all’ASL.
[2] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare anche la SCIA di Prevenzione incendi, compilando un apposito allegato della Scia Unica che è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF.
[3] La Scia per notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione per subingresso, va resa nell’ambito della Scia Unica ed è trasmessa a cura del Suap all’ASL.
[4] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare, nell’ambito della Scia unica, anche la Comunicazione per voltura Prevenzione incendi che è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.
[5] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.
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Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare
TIPI DI PRATICHE
Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio in sede fissa in esercizi di vicinato del settore non alimentare sono le seguenti:
- Apertura/trasferimento/ampliamento[1];
- Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
- Subingresso[2];
- Cessazione.
DESTINATARI
Imprese che intendono svolgere attività di commercio al dettaglio in sede fissa in esercizio di vicinato del settore merceologico non alimentare.
DESCRIZIONE
Per commercio al dettaglio in sede fissa,si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale.
Per esercizi di vicinato si intendono gli esercizi aventi superficie di vendita:
- non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- non superiore a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L’attività di vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 7 del D.lgs. n. 114/98 e s.m.i. e degli artt. 65 e ss. del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i..
DISPOSIZIONI PARTICOLARI:
L’art. 8 co. 2, lett. c) D.lgs. n. 147/2012, consente il commercio al dettaglio e all’ingrosso in uno stesso punto vendita. La disciplina applicabile è individuata con riferimento alla superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es. qualora la superficie complessiva destinata al commercio al dettaglio e all’ingrosso rientri nella disciplina delle medie strutture di vendita, all’esercizio in questione si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nell’ipotesi che la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento degli esercizi di vicinato).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69;
- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:
l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione dello specifico modulo, disponibile sul sito istituzionale del Comune e da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune;
in relazione ai procedimenti di cui alla presente Scheda informativa, di seguito è riportato l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con l’indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare:
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 Codice Civile; |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 Codice Civile; |
Possesso requisiti morali ex art. 71 d.lgs. 59/2010 e s.m.i. | Art. 7 comma 2 lett. A) D.lgs. N. 114/1998 |
Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 (Legge antimafia) | Art. 67 comma 1 lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia); |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 co, 3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Art. 71 comma 5 D.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Settore merceologico, ubicazione e superficie di vendita | Art. 7 comma 2 lett. C) D.lgs. N. 114/1998 |
Rispetto regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche nonché di quelle relative alle destinazioni d’uso | Art. 7 comma 2 lett. B) D.lgs. N. 114/1998; |
Dichiarazione relativa all’attività esercitata | D.P.R. 581/95 |
Subentro | Art. 26, D.lgs. N. 114/1998 |
Cessazione dell’attività | Art. 26 comma 5 D.lgs. N. 114/1998 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare alla SCIA/Comunicazione (a pena di irricevibilità):
- quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti…);
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario).
- SCIA di prevenzione incendi, in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011.
- Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale in caso di Comunicazione di cessazione;
- Comunicazione per voltura prevenzione incendiin caso di subentro in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011.
Il Comune può chiedere agli interessati informazioni e/o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati ai moduli unificati ed agli elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Ai sensi dell’art. 18 bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[3], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza[4]. In caso di segnalazione/comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui all’art. 19 co, 3 L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento della segnalazione/comunicazione da parte dell’ufficio competente.
Qualora la Segnalazione/comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19 bis L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
1. | Apertura
Trasferimento di sede Ampliamento |
SCIA | In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.
Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016 si applicano i regimi amministrativi ivi previsti |
D.lgs. n. 59/2010, art. 65 co. 1
D.lgs. n. 114/1998, art. 4 co.1 lett. d) e art. 7 |
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 | SCIA unica | Scia per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi:
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentatacompilando un apposito allegato della Scia unica che è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF. |
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 | |
2. | Subingresso | Comunicazione | D.lgs. n. 114/1998, art. 26 co.5 | |
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 | Comunicazione | Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:
Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessaa cura del Suap ai VV.FF. |
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 | |
3. | Cessazione | Comunicazione | D.lgs. n. 114/1998, art. 26 co.5 |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali. Ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare l’attività commerciale di vendita:
- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre, qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67 D.lgs. 159/2011, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
Requisiti specifici: ai sensi dell’art. 71 co. 6 e ss. D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.: “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, preparazione o somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o province autonome di Trento e Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’ iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- d) essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».
Alcune specifiche attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti sia necessario un titolo di studio peculiare (es. diploma di ottico – ortopedico – erborista…).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.
Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento della SCIA, con atto motivato invita il privato a conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l’attività si intende vietata.
Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa. L’atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione competente adotta comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies della L. n. 241/1990 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato).
In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i e all’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..
La comunicazione di cessazione, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
[1] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare anche la SCIA di prevenzione incendi, compilando un apposito allegato della Scia Unica che è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF.
[2] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare anche la Comunicazione per voltura prevenzione incendi che è trasmessaa cura del Suap ai VV.FF.
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.
[4] Ai sensi dell’art. 29 della L. n. 241/1990 le Amministrazioni devono adeguarsi alle disposizioni dell’art. 18 bis della stessa L. n. 241/1990, entro il termine del 01 gennaio 2017.
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Media struttura di vendita alimentare
TIPOLOGIE DI PRATICHE Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio in sede fissa in Medie strutture di vendita del settore alimentare sono le seguenti:- Apertura/ampliamento/trasferimento;
- Subingresso;
- Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
- Cessazione.
- Comune;
- ASL;
- Vigili del fuoco;
- Agenzia delle Dogane
- superiore a 150 mq e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- superiore a 250 mq e fino a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
- i criteri per il riconoscimento della priorità alle domande di autorizzazione che prevedono la concentrazione di preesistenti medie strutture e l’assunzione dell’impegno al reimpiego del personale dipendente ovvero, per gli esercizi del settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o ha un’adeguata qualificazione professionale. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle preesistenti;
- i casi in cui l’autorizzazione è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ex art. 24 L. n. 426/1971 per la vendita di generi di largo e generale consumo; il rilascio dell’autorizzazione comporta la revoca dei titoli preesistenti.
- i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita, sentite le organizzazioni dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio;
- le norme procedimentali, stabilendo il termine non superiore a novanta giorni dal ricevimento, entro cui le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento.
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- Regolamento n. 852/2004/Ce sull’igiene dei prodotti alimentari;
- D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69;
- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
- l’avvio e dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 Codice Civile; |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile; |
Possesso requisiti morali e professionali ex art. 71 d.lgs. 59/2010 e s.m.i. | Art. 8 c.2 lett. A) d.lgs. N. 114/1998 |
Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 | Art. 67 c.1 lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia); |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 c.3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Art. 71 comma 5 d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Settore merceologico, ubicazione, superficie di vendita | Art. 8 c.2 lett. B) d.lgs. N. 114/1998 |
Presentazione notifica ex REG. CE 852/2004 | Art. 6 comma 2 REG. CE 852/2004 |
Dichiarazione rispetto regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, regolamenti edilizi e norme urbanistiche e di destinazione d’uso | Modello com 2 di cui all’art. 10 comma 5 d.lgs. N. 114/1998 e s.m.i. |
Dichiarazione impegno reimpiego personale dipendente e/o frequenza corso professionale settore non alimentare di cui all’art. 10 c.2 d.lgs. N. 114/1998 | Art. 8 c.2 lett. C) d.lgs. N. 114/1998 |
Dichiarazione preposto | Art. 71 c.6bis d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i. |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13, d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione aggiuntiva relativa all’attività esercitata | D.p.r. 581/1995 |
Dichiarazione di rispetto D.P.R. n. L. 445/2000 e.s.m.i. | Artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i. |
Dichiarazioni rispetto norme prevenzione incendi | D.p.r. n. 151/2011 |
Subentro | Art. 26, d.lgs. N. 114/1998 |
Cessazione dell’attività | Art. 26, c.5 d.lgs. N. 114/1998 |
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- quietanza di versamento dei diritti di segreteria (qualora previsti);
- marca da bollo dell’importo di Euro ………………………… (procedimento autorizzatorio);
- documentazione concernente la dimostrazione dell’assolvimento delle condizioni stabilite dalla programmazione comunale (procedimento autorizzatorio);
- Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale in caso di cessazione dell’attività.
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
12 | Apertura Ampliamento Trasferimento di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq. | Autorizzazione – Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA | Autorizzazione per apertura, ampliamento e trasferimento di sede dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. | D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1 lett. e) e art. 8 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari. |
13 | Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq | SCIA unica | Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. | D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
14 | Apertura Ampliamento Trasferimento di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 | Autorizzazione – Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA unica | Autorizzazione per apertura, ampliamento e trasferimento di sede dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi più SCIA per notifica sanitaria: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. | D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1 lett. e) e art. 8; D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
15 | Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 | SCIA Unica | Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più Comunicazione per voltura prevenzione incendi: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. | D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
16 | Cessazione | Comunicazione | D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5 |
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, preparazione o somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o province autonome di Trento e Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- d) essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.
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Media struttura di vendita NON alimentare
- Apertura/ampliamento/trasferimento;[1]
- Subingresso;[2]
- Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
- Cessazione.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare il commercio al dettaglio in sede fissa in medie strutture di vendita del settore merceologico non alimentare.
DESCRIZIONE
Per commercio al dettaglio in sede fissa, si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale.
Per medie strutture s’intendono gli esercizi aventi superficie di vendita:
- superiore a 150 mq e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- superiore a 250 mq e fino a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L’attività di vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 8 del D.lgs. n. 114/98 e s.m.i..
Le singole Regioni stabiliscono:
- i criteri per il riconoscimento della priorità alle domande di autorizzazione che prevedono la concentrazione di preesistenti medie strutture e l’assunzione dell’impegno al reimpiego del personale dipendente ovvero, per gli esercizi del settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o ha un’adeguata qualificazione professionale. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle preesistenti;
- i casi in cui l’autorizzazione è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ex art. 24 L. n. 426/1971 per la vendita di generi di largo e generale consumo; il rilascio dell’autorizzazione comporta la revoca dei titoli preesistenti.
I singoli comuni adottano:
- i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita in base alle disposizioni regionali e obiettivi ex art. 6 D.lgs. n. 114/1998, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio;
- le norme procedimentali, stabilendo il termine non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro cui le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’art. 26 c.2 D.lgs.n.114/1998 consente il commercio al dettaglio e all’ingrosso in uno stesso punto vendita. Ai sensi dell’art. 8 c.2, lett. c) del D.lgs. n. 147/2012, la disciplina è riferita alla superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es., se la superficie complessiva destinata al commercio al dettaglio e ingrosso rientra nel dimensionamento delle medie strutture di vendita, si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nel caso in cui la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento degli esercizi di vicinato).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69;
- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza/comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 Codice Civile; |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile; |
Requisiti morali ex art. 71 d.lgs. 59/2010 e s.m.i. | Art. 8 c.2 lett. A) d.lgs. N. 114/1998 |
Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 | Art. 67 c.1 lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia); |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 c.3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Art. 71 comma 5 d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Settore merceologico, ubicazione, superficie di vendita | Art. 8 c.2 lett. B) d.lgs. N. 114/1998 |
Dichiarazione rispetto regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, regolamenti edilizi e norme urbanistiche e di destinazione d’uso | Modello com 2 di cui all’art. 10 comma 5 d.lgs. N. 114/1998 e s.m.i. |
Dichiarazione impegno reimpiego personale dipendente e/o frequenza corso professionale settore non alimentare di cui all’art. 10 c.2 d.lgs. N. 114/1998 | Art. 8 c.2 lett. C) d.lgs. N. 114/1998 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13, d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione aggiuntiva relativa all’attività esercitata | D.p.r. 581/95 |
Dichiarazione di rispetto D.P.R. n. L. 445/2000 e.s.m.i. | Artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i. |
Dichiarazioni rispetto norme prevenzione incendi | D.p.r. n. 151/2011 |
Subentro | Art. 26, d.lgs. N. 114/1998 |
Cessazione dell’attività | Art. 26, c.5 d.lgs. N. 114/1998 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare all’istanza/comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- marca da bollo dell’importo di Euro ……………… (procedimento autorizzatorio);
- documentazione concernente la dimostrazione dell’assolvimento delle condizioni stabilite dalla programmazione comunale (procedimento autorizzatorio);
- Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale in caso di cessazione dell’attività.
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade nell’All. 1 D.P.R. n. 151/2011, contestualmente all’istanza di autorizzazione, occorre presentare SCIA di prevenzione incendi;
In caso di subentro in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi, superiore a 400 mq, o se l’attività ricade nell’All. 1 al D.P.R. n. 151/2011 occorre presentare contestualmente alla Comunicazione di subentro, anche la Comunicazione per voltura prevenzione incendi.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
7. | Apertura
Ampliamento Trasferimento di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) inferiore a 400 mq. |
Autorizzazione – Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) | Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. | D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1 lett. d) e art. 8 |
8. | Subingresso | Comunicazione | D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5 | |
9. | Apertura
Ampliamento Trasferimento di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 |
Autorizzazione – Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA | Autorizzazione per apertura, ampliamento e trasferimento di sede dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi:
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentatacontestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF. Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1 lett. d) e art. 8;
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
10 | Subingresso in
esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 |
Comunicazione | Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:
Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF. |
D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
11 | Cessazione | Comunicazione | D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5 |
Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza diaccertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc., che giustificano l’adozione della programmazione comunale.
Ai sensi dell’art. 18bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione dell’Istanza/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[3], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di istanza/comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui all’art. 20 c.1 L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento dell’istanza/comunicazione da parte dell’ufficio competente.
Qualora l’istanza/comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali:
Osservanza della programmazione comunale per il rilascio delle autorizzazioni.
Rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, nonché dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso.
Requisiti morali. Ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67 D.lgs. n. 159/2011, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
Requisiti specifici
Alcune specifiche attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti sia necessario un titolo di studio peculiare (es. diploma di ottico – ortopedico…).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 8 c.4 D.lgs. n. 114/1998, il procedimento autorizzatorio è soggetto ad un termine non superiore a novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, entro cui le domande devono ritenersi accolte se non viene comunicato il diniego.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10bis L. n. 241/1990, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
L’attività, oggetto di Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.
La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento. Qualora la comunicazione sia irregolare/incompleta, entro ……………… giorni dalla ricezione sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione, con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false o mendaci è prevista, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
[1] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare contestualmente all’istanza anche la SCIA di prevenzione incendi, che è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.
[2] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare contestualmente alla Comunicazione di subingresso anche la Comunicazione per voltura prevenzione incendi che è trasmessaa cura del Suap ai VV.FF.
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.
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Grande struttura di vendita alimentare
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio in grandi strutture di vendita del settore alimentare sono le seguenti:
- Apertura/Trasferimento di sede/Ampliamento;
- Subingresso;
- Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante/preposto;
- Cessazione.
ENTI COMPETENTI
- Comune;
- ASL;
- Vigili del fuoco;
- Agenzia delle Dogane
DESTINATARI
Imprese che intendono svolgere attività commerciale al dettaglio in sede fissa in grandi strutture di vendita del settore alimentare.
DESCRIZIONE
Per commercio al dettaglio in sede fissa, si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale.
Per grandi strutture, s’intendono gli esercizi aventi superficie di vendita:
- superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- superiore a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L’attività di vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 9 del D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i.
Le singole Regioni:
- adottano le norme sul procedimento, stabilendo il termine non superiore a 180 gg. (60 gg. per indire la Conferenza dei Servizi e 120 gg. per il suo svolgimento), entro cui le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della L. n. 241/1990;
- adottano i criteri per il riconoscimento della priorità alle domande di autorizzazione che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e l’assunzione dell’impegno di reimpiego del personale dipendente ovvero, per gli esercizi del settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risulta in possesso di adeguata qualificazione; il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle preesistenti;
- stabiliscono i casi in cui l’autorizzazione all’ampliamento di una grande struttura di vendita è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ex art. 24 L. n. 426/1971 per la vendita di generi di largo e generale consumo, tenendo conto anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati; il rilascio dell’autorizzazione comporta la revoca dei titoli preesistenti.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’art. 26, c.2 del D.lgs.n. 114/98 consente il commercio dettaglio/ingrosso in uno stesso punto vendita. La disciplina applicabile, ai sensi dell’art. 8 c.2, lett. c) D.lgs. n. 147/2012 tiene conto della superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es. se la superficie complessiva destinata al commercio dettaglio/ingrosso rientra nel dimensionamento delle grandi strutture di vendita, si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio anche qualora la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento del vicinato o delle medie strutture).
Per effetto della disposizione introdotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- Regolamento n. 852/2004/Ce sull’igiene dei prodotti alimentari;
- D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69;
- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione | |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 Codice Civile | |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile | |
Possesso requisiti morali e professionali ex art. 71 d.lgs. 59/2010 e s.m.i. | Art. 9, c.2, lett. A) del d.lgs. N. 114/1998 | |
Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 | Art. 67, c.1, lett. A) del D.lgs. 159/2011, (Legge antimafia) | |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 c.3 del dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Art. 71, c.5, del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. | |
Settore merceologico, ubicazione, superficie di vendita | Art. 9, c.2, lett. B) del d.lgs. N. 114/1998 | |
Dichiarazione rispetto regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, regolamenti edilizi e norme urbanistiche e di destinazione d’uso | Modello com 2 di cui all’art. 10, c.5 del d.lgs. N. 114/1998 | |
Dichiarazione impegno reimpiego personale dipendente e/o frequenza corso professionale settore non alimentare ex art. 10, c.2 del d.lgs. N. 114/1998 | Art. 9, c.2, lett. C) del d.lgs. N. 114/1998 | |
Dichiarazioni connesse alla programmazione comunale/sovraordinata per grandi strutture di vendita | Regolazione comunale e sovraordinata | |
Dichiarazione preposto | Art. 71, c.6bis, d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i. | |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 | |
Dichiarazione aggiuntiva relativa all’attività esercitata | D.p.r. 581/95 | |
Dichiarazione di rispetto D.P.R. n. L. 445/2000 | Artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 | |
Dichiarazioni rispetto norme prevenzione incendi | D.p.r. n. 151/2011 | |
Subingresso e cessazione attività | Art. 26, c.5 del D.lgs. N. 114/1998 | |
Impegno ad allegare copia documentazione richiesta | Art. 2, c.2 del d.lgs. N. 126/2016 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da soggetto intermediario);
- quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- marca da bollo dell’importo di Euro ………………… (procedimento autorizzatorio);
- documentazione attestante l’assolvimento delle condizioni stabilite dalla programmazione comunale e sovraordinata (procedimento autorizzatorio);
- Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale (in caso di cessazione dell’attività).
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
20 | Apertura
Trasferimento di sede Ampliamento |
Autorizzazione – Silenzio assenso decorsi 180 giorni (60 per indire la Conferenza dei Servizi e 120 per lo svolgimento della stessa) più SCIA unica | Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi più SCIA per notifica sanitaria:
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentatacontestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF. La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1, lett. f) e art. 9
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
21 | Subingresso | SCIA unica | Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi:
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla Comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
22 | Cessazione | Comunicazione | D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 |
Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza di accertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc. e di impatti sovracomunali, che giustificano l’adozione della programmazione comunale e sovraordinata.
Ai sensi dell’art. 18bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[1], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanza/Segnalazione/Comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui agli artt. 19 c.3 o 20 c.1 della L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente.
Qualora l’Istanza/Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali:
Rispetto della programmazione comunale e sovraordinata.
Rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, nonché dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso.
Rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui al Regolamento n. 852/2004/CE;
Rispetto delle disposizioni antincendio di cui al D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i..
Requisiti morali: ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159 l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
Requisiti professionali: Ai sensi dell’art. 71, c. 6 e ss. D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.: “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, preparazione o somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o province autonome di Trento e Bolzano;
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».
Requisiti specifici: alcune specifiche attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti sia necessario un titolo di studio peculiare (es. diploma di ottico – ortopedico…).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Il procedimento autorizzatorio è soggetto ad un termine complessivo non superiore a 180 giorni dal ricevimento dell’istanza, con operatività del silenzio-assenso.
L’istanza è esaminata da una Conferenza dei servizi indetta dal comune, entro 60 giorni dal ricevimento; le deliberazioni della Conferenza sono adottate entro 90 giorni dalla convocazione e la domanda deve, comunque, ritenersi accolta qualora, entro 120 giorni dalla convocazione della Conferenza, non venga comunicato il provvedimento di diniego.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990 con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.
Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal suo ricevimento, con atto motivato invita il privato a conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l’attività si intende vietata.
In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, con lo stesso atto motivato, l’amministrazione sospende l’attività intrapresa. L’atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione competente adotta comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies della L. n. 241/1990 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6 della Legge n. 241/1990 e delle sanzioni ex artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i…
Le attività, oggetto di Comunicazione possono essere iniziate dalla data di presentazione.
La comunicazione di cessazione, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento.
Qualora le comunicazioni siano irregolari/incomplete, entro ………….. giorni dalla loro ricezione, vengono comunicate agli interessati le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l’integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false o mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.
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TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio in grandi strutture di vendita del settore non alimentare sono le seguenti:
- Apertura/Trasferimento di sede/Ampliamento;
- Subingresso;
- Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
- Cessazione.
DESTINATARI
Imprese che intendono svolgere attività commerciale al dettaglio in sede fissa in grandi strutture di vendita del settore non alimentare.
DESCRIZIONE
Per commercio al dettaglio in sede fissa, si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale.
Per grandi strutture, s’intendono gli esercizi aventi superficie di vendita:
- superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- superiore a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L’attività di vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 9 del D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i..
Le singole Regioni:
- adottano le norme sul procedimento, stabilendo il termine non superiore a 180 gg. (60 gg. per indire la Conferenza dei Servizi e 120 gg. per il suo svolgimento), entro cui le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della L. n. 241/1990;
- adottano i criteri per il riconoscimento della priorità alle domande di autorizzazione che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e l’assunzione dell’impegno di reimpiego del personale dipendente ovvero, per gli esercizi del settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risulta in possesso di adeguata qualificazione; il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle preesistenti;
- stabiliscono i casi in cui l’autorizzazione all’ampliamento di una grande struttura di vendita è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ex art. 24 Legge n. 426/1971 per la vendita di generi di largo e generale consumo, tenendo conto anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati; il rilascio dell’autorizzazione comporta la revoca dei titoli preesistenti.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’art. 26, c.2 del D.lgs.n.114/98 consente il commercio al dettaglio e all’ingrosso in uno stesso punto vendita. La disciplina applicabile, ex art. 8, c.2, lett. c) D.lgs. n. 147/2012, è riferita alla superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es. se la superficie complessiva destinata al commercio al dettaglio e ingrosso rientra nel dimensionamento delle grandi strutture di vendita, si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nel caso in cui la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento del vicinato o delle medie strutture).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69;
- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmenteè necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione | |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 Codice Civile | |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile | |
Requisiti morali ex art. 71 del d.lgs. 59/2010 e s.m.i. | Art. 9, co. 2, lett. A) del d.lgs. N. 114/1998 | |
Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 | Art. 67, c.1, lett. A) del D.lgs. 159/2011, (Legge antimafia) | |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2, c.3, del dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Art. 71, c.5 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. | |
Settore merceologico, ubicazione, superficie di vendita | Art. 9, c.2, lett. B) del d.lgs. N. 114/1998 | |
Dichiarazione rispetto regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, regolamenti edilizi e norme urbanistiche e di destinazione d’uso | Modello com 2 di cui all’art. 10, c.5 del d.lgs. N. 114/1998 | |
Dichiarazione impegno al reimpiego del personale dipendente e/o frequenza corso professionale settore non alimentare ex art. 10, c.2 del d.lgs. N. 114/1998 | Art. 9, c.2, lett. C) del d.lgs. N. 114/1998 | |
Dichiarazioni connesse alla programmazione comunale/sovraordinata grandi strutture di vendita | Regolazione comunale | |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 | |
Dichiarazione aggiuntiva relativa all’attività esercitata | D.p.r. 581/95 | |
Dichiarazione di rispetto D.P.R. n. L. 445/2000 e.s.m.i. | Artt. 71 e ss. Del D.P.R. 445/2000 | |
Dichiarazioni rispetto norme prevenzione incendi | D.p.r. n. 151/2011 | |
Impegno ad allegare copia documentazione richiesta | Art. 2, c.2 del d.lgs. N. 126/2016 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
Indicazionedella documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da soggetto intermediario);
- quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- marca da bollo dell’importo di Euro ………………. (procedimento autorizzatorio);
- documentazione attestante l’assolvimento delle condizioni stabilite dalla programmazione comunale e sovracomunale (procedimento autorizzatorio);
- Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale (in caso di cessazione dell’attività).
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
17 | Apertura
Trasferimento di sede Ampliamento |
Autorizzazione – Silenzio assenso decorsi 180 giorni (60 per indire la Conferenza dei Servizi e 120 per lo svolgimento della stessa) più SCIA | Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi:
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1, lett. f) e art. 9
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
18 | Subingresso | Comunicazione | Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:
Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
19 | Cessazione | Comunicazione | D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 |
Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza di accertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc. e di impatti sui territori limitrofi, che giustificano l’adozione della programmazione comunale e sovraordinata.
Ai sensi dell’art. 18bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[1], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanza/Segnalazione/Comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui agli artt. 19 c.3 o 20 c.1 Legge n. 241/1990 decorrono dal ricevimento dell’istanza/segnalazione/comunicazione da parte dell’ufficio competente.
Qualora l’istanza/segnalazione/comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali:
Rispetto della programmazione comunale e sovracomunale.
Rispetto deiregolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, nonché dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso.
Rispetto delle disposizioni antincendio di cui al D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i..
Requisiti morali: ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159 l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
Requisiti specifici: alcune specifiche attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti sia necessario un titolo di studio peculiare (es. diploma di ottico – ortopedico…).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
il procedimento autorizzatorio è soggetto ad un termine complessivo non superiore a 180 giorni dal ricevimento dell’istanza, con operatività del silenzio-assenso.
L’istanza di autorizzazione è esaminata da una Conferenza dei servizi indetta dal comune, entro 60 giorni dal ricevimento; le deliberazioni della Conferenza sono adottate entro 90 giorni dalla convocazione e la domanda deve, comunque, ritenersi accolta qualora, entro 120 giorni dalla data di convocazione della Conferenza, non venga comunicato il provvedimento di diniego.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990 con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
Le attività, oggetto di Comunicazione, possono essere iniziate dalla data di presentazione delle stesse.
La comunicazione di cessazione, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento.
Qualora le comunicazioni siano irregolari o incomplete, entro il termine di ……………. giorni dalla loro ricezione, vengono comunicate agli interessati le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l’integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false o mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.
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Commercio all’ingrosso alimentare
TIPOLOGIE DI PRATICHE
Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio all’ingrosso alimentare sono le seguenti:
- Apertura/trasferimento/ampliamento;[1]
- Subingresso;[2]
- Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
- Cessazione.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare il commercio all’ingrosso di prodotti alimentari.
DESCRIZIONE
Per commercio all’ingrosso si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. L’attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
Non sono quindi commercianti all’ingrosso, coloro che vendono direttamente a privati consumatori o rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate ovvero vendono a chiunque beni di propria produzione.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’art. 26, c.2 del D.lgs. n. 114/98, come modificato dall’art. 8, c.2 del D.lgs. n. 147/2012, consente il commercio ingrosso/dettaglio in uno stesso punto vendita. La disciplina applicabile tiene conto della superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es., se la superficie destinata al commercio all’ingrosso/dettaglio rientra nel dimensionamento delle medie strutture di vendita, si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nel caso in cui la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento degli esercizi di vicinato).
Ai sensi dell’art. 5, c.11 del D.lgs. n. 114/98, come modificato dall’art. 71ter, c.3 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., l’esercizio del commercio all’ingrosso alimentare è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti morali ex art. 71, c.1 di tale ultimo decreto.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- Regolamento n. 852/2004/Ce sull’igiene dei prodotti alimentari;
- D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69;
- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”;
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmenteè necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 Codice Civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Requisiti morali ex art. 71 del d.lgs. 59/2010 e s.m.i. | Art. 5, c.11, d.lgs. N. 114/98 come modificato dall’art. 71-ter, c.3, d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i. |
Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 | Art. 67, c.1, lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia) |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 c.3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Art. 71, c.5 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Ubicazione, superficie di vendita ed eventuale esercizio promiscuo nello stesso locale dell’attività di vendita ingrosso/dettaglio | Art. 26, c.2 del d.lgs. N. 114/1998 e art. 8, c.2, lett. C) del d.lgs. N. 147/2012 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13, d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione di rispetto D.P.R. n. L. 445/2000 e s.m.i. | Artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i. |
Subentro | Art. 26, c.5, d.lgs. N. 114/1998 |
Cessazione dell’attività | Art. 26, c.5, d.lgs. N. 114/1998 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
Indicazionedella documentazione da allegare alla Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 gg., copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- Scia per Notifica igienico-sanitaria (senza asseverazioni);
- SCIA di prevenzione incendi,in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’allegato I al D.P.R. n. 151/2011;
- Comunicazione per voltura prevenzione incendi,in caso di subentro in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’All. I al D.P.R. n. 151/2011;
- Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale in caso di cessazione dell’attività.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis L. n. 241/90 e del punto 1.7 della Tab. A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune che la trasmette alla Camera di Commercio oppure direttamente alla stessa Camera di Commercio.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
25 | Apertura
Trasferimento di sede Ampliamento |
SCIA unica | Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria.
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del Suap all’ASL e alla Camera di Commercio. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Se l’attività di commercio all’ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tale attività. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
D.lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. a) e 5, c.11
D.lgs. n. 59/2010, art. 71, c.1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011 | SCIA unica | Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi.
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentatacontestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF. |
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 | |
26 | Subingresso | SCIA unica | Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:
La notifica sanitaria deve essere presentatacontestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del Suap all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. In caso di attività soggetta a prevenzione incendi, la relativa comunicazione ai fini della voltura è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
|
27 | Cessazione | Comunicazione | D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 |
Ai sensi dell’art. 18bis L. n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[3], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Segnalazione/Comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui all’art. 19 c.3 della L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento della Segnalazione/Comunicazione da parte dell’ufficio competente.
Qualora la Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Rispetto dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso.
Rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui al Regolamento n. 852/2004/CE[4];
Rispetto delle disposizioni antincendio di cui al D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.[5].
Requisiti morali. Ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67 D.lgs. n. 159/2011, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia unica può essere iniziata dalla data di presentazione.
Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento della SCIA, con atto motivato invita il privato a conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa.
L’atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione competente adotta comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies della L. n. 241/1990 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato).
In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i e all’art. 19 c.6 della L. 241/90 e s.m.i..
L’attività, oggetto di Comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione.
La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento. Qualora la comunicazione sia irregolare/incompleta, entro ………. giorni dalla ricezione sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
[1] Per effetto della concentrazione dei regimi amministrativi di cui all’art. 19bis L. 241/90, ai fin i dell’apertura/trasferimento/ampliamento dell’esercizio occorre presentare la Scia unica, comprendente Comunicazione per apertura/trasferimento/ampliamento dell’esercizio più Scia per notifica sanitaria più Scia di prevenzione incendi in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.
[2] Per effetto della concentrazione dei regimi amministrativi di cui all’art. 19bis L. 241/90, ai fini del subingresso occorre presentare la Scia unica, comprendente la Comunicazionedi subingresso più Scia per notifica sanitaria più Comunicazione per voltura prevenzione incendi in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.
[4] La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del Suap all’ASL.
[5] La Scia di prevenzione incendi e la comunicazione di voltura prevenzione incendi devono essere presentate contestualmente alla comunicazione di apertura/trasferimento/ampliamento o di subingresso, nei casi di esercizi con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e sono trasmesse a cura del Suap ai VV.FF
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Commercio all’ingrosso non alimentare
– In caso di locale con superficie inferiore ai 400 mq si deve utilizzare esclusivamente il modello 22216s.1.7.1; – In caso di locale con superficie superiore ai 400 mq si deve compilare il modello 22216s.1.7.2 e allegare a esso i modelli 22216s.1.7.1 e 22216s.a o il 22216s.b (solo in caso di voltura).
TIPOLOGIE DI PRATICHE
Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio all’ingrosso non alimentare sono le seguenti:
- Apertura/trasferimento/ampliamento;[1]
- Subingresso;[2]
- Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
- Cessazione.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare il commercio all’ingrosso di prodotti non alimentari.
DESCRIZIONE
Per commercio all’ingrosso, si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. L’attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
Non sono quindi commercianti all’ingrosso, coloro che vendono direttamente a privati consumatori o rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate ovvero vendono a chiunque beni di propria produzione.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’art. 26, c.2 del D.lgs. n. 114/98 consente il commercio ingrosso/dettaglio in uno stesso punto vendita. La disciplina applicabile, ai sensi dell’art. 8 c.2, lett. c) D.lgs. n. 147/2012, tiene conto della superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es., se la superficie complessiva destinata al commercio all’ingrosso/dettaglio rientra nel dimensionamento delle medie strutture di vendita, si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nel caso in cui la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento degli esercizi di vicinato).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69;
- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”;
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmenteè necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso o alla CC.I.AA. nell’ambito della Comunicazione unica per la nascita dell’impresa;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 Codice Civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Requisiti morali ex art. 71 d.lgs. 59/2010 e s.m.i. | Art. 5, c.11, d.lgs. N. 114/98 come modificato dall’art. 71-ter, c.3, d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i. |
Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 | Art. 67, c.1, lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia) |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 c.3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Art. 71, c.5 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Ubicazione, superficie di vendita ed eventuale esercizio promiscuo nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio | Art. 26, c.2 del d.lgs. N. 114/1998 e art. 8, c.2, lett. C) del d.lgs. N. 147/2012 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13, d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione di rispetto D.P.R. n. L. 445/2000 e.s.m.i. | Artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i. |
Dichiarazioni rispetto norme prevenzione incendi | D.p.r. n. 151/2011 |
Subentro | Art. 26, c.5, d.lgs. N. 114/1998 |
Cessazione dell’attività | Art. 26, c.5, d.lgs. N. 114/1998 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
Indicazionedella documentazione da allegare alla Segnalazione/comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 gg., copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale in caso di cessazione dell’attività.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis L. n. 241/90 e del punto 1.7 della Tab. A) allegata al D.lgs. n. 222/16, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune che la trasmette alla Camera di Commercio oppure direttamente alla stessa Camera di Commercio.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
23 | Apertura
Trasferimento di sede Ampliamento Subingresso |
Comunicazione | La Comunicazione è presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio.
Se l’attività di commercio all’ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tale attività. Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
D.lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. a) e 5, c.11
D.lgs. n. 59/2010, art. 71, c.1 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 | ||||
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Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi.
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentatacontestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF. Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF |
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24 | Cessazione | Comunicazione | D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 |
Ai sensi dell’art. 18bis L. n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[3], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Segnalazione/Comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui all’art. 19 c.3 o 20 c.1 della L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento della Segnalazione/Comunicazione da parte dell’ufficio competente.
Qualora la Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Rispetto dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso.
Requisiti morali. Ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67 D.lgs. n. 159/2011, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia unica può essere iniziata dalla data di presentazione.
Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento della SCIA, con atto motivato invita il privato a conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa.
L’atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione competente adotta comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies della L. n. 241/1990 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato).
In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i e all’art. 19 c.6 della L. 241/90 e s.m.i..
L’attività, oggetto di Comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione.
La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento. Qualora la comunicazione sia irregolare/incompleta, entro ………… giorni dalla ricezione sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
[1] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare la SCIA unica comprendente la Comunicazione per apertura/trasferimento/ampliamento dell’esercizio più la Scia di prevenzione incendi, che è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.
[2] In caso di subentro in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare contestualmente alla Comunicazione di subingresso anche la Comunicazione per voltura prevenzione incendi che è trasmessaa cura del Suap ai VV.FF.
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.
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Vendita diretta da parte di produttori agricoli
- avvio dell’attività;
- trasferimento di sede;
- variazione modalità di vendita;
- subingresso;
- modifiche societarie (compagine-ragione sociale-legale rappresentante);
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese agricole che intendono esercitare la vendita diretta dei propri prodotti.
DESCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 2135 Codice Civile e dell’art 1 del D.Lgs. n. 228/2001, è imprenditore agricolo colui che esercita la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali, ossia tutte quelle attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono, comunque, connesse anche le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali.
Si considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori ed i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del Codice Civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
L’attività di vendita è soggetta alla disciplina del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo…“.
La vendita può avvenire: su aree pubbliche (in forma itinerante o su posteggio), in locali aperti al pubblico, oppure a mezzo distributori automatici e commercio elettronico. La vendita può, altresì, avvenire su superfici all’aperto o altre aree private di cuigli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nell’ambito dell’azienda agricola.
L’impresa può altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli.
Alla vendita diretta non si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 114/98, salvo che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda, nell’anno solare precedente, sia stato superiore ad € 160.000,00 per le ditte individuali ovvero ad € 4.000.000,00 per le società.
Disposizioni particolari:
Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che esercitino su aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della L. n. 59/1963 e s.m.i., si applicano unicamente le disposizioni relative alle soste per l’esercizio dell’attività in forma itinerante.
Ai sensi dell’art. 28 commi 15 e 16 del D.Lgs. n. 114/1998 i Comuni, in base agli indirizzi regionali, stabiliscono l’ampiezza delle aree da destinare al commercio ambulante, individuano le aree di valore archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l’esercizio del commercio ambulante è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle stesse e possono stabilire divieti e limitazioni anche per motivi di viabilità, igienico sanitari o per altri motivi di pubblico interesse.
Nelle aree demaniali marittime, aeroporti, stazioni e autostrade, il commercio ambulante in forma itinerante è soggetto al nulla osta delle competenti autorità marittime o del soggetto proprietario o gestore, che stabiliscono modalità e condizioni per l’accesso alle aree.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Codice Civile;
- D.Lgs. n. 228/2001 recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo…“;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo;
- D.Lgs. n. 126/2016;
- D.Lgs. n. 222/2016;
- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmenteè necessario:
- costituire una impresa agricola in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune:
- ove ha sede l’azienda di produzione,in caso di vendita su aree pubbliche in forma itinerante e a mezzo sito web;
- in cui si intende avviare l’attività in caso di vendita in locali aperti al pubblico, a mezzo distributori automatici o in aree pubbliche su posteggio.
- il Comune:
- pubblica sul proprio sito web l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva/attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione e la documentazione da allegare;
- può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Generalità richiedente | Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Qualità di imprenditore agricolo | Art. 2135 c.c. e art. 1, D.Lgs. n. 228/2001 |
Iscrizione al Registro Imprese | Art. 2188 e ss. C.C. e art. 4, c.3, D.Lgs. n. 228/01 |
Ubicazione azienda di produzione e specificazione prodotti in vendita | Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Specificazione prodotti ottenuti presso propria azienda e prodotti in vendita non ricavati dalla propria azienda | Art. 1, c.1 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Modalità di vendita | Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Non avere riportato, nei cinque anni antecedenti l’avvio dell’attività, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti | Art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Assenza cause decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.Lgs. n. 159 (Legge antimafia) | Art. 67, c.1, lett. A) del D.Lgs. n. 159/2011 |
Vendita prevalente prodotti provenienti da propria azienda | Art. 4, c.1 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Vendita prodotti provenienti da altra azienda | Art. 4, c. 1-bis del D.Lgs. n. 228/2001 |
Ammontare ricavi, derivanti da vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda, nell’anno solare precedente, inferiore a € 160.000,00 per le ditte individuali ovvero a € 4.000.000,00 per le società | Art. 4, c.8 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Conoscenza che la disciplina del D.Lgs. n. 228/2001 si applica anche alla vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di manipolazione/trasformazione prodotti agricoli e zootecnici, dirette al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa | Art. 4, c.5 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) di possesso dei requisiti morali – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo della Comunicazione.
Indicazionedella documentazione da allegare alla comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- Autorizzazione/Dia/Scia/Comunicazione originale [in caso di cessazione dell’attività].
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19-bis Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
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28 | Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli singoli e associati | Comunicazione | Comunicazione al SUAP ove ha sede l’azienda o ove si intende esercitare la vendita.
Nel caso di commercio su area pubblica esercitato su posteggio, occorre la relativa concessione. |
D.Lgs. n. 228/2001, art. 4
Alla vendita diretta non si applica il D.Lgs. n.114/1998 (rif. art. 4, c.7, D.Lgs. n. 228/2001, art. 4, c.2, lett. d) D.Lgs. n. 114/1998) |
NB.La vendita su superfici all’aperto o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nell’ambito dell’azienda agricola non richiede presentazione di Comunicazione, così come la vendita in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali:
Disposizioni igienico-sanitarie vigenti a livello regionale o locale.
Requisiti morali: previsti dall’art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., secondo cui: “Non possono esercitare l’attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna” e dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., secondo cui l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
Requisiti Oggettivi (applicabili all’ipotesi di attività esercitata all’interno di locali aperti al pubblico): rispetto delle norme urbanistiche, di quelle relative alla destinazione d’uso dei locali e dei regolamenti edilizi, di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria.
Requisiti Fiscali: di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, secondo cui l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda agricola, nell’anno solare precedente, deve essere inferiore a € 160.000,00 per gli imprenditori individuali ovvero a € 4.000.000,00 per le società, applicandosi, in caso contrario, la disciplina del D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i..
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.
Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ………… giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l’integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
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Vendita in spacci interni
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita in spacci interni sono le seguenti:
- Apertura/Trasferimento di sede/Ampliamento;
- Subingresso;
- Sospensione temporanea dell’attività;
- Cessazione dell’attività.
ENTI COMPETENTI
- Comune;
- ASL;
- Agenzia delle Dogane
DESTINATARI
Imprese che intendono svolgere attività di vendita al dettaglio in spacci interni.
DESCRIZIONE
Per “vendita in spacci interni” si intende la vendita a dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, militari, soci di cooperative di consumo, aderenti a circoli privati, nonché nelle scuole e ospedali esclusivamente a coloro che hanno titolo ad accedervi.
La vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 16 del D.lgs. n. 114/98 e s.m.i. e dell’art. 66 del D.lgs. 59/2010 e s.m.i., rientrando tale tipologia distributiva nelle forme speciali di vendita di cui all’art. 4, c.1, lett. h) del D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i..
La vendita in spacci interni deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via e può essere esercitata con riferimento aisettori merceologici: alimentare e non alimentare.
I requisiti professionali nel commercio in spacci interni non sono più richiesti, per effetto della nuova formulazione dell’art. 71, c.6, D.lgs. n. 59/2010, introdotta dall’art. 8, c.1, lett. e), D.lgs. n. 147/2012.
L’eliminazione dell’obbligo del possesso del requisito professionale per il soggetto titolare dell’attività non lo esime, tuttavia, dalla necessità di rispettare le disposizioni vigenti in materia igienico sanitaria, sia in relazione ai luoghi utilizzati che alle risorse umane impiegate, né impedisce ai soggetti cui eventualmente spetta regolare l’accesso delle persone nei relativi spazi e concedere l’uso degli stessi al predetto soggetto titolare, di individuare nell’ambito dei relativi rapporti di diritto privato le modalità più idonee per garantire la massima tutela e qualità dei servizi ai propri associati, ospiti o utenti (vedasi Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3656/C del 12/09/2012).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE”;
- Regolamento n.852/2004/CE sull’igiene dei prodotti alimentari;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
38 | Apertura
Trasferimento di sede Ampliamento Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi |
D.lgs. n. 114/1998, art. 16
D.lgs. n. 59/2010, art. 66 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
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b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:
La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. |
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39 | Subingresso
Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi |
D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5
D.lgs. n. 59/2010, art. 66 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
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Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. |
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40 | Cessazione | Comunicazione | D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 |
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[1]
Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante |
Altre Segnalazioni o Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004) | Sempre obbligatoria in caso di commercio in spacci interni di prodotti alimentari |
q | SCIA per la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriale | In caso di vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale |
q | Comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995 per la vendita di alcolici | In caso di vendita di alcolici |
q | SCIA prevenzione incendi | In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, ovvero
in caso di vendita di gas liquefatti (GPL) in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75Kg, ovvero in caso di vendita di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc |
q | Comunicazione per la vendita di medicinali da banco e medicinali veterinari | In caso di vendita di farmaci da banco o medicinali veterinari |
Richieste di autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA o alla SCIA UNICA nell’ambito della SCIA CONDIZIONATA (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione per la vendita di prodotti fitosanitari | In caso di vendita di prodotti fitosanitari |
q | Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti preziosi | In caso di vendita di oggetti preziosi |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q | Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004) | Sempre obbligatoria in caso di subingresso in spacci interni di prodotti alimentari |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, imposta di bollo, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
ovvero
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Obbligatoria per la presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata) |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali.
Idoneità dei locali dal punto di vistaurbanistico, edilizio e della destinazione d’uso.
Morali:non possono esercitare attività commerciale (art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.):
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Per effetto della disposizioneintrodotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal suo ricevimento, con atto motivato invita il privato a conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l’attività si intende vietata.
Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa. L’atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies L. n. 241/90 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla presentazione della stessa. La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro …. giorni dalla data di ricevimento sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false /mendaci è prevista, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
[1] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
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Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, ivi compreso il commercio on line
TIPOLOGIE DI PRATICHE: Le tipologie di pratiche in cui si articola la Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, ivi compreso il commercio on line, sono le seguenti:- avvio dell’attività;
- subingresso;
- sospensione temporanea dell’attività;
- cessazione dell’attività.
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- D.lgs. n. 70/2003 “Attuazione della direttiva 2000/31/CE …”;
- Regolamento n. 852/2004/Ce sull’igiene dei prodotti alimentari;
- D.lgs. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”);
- D.lgs. n. 50/1992 (disciplina dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali);
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
- costituire una impresa in forma individuale o societaria;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli pubblicati sul proprio sito istituzionale.
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
47 | Avvio dell’attività di venditaper corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione | D.lgs. n. 114/1998, art. 18 D.lgs. n. 59/2010, art. 68, c.1 D.lgs. n. 70/2003, art. 6 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari | ||
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b) SCIA per l’avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. | ||
48 | Subingresso nell’attivitàdi vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione | D.lgs. n. 114/98, artt. 18 e 26, c.5 D.lgs. n. 59/2010, art. 68, c.1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari | ||
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b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. | ||
49 | Cessazione | Comunicazione | D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (allegato B del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di un preposto |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) | Sempre obbligatoria in caso di vendita per corrispondenza di prodotti alimentari |
q | SCIA per vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriale destinati all’alimentazione animale | In caso di vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriale destinati all’alimentazione animale |
q | Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici (D.lgs. n. 504/1995) | In caso di vendita di alcolici |
q | Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari | In caso di vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Istanza per il rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti preziosi | In caso di vendita di oggetti preziosi |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo | Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata) |
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)[3] ovvero a misure di sicurezza”.
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana[4];
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’ iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
- avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o esercitato l’attività in questione in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana),
- essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto:
- è stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- ovvero, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro;
- oppure, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro;
[2] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[3] Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla Legge n. 1423/1956 e alla Legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116);
[4] La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;
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Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici sono le seguenti:
- Apertura/Trasferimento/Ampliamento;
- Subingresso;
- Sospensione temporanea dell’attività;
- Cessazione dell’attività.
ENTI COMPETENTI
- Comune;
- ASL;
- Vigili del fuoco;
- Agenzia delle Dogane
DESTINATARI
Imprese che intendono svolgere la vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici.
DESCRIZIONE
Per commercio esclusivamente a mezzo apparecchi automatici, si intende la vendita/somministrazione a mezzo distributori che erogano i prodotti scelti dall’acquirente, previo pagamento del prezzo indicato sull’apparecchio stesso, in locale ad essi adibito in modo esclusivo.
La vendita in locali adibiti in modo esclusivo ai distributori automatici è soggetta alla disciplina degli artt. 7[1], 8[2], 9[3] e 17 del D.lgs. n. 114/98 e 65 del D.lgs. 59/2010 rientrando tale tipologia distributiva nelle forme speciali di vendita (art. 4, c.1, lett. h, D.lgs. n. 114/98).
L’ attività può esercitarsi neisettori merceologici: alimentare e non alimentare.
La vendita di prodotti delsettore alimentare comporta l’obbligatoria presentazione della “Notifica”ai fini della procedura di Registrazione (art. 6, Regolamento n. 852/2004/CE).
I distributori devono recare la ragione sociale dell’impresa, inamovibile e intellegibile.
È vietata la vendita, mediante distributori automatici, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ai minori di anni 18 (art. 7ter, L. n. 189/1012).
Disposizioni particolari:
In caso di installazione di distributori per la vendita di prodotti alimentari contestuale all’avvio dell’impresa, deve essere presentata al SUAP, la Comunicazione contenente l’elenco degli apparecchi installati. Analoga comunicazione dovrà essere inoltrata semestralmente in caso di disinstallazione/installazione di eventuali ulteriori apparecchi per la vendita di prodotti alimentari.
La vendita/somministrazione a mezzo apparecchi automatici in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture o su area pubblica è disciplinata degli artt. 17 D.lgs. n. 114/98 e 67 D.lgs. 59/2010 (Vedere la specifica scheda informativa).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Regolamento n. 852/2004/Ce sull’igiene dei prodotti alimentari;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
41 | Apertura
Trasferimento di sede Ampliamento attività effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici |
D.lgs. n. 59/2010, art. 65, c.1
D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8, 9 e 17, c.4 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
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a) | a) | ||
1. non alimentare; |
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|||
2. alimentare |
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2. SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria
b) e c) 2. Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria. In casodisettore alimentare la notifica sanitaria deve essere presentata: a) in esercizio di vicinato: compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL; b) e c) in media e grande struttura di vendita contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. |
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1. non alimentare | 1.Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) | |||
2. alimentare | 2.Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA | |||
c)in grande struttura di vendita: | c) | |||
1. non alimentare | 1.Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 180 giorni) | |||
2. alimentare | 2.Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 180 giorni) più SCIA | |||
42 | Subingresso in attività effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici: | D.lgs. n. 59/2010, art. 65, c.1
D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
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b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. |
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43 | Cessazione
di attività effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici: |
Comunicazione | D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 |
Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza di accertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc. e di impatti sovracomunali, che giustificano l’adozione della programmazione comunale e sovraordinata.
Ai sensi dell’art. 18bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[4], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanza/Segnalazione/Comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui agli artt. 19 c.3 o 20 c.1 della L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[5]
Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (allegato B del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di preposto |
Altre Segnalazioni o Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004) | Sempre obbligatoria in caso di vendita mediante apparecchi automatici di prodotti alimentari |
q | Comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995 | In caso di vendita di alcolici[6] |
q | Comunicazione semestrale elenco apparecchi automatici | In caso di installazione di apparecchi automatici alimentari contestuale all’avvio dell’impresa. Analoga comunicazione dovrà essere inoltrata semestralmente al SUAP in caso di disinstallazione/installazione di eventuali ulteriori apparecchi per la vendita di prodotti alimentari |
q | SCIA prevenzione incendi | In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011. |
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (allegato B del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di preposto |
q | Planimetria quotata dei locali | Sempre obbligatoria |
q | Altra documentazione prevista dalla normativa regionale (ad es. piano parcheggi, viabilità, etc.) o dalla programmazione comunale | Se espressamente prevista dalla normativa regionale di settore o dalla regolamentazione comunale |
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione più SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | SCIA prevenzione incendi | In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011. |
q | Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004) | Sempre obbligatoria in caso di vendita mediante apparecchi automatici di prodotti alimentari |
q | Comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995 | In caso di vendita di alcolici[7] |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q | Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004) | Sempre obbligatoria in caso di commercio di prodotti alimentari |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (allegato B del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di preposto |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q | Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato
ovvero Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria per la presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata) |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto della programmazione comunale e sovraordinata (in caso di medie o grandi strutture di vendita).
Rispetto deiregolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, nonché dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso.
Rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui al Regolamento n. 852/2004/CE;
Rispetto delle disposizioni antincendio di cui al D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i..
Morali: non possonoesercitare attività commerciale (art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.):
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).
Requisiti specifici: “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare …. è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, c.6 e ss. del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.):
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana[8];
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’ iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
- essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande;
- di avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o di avere esercitato l’attività in questione in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e di aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Per effetto della disposizioneintrodotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Il procedimento autorizzatorio è soggetto ad un termine di 90 giorni dal ricevimento dell’istanza in caso di apertura in media struttura di vendita e di 180 giorni in caso di apertura in grande struttura di vendita, con operatività del silenzio-assenso, per cui l’istanza deve ritenersi accolta qualora, entro tali termini non venga comunicato il diniego.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990 con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni il cui accoglimento o rigetto sarà motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni e prevedendo che decorso inutilmente tale termine, l’attività si intende vietata.
Con lo stesso atto motivato, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa. L’atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies L. n. 241/90 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla presentazione (la comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento). In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ….. giorni dal ricevimento sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
In tutti i casi di dichiarazioni false/mendaci è prevista, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
[1] In caso di installazione degli apparecchi automatici in esercizio di vicinato;
[2] In caso di installazione degli apparecchi automatici in media struttura di vendita;
[3] In caso di installazione degli apparecchi automatici in grande struttura di vendita.
[4] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.
[5] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[6] La vendita di bevande alcoliche è possibile solo attraverso distributori automatici che consentono la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici (vedere nota Min. Interno n, 557/PAS/U/015966 del 18/10/2016)
[7] La vendita di bevande alcoliche è possibile solo attraverso distributori automatici che consentono la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici (vedere nota Min. Interno n, 557/PAS/U/015966 del 18/10/2016)
[8] La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;
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Vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture e-o su area pubblica
TIPI DI PRATICHE: Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio al dettaglio mediante apparecchi automatici in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture e/o su area pubblica sono le seguenti:- Avvio dell’attività;
- Subingresso;
- Sospensione temporanea dell’attività;
- Cessazione dell’attività.
- Comune;
- ASL;
- Agenzia delle Dogane
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Regolamento n. 852/2004/Ce sull’igiene dei prodotti alimentari;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli pubblicati sul proprio sito istituzionale.
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
44 | Avvio dell’attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici
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b) SCIA per l’avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Le successive installazioni/disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all’ASL. | D.lgs. n. 114/1998, art. 17 D.lgs. n. 59/2010, art. 67, c.1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
45 | Subingresso
nell’attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici
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Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Le successive installazioni/disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all’ASL. | D.lgs. n. 114/98, artt. 17 e 26 c.5 D.lgs. n. 59/2010, art. 67, c.1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
46 | Cessazione | Comunicazione | D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (allegato B del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di un preposto |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) | Sempre obbligatoria in caso di vendita mediante apparecchi automatici di prodotti alimentari |
q | Comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995 | In caso di vendita di alcolici[2] |
q | Comunicazione semestrale elenco apparecchi automatici | In caso di installazione di apparecchi automatici alimentari contestuale all’avvio dell’impresa. Analoga comunicazione dovrà essere inoltrata semestralmente al SUAP in caso di disinstallazione/installazione di eventuali ulteriori apparecchi per la vendita di prodotti alimentari. |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza”.
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana[3];
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’ iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
- essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande;
- di avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o di avere esercitato l’attività in questione in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e di aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana.
[1] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[2] La vendita di bevande alcoliche è possibile solo attraverso distributori automatici che consentono la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici (vedere nota Min. Interno n. 557/PAS/U/015966 del 18/10/2016);
[3] La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;
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Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori
TIPOLOGIE DI PRATICHE: Le tipologie di pratiche in cui si articola la Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori, sono le seguenti:- avvio dell’attività;
- subingresso;
- sospensione temporanea dell’attività;
- cessazione dell’attività.
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Legge 17 agosto 2005, n. 173;
- Regolamento n. 852/2004/CE sull’igiene dei prodotti alimentari;
- D.lgs. n. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”);
- D.lgs. n. 50/1992 (disciplina dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali);
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
- costituire una impresa in forma individuale o societaria cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli pubblicati sul proprio sito istituzionale.
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
50 | Avvio dell’attività di venditaal dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori | D.lgs. n. 114/1998, art. 19 D.lgs. n. 59/2010, art. 69, c.1 e 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari | ||
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b) SCIA per l’avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. | ||
Nel caso di esercizio dell’attività tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori | SCIA unica | SCIA per avvio dell’attività più comunicazione dell’elenco degli incaricati: Lacomunicazione dell’elenco degli incaricati deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che è trasmesso a cura del SUAP al Questore. Le successive comunicazioni relative all’elenco degli incaricati sono presentate al SUAP che le trasmette al Questore. | D.lgs. n. 59/2010, art. 69, c.3 D.lgs. n. 114/1998, art. 19, c.4 | |
51 | Subingresso nell’attività di venditaal dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori | D.lgs. n. 114/98, artt. 19 e 26, c.5 D.lgs. n. 59/2010, art. 69, c.1 e 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari | ||
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b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. | ||
52 | Cessazione | Comunicazione | D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (allegato B del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di un preposto |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) | Sempre obbligatoria in caso di commercio presso il domicilio dei consumatori di prodotti alimentari |
q | Comunicazione per la nomina di incaricati alla vendita | In caso di nomina di incaricati alla vendita contestuale all’avvio dell’attività. Analoga comunicazione dovrà essere successivamente inoltrata al SUAP in caso di modifica/integrazione dell’elenco degli incaricati |
q | SCIA per vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriale destinati all’alimentazione animale | In caso di vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriale destinati all’alimentazione animale |
q | Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici (D.lgs. n. 504/1995) | In caso di vendita di alcolici |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Documentazione per il rilascio autorizzazione per la vendita di prodotti fitosanitari | In caso di vendita di prodotti fitosanitari |
q | Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti preziosi | in caso di vendita di oggetti preziosi |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo | Obbligatoria per la presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata) |
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)[3] ovvero a misure di sicurezza”.
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana[4];
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’ iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
- avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o esercitato l’attività in questione in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana),
- essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto:
- è stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- ovvero, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro;
- oppure, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro;
[2] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[3] Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla Legge n. 1423/1956 e alla Legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116);
[4] La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;
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Vendita farmaci da banco e medicinali veterinari
- Avvio della vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;
- Modifiche societarie;
- Cessazione dell’attività.
- L. n. 248/2006 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 193/2006 e s.m.i.;
- L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 59/2010 e.s.m.i;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016.
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso:
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 Codice Civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Specificazione della tipologia di esercizio in cui sarà effettuata la vendita e della tipologia di vendita | D.lgs. N. 22/2016, tab. A), punto 1.10, attività n. 30 |
Dichiarazione di impegno ad effettuare la vendita:
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Art. 5, c.2 della legge n. 248/2006 |
Conoscenza del divieto di effettuare concorsi/operazioni a premio e vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci | Art. 5, c.2 della legge n. 248/2006 |
Impegno a esporre sulla confezione del farmaco in modo leggibile e chiaro lo sconto praticato sul prezzo indicato dal produttore/distributore | Art. 5, c.3 della legge n. 248/2006 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000 |
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- Autorizzazione/Dia/Scia/Comunicazione originale [in caso di cessazione dell’attività].
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
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30 | Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in: | D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 5 D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012, art. 11, c.14 D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9 | ||
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a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;
Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;
Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari.
La Comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP alla Regione e al Ministero della Salute, è presentata:
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- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
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Vendita al minuto di fitofarmaci
- Avvio della vendita al minuto di prodotti fitosanitari;
- Modifiche societarie;
- Cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare la vendita al minuto di prodotti fitosanitari.
DESCRIZIONE
Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. n. 290/2001, il commercio dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, l’apertura e gestione di depositi e locali per il commercio e la vendita di essi, sono subordinati ad autorizzazione dell’autorità sanitaria individuata dalla regione.
L’istanza deve essere presentata al SUAP del Comune che la trasmette all’autorità competente (Regione o ASL delegata).
A ciascun deposito o locale di vendita deve essere preposto un institore o procuratore o persona maggiorenne o lo stesso titolare dell’impresa, per la gestione di esso.
Il preposto deve essere in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, a carattere personale, rilasciato dall’Autorità sanitaria individuata dalla regione con validità di 5 anni (rinnovabile su richiesta del titolare), sulla base di competenze e modalità individuate dalla regione stessa.
La vendita di prodotti fitotosanitari richiede la presenza di almeno una persona (titolare o dipendente), in possesso del certificato di abilitazione, per fornire all’acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e l’ambiente connessi al loro impiego e sul corretto smaltimento dei rifiuti.
All’atto della vendita di prodotti fitosanitari ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, informazioni generali sui rischi per la salute umana e l’ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all’esposizione, ed in particolare sulle condizioni per stoccaggio, manipolazione, applicazione e smaltimento sicuri, nonché sulle alternative eventualmente disponibili.
I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari. È vietata, altresì, la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.
Per “locale” di vendita si intende anche un gruppo di locali, tra loro comunicanti, destinati al commercio, alla vendita ed al deposito.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, devono essere conservati in appositi locali o armadi, da tenere chiusi a chiave e colui che li vende deve essere provvisto di un registro o schedario numerato di carico e scarico, debitamente vistato in ogni pagina dall’ASL competente per territorio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.P.R. n. 290/2001;
- D.lgs. n. 150/2012;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 114/1998;
- D.P.R. n. 151/2011;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmenteè necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza, Segnalazione o Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 codice civile e art. 21, c.3, lett. A) del d.p.r. N. 290/2001 |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Nome e cognome titolare dell’impresa richiedente, se persona fisica, e sede dell’impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se società | Art. 21, c.3, lett. A) del d.p.r. N. 290/2001 |
Ubicazione locali adibiti a deposito e vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari; | Art. 21, c.3, lett. B) del d.p.r. N. 290/2001 |
Classificazione prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari che si intende commerciare o vendere | Art. 21, c.3, lett. C) del d.p.r. N. 290/2001 |
Nome e cognome ed eventuale titolo di studio ed estremi del certificato di abilitazione alla vendita, dell’institore/procuratore/preposto all’esercizio di ciascun deposito o locale di vendita | Art. 21, c.3, lett. D) del d.p.r. N. 290/2001 |
Consapevolezza che i prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali non adibiti a deposito o vendita di generi alimentari | Art. 21, c.6 del d.p.r. N. 290/2001 |
Consapevolezza che all’atto della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso di certificato di abilitazione, per fornire all’acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari/coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e ambiente connessi al loro impiego e sul corretto smaltimento dei rifiuti | Art. 10, c.1 del d.lgs. N. 150/2010 |
Consapevolezza che all’atto della vendita ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, informazioni generali sui rischi per la salute umana e l’ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all’esposizione, ed in particolare sulle condizioni per stoccaggio, manipolazione, applicazione e smaltimento sicuri, nonché sulle alternative eventualmente disponibili | Art. 10, c.3 del d.lgs. N. 150/2010 |
Consapevolezza che, in caso di “Depositi di fitofarmaci e/o concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg”, occorre presentare SCIA prevenzione incendi contestualmente all’istanza di autorizzazione | D.lgs. N. 222/2016, Tabella A), punto 1.10, attività 33 – D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 46 |
Consapevolezza che nel procedimento di SCIA condizionata, l’avvio della vendita al minuto di fitofarmaci è subordinato al rilascio dell’autorizzazione della regione o delegata | Art. 19bis, c. 3, Legge n. 241/1990 – D.lgs. N. 222/2016, Tabella A), punto 1.10, attività 33 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
Indicazionedella documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- marca da bollo dell’importo di Euro …………………. (istanza di autorizzazione);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- planimetria, in scala non inferiore a 1:500 del locale adibito al commercio, alla vendita ed al deposito dei prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
- dichiarazione, dell’institore o procuratore o di chi assume l’incarico;
- SCIA di prevenzione incendi, da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione (in caso di “Depositi di fitofarmaci e/o concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg”).
- Autorizzazione originale (in caso di cessazione dell’attività).
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
|
33 | Vendita al minuto di prodotti fitosanitari in: | D.P.R. n. 290/2001 art. 21 e 22
D.lgs. n. 150/2012, art. 10 D.lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 46 |
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a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari;
Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari; Autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari. L’istanza deve essere presentata al Suap, che la trasmette all’autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:
La Conferenza dei Servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione. In caso di “Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg”, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
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REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti morali. Ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67, D.lgs. n. 159/2011, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 14, c.2, lett. c) della L. n. 241/1990 e s.m.i., nell’ipotesi di SCIA condizionata, la Conferenza dei servizi è convocata dall’amministrazione procedente (Comune) entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza; il termine di conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni e l’avvio dell’attività di vendita al minuto di fitofarmaci resta subordinato al rilascio dell’autorizzazione della regione o delegata, di cui il SUAP da comunicazione all’interessato.
Ai sensi dell’art. 22, c.1 del D.P.R. n. 290/2001, il procedimento autorizzatorio in capo alla regione o delegata è soggetto ad un termine procedimentale non superiore a sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza.
L’attività oggetto della Comunicazionepuò essere iniziata dalla data di presentazione.
Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ……….. giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l’integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
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Vendita di oggetti preziosi
TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita di oggetti preziosi, sono le seguenti:
- Avvio della vendita di oggetti preziosi;
- Modifiche societarie;
- Cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare la vendita di oggetti preziosi.
Ai sensi dell’art. 127, c.1 del T.U.L.P.S., il commercio di oggetti preziosi è subordinato all’acquisizione di apposita autorizzazione del Questore.
L’istanza deve essere presentata al SUAP del Comune, che la trasmette al Questore territorialmente competente.
Sono metalli preziosi il platino, il palladio, l’oro, l’argento (D.lgs. 251/1999 e DPR 150/2002); sono considerati, inoltre, oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi e da coralli e perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi).
L’autorizzazione del Questore è obbligatoria anche per i commercianti e fabbricanti stranieri che intendono fare commercio di oggetti preziosi da essi importati in Italia, nonché per i loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.
L’autorizzazione ha durata permanente ed è valida per tutti gli esercizi di vendita (c.d “succursali”) appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta anche se si trovino in località diverse.
Il Questore può imporre le prescrizioni ritenute necessarie (art 9 T.u.l.p.s.), esercitare controlli (art. 16 t.u.l.p.s.) ed emanare eventuali provvedimenti inibitori (sospensione o revoca dell’autorizzazione).
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Ai sensi dell’art. 128 del Tulps, i commercianti di oggetti preziosi, possono compiere operazioni su cose antiche/usate solo con persone provviste di idoneo documento d’identità e devono tenere un registro delle operazioni, in cui annotano le generalità di coloro con cui le operazioni stesse sono compiute, che deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza a loro richiesta. Il registro deve essere tenuto con le modalità di cui all’art. 247 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773/1931) e Reg.to di esecuzione (R.D. n. 635/1940);
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmenteè necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza, Segnalazione o Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Nome e cognome titolare dell’impresa ed estremi dell’impresa medesima | Artt. 12 e 127, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Ubicazione locali di vendita e disponibilità degli stessi | Art. 127, c.4, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione (nel caso di intermediazione di oggetti preziosi) | Art. 127, c.1 tulps (r.d. n. 773/1931) |
Qualità di commesso viaggiatore/piazzista o iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio | Art. 127, c.5 e 6, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Consenso dell’eventuale rappresentante | Art. 8, c.2, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Sussistenza requisiti morali titolare e soggetti tenuti ai sensi dell’art. 71, c.5 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i. | Art. 71, c.1 e ss. D.l.gs. N. 59/2010 e s.m.i. |
Insussistenza condizioni ostative di cui agli artt. 11, 12 e 131 del tulps | Artt. 11, 12 e 131 tulps (r.d. n. 773/1931) |
Consapevolezza che la vendita di oggetti preziosi antichi/usati può avvenire solo con persone provviste di idoneo documento d’identità e previa tenuta del registro delle operazioni con annotate le loro generalità (da esibire ad ufficiali e agenti di pubblica sicurezza a loro richiesta) | Art. 128 del tulps e art. 247, regolamento di esecuzione del tulps |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss. Dpr n. 445/2000 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
Indicazionedella documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- marca da bollo dell’importo di Euro …………………… (istanza di autorizzazione);
- copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa;
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- dichiarazione di accettazione e insussistenza motivi ostativi del Rappresentante (nel caso di rappresentanza);
- documentazione a supporto di eventuali prescrizioni impartite dalla Questura territorialmente competente;
- autorizzazione originale (in caso di cessazione dell’attività).
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
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35 | Vendita di oggetti preziosi in: | Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 127, c.1 e 128
D.lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9 |
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a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;
Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi; Autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi. L’istanza per l’autorizzazione di Pubblica Sicurezza deve essere presentata al Suap, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:
La Conferenza dei Servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore. L’attività non può essere iniziata prima del rilascio dell’autorizzazione o del decorso del termine per il silenzio-assenso. |
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NB.
L’istanza di autorizzazione verrà trasmessa dal SUAP del Comune al Questore territorialmente competente.
L’autorizzazione è rilasciata dal Questore entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda con operatività del silenzio-assenso (i termini procedimentali decorrono dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore).
L’autorizzazione del Questore non sostituisce i titoli abilitativi prescritti per l’esercizio del commercio dal D.lgs. n. 114/1998.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti morali:
Ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67, D.lgs. n. 159/2011, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
Ai sensi dell’art. 11, Tulps: “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione”.
Ai sensi dell’art. 12, Tulps: “Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione”.
Ai sensi dell’art. 131, Tulps: “Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi”.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 14, c.2, lett. c) della L. n. 241/1990 e s.m.i., nell’ipotesi di SCIA condizionata, la Conferenza dei servizi è convocata dall’amministrazione procedente (Comune) entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.
Il termine di conclusione del procedimento, decorrente dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore, è fissatoin 60 giorni (D.M. 18 aprile 2000 n. 142, Tab B) e l’avvio dell’attività resta subordinato al rilascio dell’autorizzazione del Questore o al decorso del termine del silenzio-assenso, di cui il SUAP da comunicazione all’interessato.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10bis L. n. 241/1990, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
L’attività oggetto della Comunicazionepuò essere iniziata dalla data di presentazione.
Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ……. giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l’integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
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Vendita al minuto di alcolici
Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita al minuto di alcolici sono le seguenti:
- Avvio della vendita al minuto di alcolici;
- Modifiche societarie;
- Cessazione dell’attività.
ENTI COMPETENTI
- Comune;
- Agenzia delle Dogane
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare la vendita al minuto di alcolici.
DESCRIZIONE
Per effetto della disposizione semplificatoria del comma 178, art. 1, L. n. 124/2017, che ha eliminato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, esercizi di intrattenimento al pubblico, esercizi ricettivi e rifugi alpini, la comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui all’attività n. 28, Tabella A) del D.lgs. n. 222/2016, deve ritenersi disapplicata.
In particolare, la disposizione cessa l’operatività nei confronti degli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, somministrazione e vendita di alcolici (anche in esercizi di intrattenimento, esercizi ricettivi e rifugi alpini), esercizi di somministrazione temporanea di alcolici (ad es. sagre, fiere, manifestazioni temporanee, etc.), esercizi di vendita al dettaglio di bevande alcoliche a mezzo distributori automatici e somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali, negli spacci interni e nei circoli privati.
Restano assoggettati all’obbligo di denuncia ai fini del rilascio della licenza fiscale, gli esercenti la vendita all’ingrosso, compresi quelli esonerati ex art. 29, c.3 del D.lgs. n. 504/1995 che gestiscono i depositi a scopo di vendita.
- D.lgs. n. 504 del 1995;
- L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmenteè necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Specificazione della tipologia di esercizio in cui sarà effettuata la vendita di alcolici | D.lgs. N. 222/2016, Tab. A), Punto 1.10, attività n. 29 |
Non aver riportato condanne per fabbricazione clandestina o altri reati previsti dal D.lgs. N. 504/1995 in materia di accisa sull’alcol e bevande alcoliche | Art. 63, c.5 del d.lgs. N. 504/1995 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss. Dpr n. 445/2000 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo della Comunicazione.
Indicazionedella documentazione da allegare alla comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- Autorizzazione/Dia/Scia/Comunicazione originale [in caso di cessazione dell’attività].
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
29 | Vendita al minuto di alcolici in: |
D.lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63; D.lgs.114/1998, art. 7, 8 e 9 |
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a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato; | ||
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b) Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita; | ||
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Comunicazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti morali: previsti dall’art. art. 63, c.5 del D.lgs. n. 504/1995, secondo cui: “La licenza annuale per la vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non può essere rilasciata o rinnovata a chi è stato condannato per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal presente testo unico in materia di accisa sull’alcol e sulle bevande alcoliche.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.
Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ……… giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l’integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
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Vendita di armi diverse da quelle da guerra
Modello di Autorizzazione per l’avvio della vendita di armi da presentare al Suap: – nell’ambito della Scia condizionata in caso di avvio dell’attività contestualmente all’apertura di esercizio di vicinato; – unitamente all’istanza di autorizzazione commerciale in caso di avvio dell’attività contestualmente all’avvio di media o grande struttura di vendita; – autonomamente in caso di avvio dell’attività in esercizio commerciale già attivo;
TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita di armi diverse da quelle da guerra, sono le seguenti:
- Avvio della vendita;
- Modifiche societarie;
- Cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare la vendita di armi diverse da quelle da guerra.
DESCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 31, c.1, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931, la vendita di armi diverse da quella da guerra è subordinata all’acquisizione di apposita autorizzazione del Questore.
L’istanza deve essere presentata al SUAP del Comune, che la trasmette al Questore territorialmente competente.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’accertamento della capacità tecnica del richiedente oltre che alla sussistenza dei requisiti soggettivi.
Nell’autorizzazione sono indicate specie e quantità delle armi nonché i locali dove esse sono tenute per la vendita e nei quali la vendita deve avvenire.
La validità dell’autorizzazione è di 3 anni.
Sono armi comuni da sparo (artt. 44 e 45, Regolamento di esecuzione del Tulps – R.D. n. 635/1940): tutti i fucili, le rivoltelle o pistole a rotazione, le pistole automatiche con potere di arresto fino a 25 metri, le armi denominate “da bersaglio da sala” e quelle ad aria compressa e gli strumenti da punta e taglio destinati all’offesa alla persona (pugnali, stiletti e simili), esclusi quelli che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno specifica e diversa destinazione, come ad es. gli strumenti da lavoro.
L’”armaiolo”, ossia la persona, fisica o giuridica, che esercita attività professionale di fabbricazione, commercio, scambio, assemblaggio, riparazione, disattivazione e locazione delle armi, loro parti e munizioni, deve tenere un registro delle operazioni giornaliere in formato elettronico, in cui sono annotate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute[1], da esibire a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e conservare per 50 anni (al termine dell’attività, deve essere consegnato all’Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato l’autorizzazione, che ne cura la conservazione).
Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all’ufficio di polizia territorialmente competente, le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro armi, nonché la loro specie e quantità e gli estremi dei titoli abilitativi all’acquisto esibiti dagli interessati.
È vietato vendere o cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta all’acquisto rilasciato dal questore.
Il Questore può impartire le prescrizioni ritenute necessarie (art 9 T.u.l.p.s.), esercitare controlli (art. 16 T.u.l.p.s.) ed emanare eventuali provvedimenti inibitori (sospensione o revoca dell’autorizzazione).
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
È vietatala vendita ambulante delle armi (è, invece, possibile vendere strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, previa acquisizione di autorizzazione del Questore).
Il commerciante di armi, non può trasportarle fuori del proprio negozio, senza preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza.
I commercianti di armi possono dare incarico ai propri commessi di portare le armi ai loro clienti che risiedono nel Comune (i commessi devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento vidimata dall’autorità locale di pubblica sicurezza e ritirata dal principale dopo la consegna delle armi).
È consentito girare con campioni di armi per commercio, previa autorizzazione del Questore della provincia di partenza, vidimata dai Questori delle province percorse.
È vietata la compravendita di armi comuni da sparo commissionata per corrispondenza, salvo che l’acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del Prefetto della provincia in cui risiede (ogni spedizione deve essere comunicata dalla ditta interessata all’ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui risiede il destinatario).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931) e Regolamento di esecuzione (R.D. n. 635/1940);
- Legge n. 110/1975;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9;
- D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 18;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza, Segnalazione o Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 Codice Civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Nome e cognome del titolare dell’impresa richiedente, se persona fisica, e sede dell’impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se società | Artt. 31, c.1 tulps (r.d. n. 773/1931) e art. 47 regolamento di esecuzione del tulps (r.d. n. 635/1940) |
Ubicazione locali adibiti a vendita e loro disponibilità | Art. 32, c.1, tulps (r.d. n. 773/1931) e art. 47, regolamento di esecuzione del tulps (r.d. n. 635/1940) |
Specie e quantità delle armi in vendita | Art. 47, regolamento di esecuzione del tulps (r.d. n. 635/1940) |
Idoneità psico-fisica (assenza di malattie mentali oppure di vizi che diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, e non assunzione, anche occasionale, di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abuso di alcool) | Art. 9, c.2, l. N. 110/1975 e art. 9 tulps (r.d. n. 773/1931) |
Possesso abilitazione tecnica di conoscenza armi ed esplosivi rilasciata dalla Commissione tecnica materie esplodenti | Art. 8, c.3, L. N. 110/1975 e art. 49, Tulps (R.D. n. 773/1931) |
Agibilità dei locali destinati a deposito e vendita di materie esplodenti rilasciata dalla Commissione tecnica materie esplodenti | Art. 49 del Tulps (R.D. n. 773/1931) |
Messa in opera di idonei sistemi antifurto nei locali in cui sono detenute armi ed esplosivi | Art. 20, l. N. 110/1975 e art. 9 tulps |
Conoscenza che le armi non possono essere trasportate fuori del negozio, senza preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza | Art. 34, c.1, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Conoscenza che l’”armaiolo” deve tenere un registro delle operazioni giornaliere in formato elettronico, con indicate le generalità delle persone con cui le operazioni sono compiute, da esibire a richiesta agli organi di pubblica sicurezza e conservare per 50 anni (da consegnare, alla cessazione dell’attività, all’autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato l’autorizzazione) | Artt. 35, commi 1, 2 e 3 tulps (r.d. n. 773/1931) |
Conoscenza che l’”armaiolo” deve comunicare mensilmente all’ufficio di polizia territorialmente competente, le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonché specie e quantità delle armi vendute o acquistate ed estremi dei titoli abilitativi all’acquisto esibiti dagli interessati | Art. 35, c.4, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Conoscenza che è vietato vendere o cedere armi a privati non muniti di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta all’acquisto rilasciato dal Questore | Art. 35, c.5, Tulps (R.D. n. 773/1931) |
Conoscenza che è vietata la vendita ambulante delle armi mentre è, invece, permessa la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, previa autorizzazione del Questore | Art. 37, c.1, Tulps (R.D. n. 773/1931) |
Consenso dell’eventuale rappresentante e insussistenza di condizioni ostative | Art. 8, c.2, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Insussistenza delle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 43 e 131 del t.u.l.p.s. | Artt. 11, 43 e 131 tulps (r.d. n. 773/1931) |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
Indicazionedella documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- marca da bollo dell’importo di Euro ……………….. (istanza di autorizzazione);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- dichiarazione di accettazione e insussistenza motivi ostativi del Rappresentante (nel caso di rappresentanza);
- documentazione a supporto delle eventuali prescrizioni impartite dalla Questura territorialmente competente;
- SCIA prevenzione incendi nel caso di esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti;
- autorizzazione originale (in caso di cessazione dell’attività).
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
36 | Vendita di armi diverse da quella da guerra in: |
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 31, c.1 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 18 D.lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9 |
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a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra; Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra; Autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra. L’istanza per l’autorizzazione di Pubblica Sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:
La Conferenza dei Servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione. Nel caso di esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
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L’istanza verrà trasmessa dal SUAP del Comune al Questore territorialmente competente.
L’autorizzazione, con validità di 3 anni, è rilasciata dal Questore entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, con operatività del silenzio-assenso (i termini procedimentali decorrono dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore). Fino al rilascio dell’autorizzazione o alla decorrenza del termine del silenzio-assenso l’attività non può essere avviata.
L’autorizzazione del Questore non sostituisce i titoli abilitativi prescritti per l’esercizio del commercio dal D.lgs. n. 114/1998.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti soggettivi:
Idoneità psico-fisica: da comprovare mediante idonea certificazione medica rilasciata da struttura del Servizio sanitario Nazionale o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da cui risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere e non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool.
Abilitazione tecnica alla conoscenza delle armi e degli esplosivi rilasciata dalla Commissione tecnica per le materie esplodenti;
Morali:
Per l’esercizio del commercio occorre essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. e non essere soggetti agli impedimenti soggettivi di cui all’art. 67, D.lgs. n. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 11, Tulps, “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione”.
Ai sensi dell’art. 43, Tulps “… non può essere concessa la licenza di portare armi:
- a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
- a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.
Ai sensi dell’art. 131, Tulps “Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi”.
Requisiti oggettivi:
Agibilità dei locali destinati a deposito e vendita di materie esplodenti rilasciata dalla Commissione tecnica per le materie esplodenti di cui all’art. 49 del TULPS;
Messa in opera di idonei sistemi antifurto, ai sensi dell’art. 20 della L. n. 110/1975.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 14, c.2, lett. c) della L. n. 241/1990 e s.m.i., nell’ipotesi di SCIA condizionata, la Conferenza dei servizi è convocata dall’amministrazione procedente (Comune) entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza; il termine procedimentale ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte del Questore è fissato in 120 giorni (D.M. 18 aprile 2000 n. 142, Tab B) e l’avvio dell’attività di vendita di armi diverse da quelle da guerra resta subordinato al rilascio dell’autorizzazione del Questore o al decorso del termine del silenzio-assenso, di cui il SUAP da comunicazione all’interessato.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.
Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ……. giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l’integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
[1] Ai sensi dell’art. 54 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940) nel registro occorre annotare la data dell’operazione, della persona o della ditta con cui l’operazione è compiuta, della specie, contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute, del relativo prezzo e del modo col quale l’acquirente ha dimostrato la propria identità personale.
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Vendita gas infiammabili in recipienti mobili compressi
- Avvio della vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;
- Modifiche societarie;
- Cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi.
DESCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 25, commi 1 e 4 del D.lgs. n. 504/1995, gli esercenti la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 metri cubi, in esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, sono tenuti a presentare comunicazione al SUAP del Comune, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995 all’Agenzia delle dogane competente per territorio, cui verrà trasmessa a cura del SUAP medesimo.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 504 del 1995 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 151/2011;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmenteè necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 Codice Civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Specificazione della tipologia di esercizio in cui sarà effettuata la vendita al minuto | D.lgs. N. 222/2016, tab. A), punto 1.10, attività n. 32 |
Non aver riportato, nei casi di titolarità di deposito per la vendita al minuto superiore a 500 Kg, negli ultimi cinque anni condanne penali per delitti in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno | Art. 25, c.7 del D.lgs. N. 504/1995 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo della Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare alla comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- Denuncia/Comunicazione/Licenza originale (in caso di cessazione dell’attività).
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
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32 | Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi in: | D.P.R. n. 151/2011
D.lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4 D.lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9 |
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a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;
Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi; Comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi. La Comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995 all’Agenzia delle Dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata:
In caso di vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera: a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF. b) deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
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NB. La Comunicazione verrà trasmessa dal SUAP all’Agenzia delle Dogane.
La SCIA prevenzione incendi verrà trasmessa dal SUAP ai VV.FF.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti morali: previsti dall’art. art. 25, c.7 del D.lgs. n. 504/1995, ossia non aver riportato, nei casi di titolarità di deposito per la vendita al minuto superiore a 500 Kg, negli ultimi cinque anni condanne penali per delitti in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno e che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza o sospensione previste dal D.lgs. n. 159/2011, art. 67.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione.
Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di …….. giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l’integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
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Vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione
Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione, sono le seguenti:
- Avvio della vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;
- Modifiche societarie;
- Cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione.
DESCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 25, commi 1 e 4 del D.lgs. n. 504/1995, gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione, in esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, sono tenuti a dare comunicazione di attività all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio.
La Comunicazione è presentata a mezzo SUAP del Comune, che provvede a trasmetterla all’Agenzia delle Dogane.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 504 del 1995 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 151/2011;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmenteè necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 Codice Civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Specificazione della tipologia di esercizio in cui sarà effettuata la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione | D.lgs. N. 222/2016, Tab. A), Punto 1.10, attività n. 31 |
Non aver riportato, nei casi di titolarità di deposito per la vendita al minuto superiore a 500 Kg, negli ultimi cinque anni condanne penali per delitti in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno | Art. 25, c.7 del D.lgs. N. 504/1995 |
Conoscenza che, in caso di titolarità di depositi per la vendita al minuto con quantità di prodotti energetici detenuta superiore complessivamente a 500 Kg, occorre denunciarne l’esercizio all’ufficio dell’agenzia delle dogane competente per territorio | Art. 25, c.3 del D.lgs. N. 504/1995 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo della Comunicazione.
Indicazionedella documentazione da allegare alla comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- Denuncia/Comunicazione/Licenza originale (in caso di cessazione dell’attività).
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
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31 | Vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione in: | D.lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4
D.lgs.114/1998, art. 7, 8 e 9 D.P.R. n. 151/2011- Allegato I, punto 3, lett. b) |
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a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;
Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione; Comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione. La Comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP all’Agenzia delle Dogane, è presentata:
In caso di vendita di gas liquefatti (GPL) in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 Kg, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera: a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF. b) deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
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NB. La Comunicazione verrà trasmessa dal SUAP all’Agenzia delle Dogane.
In caso di vendita di GPL in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 Kg, la SCIA prevenzione incendi ai sensi del DPR n. 151/2011 – Allegato I, punto 3, lett. b), verrà trasmessa dal SUAP ai VV.FF.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti morali: previsti dall’art. art. 25, c.7 del D.lgs. n. 504/1995, ossia non aver riportato, nei casi di titolarità di deposito per la vendita al minuto superiore a 500 Kg, negli ultimi cinque anni condanne penali per delitti in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno e che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza o sospensione previste dal D.lgs. n. 159/2011, art. 67.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.
Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ………. giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l’integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
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Vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale
- Avvio della vendita al minuto;
- Modifiche societarie;
- Cessazione dell’attività.
- Legge n. 281/1963;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9;
- D.P.R. n. 151/2011, Allegato I, punto 46;
- Regolamento n. 183/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016.
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza, Segnalazione o Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 Codice Civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Nome e cognome del titolare dell’impresa richiedente, se persona fisica, e sede dell’impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se società | Artt. 4 e 5 della legge n. 281/1963 |
Ubicazione dei locali adibiti alla vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico-industriali, destinati all’alimentazione animale | Art. 19, c.9 della legge n. 281/1963 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000 |
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- marca da bollo dell’importo di Euro …………………. (istanza di autorizzazione);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- SCIA di prevenzione incendi in caso di “Depositi di fitofarmaci e/o concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg, da presentare quale allegato della SCIA unica ovvero contestualmente all’istanza di autorizzazione;
- SCIA o Autorizzazione originale (in caso di cessazione dell’attività).
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
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34 | Vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale in: | Legge n. 281/1963 D.lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 46 Regolamento n. 183/2005/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi | ||
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a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale;
Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale;
SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale.
La SCIA deve essere presentata al Suap, che la trasmette all’autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:
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- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata,
- in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
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Produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro)
- Avvio dell’attività;
- Modifiche strutturali;
- Modifiche tipologia attività;
- Modifiche societarie;
- Cessazione dell’attività.
- ha concesso allo stabilimento il riconoscimento affinché possa operare a seguito di un’ispezione in loco;
- oppure
- ha fornito allo stabilimento un riconoscimento condizionale.
- il commercio al dettaglio, inteso come movimentazione e/o trasformazione degli alimenti ed il loro stoccaggio nei punti di vendita diretta al consumatore finale;
- le attività all’ingrosso che si limitano ad operazioni di trasporto o di magazzinaggio di prodotti di origine animale (esclusa la frigo-conservazione di alimenti non confezionati).
- Regolamento n. 853/2004/CE;
- Regolamento n. 882/2004/CE;
- D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016.
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza, Segnalazione o Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 Codice Civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Ubicazione dello stabilimento | Art. 4, commi 1, 2 e 3 del regolamento n. 853/2004/ce |
Categoria, attività, specie e prodotti soggetti ai requisiti ai sensi dell’allegato III del Regolamento n. 853/2004/CE, di cui si chiede il riconoscimento |
Art. 4, commi 1, 2 e 3 del Regolamento n. 853/2004/CE |
Conoscenza che uno stabilimento soggetto al riconoscimento può operare solo se l’autorità competente: a) ha concesso allo stabilimento il riconoscimento affinché possa operare a seguito di un’ispezione in loco o b) ha fornito allo stabilimento un riconoscimento condizionale | Art. 4, c.3, regolamento n. 853/2004/ce |
Impegno a cessare di operare se l’autorità competente ritira il riconoscimento o, in caso di riconoscimento condizionale, non lo proroga o non concede il pieno riconoscimento | Art. 4, c.4 del regolamento n. 853/2004/ce |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000 |
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- marca da bollo dell’importo di Euro ……………….. (istanza di autorizzazione);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- scheda di dettaglio della categoria/attività/specie/prodotti di cui si chiede il riconoscimento (da compilare sul modello approvato con Deliberazione/Determinazione di ogni singola regione);
- autorizzazione originale (in caso di cessazione dell’attività).
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
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37 | Produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro) in: | Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, art. 4 Regolamento n. 882/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, art. 31 | ||
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a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;
Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;
Autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.
L’istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette alla Regione, per i casi di cui alla lettera:
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- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
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Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate, sono le seguenti:
- apertura/trasferimento/ampliamento;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
ENTI COMPETENTI
- Comune;
- ASL;
- Agenzia delle Dogane
DESTINATARI
Imprese che intendono somministrare alimenti e bevande in zone non tutelate.
DESCRIZIONE
Per somministrazione di alimenti e bevande, s’intende la vendita per il consumo sul posto, nei casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o aree aperte al pubblico, attrezzati a tal fine e con il servizio assistito di somministrazione[1].
L’attività, disciplinata dall’art. 64, D.lgs. n. 59/2010, è subordinata al rispetto delle norme igienico sanitarie (compresa la “Notifica” ex art. 6, Regolamento n. 852/2004/CE) e delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d’uso, di sorvegliabilità dei locali e sicurezza nei luoghi di lavoro.
All’esterno delle zone tutelate non è applicabile la programmazione comunale (art. 64, c.1, D.lgs. n. 59/2010).[2]
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono vendere per asporto i propri prodotti, osservando le norme previste per gli esercizi di vendita al dettaglio.
Nel caso in cui la somministrazione avvenga in aria pubblica o aperta al pubblico, occorre acquisire la relativa concessione di occupazione di suolo pubblico.
Per effetto della disposizioneintrodotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento n. 852/2004/CE … sull’igiene dei prodotti alimentari;
- Legge n. 447/1995;
- D.P.R. n. 227/2011;
- D.P.R. n. 59/2013;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmenteè necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
67 | Apertura
Trasferimento di sede Ampliamento di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate |
SCIA unica | SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria.
Lanotifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1
Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
Apertura
Trasferimento di sede Ampliamento di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali |
D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1
Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013 |
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a) SCIA per apertura, trasferimento di sede ed ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:
La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA unica svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. Ai fini dell’impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposto allegato della SCIA unica. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. SCIA per apertura, trasferimento di sede ed ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
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68 | Subingresso
in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate |
SCIA unica | Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. |
D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1 e 4
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
Cessazione | Comunicazione |
Alla presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[3], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20 c.1, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutivanecessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio e superficie di somministrazione | Art. 64, c.1, d.lgs. N. 59/2010 |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro[4] | Art. 64, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
Rispetto criteri di sorvegliabilità dei locali (anche in caso di ampliamento della superficie)[5] | Art. 64, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
Possesso requisiti morali e professionali [6] | Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010 |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[7] | Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[8] | Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
Dichiarazione preposto[9] | Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[10]
Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia del documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Planimetria quotata dei locali | Sempre obbligatoria |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (Allegato B del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di un preposto, quando l’attività di somministrazione è a carattere permanente e/o stagionale |
q | SCIA per Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) | Sempre obbligatoria |
q | Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici (D.lgs. n. 504/1995) | In caso di vendita di alcolici |
q | Comunicazione di impatto acustico | In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale |
q | SCIA per insegna di esercizio | In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la SCIA) |
q | Comunicazione per subingresso | Sempre nel caso di subentro |
Richiesta di altre autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA condizionata (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico | In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale |
q | Autorizzazione per insegna di esercizio | In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la domanda di autorizzazione) |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q | Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale | Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA condizionata |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto delle vigenti norme urbanistiche, edilizie,di destinazione d’uso, igienico-sanitarie (comprese quelle ex Reg.to n. 852/2004/CE) e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
Rispetto dei criteri sulla sorvegliabilità dei locali;
Requisiti Morali: non possono esercitare il commercio e la somministrazione (art. 71, c.1, D.lgs. n. 59/10):
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro igiene e sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)[11]ovvero a misure di sicurezza”.
Non possono, inoltre, esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi (art. 71, c.2, D.lgs. n. 59/2010).
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e) ed f) del c.1 dell’art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e del c.2 dello stesso Decreto, permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre se la pena si è estinta in altro modo, tale termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica se, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervenga la revoca della sospensione.
In caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal preposto e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5, D.lgs. n. 59/2010. In caso di impresa individuale, dal titolare e dall’eventuale preposto.
Costituisce, altresì, impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Requisiti specifici: “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, c.6 e ss., D.lgs. n. 59/2010):
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana[12];
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
- avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o esercitato l’attività in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana);
- essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto:
- è stato iscritto al Registro Esercenti Commercio (REC) di cui alla L. n. 426/71, per le tabelle del settore alimentare e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- ovvero, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro;
- oppure, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro.
Sia per le imprese individuali che per società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare/rappresentante legale, o, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Sciapuò essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’Attività oggetto dellaSCIA condizionata può essere avviata solo dopo il rilascio delle autorizzazioni connesse.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione (la cessazione va comunicata entro 30 giorni dall’evento). In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro …….. giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia, così definita: “esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione”;
[2] Sono, inoltre, escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:
- a) al domicilio del consumatore;b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati; c) negli esercizi nelle aree dì servizio delle autostrade e nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; d) negli esercizi nei quali sia prevalente l’attività congiunta di trattenimento e svago; e) nelle mense aziendali e spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno; f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; g) nelle scuole; ospedali; comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; h) nei mezzi di trasporto pubblico”.
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[9] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività
[10] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[11] Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla Legge n. 1423/1956 e alla Legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116);
[12] La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;
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Esercizio di vicinato nel settore alimentare
TIPI DI PRATICHE Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio in sede fissa in esercizi di vicinato del settore alimentare sono le seguenti:- Apertura/trasferimento/ampliamento[1][2];
- Subingresso[3][4];
- Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
- Cessazione.
- Comune;
- ASL;
- Vigili del fuoco;
- Agenzia delle Dogane
- non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- non superiore a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
- D.lgs. n. 114/1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;
- Legge n. 248/2006 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico-sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica…”;
- Regolamento n. 852/2004/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69;
- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia…”.
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione dello specifico modulo, disponibile sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- in relazione ai procedimenti di cui alla presente Scheda informativa, di seguito è riportato l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con l’indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare:
Stati/qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 Codice Civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile; |
Settore merceologico, ubicazione e superficie di vendita | Art. 7 co. 2 lett. C) d.lgs. N. 114/1998 e s.m.i. |
Possesso requisiti morali e professionali previsti dall’art. 71 del d.lgs. 59/2010 e s.m.i. | Art. 7 comma 2 lett. A) d.lgs. N. 114/1998 |
Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 (Legge antimafia) | Art. 67 comma 1 lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia); |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 c.3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Art. 71 comma 5 d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche nonché di quelle relative alle destinazioni d’uso | Art. 7 comma 2 lett. B) d.lgs. N. 114/1998 e s.m.i.; |
Presentazione notifica ai fini della registrazione ex REG. CE 852/2004 | Art. 6 comma 2 REG. CE 852/2004 |
Dichiarazione del preposto | Art. 71 comma 6bis d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Dichiarazione relativa all’attività esercitata | D.p.r. 581/95 |
Subingresso | Art. 26, d.lgs. N. 114/1998 e s.m.i. |
Cessazione dell’attività | Art. 26 comma 5 d.lgs. N. 114/1998 e s.m.i. |
- quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- Scia per Notifica igienico-sanitaria (senza asseverazioni);
- SCIA di prevenzione incendi, in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011;
- Comunicazione per voltura prevenzione incendi in caso di subentro in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011;
- Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione in originale in caso di cessazione dell’attività;
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
4. | Apertura Trasferimento di sede Ampliamento | SCIA unica | Scia per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria: la notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allagato della Scia unica che deve essere trasmesso a cura del Suap all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. | D.lgs. n. 59/2010, art. 65 c. 1; D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1 lett. d) e art. 7; D.lgs. n. 114/1998, art. 26 c.5; Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari. |
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 | SCIA unica | Scia per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi: la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della Scia unica che è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF. | D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 | |
5. | Subingresso | SCIA unica | Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: la notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla Comunicazione, va resa nell’ambito della Scia unica ed è trasmessa a cura del Suap all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. | D.lgs. n. 114/1998, art. 26 c.5 |
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 | SCIA unica | Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi: ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF. | D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 | |
6. | Cessazione | Comunicazione | D.lgs. n. 114/1998, art. 26 c.5 |
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, preparazione o somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o province autonome di Trento e Bolzano;
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande.
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Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare
TIPI DI PRATICHE
Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio in sede fissa in esercizi di vicinato del settore non alimentare sono le seguenti:
- Apertura/trasferimento/ampliamento[1];
- Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
- Subingresso[2];
- Cessazione.
DESTINATARI
Imprese che intendono svolgere attività di commercio al dettaglio in sede fissa in esercizio di vicinato del settore merceologico non alimentare.
DESCRIZIONE
Per commercio al dettaglio in sede fissa,si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale.
Per esercizi di vicinato si intendono gli esercizi aventi superficie di vendita:
- non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- non superiore a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L’attività di vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 7 del D.lgs. n. 114/98 e s.m.i. e degli artt. 65 e ss. del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i..
DISPOSIZIONI PARTICOLARI:
L’art. 8 co. 2, lett. c) D.lgs. n. 147/2012, consente il commercio al dettaglio e all’ingrosso in uno stesso punto vendita. La disciplina applicabile è individuata con riferimento alla superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es. qualora la superficie complessiva destinata al commercio al dettaglio e all’ingrosso rientri nella disciplina delle medie strutture di vendita, all’esercizio in questione si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nell’ipotesi che la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento degli esercizi di vicinato).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69;
- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:
l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione dello specifico modulo, disponibile sul sito istituzionale del Comune e da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune;
in relazione ai procedimenti di cui alla presente Scheda informativa, di seguito è riportato l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con l’indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare:
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 Codice Civile; |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 Codice Civile; |
Possesso requisiti morali ex art. 71 d.lgs. 59/2010 e s.m.i. | Art. 7 comma 2 lett. A) D.lgs. N. 114/1998 |
Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 (Legge antimafia) | Art. 67 comma 1 lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia); |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 co, 3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Art. 71 comma 5 D.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Settore merceologico, ubicazione e superficie di vendita | Art. 7 comma 2 lett. C) D.lgs. N. 114/1998 |
Rispetto regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche nonché di quelle relative alle destinazioni d’uso | Art. 7 comma 2 lett. B) D.lgs. N. 114/1998; |
Dichiarazione relativa all’attività esercitata | D.P.R. 581/95 |
Subentro | Art. 26, D.lgs. N. 114/1998 |
Cessazione dell’attività | Art. 26 comma 5 D.lgs. N. 114/1998 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare alla SCIA/Comunicazione (a pena di irricevibilità):
- quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti…);
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario).
- SCIA di prevenzione incendi, in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011.
- Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale in caso di Comunicazione di cessazione;
- Comunicazione per voltura prevenzione incendiin caso di subentro in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011.
Il Comune può chiedere agli interessati informazioni e/o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati ai moduli unificati ed agli elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Ai sensi dell’art. 18 bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[3], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza[4]. In caso di segnalazione/comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui all’art. 19 co, 3 L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento della segnalazione/comunicazione da parte dell’ufficio competente.
Qualora la Segnalazione/comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19 bis L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
1. |
Apertura Trasferimento di sede Ampliamento |
SCIA |
In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016 si applicano i regimi amministrativi ivi previsti |
D.lgs. n. 59/2010, art. 65 co. 1 D.lgs. n. 114/1998, art. 4 co.1 lett. d) e art. 7 |
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 | SCIA unica |
Scia per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentatacompilando un apposito allegato della Scia unica che è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF. |
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 | |
2. | Subingresso | Comunicazione | D.lgs. n. 114/1998, art. 26 co.5 | |
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 | Comunicazione |
Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessaa cura del Suap ai VV.FF. |
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 | |
3. | Cessazione | Comunicazione | D.lgs. n. 114/1998, art. 26 co.5 |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali. Ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare l’attività commerciale di vendita:
- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre, qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67 D.lgs. 159/2011, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
Requisiti specifici: ai sensi dell’art. 71 co. 6 e ss. D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.: “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, preparazione o somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o province autonome di Trento e Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’ iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- d) essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».
Alcune specifiche attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti sia necessario un titolo di studio peculiare (es. diploma di ottico – ortopedico – erborista…).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.
Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento della SCIA, con atto motivato invita il privato a conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l’attività si intende vietata.
Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa. L’atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione competente adotta comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies della L. n. 241/1990 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato).
In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i e all’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..
La comunicazione di cessazione, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
[1] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare anche la SCIA di prevenzione incendi, compilando un apposito allegato della Scia Unica che è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF.
[2] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare anche la Comunicazione per voltura prevenzione incendi che è trasmessaa cura del Suap ai VV.FF.
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.
[4] Ai sensi dell’art. 29 della L. n. 241/1990 le Amministrazioni devono adeguarsi alle disposizioni dell’art. 18 bis della stessa L. n. 241/1990, entro il termine del 01 gennaio 2017.
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Media struttura di vendita alimentare
TIPOLOGIE DI PRATICHE Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio in sede fissa in Medie strutture di vendita del settore alimentare sono le seguenti:- Apertura/ampliamento/trasferimento;
- Subingresso;
- Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
- Cessazione.
- Comune;
- ASL;
- Vigili del fuoco;
- Agenzia delle Dogane
- superiore a 150 mq e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- superiore a 250 mq e fino a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
- i criteri per il riconoscimento della priorità alle domande di autorizzazione che prevedono la concentrazione di preesistenti medie strutture e l’assunzione dell’impegno al reimpiego del personale dipendente ovvero, per gli esercizi del settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o ha un’adeguata qualificazione professionale. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle preesistenti;
- i casi in cui l’autorizzazione è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ex art. 24 L. n. 426/1971 per la vendita di generi di largo e generale consumo; il rilascio dell’autorizzazione comporta la revoca dei titoli preesistenti.
- i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita, sentite le organizzazioni dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio;
- le norme procedimentali, stabilendo il termine non superiore a novanta giorni dal ricevimento, entro cui le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento.
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- Regolamento n. 852/2004/Ce sull’igiene dei prodotti alimentari;
- D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69;
- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
- l’avvio e dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 Codice Civile; |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile; |
Possesso requisiti morali e professionali ex art. 71 d.lgs. 59/2010 e s.m.i. | Art. 8 c.2 lett. A) d.lgs. N. 114/1998 |
Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 | Art. 67 c.1 lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia); |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 c.3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Art. 71 comma 5 d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Settore merceologico, ubicazione, superficie di vendita | Art. 8 c.2 lett. B) d.lgs. N. 114/1998 |
Presentazione notifica ex REG. CE 852/2004 | Art. 6 comma 2 REG. CE 852/2004 |
Dichiarazione rispetto regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, regolamenti edilizi e norme urbanistiche e di destinazione d’uso | Modello com 2 di cui all’art. 10 comma 5 d.lgs. N. 114/1998 e s.m.i. |
Dichiarazione impegno reimpiego personale dipendente e/o frequenza corso professionale settore non alimentare di cui all’art. 10 c.2 d.lgs. N. 114/1998 | Art. 8 c.2 lett. C) d.lgs. N. 114/1998 |
Dichiarazione preposto | Art. 71 c.6bis d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i. |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13, d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione aggiuntiva relativa all’attività esercitata | D.p.r. 581/1995 |
Dichiarazione di rispetto D.P.R. n. L. 445/2000 e.s.m.i. | Artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i. |
Dichiarazioni rispetto norme prevenzione incendi | D.p.r. n. 151/2011 |
Subentro | Art. 26, d.lgs. N. 114/1998 |
Cessazione dell’attività | Art. 26, c.5 d.lgs. N. 114/1998 |
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- quietanza di versamento dei diritti di segreteria (qualora previsti);
- marca da bollo dell’importo di Euro ………………………… (procedimento autorizzatorio);
- documentazione concernente la dimostrazione dell’assolvimento delle condizioni stabilite dalla programmazione comunale (procedimento autorizzatorio);
- Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale in caso di cessazione dell’attività.
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
12 | Apertura Ampliamento Trasferimento di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq. | Autorizzazione – Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA | Autorizzazione per apertura, ampliamento e trasferimento di sede dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. | D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1 lett. e) e art. 8 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari. |
13 | Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq | SCIA unica | Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. | D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
14 | Apertura Ampliamento Trasferimento di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 | Autorizzazione – Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA unica | Autorizzazione per apertura, ampliamento e trasferimento di sede dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi più SCIA per notifica sanitaria: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. | D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1 lett. e) e art. 8; D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
15 | Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 | SCIA Unica | Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più Comunicazione per voltura prevenzione incendi: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. | D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
16 | Cessazione | Comunicazione | D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5 |
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, preparazione o somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o province autonome di Trento e Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- d) essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.
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Media struttura di vendita NON alimentare
- Apertura/ampliamento/trasferimento;[1]
- Subingresso;[2]
- Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
- Cessazione.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare il commercio al dettaglio in sede fissa in medie strutture di vendita del settore merceologico non alimentare.
DESCRIZIONE
Per commercio al dettaglio in sede fissa, si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale.
Per medie strutture s’intendono gli esercizi aventi superficie di vendita:
- superiore a 150 mq e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- superiore a 250 mq e fino a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L’attività di vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 8 del D.lgs. n. 114/98 e s.m.i..
Le singole Regioni stabiliscono:
- i criteri per il riconoscimento della priorità alle domande di autorizzazione che prevedono la concentrazione di preesistenti medie strutture e l’assunzione dell’impegno al reimpiego del personale dipendente ovvero, per gli esercizi del settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o ha un’adeguata qualificazione professionale. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle preesistenti;
- i casi in cui l’autorizzazione è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ex art. 24 L. n. 426/1971 per la vendita di generi di largo e generale consumo; il rilascio dell’autorizzazione comporta la revoca dei titoli preesistenti.
I singoli comuni adottano:
- i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita in base alle disposizioni regionali e obiettivi ex art. 6 D.lgs. n. 114/1998, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio;
- le norme procedimentali, stabilendo il termine non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro cui le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’art. 26 c.2 D.lgs.n.114/1998 consente il commercio al dettaglio e all’ingrosso in uno stesso punto vendita. Ai sensi dell’art. 8 c.2, lett. c) del D.lgs. n. 147/2012, la disciplina è riferita alla superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es., se la superficie complessiva destinata al commercio al dettaglio e ingrosso rientra nel dimensionamento delle medie strutture di vendita, si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nel caso in cui la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento degli esercizi di vicinato).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69;
- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza/comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 Codice Civile; |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile; |
Requisiti morali ex art. 71 d.lgs. 59/2010 e s.m.i. | Art. 8 c.2 lett. A) d.lgs. N. 114/1998 |
Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 | Art. 67 c.1 lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia); |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 c.3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Art. 71 comma 5 d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Settore merceologico, ubicazione, superficie di vendita | Art. 8 c.2 lett. B) d.lgs. N. 114/1998 |
Dichiarazione rispetto regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, regolamenti edilizi e norme urbanistiche e di destinazione d’uso | Modello com 2 di cui all’art. 10 comma 5 d.lgs. N. 114/1998 e s.m.i. |
Dichiarazione impegno reimpiego personale dipendente e/o frequenza corso professionale settore non alimentare di cui all’art. 10 c.2 d.lgs. N. 114/1998 | Art. 8 c.2 lett. C) d.lgs. N. 114/1998 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13, d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione aggiuntiva relativa all’attività esercitata | D.p.r. 581/95 |
Dichiarazione di rispetto D.P.R. n. L. 445/2000 e.s.m.i. | Artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i. |
Dichiarazioni rispetto norme prevenzione incendi | D.p.r. n. 151/2011 |
Subentro | Art. 26, d.lgs. N. 114/1998 |
Cessazione dell’attività | Art. 26, c.5 d.lgs. N. 114/1998 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare all’istanza/comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- marca da bollo dell’importo di Euro ……………… (procedimento autorizzatorio);
- documentazione concernente la dimostrazione dell’assolvimento delle condizioni stabilite dalla programmazione comunale (procedimento autorizzatorio);
- Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale in caso di cessazione dell’attività.
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade nell’All. 1 D.P.R. n. 151/2011, contestualmente all’istanza di autorizzazione, occorre presentare SCIA di prevenzione incendi;
In caso di subentro in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi, superiore a 400 mq, o se l’attività ricade nell’All. 1 al D.P.R. n. 151/2011 occorre presentare contestualmente alla Comunicazione di subentro, anche la Comunicazione per voltura prevenzione incendi.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
7. |
Apertura Ampliamento Trasferimento di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) inferiore a 400 mq. |
Autorizzazione – Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) | Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. | D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1 lett. d) e art. 8 |
8. | Subingresso | Comunicazione | D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5 | |
9. |
Apertura Ampliamento Trasferimento di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 |
Autorizzazione – Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA |
Autorizzazione per apertura, ampliamento e trasferimento di sede dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentatacontestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF. Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1 lett. d) e art. 8; D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
10 |
Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 |
Comunicazione |
Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF. |
D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
11 | Cessazione | Comunicazione | D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5 |
Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza diaccertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc., che giustificano l’adozione della programmazione comunale.
Ai sensi dell’art. 18bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione dell’Istanza/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[3], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di istanza/comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui all’art. 20 c.1 L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento dell’istanza/comunicazione da parte dell’ufficio competente.
Qualora l’istanza/comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali:
Osservanza della programmazione comunale per il rilascio delle autorizzazioni.
Rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, nonché dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso.
Requisiti morali. Ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67 D.lgs. n. 159/2011, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
Requisiti specifici
Alcune specifiche attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti sia necessario un titolo di studio peculiare (es. diploma di ottico – ortopedico…).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 8 c.4 D.lgs. n. 114/1998, il procedimento autorizzatorio è soggetto ad un termine non superiore a novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, entro cui le domande devono ritenersi accolte se non viene comunicato il diniego.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10bis L. n. 241/1990, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
L’attività, oggetto di Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.
La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento. Qualora la comunicazione sia irregolare/incompleta, entro ……………… giorni dalla ricezione sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione, con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false o mendaci è prevista, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
[1] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare contestualmente all’istanza anche la SCIA di prevenzione incendi, che è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.
[2] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare contestualmente alla Comunicazione di subingresso anche la Comunicazione per voltura prevenzione incendi che è trasmessaa cura del Suap ai VV.FF.
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.
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Grande struttura di vendita alimentare
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio in grandi strutture di vendita del settore alimentare sono le seguenti:
- Apertura/Trasferimento di sede/Ampliamento;
- Subingresso;
- Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante/preposto;
- Cessazione.
ENTI COMPETENTI
- Comune;
- ASL;
- Vigili del fuoco;
- Agenzia delle Dogane
DESTINATARI
Imprese che intendono svolgere attività commerciale al dettaglio in sede fissa in grandi strutture di vendita del settore alimentare.
DESCRIZIONE
Per commercio al dettaglio in sede fissa, si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale.
Per grandi strutture, s’intendono gli esercizi aventi superficie di vendita:
- superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- superiore a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L’attività di vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 9 del D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i.
Le singole Regioni:
- adottano le norme sul procedimento, stabilendo il termine non superiore a 180 gg. (60 gg. per indire la Conferenza dei Servizi e 120 gg. per il suo svolgimento), entro cui le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della L. n. 241/1990;
- adottano i criteri per il riconoscimento della priorità alle domande di autorizzazione che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e l’assunzione dell’impegno di reimpiego del personale dipendente ovvero, per gli esercizi del settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risulta in possesso di adeguata qualificazione; il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle preesistenti;
- stabiliscono i casi in cui l’autorizzazione all’ampliamento di una grande struttura di vendita è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ex art. 24 L. n. 426/1971 per la vendita di generi di largo e generale consumo, tenendo conto anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati; il rilascio dell’autorizzazione comporta la revoca dei titoli preesistenti.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’art. 26, c.2 del D.lgs.n. 114/98 consente il commercio dettaglio/ingrosso in uno stesso punto vendita. La disciplina applicabile, ai sensi dell’art. 8 c.2, lett. c) D.lgs. n. 147/2012 tiene conto della superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es. se la superficie complessiva destinata al commercio dettaglio/ingrosso rientra nel dimensionamento delle grandi strutture di vendita, si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio anche qualora la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento del vicinato o delle medie strutture).
Per effetto della disposizione introdotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- Regolamento n. 852/2004/Ce sull’igiene dei prodotti alimentari;
- D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69;
- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione | |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 Codice Civile | |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile | |
Possesso requisiti morali e professionali ex art. 71 d.lgs. 59/2010 e s.m.i. | Art. 9, c.2, lett. A) del d.lgs. N. 114/1998 | |
Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 | Art. 67, c.1, lett. A) del D.lgs. 159/2011, (Legge antimafia) | |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 c.3 del dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Art. 71, c.5, del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. | |
Settore merceologico, ubicazione, superficie di vendita | Art. 9, c.2, lett. B) del d.lgs. N. 114/1998 | |
Dichiarazione rispetto regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, regolamenti edilizi e norme urbanistiche e di destinazione d’uso | Modello com 2 di cui all’art. 10, c.5 del d.lgs. N. 114/1998 | |
Dichiarazione impegno reimpiego personale dipendente e/o frequenza corso professionale settore non alimentare ex art. 10, c.2 del d.lgs. N. 114/1998 | Art. 9, c.2, lett. C) del d.lgs. N. 114/1998 | |
Dichiarazioni connesse alla programmazione comunale/sovraordinata per grandi strutture di vendita | Regolazione comunale e sovraordinata | |
Dichiarazione preposto | Art. 71, c.6bis, d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i. | |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 | |
Dichiarazione aggiuntiva relativa all’attività esercitata | D.p.r. 581/95 | |
Dichiarazione di rispetto D.P.R. n. L. 445/2000 | Artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 | |
Dichiarazioni rispetto norme prevenzione incendi | D.p.r. n. 151/2011 | |
Subingresso e cessazione attività | Art. 26, c.5 del D.lgs. N. 114/1998 | |
Impegno ad allegare copia documentazione richiesta | Art. 2, c.2 del d.lgs. N. 126/2016 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da soggetto intermediario);
- quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- marca da bollo dell’importo di Euro ………………… (procedimento autorizzatorio);
- documentazione attestante l’assolvimento delle condizioni stabilite dalla programmazione comunale e sovraordinata (procedimento autorizzatorio);
- Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale (in caso di cessazione dell’attività).
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
20 |
Apertura Trasferimento di sede Ampliamento |
Autorizzazione – Silenzio assenso decorsi 180 giorni (60 per indire la Conferenza dei Servizi e 120 per lo svolgimento della stessa) più SCIA unica |
Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi più SCIA per notifica sanitaria: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentatacontestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF. La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1, lett. f) e art. 9 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
21 | Subingresso | SCIA unica |
Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla Comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
22 | Cessazione | Comunicazione | D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 |
Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza di accertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc. e di impatti sovracomunali, che giustificano l’adozione della programmazione comunale e sovraordinata.
Ai sensi dell’art. 18bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[1], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanza/Segnalazione/Comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui agli artt. 19 c.3 o 20 c.1 della L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente.
Qualora l’Istanza/Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali:
Rispetto della programmazione comunale e sovraordinata.
Rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, nonché dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso.
Rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui al Regolamento n. 852/2004/CE;
Rispetto delle disposizioni antincendio di cui al D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i..
Requisiti morali: ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159 l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
Requisiti professionali: Ai sensi dell’art. 71, c. 6 e ss. D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.: “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, preparazione o somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o province autonome di Trento e Bolzano;
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».
Requisiti specifici: alcune specifiche attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti sia necessario un titolo di studio peculiare (es. diploma di ottico – ortopedico…).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Il procedimento autorizzatorio è soggetto ad un termine complessivo non superiore a 180 giorni dal ricevimento dell’istanza, con operatività del silenzio-assenso.
L’istanza è esaminata da una Conferenza dei servizi indetta dal comune, entro 60 giorni dal ricevimento; le deliberazioni della Conferenza sono adottate entro 90 giorni dalla convocazione e la domanda deve, comunque, ritenersi accolta qualora, entro 120 giorni dalla convocazione della Conferenza, non venga comunicato il provvedimento di diniego.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990 con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.
Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal suo ricevimento, con atto motivato invita il privato a conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l’attività si intende vietata.
In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, con lo stesso atto motivato, l’amministrazione sospende l’attività intrapresa. L’atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione competente adotta comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies della L. n. 241/1990 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6 della Legge n. 241/1990 e delle sanzioni ex artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i…
Le attività, oggetto di Comunicazione possono essere iniziate dalla data di presentazione.
La comunicazione di cessazione, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento.
Qualora le comunicazioni siano irregolari/incomplete, entro ………….. giorni dalla loro ricezione, vengono comunicate agli interessati le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l’integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false o mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.
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TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio in grandi strutture di vendita del settore non alimentare sono le seguenti:
- Apertura/Trasferimento di sede/Ampliamento;
- Subingresso;
- Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
- Cessazione.
DESTINATARI
Imprese che intendono svolgere attività commerciale al dettaglio in sede fissa in grandi strutture di vendita del settore non alimentare.
DESCRIZIONE
Per commercio al dettaglio in sede fissa, si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale.
Per grandi strutture, s’intendono gli esercizi aventi superficie di vendita:
- superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- superiore a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L’attività di vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 9 del D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i..
Le singole Regioni:
- adottano le norme sul procedimento, stabilendo il termine non superiore a 180 gg. (60 gg. per indire la Conferenza dei Servizi e 120 gg. per il suo svolgimento), entro cui le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della L. n. 241/1990;
- adottano i criteri per il riconoscimento della priorità alle domande di autorizzazione che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e l’assunzione dell’impegno di reimpiego del personale dipendente ovvero, per gli esercizi del settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risulta in possesso di adeguata qualificazione; il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle preesistenti;
- stabiliscono i casi in cui l’autorizzazione all’ampliamento di una grande struttura di vendita è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ex art. 24 Legge n. 426/1971 per la vendita di generi di largo e generale consumo, tenendo conto anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati; il rilascio dell’autorizzazione comporta la revoca dei titoli preesistenti.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’art. 26, c.2 del D.lgs.n.114/98 consente il commercio al dettaglio e all’ingrosso in uno stesso punto vendita. La disciplina applicabile, ex art. 8, c.2, lett. c) D.lgs. n. 147/2012, è riferita alla superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es. se la superficie complessiva destinata al commercio al dettaglio e ingrosso rientra nel dimensionamento delle grandi strutture di vendita, si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nel caso in cui la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento del vicinato o delle medie strutture).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69;
- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmenteè necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione | |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 Codice Civile | |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile | |
Requisiti morali ex art. 71 del d.lgs. 59/2010 e s.m.i. | Art. 9, co. 2, lett. A) del d.lgs. N. 114/1998 | |
Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 | Art. 67, c.1, lett. A) del D.lgs. 159/2011, (Legge antimafia) | |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2, c.3, del dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Art. 71, c.5 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. | |
Settore merceologico, ubicazione, superficie di vendita | Art. 9, c.2, lett. B) del d.lgs. N. 114/1998 | |
Dichiarazione rispetto regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, regolamenti edilizi e norme urbanistiche e di destinazione d’uso | Modello com 2 di cui all’art. 10, c.5 del d.lgs. N. 114/1998 | |
Dichiarazione impegno al reimpiego del personale dipendente e/o frequenza corso professionale settore non alimentare ex art. 10, c.2 del d.lgs. N. 114/1998 | Art. 9, c.2, lett. C) del d.lgs. N. 114/1998 | |
Dichiarazioni connesse alla programmazione comunale/sovraordinata grandi strutture di vendita | Regolazione comunale | |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 | |
Dichiarazione aggiuntiva relativa all’attività esercitata | D.p.r. 581/95 | |
Dichiarazione di rispetto D.P.R. n. L. 445/2000 e.s.m.i. | Artt. 71 e ss. Del D.P.R. 445/2000 | |
Dichiarazioni rispetto norme prevenzione incendi | D.p.r. n. 151/2011 | |
Impegno ad allegare copia documentazione richiesta | Art. 2, c.2 del d.lgs. N. 126/2016 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
Indicazionedella documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da soggetto intermediario);
- quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- marca da bollo dell’importo di Euro ………………. (procedimento autorizzatorio);
- documentazione attestante l’assolvimento delle condizioni stabilite dalla programmazione comunale e sovracomunale (procedimento autorizzatorio);
- Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale (in caso di cessazione dell’attività).
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
17 | Apertura
Trasferimento di sede Ampliamento |
Autorizzazione – Silenzio assenso decorsi 180 giorni (60 per indire la Conferenza dei Servizi e 120 per lo svolgimento della stessa) più SCIA | Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi:
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1, lett. f) e art. 9
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
18 | Subingresso | Comunicazione | Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:
Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
19 | Cessazione | Comunicazione | D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 |
Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza di accertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc. e di impatti sui territori limitrofi, che giustificano l’adozione della programmazione comunale e sovraordinata.
Ai sensi dell’art. 18bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[1], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanza/Segnalazione/Comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui agli artt. 19 c.3 o 20 c.1 Legge n. 241/1990 decorrono dal ricevimento dell’istanza/segnalazione/comunicazione da parte dell’ufficio competente.
Qualora l’istanza/segnalazione/comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali:
Rispetto della programmazione comunale e sovracomunale.
Rispetto deiregolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, nonché dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso.
Rispetto delle disposizioni antincendio di cui al D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i..
Requisiti morali: ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159 l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
Requisiti specifici: alcune specifiche attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti sia necessario un titolo di studio peculiare (es. diploma di ottico – ortopedico…).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
il procedimento autorizzatorio è soggetto ad un termine complessivo non superiore a 180 giorni dal ricevimento dell’istanza, con operatività del silenzio-assenso.
L’istanza di autorizzazione è esaminata da una Conferenza dei servizi indetta dal comune, entro 60 giorni dal ricevimento; le deliberazioni della Conferenza sono adottate entro 90 giorni dalla convocazione e la domanda deve, comunque, ritenersi accolta qualora, entro 120 giorni dalla data di convocazione della Conferenza, non venga comunicato il provvedimento di diniego.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990 con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
Le attività, oggetto di Comunicazione, possono essere iniziate dalla data di presentazione delle stesse.
La comunicazione di cessazione, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento.
Qualora le comunicazioni siano irregolari o incomplete, entro il termine di ……………. giorni dalla loro ricezione, vengono comunicate agli interessati le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l’integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false o mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.
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Commercio all’ingrosso alimentare
TIPOLOGIE DI PRATICHE
Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio all’ingrosso alimentare sono le seguenti:
- Apertura/trasferimento/ampliamento;[1]
- Subingresso;[2]
- Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
- Cessazione.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare il commercio all’ingrosso di prodotti alimentari.
DESCRIZIONE
Per commercio all’ingrosso si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. L’attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
Non sono quindi commercianti all’ingrosso, coloro che vendono direttamente a privati consumatori o rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate ovvero vendono a chiunque beni di propria produzione.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’art. 26, c.2 del D.lgs. n. 114/98, come modificato dall’art. 8, c.2 del D.lgs. n. 147/2012, consente il commercio ingrosso/dettaglio in uno stesso punto vendita. La disciplina applicabile tiene conto della superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es., se la superficie destinata al commercio all’ingrosso/dettaglio rientra nel dimensionamento delle medie strutture di vendita, si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nel caso in cui la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento degli esercizi di vicinato).
Ai sensi dell’art. 5, c.11 del D.lgs. n. 114/98, come modificato dall’art. 71ter, c.3 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., l’esercizio del commercio all’ingrosso alimentare è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti morali ex art. 71, c.1 di tale ultimo decreto.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- Regolamento n. 852/2004/Ce sull’igiene dei prodotti alimentari;
- D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69;
- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”;
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmenteè necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 Codice Civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Requisiti morali ex art. 71 del d.lgs. 59/2010 e s.m.i. | Art. 5, c.11, d.lgs. N. 114/98 come modificato dall’art. 71-ter, c.3, d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i. |
Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 | Art. 67, c.1, lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia) |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 c.3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Art. 71, c.5 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Ubicazione, superficie di vendita ed eventuale esercizio promiscuo nello stesso locale dell’attività di vendita ingrosso/dettaglio | Art. 26, c.2 del d.lgs. N. 114/1998 e art. 8, c.2, lett. C) del d.lgs. N. 147/2012 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13, d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione di rispetto D.P.R. n. L. 445/2000 e s.m.i. | Artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i. |
Subentro | Art. 26, c.5, d.lgs. N. 114/1998 |
Cessazione dell’attività | Art. 26, c.5, d.lgs. N. 114/1998 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
Indicazionedella documentazione da allegare alla Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 gg., copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- Scia per Notifica igienico-sanitaria (senza asseverazioni);
- SCIA di prevenzione incendi,in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’allegato I al D.P.R. n. 151/2011;
- Comunicazione per voltura prevenzione incendi,in caso di subentro in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’All. I al D.P.R. n. 151/2011;
- Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale in caso di cessazione dell’attività.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis L. n. 241/90 e del punto 1.7 della Tab. A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune che la trasmette alla Camera di Commercio oppure direttamente alla stessa Camera di Commercio.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
25 |
Apertura Trasferimento di sede Ampliamento |
SCIA unica |
Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria. La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del Suap all’ASL e alla Camera di Commercio. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Se l’attività di commercio all’ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tale attività. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
D.lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. a) e 5, c.11 D.lgs. n. 59/2010, art. 71, c.1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011 | SCIA unica |
Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi. La SCIA prevenzione incendi deve essere presentatacontestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF. |
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 | |
26 | Subingresso | SCIA unica |
Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentatacontestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del Suap all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. In caso di attività soggetta a prevenzione incendi, la relativa comunicazione ai fini della voltura è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
|
27 | Cessazione | Comunicazione | D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 |
Ai sensi dell’art. 18bis L. n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[3], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Segnalazione/Comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui all’art. 19 c.3 della L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento della Segnalazione/Comunicazione da parte dell’ufficio competente.
Qualora la Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Rispetto dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso.
Rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui al Regolamento n. 852/2004/CE[4];
Rispetto delle disposizioni antincendio di cui al D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.[5].
Requisiti morali. Ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67 D.lgs. n. 159/2011, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia unica può essere iniziata dalla data di presentazione.
Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento della SCIA, con atto motivato invita il privato a conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa.
L’atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione competente adotta comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies della L. n. 241/1990 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato).
In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i e all’art. 19 c.6 della L. 241/90 e s.m.i..
L’attività, oggetto di Comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione.
La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento. Qualora la comunicazione sia irregolare/incompleta, entro ………. giorni dalla ricezione sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
[1] Per effetto della concentrazione dei regimi amministrativi di cui all’art. 19bis L. 241/90, ai fin i dell’apertura/trasferimento/ampliamento dell’esercizio occorre presentare la Scia unica, comprendente Comunicazione per apertura/trasferimento/ampliamento dell’esercizio più Scia per notifica sanitaria più Scia di prevenzione incendi in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.
[2] Per effetto della concentrazione dei regimi amministrativi di cui all’art. 19bis L. 241/90, ai fini del subingresso occorre presentare la Scia unica, comprendente la Comunicazionedi subingresso più Scia per notifica sanitaria più Comunicazione per voltura prevenzione incendi in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.
[4] La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del Suap all’ASL.
[5] La Scia di prevenzione incendi e la comunicazione di voltura prevenzione incendi devono essere presentate contestualmente alla comunicazione di apertura/trasferimento/ampliamento o di subingresso, nei casi di esercizi con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e sono trasmesse a cura del Suap ai VV.FF
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Commercio all’ingrosso non alimentare
– In caso di locale con superficie inferiore ai 400 mq si deve utilizzare esclusivamente il modello 22216s.1.7.1; – In caso di locale con superficie superiore ai 400 mq si deve compilare il modello 22216s.1.7.2 e allegare a esso i modelli 22216s.1.7.1 e 22216s.a o il 22216s.b (solo in caso di voltura).
TIPOLOGIE DI PRATICHE
Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio all’ingrosso non alimentare sono le seguenti:
- Apertura/trasferimento/ampliamento;[1]
- Subingresso;[2]
- Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
- Cessazione.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare il commercio all’ingrosso di prodotti non alimentari.
DESCRIZIONE
Per commercio all’ingrosso, si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. L’attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
Non sono quindi commercianti all’ingrosso, coloro che vendono direttamente a privati consumatori o rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate ovvero vendono a chiunque beni di propria produzione.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’art. 26, c.2 del D.lgs. n. 114/98 consente il commercio ingrosso/dettaglio in uno stesso punto vendita. La disciplina applicabile, ai sensi dell’art. 8 c.2, lett. c) D.lgs. n. 147/2012, tiene conto della superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es., se la superficie complessiva destinata al commercio all’ingrosso/dettaglio rientra nel dimensionamento delle medie strutture di vendita, si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nel caso in cui la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento degli esercizi di vicinato).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69;
- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”;
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmenteè necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso o alla CC.I.AA. nell’ambito della Comunicazione unica per la nascita dell’impresa;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 Codice Civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Requisiti morali ex art. 71 d.lgs. 59/2010 e s.m.i. | Art. 5, c.11, d.lgs. N. 114/98 come modificato dall’art. 71-ter, c.3, d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i. |
Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 | Art. 67, c.1, lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia) |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 c.3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Art. 71, c.5 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Ubicazione, superficie di vendita ed eventuale esercizio promiscuo nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio | Art. 26, c.2 del d.lgs. N. 114/1998 e art. 8, c.2, lett. C) del d.lgs. N. 147/2012 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13, d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione di rispetto D.P.R. n. L. 445/2000 e.s.m.i. | Artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i. |
Dichiarazioni rispetto norme prevenzione incendi | D.p.r. n. 151/2011 |
Subentro | Art. 26, c.5, d.lgs. N. 114/1998 |
Cessazione dell’attività | Art. 26, c.5, d.lgs. N. 114/1998 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
Indicazionedella documentazione da allegare alla Segnalazione/comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 gg., copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale in caso di cessazione dell’attività.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis L. n. 241/90 e del punto 1.7 della Tab. A) allegata al D.lgs. n. 222/16, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune che la trasmette alla Camera di Commercio oppure direttamente alla stessa Camera di Commercio.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
23 |
Apertura Trasferimento di sede Ampliamento Subingresso |
Comunicazione |
La Comunicazione è presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio. Se l’attività di commercio all’ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tale attività. Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
D.lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. a) e 5, c.11 D.lgs. n. 59/2010, art. 71, c.1 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 | ||||
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Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi. La SCIA prevenzione incendi deve essere presentatacontestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF. Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF |
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24 | Cessazione | Comunicazione | D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 |
Ai sensi dell’art. 18bis L. n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[3], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Segnalazione/Comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui all’art. 19 c.3 o 20 c.1 della L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento della Segnalazione/Comunicazione da parte dell’ufficio competente.
Qualora la Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Rispetto dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso.
Requisiti morali. Ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67 D.lgs. n. 159/2011, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia unica può essere iniziata dalla data di presentazione.
Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento della SCIA, con atto motivato invita il privato a conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa.
L’atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione competente adotta comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies della L. n. 241/1990 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato).
In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i e all’art. 19 c.6 della L. 241/90 e s.m.i..
L’attività, oggetto di Comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione.
La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento. Qualora la comunicazione sia irregolare/incompleta, entro ………… giorni dalla ricezione sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
[1] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare la SCIA unica comprendente la Comunicazione per apertura/trasferimento/ampliamento dell’esercizio più la Scia di prevenzione incendi, che è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.
[2] In caso di subentro in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare contestualmente alla Comunicazione di subingresso anche la Comunicazione per voltura prevenzione incendi che è trasmessaa cura del Suap ai VV.FF.
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.
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Vendita diretta da parte di produttori agricoli
- avvio dell’attività;
- trasferimento di sede;
- variazione modalità di vendita;
- subingresso;
- modifiche societarie (compagine-ragione sociale-legale rappresentante);
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese agricole che intendono esercitare la vendita diretta dei propri prodotti.
DESCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 2135 Codice Civile e dell’art 1 del D.Lgs. n. 228/2001, è imprenditore agricolo colui che esercita la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali, ossia tutte quelle attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono, comunque, connesse anche le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali.
Si considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori ed i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del Codice Civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
L’attività di vendita è soggetta alla disciplina del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo…“.
La vendita può avvenire: su aree pubbliche (in forma itinerante o su posteggio), in locali aperti al pubblico, oppure a mezzo distributori automatici e commercio elettronico. La vendita può, altresì, avvenire su superfici all’aperto o altre aree private di cuigli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nell’ambito dell’azienda agricola.
L’impresa può altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli.
Alla vendita diretta non si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 114/98, salvo che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda, nell’anno solare precedente, sia stato superiore ad € 160.000,00 per le ditte individuali ovvero ad € 4.000.000,00 per le società.
Disposizioni particolari:
Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che esercitino su aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della L. n. 59/1963 e s.m.i., si applicano unicamente le disposizioni relative alle soste per l’esercizio dell’attività in forma itinerante.
Ai sensi dell’art. 28 commi 15 e 16 del D.Lgs. n. 114/1998 i Comuni, in base agli indirizzi regionali, stabiliscono l’ampiezza delle aree da destinare al commercio ambulante, individuano le aree di valore archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l’esercizio del commercio ambulante è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle stesse e possono stabilire divieti e limitazioni anche per motivi di viabilità, igienico sanitari o per altri motivi di pubblico interesse.
Nelle aree demaniali marittime, aeroporti, stazioni e autostrade, il commercio ambulante in forma itinerante è soggetto al nulla osta delle competenti autorità marittime o del soggetto proprietario o gestore, che stabiliscono modalità e condizioni per l’accesso alle aree.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Codice Civile;
- D.Lgs. n. 228/2001 recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo…“;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo;
- D.Lgs. n. 126/2016;
- D.Lgs. n. 222/2016;
- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmenteè necessario:
- costituire una impresa agricola in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune:
- ove ha sede l’azienda di produzione,in caso di vendita su aree pubbliche in forma itinerante e a mezzo sito web;
- in cui si intende avviare l’attività in caso di vendita in locali aperti al pubblico, a mezzo distributori automatici o in aree pubbliche su posteggio.
- il Comune:
- pubblica sul proprio sito web l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva/attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione e la documentazione da allegare;
- può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Generalità richiedente | Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Qualità di imprenditore agricolo | Art. 2135 c.c. e art. 1, D.Lgs. n. 228/2001 |
Iscrizione al Registro Imprese | Art. 2188 e ss. C.C. e art. 4, c.3, D.Lgs. n. 228/01 |
Ubicazione azienda di produzione e specificazione prodotti in vendita | Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Specificazione prodotti ottenuti presso propria azienda e prodotti in vendita non ricavati dalla propria azienda | Art. 1, c.1 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Modalità di vendita | Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Non avere riportato, nei cinque anni antecedenti l’avvio dell’attività, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti | Art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Assenza cause decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.Lgs. n. 159 (Legge antimafia) | Art. 67, c.1, lett. A) del D.Lgs. n. 159/2011 |
Vendita prevalente prodotti provenienti da propria azienda | Art. 4, c.1 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Vendita prodotti provenienti da altra azienda | Art. 4, c. 1-bis del D.Lgs. n. 228/2001 |
Ammontare ricavi, derivanti da vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda, nell’anno solare precedente, inferiore a € 160.000,00 per le ditte individuali ovvero a € 4.000.000,00 per le società | Art. 4, c.8 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Conoscenza che la disciplina del D.Lgs. n. 228/2001 si applica anche alla vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di manipolazione/trasformazione prodotti agricoli e zootecnici, dirette al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa | Art. 4, c.5 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) di possesso dei requisiti morali – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo della Comunicazione.
Indicazionedella documentazione da allegare alla comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- Autorizzazione/Dia/Scia/Comunicazione originale [in caso di cessazione dell’attività].
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19-bis Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
|
28 | Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli singoli e associati | Comunicazione | Comunicazione al SUAP ove ha sede l’azienda o ove si intende esercitare la vendita.
Nel caso di commercio su area pubblica esercitato su posteggio, occorre la relativa concessione. |
D.Lgs. n. 228/2001, art. 4
Alla vendita diretta non si applica il D.Lgs. n.114/1998 (rif. art. 4, c.7, D.Lgs. n. 228/2001, art. 4, c.2, lett. d) D.Lgs. n. 114/1998) |
NB.La vendita su superfici all’aperto o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nell’ambito dell’azienda agricola non richiede presentazione di Comunicazione, così come la vendita in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali:
Disposizioni igienico-sanitarie vigenti a livello regionale o locale.
Requisiti morali: previsti dall’art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., secondo cui: “Non possono esercitare l’attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna” e dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., secondo cui l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
Requisiti Oggettivi (applicabili all’ipotesi di attività esercitata all’interno di locali aperti al pubblico): rispetto delle norme urbanistiche, di quelle relative alla destinazione d’uso dei locali e dei regolamenti edilizi, di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria.
Requisiti Fiscali: di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, secondo cui l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda agricola, nell’anno solare precedente, deve essere inferiore a € 160.000,00 per gli imprenditori individuali ovvero a € 4.000.000,00 per le società, applicandosi, in caso contrario, la disciplina del D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i..
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.
Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ………… giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l’integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
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Vendita in spacci interni
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita in spacci interni sono le seguenti:
- Apertura/Trasferimento di sede/Ampliamento;
- Subingresso;
- Sospensione temporanea dell’attività;
- Cessazione dell’attività.
ENTI COMPETENTI
- Comune;
- ASL;
- Agenzia delle Dogane
DESTINATARI
Imprese che intendono svolgere attività di vendita al dettaglio in spacci interni.
DESCRIZIONE
Per “vendita in spacci interni” si intende la vendita a dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, militari, soci di cooperative di consumo, aderenti a circoli privati, nonché nelle scuole e ospedali esclusivamente a coloro che hanno titolo ad accedervi.
La vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 16 del D.lgs. n. 114/98 e s.m.i. e dell’art. 66 del D.lgs. 59/2010 e s.m.i., rientrando tale tipologia distributiva nelle forme speciali di vendita di cui all’art. 4, c.1, lett. h) del D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i..
La vendita in spacci interni deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via e può essere esercitata con riferimento aisettori merceologici: alimentare e non alimentare.
I requisiti professionali nel commercio in spacci interni non sono più richiesti, per effetto della nuova formulazione dell’art. 71, c.6, D.lgs. n. 59/2010, introdotta dall’art. 8, c.1, lett. e), D.lgs. n. 147/2012.
L’eliminazione dell’obbligo del possesso del requisito professionale per il soggetto titolare dell’attività non lo esime, tuttavia, dalla necessità di rispettare le disposizioni vigenti in materia igienico sanitaria, sia in relazione ai luoghi utilizzati che alle risorse umane impiegate, né impedisce ai soggetti cui eventualmente spetta regolare l’accesso delle persone nei relativi spazi e concedere l’uso degli stessi al predetto soggetto titolare, di individuare nell’ambito dei relativi rapporti di diritto privato le modalità più idonee per garantire la massima tutela e qualità dei servizi ai propri associati, ospiti o utenti (vedasi Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3656/C del 12/09/2012).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE”;
- Regolamento n.852/2004/CE sull’igiene dei prodotti alimentari;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
38 | Apertura
Trasferimento di sede Ampliamento Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi |
D.lgs. n. 114/1998, art. 16
D.lgs. n. 59/2010, art. 66 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
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b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:
La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. |
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39 | Subingresso
Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi |
D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5
D.lgs. n. 59/2010, art. 66 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
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Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. |
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40 | Cessazione | Comunicazione | D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 |
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[1]
Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante |
Altre Segnalazioni o Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004) | Sempre obbligatoria in caso di commercio in spacci interni di prodotti alimentari |
q | SCIA per la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriale | In caso di vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale |
q | Comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995 per la vendita di alcolici | In caso di vendita di alcolici |
q | SCIA prevenzione incendi | In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, ovvero
in caso di vendita di gas liquefatti (GPL) in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75Kg, ovvero in caso di vendita di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc |
q | Comunicazione per la vendita di medicinali da banco e medicinali veterinari | In caso di vendita di farmaci da banco o medicinali veterinari |
Richieste di autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA o alla SCIA UNICA nell’ambito della SCIA CONDIZIONATA (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione per la vendita di prodotti fitosanitari | In caso di vendita di prodotti fitosanitari |
q | Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti preziosi | In caso di vendita di oggetti preziosi |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q | Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004) | Sempre obbligatoria in caso di subingresso in spacci interni di prodotti alimentari |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, imposta di bollo, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
ovvero
|
Obbligatoria per la presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata) |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali.
Idoneità dei locali dal punto di vistaurbanistico, edilizio e della destinazione d’uso.
Morali:non possono esercitare attività commerciale (art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.):
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Per effetto della disposizioneintrodotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal suo ricevimento, con atto motivato invita il privato a conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l’attività si intende vietata.
Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa. L’atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies L. n. 241/90 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla presentazione della stessa. La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro …. giorni dalla data di ricevimento sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false /mendaci è prevista, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
[1] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
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Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, ivi compreso il commercio on line
TIPOLOGIE DI PRATICHE: Le tipologie di pratiche in cui si articola la Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, ivi compreso il commercio on line, sono le seguenti:- avvio dell’attività;
- subingresso;
- sospensione temporanea dell’attività;
- cessazione dell’attività.
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- D.lgs. n. 70/2003 “Attuazione della direttiva 2000/31/CE …”;
- Regolamento n. 852/2004/Ce sull’igiene dei prodotti alimentari;
- D.lgs. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”);
- D.lgs. n. 50/1992 (disciplina dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali);
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
- costituire una impresa in forma individuale o societaria;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli pubblicati sul proprio sito istituzionale.
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
47 | Avvio dell’attività di venditaper corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione | D.lgs. n. 114/1998, art. 18 D.lgs. n. 59/2010, art. 68, c.1 D.lgs. n. 70/2003, art. 6 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari | ||
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b) SCIA per l’avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. | ||
48 | Subingresso nell’attivitàdi vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione | D.lgs. n. 114/98, artt. 18 e 26, c.5 D.lgs. n. 59/2010, art. 68, c.1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari | ||
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b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. | ||
49 | Cessazione | Comunicazione | D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (allegato B del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di un preposto |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) | Sempre obbligatoria in caso di vendita per corrispondenza di prodotti alimentari |
q | SCIA per vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriale destinati all’alimentazione animale | In caso di vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriale destinati all’alimentazione animale |
q | Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici (D.lgs. n. 504/1995) | In caso di vendita di alcolici |
q | Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari | In caso di vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Istanza per il rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti preziosi | In caso di vendita di oggetti preziosi |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo | Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata) |
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)[3] ovvero a misure di sicurezza”.
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana[4];
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’ iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
- avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o esercitato l’attività in questione in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana),
- essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto:
- è stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- ovvero, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro;
- oppure, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro;
[2] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[3] Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla Legge n. 1423/1956 e alla Legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116);
[4] La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;
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Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici sono le seguenti:
- Apertura/Trasferimento/Ampliamento;
- Subingresso;
- Sospensione temporanea dell’attività;
- Cessazione dell’attività.
ENTI COMPETENTI
- Comune;
- ASL;
- Vigili del fuoco;
- Agenzia delle Dogane
DESTINATARI
Imprese che intendono svolgere la vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici.
DESCRIZIONE
Per commercio esclusivamente a mezzo apparecchi automatici, si intende la vendita/somministrazione a mezzo distributori che erogano i prodotti scelti dall’acquirente, previo pagamento del prezzo indicato sull’apparecchio stesso, in locale ad essi adibito in modo esclusivo.
La vendita in locali adibiti in modo esclusivo ai distributori automatici è soggetta alla disciplina degli artt. 7[1], 8[2], 9[3] e 17 del D.lgs. n. 114/98 e 65 del D.lgs. 59/2010 rientrando tale tipologia distributiva nelle forme speciali di vendita (art. 4, c.1, lett. h, D.lgs. n. 114/98).
L’ attività può esercitarsi neisettori merceologici: alimentare e non alimentare.
La vendita di prodotti delsettore alimentare comporta l’obbligatoria presentazione della “Notifica”ai fini della procedura di Registrazione (art. 6, Regolamento n. 852/2004/CE).
I distributori devono recare la ragione sociale dell’impresa, inamovibile e intellegibile.
È vietata la vendita, mediante distributori automatici, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ai minori di anni 18 (art. 7ter, L. n. 189/1012).
Disposizioni particolari:
In caso di installazione di distributori per la vendita di prodotti alimentari contestuale all’avvio dell’impresa, deve essere presentata al SUAP, la Comunicazione contenente l’elenco degli apparecchi installati. Analoga comunicazione dovrà essere inoltrata semestralmente in caso di disinstallazione/installazione di eventuali ulteriori apparecchi per la vendita di prodotti alimentari.
La vendita/somministrazione a mezzo apparecchi automatici in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture o su area pubblica è disciplinata degli artt. 17 D.lgs. n. 114/98 e 67 D.lgs. 59/2010 (Vedere la specifica scheda informativa).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Regolamento n. 852/2004/Ce sull’igiene dei prodotti alimentari;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
41 | Apertura
Trasferimento di sede Ampliamento attività effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici |
D.lgs. n. 59/2010, art. 65, c.1
D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8, 9 e 17, c.4 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
||
|
a) | a) | ||
1. non alimentare; |
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|||
2. alimentare |
|
2. SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria
b) e c) 2. Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria. In casodisettore alimentare la notifica sanitaria deve essere presentata: a) in esercizio di vicinato: compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL; b) e c) in media e grande struttura di vendita contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. |
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|||
1. non alimentare | 1.Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) | |||
2. alimentare | 2.Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA | |||
c)in grande struttura di vendita: | c) | |||
1. non alimentare | 1.Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 180 giorni) | |||
2. alimentare | 2.Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 180 giorni) più SCIA | |||
42 | Subingresso in attività effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici: | D.lgs. n. 59/2010, art. 65, c.1
D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
||
|
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|||
|
|
b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. |
||
43 | Cessazione
di attività effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici: |
Comunicazione | D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 |
Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza di accertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc. e di impatti sovracomunali, che giustificano l’adozione della programmazione comunale e sovraordinata.
Ai sensi dell’art. 18bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[4], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanza/Segnalazione/Comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui agli artt. 19 c.3 o 20 c.1 della L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[5]
Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (allegato B del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di preposto |
Altre Segnalazioni o Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004) | Sempre obbligatoria in caso di vendita mediante apparecchi automatici di prodotti alimentari |
q | Comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995 | In caso di vendita di alcolici[6] |
q | Comunicazione semestrale elenco apparecchi automatici | In caso di installazione di apparecchi automatici alimentari contestuale all’avvio dell’impresa. Analoga comunicazione dovrà essere inoltrata semestralmente al SUAP in caso di disinstallazione/installazione di eventuali ulteriori apparecchi per la vendita di prodotti alimentari |
q | SCIA prevenzione incendi | In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011. |
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (allegato B del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di preposto |
q | Planimetria quotata dei locali | Sempre obbligatoria |
q | Altra documentazione prevista dalla normativa regionale (ad es. piano parcheggi, viabilità, etc.) o dalla programmazione comunale | Se espressamente prevista dalla normativa regionale di settore o dalla regolamentazione comunale |
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione più SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | SCIA prevenzione incendi | In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011. |
q | Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004) | Sempre obbligatoria in caso di vendita mediante apparecchi automatici di prodotti alimentari |
q | Comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995 | In caso di vendita di alcolici[7] |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q | Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004) | Sempre obbligatoria in caso di commercio di prodotti alimentari |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (allegato B del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di preposto |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q | Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato
ovvero Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria per la presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata) |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto della programmazione comunale e sovraordinata (in caso di medie o grandi strutture di vendita).
Rispetto deiregolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, nonché dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso.
Rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui al Regolamento n. 852/2004/CE;
Rispetto delle disposizioni antincendio di cui al D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i..
Morali: non possonoesercitare attività commerciale (art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.):
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).
Requisiti specifici: “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare …. è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, c.6 e ss. del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.):
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana[8];
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’ iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
- essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande;
- di avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o di avere esercitato l’attività in questione in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e di aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Per effetto della disposizioneintrodotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Il procedimento autorizzatorio è soggetto ad un termine di 90 giorni dal ricevimento dell’istanza in caso di apertura in media struttura di vendita e di 180 giorni in caso di apertura in grande struttura di vendita, con operatività del silenzio-assenso, per cui l’istanza deve ritenersi accolta qualora, entro tali termini non venga comunicato il diniego.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990 con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni il cui accoglimento o rigetto sarà motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni e prevedendo che decorso inutilmente tale termine, l’attività si intende vietata.
Con lo stesso atto motivato, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa. L’atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies L. n. 241/90 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla presentazione (la comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento). In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ….. giorni dal ricevimento sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
In tutti i casi di dichiarazioni false/mendaci è prevista, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
[1] In caso di installazione degli apparecchi automatici in esercizio di vicinato;
[2] In caso di installazione degli apparecchi automatici in media struttura di vendita;
[3] In caso di installazione degli apparecchi automatici in grande struttura di vendita.
[4] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.
[5] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[6] La vendita di bevande alcoliche è possibile solo attraverso distributori automatici che consentono la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici (vedere nota Min. Interno n, 557/PAS/U/015966 del 18/10/2016)
[7] La vendita di bevande alcoliche è possibile solo attraverso distributori automatici che consentono la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici (vedere nota Min. Interno n, 557/PAS/U/015966 del 18/10/2016)
[8] La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;
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Vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture e-o su area pubblica
TIPI DI PRATICHE: Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio al dettaglio mediante apparecchi automatici in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture e/o su area pubblica sono le seguenti:- Avvio dell’attività;
- Subingresso;
- Sospensione temporanea dell’attività;
- Cessazione dell’attività.
- Comune;
- ASL;
- Agenzia delle Dogane
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Regolamento n. 852/2004/Ce sull’igiene dei prodotti alimentari;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli pubblicati sul proprio sito istituzionale.
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
44 | Avvio dell’attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici
|
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b) SCIA per l’avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Le successive installazioni/disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all’ASL. | D.lgs. n. 114/1998, art. 17 D.lgs. n. 59/2010, art. 67, c.1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
45 | Subingresso
nell’attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici
|
|
Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Le successive installazioni/disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all’ASL. | D.lgs. n. 114/98, artt. 17 e 26 c.5 D.lgs. n. 59/2010, art. 67, c.1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
46 | Cessazione | Comunicazione | D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (allegato B del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di un preposto |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) | Sempre obbligatoria in caso di vendita mediante apparecchi automatici di prodotti alimentari |
q | Comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995 | In caso di vendita di alcolici[2] |
q | Comunicazione semestrale elenco apparecchi automatici | In caso di installazione di apparecchi automatici alimentari contestuale all’avvio dell’impresa. Analoga comunicazione dovrà essere inoltrata semestralmente al SUAP in caso di disinstallazione/installazione di eventuali ulteriori apparecchi per la vendita di prodotti alimentari. |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza”.
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana[3];
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’ iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
- essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande;
- di avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o di avere esercitato l’attività in questione in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e di aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana.
[1] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[2] La vendita di bevande alcoliche è possibile solo attraverso distributori automatici che consentono la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici (vedere nota Min. Interno n. 557/PAS/U/015966 del 18/10/2016);
[3] La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;
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Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori
TIPOLOGIE DI PRATICHE: Le tipologie di pratiche in cui si articola la Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori, sono le seguenti:- avvio dell’attività;
- subingresso;
- sospensione temporanea dell’attività;
- cessazione dell’attività.
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Legge 17 agosto 2005, n. 173;
- Regolamento n. 852/2004/CE sull’igiene dei prodotti alimentari;
- D.lgs. n. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”);
- D.lgs. n. 50/1992 (disciplina dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali);
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
- costituire una impresa in forma individuale o societaria cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli pubblicati sul proprio sito istituzionale.
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
50 | Avvio dell’attività di venditaal dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori | D.lgs. n. 114/1998, art. 19 D.lgs. n. 59/2010, art. 69, c.1 e 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari | ||
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b) SCIA per l’avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. | ||
Nel caso di esercizio dell’attività tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori | SCIA unica | SCIA per avvio dell’attività più comunicazione dell’elenco degli incaricati: Lacomunicazione dell’elenco degli incaricati deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che è trasmesso a cura del SUAP al Questore. Le successive comunicazioni relative all’elenco degli incaricati sono presentate al SUAP che le trasmette al Questore. | D.lgs. n. 59/2010, art. 69, c.3 D.lgs. n. 114/1998, art. 19, c.4 | |
51 | Subingresso nell’attività di venditaal dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori | D.lgs. n. 114/98, artt. 19 e 26, c.5 D.lgs. n. 59/2010, art. 69, c.1 e 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari | ||
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b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. | ||
52 | Cessazione | Comunicazione | D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (allegato B del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di un preposto |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) | Sempre obbligatoria in caso di commercio presso il domicilio dei consumatori di prodotti alimentari |
q | Comunicazione per la nomina di incaricati alla vendita | In caso di nomina di incaricati alla vendita contestuale all’avvio dell’attività. Analoga comunicazione dovrà essere successivamente inoltrata al SUAP in caso di modifica/integrazione dell’elenco degli incaricati |
q | SCIA per vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriale destinati all’alimentazione animale | In caso di vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriale destinati all’alimentazione animale |
q | Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici (D.lgs. n. 504/1995) | In caso di vendita di alcolici |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Documentazione per il rilascio autorizzazione per la vendita di prodotti fitosanitari | In caso di vendita di prodotti fitosanitari |
q | Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti preziosi | in caso di vendita di oggetti preziosi |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità | Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo | Obbligatoria per la presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata) |
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)[3] ovvero a misure di sicurezza”.
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana[4];
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’ iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
- avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o esercitato l’attività in questione in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana),
- essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto:
- è stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- ovvero, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro;
- oppure, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro;
[2] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[3] Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla Legge n. 1423/1956 e alla Legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116);
[4] La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;
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Vendita farmaci da banco e medicinali veterinari
- Avvio della vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;
- Modifiche societarie;
- Cessazione dell’attività.
- L. n. 248/2006 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 193/2006 e s.m.i.;
- L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 59/2010 e.s.m.i;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016.
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso:
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 Codice Civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Specificazione della tipologia di esercizio in cui sarà effettuata la vendita e della tipologia di vendita | D.lgs. N. 22/2016, tab. A), punto 1.10, attività n. 30 |
Dichiarazione di impegno ad effettuare la vendita:
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Art. 5, c.2 della legge n. 248/2006 |
Conoscenza del divieto di effettuare concorsi/operazioni a premio e vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci | Art. 5, c.2 della legge n. 248/2006 |
Impegno a esporre sulla confezione del farmaco in modo leggibile e chiaro lo sconto praticato sul prezzo indicato dal produttore/distributore | Art. 5, c.3 della legge n. 248/2006 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000 |
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- Autorizzazione/Dia/Scia/Comunicazione originale [in caso di cessazione dell’attività].
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
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30 | Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in: | D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 5 D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012, art. 11, c.14 D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9 | ||
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a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;
Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;
Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari.
La Comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP alla Regione e al Ministero della Salute, è presentata:
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- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
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Vendita al minuto di fitofarmaci
- Avvio della vendita al minuto di prodotti fitosanitari;
- Modifiche societarie;
- Cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare la vendita al minuto di prodotti fitosanitari.
DESCRIZIONE
Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. n. 290/2001, il commercio dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, l’apertura e gestione di depositi e locali per il commercio e la vendita di essi, sono subordinati ad autorizzazione dell’autorità sanitaria individuata dalla regione.
L’istanza deve essere presentata al SUAP del Comune che la trasmette all’autorità competente (Regione o ASL delegata).
A ciascun deposito o locale di vendita deve essere preposto un institore o procuratore o persona maggiorenne o lo stesso titolare dell’impresa, per la gestione di esso.
Il preposto deve essere in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, a carattere personale, rilasciato dall’Autorità sanitaria individuata dalla regione con validità di 5 anni (rinnovabile su richiesta del titolare), sulla base di competenze e modalità individuate dalla regione stessa.
La vendita di prodotti fitotosanitari richiede la presenza di almeno una persona (titolare o dipendente), in possesso del certificato di abilitazione, per fornire all’acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e l’ambiente connessi al loro impiego e sul corretto smaltimento dei rifiuti.
All’atto della vendita di prodotti fitosanitari ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, informazioni generali sui rischi per la salute umana e l’ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all’esposizione, ed in particolare sulle condizioni per stoccaggio, manipolazione, applicazione e smaltimento sicuri, nonché sulle alternative eventualmente disponibili.
I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari. È vietata, altresì, la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.
Per “locale” di vendita si intende anche un gruppo di locali, tra loro comunicanti, destinati al commercio, alla vendita ed al deposito.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, devono essere conservati in appositi locali o armadi, da tenere chiusi a chiave e colui che li vende deve essere provvisto di un registro o schedario numerato di carico e scarico, debitamente vistato in ogni pagina dall’ASL competente per territorio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.P.R. n. 290/2001;
- D.lgs. n. 150/2012;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 114/1998;
- D.P.R. n. 151/2011;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmenteè necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza, Segnalazione o Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 codice civile e art. 21, c.3, lett. A) del d.p.r. N. 290/2001 |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Nome e cognome titolare dell’impresa richiedente, se persona fisica, e sede dell’impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se società | Art. 21, c.3, lett. A) del d.p.r. N. 290/2001 |
Ubicazione locali adibiti a deposito e vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari; | Art. 21, c.3, lett. B) del d.p.r. N. 290/2001 |
Classificazione prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari che si intende commerciare o vendere | Art. 21, c.3, lett. C) del d.p.r. N. 290/2001 |
Nome e cognome ed eventuale titolo di studio ed estremi del certificato di abilitazione alla vendita, dell’institore/procuratore/preposto all’esercizio di ciascun deposito o locale di vendita | Art. 21, c.3, lett. D) del d.p.r. N. 290/2001 |
Consapevolezza che i prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali non adibiti a deposito o vendita di generi alimentari | Art. 21, c.6 del d.p.r. N. 290/2001 |
Consapevolezza che all’atto della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso di certificato di abilitazione, per fornire all’acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari/coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e ambiente connessi al loro impiego e sul corretto smaltimento dei rifiuti | Art. 10, c.1 del d.lgs. N. 150/2010 |
Consapevolezza che all’atto della vendita ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, informazioni generali sui rischi per la salute umana e l’ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all’esposizione, ed in particolare sulle condizioni per stoccaggio, manipolazione, applicazione e smaltimento sicuri, nonché sulle alternative eventualmente disponibili | Art. 10, c.3 del d.lgs. N. 150/2010 |
Consapevolezza che, in caso di “Depositi di fitofarmaci e/o concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg”, occorre presentare SCIA prevenzione incendi contestualmente all’istanza di autorizzazione | D.lgs. N. 222/2016, Tabella A), punto 1.10, attività 33 – D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 46 |
Consapevolezza che nel procedimento di SCIA condizionata, l’avvio della vendita al minuto di fitofarmaci è subordinato al rilascio dell’autorizzazione della regione o delegata | Art. 19bis, c. 3, Legge n. 241/1990 – D.lgs. N. 222/2016, Tabella A), punto 1.10, attività 33 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
Indicazionedella documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- marca da bollo dell’importo di Euro …………………. (istanza di autorizzazione);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- planimetria, in scala non inferiore a 1:500 del locale adibito al commercio, alla vendita ed al deposito dei prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
- dichiarazione, dell’institore o procuratore o di chi assume l’incarico;
- SCIA di prevenzione incendi, da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione (in caso di “Depositi di fitofarmaci e/o concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg”).
- Autorizzazione originale (in caso di cessazione dell’attività).
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
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33 | Vendita al minuto di prodotti fitosanitari in: | D.P.R. n. 290/2001 art. 21 e 22
D.lgs. n. 150/2012, art. 10 D.lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 46 |
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a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari;
Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari; Autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari. L’istanza deve essere presentata al Suap, che la trasmette all’autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:
La Conferenza dei Servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione. In caso di “Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg”, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
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REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti morali. Ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67, D.lgs. n. 159/2011, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 14, c.2, lett. c) della L. n. 241/1990 e s.m.i., nell’ipotesi di SCIA condizionata, la Conferenza dei servizi è convocata dall’amministrazione procedente (Comune) entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza; il termine di conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni e l’avvio dell’attività di vendita al minuto di fitofarmaci resta subordinato al rilascio dell’autorizzazione della regione o delegata, di cui il SUAP da comunicazione all’interessato.
Ai sensi dell’art. 22, c.1 del D.P.R. n. 290/2001, il procedimento autorizzatorio in capo alla regione o delegata è soggetto ad un termine procedimentale non superiore a sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza.
L’attività oggetto della Comunicazionepuò essere iniziata dalla data di presentazione.
Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ……….. giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l’integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
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Vendita di oggetti preziosi
Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita di oggetti preziosi, sono le seguenti:
- Avvio della vendita di oggetti preziosi;
- Modifiche societarie;
- Cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare la vendita di oggetti preziosi.
Ai sensi dell’art. 127, c.1 del T.U.L.P.S., il commercio di oggetti preziosi è subordinato all’acquisizione di apposita autorizzazione del Questore.
L’istanza deve essere presentata al SUAP del Comune, che la trasmette al Questore territorialmente competente.
Sono metalli preziosi il platino, il palladio, l’oro, l’argento (D.lgs. 251/1999 e DPR 150/2002); sono considerati, inoltre, oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi e da coralli e perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi).
L’autorizzazione del Questore è obbligatoria anche per i commercianti e fabbricanti stranieri che intendono fare commercio di oggetti preziosi da essi importati in Italia, nonché per i loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.
L’autorizzazione ha durata permanente ed è valida per tutti gli esercizi di vendita (c.d “succursali”) appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta anche se si trovino in località diverse.
Il Questore può imporre le prescrizioni ritenute necessarie (art 9 T.u.l.p.s.), esercitare controlli (art. 16 t.u.l.p.s.) ed emanare eventuali provvedimenti inibitori (sospensione o revoca dell’autorizzazione).
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Ai sensi dell’art. 128 del Tulps, i commercianti di oggetti preziosi, possono compiere operazioni su cose antiche/usate solo con persone provviste di idoneo documento d’identità e devono tenere un registro delle operazioni, in cui annotano le generalità di coloro con cui le operazioni stesse sono compiute, che deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza a loro richiesta. Il registro deve essere tenuto con le modalità di cui all’art. 247 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773/1931) e Reg.to di esecuzione (R.D. n. 635/1940);
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmenteè necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza, Segnalazione o Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Nome e cognome titolare dell’impresa ed estremi dell’impresa medesima | Artt. 12 e 127, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Ubicazione locali di vendita e disponibilità degli stessi | Art. 127, c.4, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione (nel caso di intermediazione di oggetti preziosi) | Art. 127, c.1 tulps (r.d. n. 773/1931) |
Qualità di commesso viaggiatore/piazzista o iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio | Art. 127, c.5 e 6, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Consenso dell’eventuale rappresentante | Art. 8, c.2, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Sussistenza requisiti morali titolare e soggetti tenuti ai sensi dell’art. 71, c.5 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i. | Art. 71, c.1 e ss. D.l.gs. N. 59/2010 e s.m.i. |
Insussistenza condizioni ostative di cui agli artt. 11, 12 e 131 del tulps | Artt. 11, 12 e 131 tulps (r.d. n. 773/1931) |
Consapevolezza che la vendita di oggetti preziosi antichi/usati può avvenire solo con persone provviste di idoneo documento d’identità e previa tenuta del registro delle operazioni con annotate le loro generalità (da esibire ad ufficiali e agenti di pubblica sicurezza a loro richiesta) | Art. 128 del tulps e art. 247, regolamento di esecuzione del tulps |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss. Dpr n. 445/2000 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
Indicazionedella documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- marca da bollo dell’importo di Euro …………………… (istanza di autorizzazione);
- copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa;
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- dichiarazione di accettazione e insussistenza motivi ostativi del Rappresentante (nel caso di rappresentanza);
- documentazione a supporto di eventuali prescrizioni impartite dalla Questura territorialmente competente;
- autorizzazione originale (in caso di cessazione dell’attività).
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
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35 | Vendita di oggetti preziosi in: | Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 127, c.1 e 128
D.lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9 |
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a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;
Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi; Autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi. L’istanza per l’autorizzazione di Pubblica Sicurezza deve essere presentata al Suap, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:
La Conferenza dei Servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore. L’attività non può essere iniziata prima del rilascio dell’autorizzazione o del decorso del termine per il silenzio-assenso. |
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NB.
L’istanza di autorizzazione verrà trasmessa dal SUAP del Comune al Questore territorialmente competente.
L’autorizzazione è rilasciata dal Questore entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda con operatività del silenzio-assenso (i termini procedimentali decorrono dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore).
L’autorizzazione del Questore non sostituisce i titoli abilitativi prescritti per l’esercizio del commercio dal D.lgs. n. 114/1998.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti morali:
Ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67, D.lgs. n. 159/2011, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
Ai sensi dell’art. 11, Tulps: “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione”.
Ai sensi dell’art. 12, Tulps: “Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione”.
Ai sensi dell’art. 131, Tulps: “Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi”.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 14, c.2, lett. c) della L. n. 241/1990 e s.m.i., nell’ipotesi di SCIA condizionata, la Conferenza dei servizi è convocata dall’amministrazione procedente (Comune) entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.
Il termine di conclusione del procedimento, decorrente dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore, è fissato in 60 giorni (D.M. 18 aprile 2000 n. 142, Tab B) e l’avvio dell’attività resta subordinato al rilascio dell’autorizzazione del Questore o al decorso del termine del silenzio-assenso, di cui il SUAP da comunicazione all’interessato.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10bis L. n. 241/1990, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.
Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ……. giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l’integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
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Vendita al minuto di alcolici
Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita al minuto di alcolici sono le seguenti:
- Avvio della vendita al minuto di alcolici;
- Modifiche societarie;
- Cessazione dell’attività.
ENTI COMPETENTI
- Comune;
- Agenzia delle Dogane
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare la vendita al minuto di alcolici.
DESCRIZIONE
Per effetto della disposizione semplificatoria del comma 178, art. 1, L. n. 124/2017, che ha eliminato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, esercizi di intrattenimento al pubblico, esercizi ricettivi e rifugi alpini, la comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui all’attività n. 28, Tabella A) del D.lgs. n. 222/2016, deve ritenersi disapplicata.
In particolare, la disposizione cessa l’operatività nei confronti degli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, somministrazione e vendita di alcolici (anche in esercizi di intrattenimento, esercizi ricettivi e rifugi alpini), esercizi di somministrazione temporanea di alcolici (ad es. sagre, fiere, manifestazioni temporanee, etc.), esercizi di vendita al dettaglio di bevande alcoliche a mezzo distributori automatici e somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali, negli spacci interni e nei circoli privati.
Restano assoggettati all’obbligo di denuncia ai fini del rilascio della licenza fiscale, gli esercenti la vendita all’ingrosso, compresi quelli esonerati ex art. 29, c.3 del D.lgs. n. 504/1995 che gestiscono i depositi a scopo di vendita.
- D.lgs. n. 504 del 1995;
- L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmenteè necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Specificazione della tipologia di esercizio in cui sarà effettuata la vendita di alcolici | D.lgs. N. 222/2016, Tab. A), Punto 1.10, attività n. 29 |
Non aver riportato condanne per fabbricazione clandestina o altri reati previsti dal D.lgs. N. 504/1995 in materia di accisa sull’alcol e bevande alcoliche | Art. 63, c.5 del d.lgs. N. 504/1995 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss. Dpr n. 445/2000 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo della Comunicazione.
Indicazionedella documentazione da allegare alla comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- Autorizzazione/Dia/Scia/Comunicazione originale [in caso di cessazione dell’attività].
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
29 | Vendita al minuto di alcolici in: |
D.lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63; D.lgs.114/1998, art. 7, 8 e 9 |
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a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato; | ||
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b) Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita; | ||
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Comunicazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti morali: previsti dall’art. art. 63, c.5 del D.lgs. n. 504/1995, secondo cui: “La licenza annuale per la vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non può essere rilasciata o rinnovata a chi è stato condannato per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal presente testo unico in materia di accisa sull’alcol e sulle bevande alcoliche.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.
Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ……… giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l’integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
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Vendita di armi diverse da quelle da guerra
Modello di Autorizzazione per l’avvio della vendita di armi da presentare al Suap: – nell’ambito della Scia condizionata in caso di avvio dell’attività contestualmente all’apertura di esercizio di vicinato; – unitamente all’istanza di autorizzazione commerciale in caso di avvio dell’attività contestualmente all’avvio di media o grande struttura di vendita; – autonomamente in caso di avvio dell’attività in esercizio commerciale già attivo;
TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita di armi diverse da quelle da guerra, sono le seguenti:
- Avvio della vendita;
- Modifiche societarie;
- Cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare la vendita di armi diverse da quelle da guerra.
DESCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 31, c.1, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931, la vendita di armi diverse da quella da guerra è subordinata all’acquisizione di apposita autorizzazione del Questore.
L’istanza deve essere presentata al SUAP del Comune, che la trasmette al Questore territorialmente competente.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’accertamento della capacità tecnica del richiedente oltre che alla sussistenza dei requisiti soggettivi.
Nell’autorizzazione sono indicate specie e quantità delle armi nonché i locali dove esse sono tenute per la vendita e nei quali la vendita deve avvenire.
La validità dell’autorizzazione è di 3 anni.
Sono armi comuni da sparo (artt. 44 e 45, Regolamento di esecuzione del Tulps – R.D. n. 635/1940): tutti i fucili, le rivoltelle o pistole a rotazione, le pistole automatiche con potere di arresto fino a 25 metri, le armi denominate “da bersaglio da sala” e quelle ad aria compressa e gli strumenti da punta e taglio destinati all’offesa alla persona (pugnali, stiletti e simili), esclusi quelli che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno specifica e diversa destinazione, come ad es. gli strumenti da lavoro.
L’”armaiolo”, ossia la persona, fisica o giuridica, che esercita attività professionale di fabbricazione, commercio, scambio, assemblaggio, riparazione, disattivazione e locazione delle armi, loro parti e munizioni, deve tenere un registro delle operazioni giornaliere in formato elettronico, in cui sono annotate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute[1], da esibire a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e conservare per 50 anni (al termine dell’attività, deve essere consegnato all’Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato l’autorizzazione, che ne cura la conservazione).
Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all’ufficio di polizia territorialmente competente, le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro armi, nonché la loro specie e quantità e gli estremi dei titoli abilitativi all’acquisto esibiti dagli interessati.
È vietato vendere o cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta all’acquisto rilasciato dal questore.
Il Questore può impartire le prescrizioni ritenute necessarie (art 9 T.u.l.p.s.), esercitare controlli (art. 16 T.u.l.p.s.) ed emanare eventuali provvedimenti inibitori (sospensione o revoca dell’autorizzazione).
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
È vietatala vendita ambulante delle armi (è, invece, possibile vendere strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, previa acquisizione di autorizzazione del Questore).
Il commerciante di armi, non può trasportarle fuori del proprio negozio, senza preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza.
I commercianti di armi possono dare incarico ai propri commessi di portare le armi ai loro clienti che risiedono nel Comune (i commessi devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento vidimata dall’autorità locale di pubblica sicurezza e ritirata dal principale dopo la consegna delle armi).
È consentito girare con campioni di armi per commercio, previa autorizzazione del Questore della provincia di partenza, vidimata dai Questori delle province percorse.
È vietata la compravendita di armi comuni da sparo commissionata per corrispondenza, salvo che l’acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del Prefetto della provincia in cui risiede (ogni spedizione deve essere comunicata dalla ditta interessata all’ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui risiede il destinatario).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931) e Regolamento di esecuzione (R.D. n. 635/1940);
- Legge n. 110/1975;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9;
- D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 18;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza, Segnalazione o Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 Codice Civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Nome e cognome del titolare dell’impresa richiedente, se persona fisica, e sede dell’impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se società | Artt. 31, c.1 tulps (r.d. n. 773/1931) e art. 47 regolamento di esecuzione del tulps (r.d. n. 635/1940) |
Ubicazione locali adibiti a vendita e loro disponibilità | Art. 32, c.1, tulps (r.d. n. 773/1931) e art. 47, regolamento di esecuzione del tulps (r.d. n. 635/1940) |
Specie e quantità delle armi in vendita | Art. 47, regolamento di esecuzione del tulps (r.d. n. 635/1940) |
Idoneità psico-fisica (assenza di malattie mentali oppure di vizi che diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, e non assunzione, anche occasionale, di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abuso di alcool) | Art. 9, c.2, l. N. 110/1975 e art. 9 tulps (r.d. n. 773/1931) |
Possesso abilitazione tecnica di conoscenza armi ed esplosivi rilasciata dalla Commissione tecnica materie esplodenti | Art. 8, c.3, L. N. 110/1975 e art. 49, Tulps (R.D. n. 773/1931) |
Agibilità dei locali destinati a deposito e vendita di materie esplodenti rilasciata dalla Commissione tecnica materie esplodenti | Art. 49 del Tulps (R.D. n. 773/1931) |
Messa in opera di idonei sistemi antifurto nei locali in cui sono detenute armi ed esplosivi | Art. 20, l. N. 110/1975 e art. 9 tulps |
Conoscenza che le armi non possono essere trasportate fuori del negozio, senza preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza | Art. 34, c.1, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Conoscenza che l’”armaiolo” deve tenere un registro delle operazioni giornaliere in formato elettronico, con indicate le generalità delle persone con cui le operazioni sono compiute, da esibire a richiesta agli organi di pubblica sicurezza e conservare per 50 anni (da consegnare, alla cessazione dell’attività, all’autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato l’autorizzazione) | Artt. 35, commi 1, 2 e 3 tulps (r.d. n. 773/1931) |
Conoscenza che l’”armaiolo” deve comunicare mensilmente all’ufficio di polizia territorialmente competente, le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonché specie e quantità delle armi vendute o acquistate ed estremi dei titoli abilitativi all’acquisto esibiti dagli interessati | Art. 35, c.4, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Conoscenza che è vietato vendere o cedere armi a privati non muniti di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta all’acquisto rilasciato dal Questore | Art. 35, c.5, Tulps (R.D. n. 773/1931) |
Conoscenza che è vietata la vendita ambulante delle armi mentre è, invece, permessa la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, previa autorizzazione del Questore | Art. 37, c.1, Tulps (R.D. n. 773/1931) |
Consenso dell’eventuale rappresentante e insussistenza di condizioni ostative | Art. 8, c.2, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Insussistenza delle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 43 e 131 del t.u.l.p.s. | Artt. 11, 43 e 131 tulps (r.d. n. 773/1931) |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
Indicazionedella documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- marca da bollo dell’importo di Euro ……………….. (istanza di autorizzazione);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- dichiarazione di accettazione e insussistenza motivi ostativi del Rappresentante (nel caso di rappresentanza);
- documentazione a supporto delle eventuali prescrizioni impartite dalla Questura territorialmente competente;
- SCIA prevenzione incendi nel caso di esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti;
- autorizzazione originale (in caso di cessazione dell’attività).
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
36 | Vendita di armi diverse da quella da guerra in: |
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 31, c.1 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 18 D.lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9 |
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a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra; Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra; Autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra. L’istanza per l’autorizzazione di Pubblica Sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:
La Conferenza dei Servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione. Nel caso di esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
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L’istanza verrà trasmessa dal SUAP del Comune al Questore territorialmente competente.
L’autorizzazione, con validità di 3 anni, è rilasciata dal Questore entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, con operatività del silenzio-assenso (i termini procedimentali decorrono dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore). Fino al rilascio dell’autorizzazione o alla decorrenza del termine del silenzio-assenso l’attività non può essere avviata.
L’autorizzazione del Questore non sostituisce i titoli abilitativi prescritti per l’esercizio del commercio dal D.lgs. n. 114/1998.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti soggettivi:
Idoneità psico-fisica: da comprovare mediante idonea certificazione medica rilasciata da struttura del Servizio sanitario Nazionale o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da cui risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere e non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool.
Abilitazione tecnica alla conoscenza delle armi e degli esplosivi rilasciata dalla Commissione tecnica per le materie esplodenti;
Morali:
Per l’esercizio del commercio occorre essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. e non essere soggetti agli impedimenti soggettivi di cui all’art. 67, D.lgs. n. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 11, Tulps, “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione”.
Ai sensi dell’art. 43, Tulps “… non può essere concessa la licenza di portare armi:
- a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
- a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.
Ai sensi dell’art. 131, Tulps “Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi”.
Requisiti oggettivi:
Agibilità dei locali destinati a deposito e vendita di materie esplodenti rilasciata dalla Commissione tecnica per le materie esplodenti di cui all’art. 49 del TULPS;
Messa in opera di idonei sistemi antifurto, ai sensi dell’art. 20 della L. n. 110/1975.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 14, c.2, lett. c) della L. n. 241/1990 e s.m.i., nell’ipotesi di SCIA condizionata, la Conferenza dei servizi è convocata dall’amministrazione procedente (Comune) entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza; il termine procedimentale ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte del Questore è fissato in 120 giorni (D.M. 18 aprile 2000 n. 142, Tab B) e l’avvio dell’attività di vendita di armi diverse da quelle da guerra resta subordinato al rilascio dell’autorizzazione del Questore o al decorso del termine del silenzio-assenso, di cui il SUAP da comunicazione all’interessato.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.
Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ……. giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l’integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
[1] Ai sensi dell’art. 54 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940) nel registro occorre annotare la data dell’operazione, della persona o della ditta con cui l’operazione è compiuta, della specie, contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute, del relativo prezzo e del modo col quale l’acquirente ha dimostrato la propria identità personale.
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Vendita gas infiammabili in recipienti mobili compressi
- Avvio della vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;
- Modifiche societarie;
- Cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi.
DESCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 25, commi 1 e 4 del D.lgs. n. 504/1995, gli esercenti la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 metri cubi, in esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, sono tenuti a presentare comunicazione al SUAP del Comune, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995 all’Agenzia delle dogane competente per territorio, cui verrà trasmessa a cura del SUAP medesimo.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 504 del 1995 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 151/2011;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmenteè necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 Codice Civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Specificazione della tipologia di esercizio in cui sarà effettuata la vendita al minuto | D.lgs. N. 222/2016, tab. A), punto 1.10, attività n. 32 |
Non aver riportato, nei casi di titolarità di deposito per la vendita al minuto superiore a 500 Kg, negli ultimi cinque anni condanne penali per delitti in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno | Art. 25, c.7 del D.lgs. N. 504/1995 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo della Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare alla comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- Denuncia/Comunicazione/Licenza originale (in caso di cessazione dell’attività).
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
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32 | Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi in: | D.P.R. n. 151/2011
D.lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4 D.lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9 |
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a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;
Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi; Comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi. La Comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995 all’Agenzia delle Dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata:
In caso di vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera: a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF. b) deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
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NB. La Comunicazione verrà trasmessa dal SUAP all’Agenzia delle Dogane.
La SCIA prevenzione incendi verrà trasmessa dal SUAP ai VV.FF.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti morali: previsti dall’art. art. 25, c.7 del D.lgs. n. 504/1995, ossia non aver riportato, nei casi di titolarità di deposito per la vendita al minuto superiore a 500 Kg, negli ultimi cinque anni condanne penali per delitti in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno e che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza o sospensione previste dal D.lgs. n. 159/2011, art. 67.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione.
Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di …….. giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l’integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
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Vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione
Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione, sono le seguenti:
- Avvio della vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;
- Modifiche societarie;
- Cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione.
DESCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 25, commi 1 e 4 del D.lgs. n. 504/1995, gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione, in esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, sono tenuti a dare comunicazione di attività all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio.
La Comunicazione è presentata a mezzo SUAP del Comune, che provvede a trasmetterla all’Agenzia delle Dogane.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 504 del 1995 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 151/2011;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmenteè necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 Codice Civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Specificazione della tipologia di esercizio in cui sarà effettuata la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione | D.lgs. N. 222/2016, Tab. A), Punto 1.10, attività n. 31 |
Non aver riportato, nei casi di titolarità di deposito per la vendita al minuto superiore a 500 Kg, negli ultimi cinque anni condanne penali per delitti in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno | Art. 25, c.7 del D.lgs. N. 504/1995 |
Conoscenza che, in caso di titolarità di depositi per la vendita al minuto con quantità di prodotti energetici detenuta superiore complessivamente a 500 Kg, occorre denunciarne l’esercizio all’ufficio dell’agenzia delle dogane competente per territorio | Art. 25, c.3 del D.lgs. N. 504/1995 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo della Comunicazione.
Indicazionedella documentazione da allegare alla comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- Denuncia/Comunicazione/Licenza originale (in caso di cessazione dell’attività).
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
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31 | Vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione in: | D.lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4
D.lgs.114/1998, art. 7, 8 e 9 D.P.R. n. 151/2011- Allegato I, punto 3, lett. b) |
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a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;
Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione; Comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione. La Comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP all’Agenzia delle Dogane, è presentata:
In caso di vendita di gas liquefatti (GPL) in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 Kg, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera: a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF. b) deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
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NB. La Comunicazione verrà trasmessa dal SUAP all’Agenzia delle Dogane.
In caso di vendita di GPL in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 Kg, la SCIA prevenzione incendi ai sensi del DPR n. 151/2011 – Allegato I, punto 3, lett. b), verrà trasmessa dal SUAP ai VV.FF.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti morali: previsti dall’art. art. 25, c.7 del D.lgs. n. 504/1995, ossia non aver riportato, nei casi di titolarità di deposito per la vendita al minuto superiore a 500 Kg, negli ultimi cinque anni condanne penali per delitti in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno e che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza o sospensione previste dal D.lgs. n. 159/2011, art. 67.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.
Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ………. giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l’integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
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Vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale
- Avvio della vendita al minuto;
- Modifiche societarie;
- Cessazione dell’attività.
- Legge n. 281/1963;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9;
- D.P.R. n. 151/2011, Allegato I, punto 46;
- Regolamento n. 183/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016.
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza, Segnalazione o Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 Codice Civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Nome e cognome del titolare dell’impresa richiedente, se persona fisica, e sede dell’impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se società | Artt. 4 e 5 della legge n. 281/1963 |
Ubicazione dei locali adibiti alla vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico-industriali, destinati all’alimentazione animale | Art. 19, c.9 della legge n. 281/1963 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000 |
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- marca da bollo dell’importo di Euro …………………. (istanza di autorizzazione);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- SCIA di prevenzione incendi in caso di “Depositi di fitofarmaci e/o concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg, da presentare quale allegato della SCIA unica ovvero contestualmente all’istanza di autorizzazione;
- SCIA o Autorizzazione originale (in caso di cessazione dell’attività).
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
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34 | Vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale in: | Legge n. 281/1963 D.lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 46 Regolamento n. 183/2005/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi | ||
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a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale;
Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale;
SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale.
La SCIA deve essere presentata al Suap, che la trasmette all’autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:
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- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata,
- in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
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Produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro)
- Avvio dell’attività;
- Modifiche strutturali;
- Modifiche tipologia attività;
- Modifiche societarie;
- Cessazione dell’attività.
- ha concesso allo stabilimento il riconoscimento affinché possa operare a seguito di un’ispezione in loco;
- oppure
- ha fornito allo stabilimento un riconoscimento condizionale.
- il commercio al dettaglio, inteso come movimentazione e/o trasformazione degli alimenti ed il loro stoccaggio nei punti di vendita diretta al consumatore finale;
- le attività all’ingrosso che si limitano ad operazioni di trasporto o di magazzinaggio di prodotti di origine animale (esclusa la frigo-conservazione di alimenti non confezionati).
- Regolamento n. 853/2004/CE;
- Regolamento n. 882/2004/CE;
- D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016.
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza, Segnalazione o Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 Codice Civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Ubicazione dello stabilimento | Art. 4, commi 1, 2 e 3 del regolamento n. 853/2004/ce |
Categoria, attività, specie e prodotti soggetti ai requisiti ai sensi dell’allegato III del Regolamento n. 853/2004/CE, di cui si chiede il riconoscimento |
Art. 4, commi 1, 2 e 3 del Regolamento n. 853/2004/CE |
Conoscenza che uno stabilimento soggetto al riconoscimento può operare solo se l’autorità competente: a) ha concesso allo stabilimento il riconoscimento affinché possa operare a seguito di un’ispezione in loco o b) ha fornito allo stabilimento un riconoscimento condizionale | Art. 4, c.3, regolamento n. 853/2004/ce |
Impegno a cessare di operare se l’autorità competente ritira il riconoscimento o, in caso di riconoscimento condizionale, non lo proroga o non concede il pieno riconoscimento | Art. 4, c.4 del regolamento n. 853/2004/ce |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000 |
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- marca da bollo dell’importo di Euro ……………….. (istanza di autorizzazione);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- scheda di dettaglio della categoria/attività/specie/prodotti di cui si chiede il riconoscimento (da compilare sul modello approvato con Deliberazione/Determinazione di ogni singola regione);
- autorizzazione originale (in caso di cessazione dell’attività).
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
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37 | Produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro) in: | Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, art. 4 Regolamento n. 882/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, art. 31 | ||
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a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;
Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;
Autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.
L’istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette alla Regione, per i casi di cui alla lettera:
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- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
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Stabilimenti Balneari
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di stabilimento balneare, sono le seguenti:
- avvio;
- subingresso;
- cessazione.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare l’attività di stabilimento balneare.
DESCRIZIONE
Per stabilimenti balneari, s’intendono le strutture, di regola ubicate in aree demaniali, localizzate sulle rive di mare, laghi e fiumi, che svolgono attività di natura economica attinenti alla fruizione turistica degli arenili, mediante l’offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione.
Le spiagge sono, di regola, di proprietà dello stato e non si possono acquistare ma solo affittare. Ai fini dell’avvio dell’attività di stabilimento balneare occorre pertanto acquisire preventivamente la concessione demaniale marittima per attività turistico-ricreative, la cui competenza è in capo al Comune in cui è ubicato l’arenile.
L’attività, disciplinata dall’art. 86, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) e dalle specifiche discipline regionali, è subordinata al rispetto delle norme igienico sanitarie (compresa la “Notifica” ex art. 6, Regolamento n. 852/2004/CE) e delle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d’uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi (nei casi previsti).
Nell’ambito dell’attività di stabilimento balneare ricettiva rientra anche la somministrazione di alimenti e bevande, a cui non si applica la programmazione comunale (art. 3, c.6, L. n. 287/1991).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- L. n. 287/1991 “… normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”;
- Regolamento n. 852/2004/CE … sull’igiene dei prodotti alimentari;
- D.lgs. n. 504/1995;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
76 | Stabilimento balneare | SCIA previa concessione demaniale | La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione
In caso di ulteriori attività si applicano i relativi regimi amministrativi. |
Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86, c. 1 e 2 |
Stabilimento balneare – Avvio dell’attività con somministrazione di cibi e bevande | SCIA unica previa concessione demaniale | SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:
La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione. La notifica sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. In caso di ulteriori attività si applicano i relativi regimi amministrativi. |
D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1
Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86 D.lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
|
Stabilimento balneare –
Avvio dell’attività con impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: |
L. n. 447/1995, art. 8
D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013 |
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a) SCIA unica previa concessione demaniale | a) SCIA(previa concessione demaniale) per avvio dell’attività più comunicazione di impatto acustico:
Ai fini dell’impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposto allegato della SCIA unica. La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione. In caso di ulteriori attività si applicano i relativi regimi amministrativi. |
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b)SCIA condizionata previa concessione demaniale | b)SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell’attività più nulla osta di impatto acustico:
La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione. In caso di ulteriori attività si applicano i relativi regimi amministrativi. In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lett. b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza. |
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Subingresso | Comunicazione | |||
Cessazione | Comunicazione |
Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio | Art. 86 tulps (r.d. n. 773/1931) e specifiche discipline regionali |
Rispetto norme igienico-sanitarie[2] | Regolamento n. 852/2004/ce |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro[3] | Specifiche discipline regionali e art. 64, c.5, d.lgs. N. 59/2010 in caso di somministrazione |
Possesso requisiti morali e professionali[4] | Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010 |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[5] | Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Rispetto condizioni ex artt. 11 e 92 tulps[6] | Artt. 11 e 92, tulps |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[7] | Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
Dichiarazione preposto[8] | Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[9]
Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia del documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Concessione demaniale | Sempre obbligatoria |
q | SCIA per Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) | Sempre obbligatoria |
q | Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici (D.lgs. n. 504/1995) | In caso di vendita di alcolici |
q | Comunicazione di impatto acustico | In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale |
Richiesta di altre autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA unica (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico | In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q | Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale | Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Titolarità concessione demaniale.
Rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie (comprese quelle ex Reg.to n. 852/2004/CE) e delle vigenti norme, in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d’uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi (nei casi previsti).
Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio dell’attività ricettiva occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[10].
Infine, l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande presuppone il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71, c.1 e ss., D.lgs. n. 59/2010.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia unica può essere iniziata dalla presentazione della stessa, salvo il caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali con emissioni superiori ai limiti della zonizzazione, laddove l’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.
Qualora, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti a tale normativa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ……… giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1]
Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2]
Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[3]
Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4]
Necessari per la somministrazione di alimenti e bevande. Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5]
Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6]
Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7]
Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8]
Solo in caso di somministrazione di alimenti e bevande. Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività
[9]
In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[10]
Art. 11 – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.
Art. 92 – Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
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Strutture ricettive
TIPI DI PRATICHE: Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività ricettiva, sono le seguenti:- avvio dell’attività;
- subingresso
- cessazione dell’attività.
- Comune;
- ASL;
- Agenzia delle Dogane
- strutture ricettive alberghiere (alberghi e residenze turistico-alberghiere);
- strutture ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici);
- strutture ricettive extralberghiere (case per ferie, ostelli, rifugi, affittacamere e case e appartamenti per vacanza gestiti in forma di impresa);
- altre tipologie ricettive (appartamenti ammobiliati per uso turistico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuaria di alloggio e prima colazione – Bed and Breakfast – strutture agrituristiche – Agriturismo).
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- L. n. 287/1991 “… normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Regolamento n. 852/2004/CE … sull’igiene dei prodotti alimentari;
- D.P.R. n. 151/2011;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
75 | Strutture ricettive | SCIA unica | SCIA per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. In caso di strutture con più di 25 posti letto, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. In caso di ulteriori attività si applicano i relativi regimi amministrativi. | Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16 e 86 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 66 D.lgs. n. 59/2010 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
Subingresso | Comunicazione | |||
Cessazione | Comunicazione |
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio | Art. 86 tulps (r.d. n. 773/1931) e specifiche discipline regionali |
Rispetto norme igienico-sanitarie[2] | Regolamento n. 852/2004/ce |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e di sicurezza nei luoghi di lavoro[3] | Specifiche discipline regionali e art. 64, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
Possesso requisiti morali e professionali[4] | Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010 |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[5] | Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Requisiti di onorabilità ex artt. 11 e 92 Tulps[6] | Artt. 11 e 92, Tulps |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[7] | Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
Dichiarazione preposto[8] | Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010 |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia del documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q | SCIA per Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) | Sempre obbligatoria |
q | SCIA prevenzione incendi | In caso di strutture con più di 25 posti letto |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q | Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale | Nel caso di cessazione dell’attività |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[3] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Necessari per la somministrazione di alimenti e bevande. Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Solo in caso di somministrazione di alimenti e bevande. Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività
[9] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[10] Art. 11 – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione. Art. 92 – Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.Documenti
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Attività di spettacolo viaggiante fino a 200 persone
- avvio dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare attività di spettacolo viaggiante fino a 200 persone.
DESCRIZIONE
Per attività di spettacolo viaggiante fino a 200 persone, s’intendono ai sensi dell’art. 2, L. n. 337/68 le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso e i parchi permanenti, anche se in maniera stabile (ad es. giostre, luna park, piste di pattinaggio, Kartodromi, etc.).
Preliminarmente, le imprese che intendono esercitare tale attività, devono munirsi di autorizzazione del Ministero del turismo e spettacolo, concessa previa valutazione dei requisiti tecnico-professionali e contenente l’elenco delle attrazioni impiegate[1].
L’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante con partecipazione di pubblico fino a 200 persone, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale ex art. 69 e licenza ex art. 80 Tulps (R.D. n. 773/1931), previa presentazione di apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno, la quale consente di escludere il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940)[2].
Ciascuna amministrazione comunale individua, con regolamento, le aree disponibili per l’installazione di circhi, attività dello spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, le aggiorna annualmente e disciplina le modalità di concessione delle stesse.
Nel caso in cui gli spettacoli avvengano in aria pubblica o aperta al pubblico, occorre acquisire la relativa concessione di occupazione di suolo pubblico.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge n. 337/1968;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
- L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
81 | Spettacolo viaggiante fino a 200 persone
Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: |
Autorizzazione | L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.
All’istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all’art. 141, comma 2 del Regolamento di esecuzione del Tulps. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. |
Legge n. 337/1968
Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80 Regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141, c.2 L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013; |
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; | a) Autorizzazione
più comunicazione |
a) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:
La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all’istanza |
||
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione | b) Autorizzazione | b) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:
La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza. |
Alla presentazione dell’Istanza è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[3], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex art. 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Ubicazione area | Art. 69, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’interno[4] | Art. 141, c2, Regolamento per l’esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940) |
Rispetto norme di acustica[5] | L. N. 447/1995, art. 8; d.p.r. n. 227/2011, art. 4 e allegato b; d.p.r. n. 59/2013 e specifiche discipline regionali e comunali |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[6] | Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Requisiti di onorabilità ex artt. 11 tulps[7] | Artt. 11, tulps |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[8] | Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
N.B. Per questa tipologia di attività è necessaria l’asseverazione di rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno da parte di tecnico abilitato a corredo dell’Istanza.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[9]
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la domanda |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Programma e Planimetria dell’area dello spettacolo | Sempre obbligatoria |
q | Elenco attrazioni | Devono rientrare tra quelle ricomprese nell’elenco delle attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni, istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, con l’indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione; |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Relazione asseverata circa la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno | Sempre, al fine di escludere la necessità del parere e del sopralluogo della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo |
q | Comunicazione di impatto acustico | Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione) |
q | Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico | Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione) |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto delle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno.
Rispetto delle vigenti norme di acustica.
Rispetto delle norme di prevenzione incendi (nei casi previsti);
Rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari comunali.
Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui all’artt. 11 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[10].
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’istanza di autorizzazione viene trasmessa dal SUAP alla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo unitamente all’apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno; tale documentazioneconsente di escludere il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo[11].
L’Attività può essere avviata solo dopo il rilascio del nulla osta di impatto acustico.
I termini del procedimento autorizzatorio sono stabiliti da specifiche disposizioni locali.
In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ……….. giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per integrare prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Che devono rientrare tra quelle ricomprese nell’elenco delle attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni, istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, con l’indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione;
[2] Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla SCIA di cui all’art.19, Legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata allo sportello unico per le attività produttive;
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[4] Non è necessario autocertificarla nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[10] Art. 11 – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;
[11] La quale, può tuttavia impartire prescrizioni a tutela della pubblica incolumità ed esercitare il potere di controllo (successivo) sul rispetto delle “norme e delle cautele imposte” nonché sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza.
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Attività di spettacolo viaggiante oltre le 200 persone
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di spettacolo viaggiante oltre le 200 persone sono le seguenti:
- avvio dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare attività di spettacolo viaggiante oltre le 200 persone.
DESCRIZIONE
Per attività di spettacolo viaggiante, s’intendono ai sensi dell’art. 2, L. n. 337/68 le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso e i parchi permanenti, anche se in maniera stabile (ad es. giostre, luna park, piste di pattinaggio, Kartodromi, etc.).
Preliminarmente, le imprese che intendono esercitare tale attività, devono munirsi di autorizzazione del Ministero del turismo e spettacolo, concessa previa valutazione dei requisiti tecnico-professionali e contenente l’elenco delle attrazioni impiegate[1].
L’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante con partecipazione di pubblico oltre le 200 persone, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale ex art. 69 e licenza ex art. 80 Tulps (R.D. n. 773/1931), che viene rilasciata previa presentazione di apposita relazione tecnica descrittiva dei locali/aree ed impianti ed il necessario sopralluogo della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141, Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940), al fine di verificare la rispondenza alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno.
Ciascuna amministrazione comunale individua, con regolamento, le aree disponibili per l’installazione di circhi, attività dello spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, le aggiorna annualmente e disciplina le modalità di concessione delle stesse.
Nel caso in cui gli spettacoli avvengano in aria pubblica o aperta al pubblico, occorre acquisire la relativa concessione di occupazione di suolo pubblico.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge n. 337/1968;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
- L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
82 | Spettacolo viaggiante oltre le 200 persone
Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: |
Autorizzazione | L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.
All’istanza è allegata apposita relazione tecnica descrittiva dei locali/aree ed impianti ai fini del successivo sopralluogo della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. |
Legge n. 337/1968
Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80 Regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940 L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013; |
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; | a)Autorizzazione
più comunicazione |
a)Autorizzazione per l’attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:
La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all’istanza |
||
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione | b)Autorizzazione | b)Autorizzazione per l’attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:
La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza. |
Alla presentazione dell’Istanza è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[2], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex art. 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Ubicazione area | Art. 69, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Rispetto norme di acustica[3] | L. N. 447/1995, art. 8; d.p.r. n. 227/2011, art. 4 e allegato b; d.p.r. n. 59/2013 e specifiche discipline regionali e comunali |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[4] | Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Requisiti di onorabilità ex artt. 11 tulps[5] | Artt. 11, tulps |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[6] | Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[7]
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la domanda |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Programma e Planimetria dell’area dello spettacolo | Sempre obbligatoria |
q | Elenco attrazioni | Devono rientrare tra quelle ricomprese nell’elenco delle attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni, istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, con l’indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Relazione descrittiva dei locali/aree ed impianti | Sempre, al fine del successivo sopralluogo della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo |
q | Comunicazione di impatto acustico | Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione) |
q | Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico | Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione) |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto delle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno.
Rispetto delle vigenti norme di acustica.
Rispetto delle norme di prevenzione incendi (nei casi previsti).
Rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari comunali.
Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui all’artt. 11 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[8].
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’istanza di autorizzazione viene trasmessa dal SUAP alla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo unitamente all’apposita relazione descrittiva dei locali/aree ed impianti ai fini del successivo sopralluogo della Commissione, finalizzato a verificarne la rispondenza alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’interno e propedeutico al rilascio della licenza di agibilità ex art. 80 TULPS (R.D. n. 773/1931).
L’Attività può essere avviata solo dopo il rilascio del nulla osta di impatto acustico.
I termini del procedimento autorizzatorio sono stabiliti da specifiche disposizioni locali.
In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ……….. giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Che devono rientrare tra quelle ricomprese nell’elenco delle attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni, istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, con l’indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione;
[2] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[3] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[8] Art. 11 – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;
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Attività di spettacolo e intrattenimento all’aperto senza strutture o impianti, con emissioni sonore
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di spettacolo e intrattenimento all’aperto senza strutture o impianti, con emissioni sonore, sono le seguenti:
- avvio dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare attività di spettacolo e intrattenimento all’aperto senza strutture o impianti, con emissioni sonore.
DESCRIZIONE
Per attività di spettacolo o intrattenimento all’aperto senza strutture o impianti, con emissioni sonore, s’intendono le manifestazioni ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., a carattere musicale, sportivo, danzante o espositivo (quali mostre, concerti, eventi di varia natura), che si svolgono in forma temporanea, organizzate all’aperto in piazze, aree urbane, etc. prive di strutture specificatamente destinate all’esibizione degli artisti o allo stazionamento del pubblico, ma con emissioni sonore, e con accesso libero a chiunque.
Tali manifestazioni sono escluse dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” in quanto non prevedono l’installazione di specifiche strutture destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli o intrattenimenti, né palchi, o pedane per artisti, di altezza superiore a m. 0,80, né attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico e non necessitano, pertanto della verifica della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
L’attività è disciplinata dagli artt. 68 e 69, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e allegato B; D.P.R. n. 59/2013;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire un’impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Autorizzazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
77 | Attività di spettacolo o intrattenimento all’aperto senza strutture o impianti con emissioni sonore
Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: |
Ai fini dell’impatto acustico: | Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 68 e 69
L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e allegato B; D.P.R. n. 59/2013; |
|
|
|
a) La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP | ||
|
|
b) La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP.
Le attività non possono essere avviate fino al rilascio del relativo nulla osta. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. |
Alla presentazione della Comunicazione/Istanza è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 o 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco stati/qualità personali/fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione/Istanza, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione/Istanza | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Ubicazione area | Art. 68 e 69 tulps (r.d. n. 773/1931) |
Rispetto norme di acustica[2] | L. N. 447/1995, art. 8; d.p.r. n. 227/2011, art. 4 e allegato b; d.p.r. n. 59/2013 e specifiche discipline regionali e comunali |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[3] | Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Requisiti di onorabilità ex artt. 11 e 92 tulps[4] | Artt. 11 e 92, tulps |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[5] | Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione/Istanza.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[6]
Documentazione da allegare alla COMUNICAZIONE (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia del documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Programma e Planimetria dell’area della manifestazione | Sempre |
q | Comunicazione di impatto acustico | In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale |
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la domanda |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Programma e Planimetria dell’area della manifestazione | Sempre obbligatoria |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico | In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto delle vigenti norme di acustica.
Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[7].
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Per effetto della disposizione introdotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ………… giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
L’Attività oggetto del procedimento autorizzatorio può essere avviata solo dopo il rilascio del nulla osta di impatto acustico. I termini procedimentali sono stabiliti dalle amministrazioni locali con propria disciplina dei procedimenti amministrativi.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1]
Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2]
Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[3]
Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4]
Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5]
Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6]
In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[7]
Art. 11 – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.
Art. 92 – Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
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Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture o impianti all’aperto destinati ad altre attività
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di spettacolo e intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all’aperto destinati ad altre attività, sono le seguenti:
- avvio dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare attività di spettacolo e intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all’aperto destinati ad altre attività.
DESCRIZIONE
Per attività di spettacolo e intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all’aperto destinati ad altre attività, s’intendono le manifestazioni ex artt. 68 T.U.L.P.S., a carattere musicale, sportivo, danzante o espositivo (quali mostre, concerti, eventi di varia natura), organizzate in locali aperti al pubblico (bar, teatri, cinema, etc.) o in strutture e impianti all’aperto destinati ad altre attività (stadi, stabilimenti balneari, etc.), con l’ausilio di impianti destinati all’esibizione degli artisti o allo stazionamento del pubblico soggetti a certificazione di sicurezza e con eventuali emissioni sonore, con accesso aperto al pubblico.
Tali manifestazioni, la cui capienza non può superare le 200 persone, presuppongono la presentazione di apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno, che consente di escludere il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940)[1].
L’attività è disciplinata dagli artt. 68 e 80, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
- L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e allegato B; D.P.R. n. 59/2013;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
80 | Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all’aperto destinati ad altre attività.
Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: |
Autorizzazione | L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell’art. 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635.
All’istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all’art. 141, comma 2. |
Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80
Regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141, c.2 L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e allegato B; D.P.R. n. 59/2013; |
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; | a)Autorizzazione
più comunicazione |
a)Autorizzazione per l’attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:
La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all’istanza
|
||
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione | b)Autorizzazione | b)Autorizzazione per l’attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:
La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza. |
||
In caso di locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, con esclusione delle manifestazioni temporanee di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico l’istanza contiene la SCIA prevenzione incendi | Autorizzazione più SCIA | Autorizzazione per l’attività di spettacolo più SCIA per prevenzione incendi:
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 65 |
Alla presentazione dell’Istanza è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[2], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 o 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Ubicazione area | Art. 68, tulps (r.d. N. 773/1931) |
Rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’interno[3] | Art. 141, c2, Regolamento per l’esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940) |
Rispetto norme di acustica[4] | L. N. 447/1995, art. 8; d.p.r. N. 227/2011, art. 4 e allegato b; d.p.r. N. 59/2013 e specifiche discipline regionali e comunali |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[5] | Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Requisiti di onorabilità ex artt. 11 e 92 tulps[6] | Artt. 11 e 92, tulps |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[7] | Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
N.B. Per questa tipologia di attività è necessaria l’asseverazione di rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno da parte di tecnico abilitato a corredo dell’Istanza.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[8]
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la domanda |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Programma e Planimetria dell’area dello spettacolo o intrattenimento | Sempre obbligatoria |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Relazione asseverata circa la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno | Sempre, al fine di escludere la necessità del parere e del sopralluogo della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo |
q | Comunicazione di impatto acustico | Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione) |
q | Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico | Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione) |
q | SCIA prevenzione incendi | Sempre nel caso di locali di spettacolo e intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, con esclusione delle manifestazioni temporanee di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto delle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno.
Rispetto delle vigenti norme di acustica.
Rispetto delle norme di prevenzione incendi (nei casi previsti).
Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[9].
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Per effetto della disposizione introdotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’istanza di autorizzazione viene trasmessa dal SUAP alla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo unitamente all’apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno; tale documentazione consente di escludere il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo[10].
L’Attività può essere avviata solo dopo il rilascio del nulla osta di impatto acustico.
I termini del procedimento autorizzatorio sono stabiliti da specifiche disposizioni locali.
Qualora, nei controlli concernenti la SCIA di prevenzione incendi, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti ad essa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ……. giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla SCIA di cui all’art.19, Legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata allo sportello unico per le attività produttive;
[2] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[3] Non è necessario autocertificarla nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[9] Art. 11 – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.
Art. 92 – Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
[10] La Commissione, può tuttavia impartire prescrizioni a tutela della pubblica incolumità ed esercitare il potere di controllo (successivo) sul rispetto delle “norme e delle cautele imposte” nonché sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza.
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Attività di spettacolo o intrattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone
- richiesta autorizzazione di pubblico spettacolo ai sensi dell’art. 68 del t.u.l.p.s.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare attività di spettacolo e intrattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone o che si protraggono oltre le ore 24 del giorno di inizio.
DESCRIZIONE
Per attività di spettacolo o intrattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone, s’intendono le manifestazioni ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., a carattere musicale, sportivo, danzante o espositivo (quali mostre, concerti, eventi di varia natura), che si svolgono in forma temporanea, organizzate all’aperto in piazze, aree urbane, etc., con l’ausilio di impianti destinati all’esibizione degli artisti o allo stazionamento del pubblico soggetti a certificazione di sicurezza e con eventuali emissioni sonore, con accesso aperto a chiunque.
Tali manifestazioni presuppongono la presentazione di apposita relazione tecnica descrittiva dei locali/aree ed impianti (redatta da tecnico professionista abilitato) al fine di verificarne la rispondenza alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno ed il necessario sopralluogo della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141, Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940) ai fini del rilascio della licenza di agibilità ex art. 80 TULPS (R.D. n. 773/1931).
L’attività è disciplinata dagli artt. 68, 69 e 80, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 635/1940);
- L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e allegato B; D.P.R. n. 59/2013;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016: l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Autorizzazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
79 | Attività di spettacolo o trattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone.
Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: |
Autorizzazione | L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza locali di pubblico spettacolo come integrata ai sensi degli art. 141-bis comma 2, e 142 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635. | Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80
Regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c.2 L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e allegato B; D.P.R. n. 59/2013; |
|
a)Autorizzazione più comunicazione | a)Autorizzazione per l’attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:
La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all’istanza |
||
|
b)Autorizzazione | b)Autorizzazione per l’attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:
La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza. |
Alla presentazione dell’Istanza/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 o 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco stati/qualità personali/fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Ubicazione area | Art. 68 e 69, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Rispetto norme di acustica[2] | L. N. 447/1995, art. 8; d.p.r. n. 227/2011, art. 4 e allegato b; d.p.r. n. 59/2013 e specifiche discipline regionali e comunali |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[3] | Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Requisiti di onorabilità ex artt. 11 e 92 tulps[4] | Artt. 11 e 92, tulps |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[5] | Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[6]
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la domanda |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Programma e Planimetria dell’area della manifestazione | Sempre obbligatoria |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Relazione descrittiva dei locali/aree ed impianti | Sempre, al fine del successivo sopralluogo della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo |
q | Comunicazione di impatto acustico | Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione) |
q | Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico | Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione) |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto delle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno.
Rispetto delle vigenti norme di acustica.
Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[7].
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Per effetto della disposizione introdotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’istanza di autorizzazione viene trasmessa dal SUAP alla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo unitamente all’apposita relazione descrittiva dei locali/aree ed impianti al fine di verificarne la rispondenza alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’interno da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141, Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940) nel successivo sopralluogo propedeutico al rilascio della licenza di agibilità ex art. 80 TULPS (R.D. n. 773/1931).
L’Attività può essere avviata solo dopo il rilascio del nulla osta di impatto acustico.
I termini del procedimento autorizzatorio sono stabiliti da specifiche disposizioni locali.
In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ………….. giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[3] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[7] Art. 11 – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.
Art. 92 – Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
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Attività di spettacolo o trattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone
- avvio dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare attività di spettacolo e trattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone.
DESCRIZIONE
Per attività di spettacolo o trattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone, s’intendono le manifestazioni ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., a carattere musicale, sportivo, danzante o espositivo (quali mostre, concerti, eventi di varia natura), che si svolgono in forma temporanea, organizzate all’aperto in piazze, aree urbane, con l’ausilio di impianti destinati all’esibizione degli artisti o allo stazionamento del pubblico soggetti a certificazione di sicurezza e con eventuali emissioni sonore, con accesso aperto a chiunque.
Tali manifestazioni, la cui capienza non può superare le 200 persone, presuppongono la presentazione di apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno, che consente di escludere il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940)[1].
L’attività è disciplinata dagli artt. 68, 69 e 80, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
- L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e allegato B; D.P.R. n. 59/2013;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Autorizzazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
78 | Attività di spettacolo o trattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone.
Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: |
Autorizzazione | L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza locali di pubblico spettacolo, come integrata ai sensi dell’art. 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635.
All’istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all’art. 141, comma 2. Ai fini dell’impatto acustico: |
Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 68 e 80
Regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c.2 L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e allegato B; D.P.R. n. 59/2013; |
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; | a) Autorizzazione più comunicazione | a) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:
La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all’istanza
|
||
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione | b) Autorizzazione | b) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:
La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza. |
Alla presentazione dell’Istanza/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[2], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 o 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Ubicazione area | Art. 68 e 69, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’interno[3] | Art. 141, c2, Regolamento per l’esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940) |
Rispetto norme di acustica[4] | L. N. 447/1995, art. 8; d.p.r. n. 227/2011, art. 4 e allegato b; d.p.r. n. 59/2013 e specifiche discipline regionali e comunali |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[5] | Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Requisiti di onorabilità ex artt. 11 e 92 tulps[6] | Artt. 11 e 92, tulps |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[7] | Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
N.B. Per questa tipologia di attività è necessaria l’asseverazione di rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno da parte di tecnico abilitato a corredo dell’Istanza/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[8]
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la domanda |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Programma e Planimetria dell’area della manifestazione | Sempre obbligatoria |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Relazione asseverata circa la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno | Sempre, al fine di escludere la necessità del parere e del sopralluogo della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo |
q | Comunicazione di impatto acustico | Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione) |
q | Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico | Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione) |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
ovvero
|
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto delle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’interno.
Rispetto delle vigenti norme di acustica.
Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[9].
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Per effetto della disposizione introdotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’istanza di autorizzazione viene trasmessa dal SUAP alla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo unitamente all’apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’interno; tale documentazione consente di escludere il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo[10].
L’Attività può essere avviata solo dopo il rilascio del nulla osta di impatto acustico.
I termini del procedimento autorizzatorio sono stabiliti da specifiche disposizioni locali.
In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ……… giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla SCIA di cui all’art.19 Legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata allo sportello unico per le attività produttive;
[2] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[9] Art. 11 – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.
Art. 92 – Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
[10] La quale, può tuttavia impartire prescrizioni a tutela della pubblica incolumità ed esercitare il potere di controllo (successivo) sul rispetto delle “norme e delle cautele imposte” nonché sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza.
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Rilascio del Codice Identificativo per nuova attrazione di spettacolo viaggiante
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di messa in esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante sono le seguenti:
- Istanza di registrazione e rilascio codice identificativo per nuova attrazione;
- Istanza di iscrizione nell’elenco ministeriale delle attività spettacolari ex art.4, L. 337/1968;
- Istanza registrazione e rilascio codice identificativo attrazione proveniente dall’estero;
- Istanza di voltura della registrazione e rilascio codice identificativo per attrazione di;
- Comunicazione di dismissione dell’attrazione.
DESTINATARI
Operatori che intendono mettere in esercizio attrazioni di spettacolo viaggiante.
DESCRIZIONE
Ogni nuova attrazione di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui territorio è stata costruita, o ne è previsto il primo impiego o è presente la sede sociale del gestore ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal D.M. n. 18/05/2007 e s.m.i. ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell’attività e anno di rilascio, da collocare sulla stessa a cura del gestore con apposita targa visibile, con i seguenti dati: comune, denominazione dell’attività, codice identificativo, estremi dell’atto di rilascio.
Ai fini procedimentali, occorre acquisire il parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza ex artt. 141-bis e 142, R.D. n. 635/1940 (Regolamento per l’esecuzione del Tulps), che:
a)verifica l’idoneità della documentazione allegata all’istanza di registrazione[1];
b)effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l’esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato o di apposita certificazione di organismo di certificazione[2].
Una copia dell’atto di registrazione dell’attività, con attribuzione del codice identificativo deve essere inviata, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali — Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.
La cessione, vendita o dismissione dell’attività, deve essere comunicata dal gestore al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo e, nel caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l’avvenuta distruzione.
In caso di subentro in un’attività esistente, oltre al cambio di titolarità della licenza, il nuovo gestore deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.
Ogni attività, dopo il primo utilizzo, deve essere sottoposta alle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, comunque, almeno ad una verifica annuale da parte di tecnico abilitato o di organismo di certificazione sulla idoneità di strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità, le cui risultanze devono essere riportate, dal gestore, sul libretto dell’attività che, unitamente al manuale di uso e manutenzione deve essere a disposizione degli organi di controllo locali.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Per le “piccole attrazioni, i “balli a palchetto (o balere)”, i “teatrini di burattini (o marionette)” e le “arene ginnastiche” di cui alle Sezioni I, II, III e IV dell’elenco dell’art.4; L. 18 marzo 1968, n. 337, il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell’organismo di certificazione, da cui risulti la corrispondenza della documentazione allegata all’istanza di registrazione ai requisiti previsti dal D.M. 18/05/207 e s.m.i.[3].
Per i “teatri viaggianti”, per i “circhi equestri e ginnastici” e per le “esibizioni moto-auto acrobatiche” di alle Sezioni III, IV e V dell’elenco di cui all’art.4, L. 18 marzo 1968, n. 337, soggetti a verifica da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza in quanto locali di pubblico spettacolo, il parere della commissione, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è reso in base alla sola verifica di cui al c.4, lett. a), ossia sulla base della documentazione allegata all’istanza di registrazione[4].
Ai sensi dell’art.4, c.8 del D.M. 18/05/2007 e s.m.i., per le attrazioni appartenenti ad una tipologia non ancora iscritta nell’apposito elenco ministeriale ex art. 4, L. 337/1968, il parere della commissione di vigilanza integra, per agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l’attività istruttoria prevista dall’art. 141, c.1, lett. d) del Regolamento per l’esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940)[5].
Ai sensi dell’art. 5, c.2 del D.M. 18/05/2007 e s.m.i. prima di porre in esercizio in Italia attività esistenti in altri Stati membri dell’UE, in Turchia o in un Paese firmatario dell’accordo SEE, occorre ottenere la registrazione e il codice identificativo, per le cui finalità il gestore può presentare la relativa istanza al Comune nel cui territorio è presente la propria sede sociale, a quello in cui è previsto il primo impiego dell’attività sul territorio nazionale o è resa disponibile per i controlli previsti dal D.M. medesimo.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- L. 18 marzo 1968, n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”;
- D.M. 18/05/2007 e s.m.i. “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente occorre:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’istanza/comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata
- corrispondenza del contenuto dell’Istanza/comunicazione e relativi allegati ai moduli ed
- elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Alla presentazione dell’istanza/comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione da parte dell’interessato[6], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanze presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli di cui all’art. 20 c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi gestore/titolare/legale rappresentante | Art.2, c.1, lett. E), d.m. 18/05/20107 e s.m.i. |
Possesso requisiti morali | Artt.67, d.lgs. N. 159/2011 e artt. 11 e 12, tulps |
Dichiarazione di corretto montaggio di ciascuna attività (sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al c.3, D.M. 18/05/2007 e, s.m.i.) Oppure da tecnico abilitato | Art. 6, c.2, D.M. 18/05/2007 e, s.m.i. |
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Documentazione da allegare all’istanza (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/delega | Nel caso di procura/delega a presentare l’istanza |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Documentazione tecnica illustrativa e certificativa, redatta da tecnico abilitato, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art.3 del D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i.; | Sempre in caso di istanza di registrazione e rilascio codice identificativo (anche in caso di attrazione non ancora iscritta nell’elenco ministeriale ex art. 4, L. 337/1968) |
q | Copia conforme all’originale del manuale di uso e manutenzione dell’attività, redatto dal costruttore, in lingua italiana, con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione della stessa; | Sempre in caso di istanza di registrazione e rilascio codice identificativo (anche in caso di attrazione non ancora iscritta nell’elenco ministeriale ex art. 4, L. 337/1968) |
q | Copia conforme all’originale del libretto dell’attività; | Sempre in caso di istanza di registrazione e rilascio codice identificativo ((anche in caso di attrazione non ancora iscritta nell’elenco ministeriale ex art. 4, L. 337/1968) |
q | Dichiarazione di copia conforme all’originale sottoscritta dal tecnico abilitato; | Sempre in caso di istanza di registrazione e rilascio codice identificativo (anche in caso di attrazione non ancora iscritta nell’elenco ministeriale ex art. 4, L. 337/1968) |
q | Fascicolo tecnico in duplice copia, in lingua italiana (o corredato da traduzione ufficiale in italiano), composto da: disegni e/o schemi tecnici, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi; verbali delle prove e dei collaudi effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici; verbali delle successive verifiche periodiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso almeno annuali, da parte di tecnico abilitato, sull’idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità, secondo quanto previsto dall’art. 7 del d.m. 18/05/2007 e s.m.i.; istruzioni di uso e manutenzione dell’attività;
Copia del libretto dell’attività in lingua italiana (o corredato da traduzione ufficiale in italiano); Certificato di origine dell’attività o altro atto equivalente, in duplice copia, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l’assenza di incidenti significativi; Documentazione contabile di acquisto dell’attività da parte del richiedente, in duplice copia; Attestazione dell’ente governativo del paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l’attività ha già legalmente operato in tale paese, in duplice copia; Nuovo collaudo da parte di tecnico abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione, in duplice copia. |
Sempre in caso di istanza di registrazione e rilascio codice identificativo per attrazione proveniente dall’estero |
q | Copia del titolo di trasferimento dell’azienda | Sempre in caso di istanza di voltura registrazione e rilascio codice identificativo |
q | Copia conforme all’originale del libretto dell’attività e dichiarazione di copia conforme all’originale sottoscritta dal tecnico abilitato. | Sempre in caso di istanza di voltura registrazione e rilascio codice identificativo |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Targa riportante il codice identificativo ovvero documentazione che ne certifica l’avvenuta distruzione | Sempre, nel caso di dismissione dell’attrazione |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di euro ……………… | Quando previsto dal Comune |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato
ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione dell’istanza di autorizzazione |
REQUISITI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DI ATTRAZIONI PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE
Requisiti Morali: non possono ottenere la registrazione e il codice identificativo, salvo riabilitazione: coloro che sono destinatari delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c. 3-bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Per le suddette finalità occorre, inoltre, non aver riportato condanne penali né essere in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt. 11 e 12, R.D. 18.06.1931 n. 773)[7].
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 2, c.2, L. n. 241/1990, il procedimento di rilascio della registrazione e del codice identificativo e quello concernente la voltura della registrazione, e l’iscrizione di nuova attrazione all’elenco ministeriale ex L. n. 337/1968 sono soggetti ad un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, entro cui questa deve ritenersi accolta se non viene comunicato il diniego.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10-bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro …….. giorni dal ricevimento sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000.
[1] Sottoscritta da tecnico, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.
[2] La commissione di vigilanza può disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori motivati approfondimenti.
[3] Art. 4, c.5-bis del D.M. 18/05/2007 e s.m.i..
[4] Art. 4, c.5-ter del D.M. 18/05/2007 e s.m.i.,
[5] d) accertare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
[6] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[7] Art. 11 – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.
Art.12 – Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda la domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale far’ attestazione.
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Esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, c.6, lett. a) del TULPS
- avvio dell’attività;
- messa in esercizio di ciascun apparecchio.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare attività con apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, comma 6, lett. a), Tulps.
DESCRIZIONE
Per esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, c.6, lett. a), Tulps, s’intende l’installazione di apparecchi da gioco lecito (ad es. Slot e New Slot) in esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 del Tulps medesimo.
Gli esercizi di somministrazione, locali di pubblico spettacolo, circoli con somministrazione, stabilimenti balneari e strutture ricettive sono già autorizzati ai fini dell’art. 86 TULPS, mentre le sale giochi, scommesse e bingo sono già autorizzati ai fini dell’art. 88 TULPS, per cui tali attività NON devono chiedere autorizzazione in caso di installazione di apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, c.6, lett. a), TULPS.
Necessitano, invece, di autorizzazione ex art. 86 TULPS, per l’installazione degli apparecchi ex art. 110, c.6, lett. a) del TULPS medesimo, gli esercizi commerciali diversi dalle tipologie su elencate e qualunque altro esercizio sprovvisto di autorizzazione ai sensi degli artt. 86 ed 88 del TULPS quali tabaccherie, edicole, circoli privati senza somministrazione a soci ed aree aperte al pubblico.
Sono apparecchi ex art. 110, lett. a), Tulps i congegni automatici, semiautomatici, elettronici (ad es. Slot e New Slot), dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, che si attivano con introduzione di moneta metallica o strumenti di pagamento elettronico e che con l’elemento aleatorio presentano anche elementi di abilità, che consentono al giocatore di scegliere la propria strategia, all’avvio o durante la partita, selezionando le opzioni ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco. Il costo della partita non può superare 1 euro, la sua durata minima è di quattro secondi e la vincita massima è di 100 euro.
Nel caso in cui l’esercente sia anche proprietario degli apparecchi da gioco, per la messa in esercizio di ciascuno di essi occorre presentare istanza all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In ogni caso, ai fini dell’avvio dell’esercizio di ciascun apparecchio è necessario il collegamento alla rete di uno dei concessionari.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- D.P.R. n. 616/1977;
- D.P.R. n. 151/2011;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
83 | Esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, comma 6, lett. a) TULPS (ad es. slot e new slot) collegate in rete con il concessionario | Autorizzazione | L’istanza deve essere presentata al SUAP.
Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 86 e 110
D.P.R. n. 616/1977, art. 19, c. 1 e 8 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 65 |
Messa in esercizio di ciascun apparecchio | Autorizzazione | L’istanza prevista nel caso in cui l’esercente sia anche proprietario degli apparecchi, deve essere presentata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
In ogni caso, per avviare l’esercizio dell’apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari. |
L. n. 388/2000, art. 38, c.1 |
Alla presentazione dell’Istanza è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex art. 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Ubicazione area | Art. 86, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[2] | Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
SCIA prevenzione incendi | Sempre in caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[3] | Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[4]
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la domanda |
q | ||
q | ||
q | ||
q |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto parametri numerico-quantitativi stabiliti dal Decreto Ministero Economia e Finanze 27 luglio 2011.
Rispetto disposizioni nazionali, regionali e comunali per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (divieto di pubblicità, distanze da luoghi sensibili, orari di esercizio, etc.).
Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[5].
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività deve essere presentata al SUAP e i termini del procedimento autorizzatorio sono stabiliti da specifiche disposizioni locali.
I termini procedimentali ai fini della messa in esercizio di ciascuno degli apparecchi da gioco nel caso in cui l’esercente sia anche proprietario degli stessi, sono stabiliti da specifiche disposizioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Qualora, nei controlli concernenti la SCIA di prevenzione incendi, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti ad essa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2] Non è necessario autocertificarla nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[3] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[5] Art. 11 – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;
Art. 92 – Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti”.
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Esercizio con apparecchi videoterminali, ex art. 110, c.6, lett. b) del TULPS
- avvio dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare attività con apparecchi videoterminali ex art. 110, c.6, lett. b), Tulps.
DESCRIZIONE
Per esercizio con apparecchi ex art. 110, c.6, lett. b), Tulps, s’intende l’installazione di apparecchi videoterminali che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa ex art. 14-bis, c.4, D.P.R. 26/10/1972, n. 640 e le cui condizioni di esercizio sono definite con Decreto AAMS.
L’esercizio dell’attività e subordinato all’acquisizione dell’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/31) rilasciata dal Questore.
Ai sensi del Decreto AAMS del 22 Gennaio 2010:
- il costo massimo della singola partita è di euro 10,00, con posta minima di 0,5 euro e vincita massima di euro 5.000,00 per partita; è previsto un Jackpot di sala pari ad euro 100.000,00 ed un jackpot complessivo di sistema di gioco pari ad euro 500.000,00;
- gli apparecchi videoterminali possono essere installati esclusivamente in:
a. sale bingo (di cui al D.M. Economia e Finanze 31 gennaio 2000, n. 29), che abbiano uno spazio dedicato al gioco con apparecchi ex art. 110, c.6, T.U.L.P.S., in misura non superiore ad 1/3 della superficie adibita al gioco del bingo;
b. agenzie di scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi (di cui al D.M. Economia e Finanze 1° marzo 2006, n. 111;
c. agenzie di scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169;
d. negozi di gioco di cui all’art. 38, commi 2 e 4 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e. sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito, prevedendo un’area separata per i giochi riservati ai minori;
f. esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi ex art. 110, c.6 T.U.L.P.S..
Il citato Decreto AAMS del 22 gennaio 2010, stabilisce, infine, anche Il rapporto tra superficie della sala e numero di apparecchi videoterminali e le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione dati a cui tali apparecchi sono connessi[1].
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- D.L. n. 40/2010, convertito in L. n. 73/2010;
- D.P.R. n. 151/2011;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
84 | Esercizio con apparecchi videoterminali (ex art. 110, comma 6, lett. b) TULPS) che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica (c.d. VLT) | Autorizzazione | L’istanza è presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.
Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In ogni caso, per avviare l’esercizio dell’apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari. In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 88 e 110
D.L. n. 40/2010, convertito in L. n. 73/2010, art. 2, c.2-quater D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 65 |
L’istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette al Questore ovvero presentata direttamente al Questore stesso.
Alla presentazione dell’Istanza è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[2], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex art. 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Ubicazione area | Art. 88, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[3] | Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Requisiti di onorabilità ex artt. 11, 92 e 131 tulps[4] | Artt. 11, 92 e 131, tulps |
Rispetto parametri numerico-quantitativi stabiliti dal Decreto AAMS del 22 Gennaio 2010[5] | Art. 110, c.6, lett.b), TULPS |
Rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (divieto di pubblicità, distanze da luoghi sensibili, orari di esercizio, etc.)[6] | Specifiche disposizioni nazionali, regionali e comunali |
Rispetto disposizioni locali in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d’uso e igienico-sanitaria[7] | Specifiche disposizioni locali |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[8] | Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[9]
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la domanda |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q | SCIA prevenzione incendi | Sempre in caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto parametri numerico-quantitativi stabiliti dal Decreto AAMS, 22 Gennaio 2010.
Rispetto disposizioni nazionali, regionali e comunali per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (divieto di pubblicità, distanze da luoghi sensibili, orari di esercizio, etc.).
Rispetto disposizioni locali in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d’uso e igienico-sanitaria.
Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[10].
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza |
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività deve essere presentata al SUAP che la trasmette al Questore, ovvero presentata direttamente al Questore.
I termini del procedimento autorizzatorio sono di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza completa (DPCM n. 214 del 2012).
Qualora, nei controlli concernenti la SCIA di prevenzione incendi, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti ad essa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss., D.P.R. n. 445/2000.
[1] Esula dalla competenza comunale, la verifica di iscrizione all’elenco degli operatori di cui all’art.1, c.82, L. n. 220 del 2010 (Legge di stabilità 2011), che riporta i dati identificativi dei soggetti che compongono la filiera dell’intrattenimento con vincite in denaro e dei soggetti che esercitano «attività in materia di apparecchi da intrattenimento».
L’iscrizione in tale elenco richiede il possesso dei requisiti di cui al Decreto AAMS del 9 settembre 2011 (pregresso possesso di licenze ex artt. 86 ed 88 TULPS, etc.); l’iscrizione, soggetta a rinnovo annuale, è obbligatoria per tutti gli operatori del comparto degli apparecchi da gioco con vincite in denaro e costituisce ”titolo abilitativo preliminare” per lo svolgimento dell’attività.
[2] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[3] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[10] Art. 11 – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;
Art. 92 – Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
Art. 131 – Le autorizzazioni di Polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi”.
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Esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- subingresso;
- cessazione.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare attività di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive.
DESCRIZIONE
Il Bingo consiste nell’estrazione di 90 numeri, con giocatori che hanno una o più cartelle su cui sono stampati quindici numeri diversi, distribuiti su tre file orizzontali di cinque numeri su nove colonne verticali, ciascuna comprendente numeri della stessa decina, su ognuna delle quali possono esservi uno, due o tre numeri, senza colonne prive di numero. Le combinazioni vincenti sono: a) la cinquina che si realizza quando, nella partita, per la prima volta sono estratti tutti e cinque i numeri di una fila orizzontale della cartella; b) il bingo, che si realizza quando nella partita, per la prima volta, sono estratti tutti e quindici i numeri di una cartella. Le concessioni per la gestione del gioco sono assegnate dal Ministero delle Finanze a persone fisiche o società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria (art. 4, D.M. 31/01/2000, n.29).
Per scommesse ippiche s’intendono le puntate su corse di cavalli, che possono essere effettuate al totalizzatore nazionale (il cui ammontare complessivo, detratto l’importo del prelievo, è ripartito tra gli scommettitori vincenti) o a quota fissa (per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra scommettitore e gestore delle scommesse). Le concessioni sono assegnate dal Ministero delle finanze, d’intesa con il Ministero per le politiche agricole, a persone fisiche e società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria (D.P.R. 08-04-1998 n. 169).
Per scommesse sportive s’intendono le puntate su eventi sportivi, diversi dalle corse di cavalli, di particolare rilievo definiti ed aggiornati con decreto di AAMS. La raccolta delle scommesse è effettuata da concessionari individuati da AAMS nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria. La raccolta delle scommesse è effettuata attraverso i luoghi di vendita o attraverso modalità «a distanza», ovvero canale telefonico, fisso o mobile, internet o TV interattiva (D.M. 1° marzo 2006, n.111).
L’esercizio dell’attività di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive e subordinato all’acquisizione dell’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) rilasciata dal Questore.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- D.P.R. n. 151/2011;
- Legge n. 241/1990, D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici modelli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza/Segnalazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
85 | Esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive | Autorizzazione più SCIA | Autorizzazione per avvio dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi:
L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore. L’esercente deve essere in possesso della concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Prima dell’avvio dell’attività occorre un collaudo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 88
D.P.R. n. 151/2011 |
Subingresso | Comunicazione | |||
Cessazione | Comunicazione |
L’istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette al Questore ovvero presentata direttamente al Questore stesso.
Alla presentazione dell’Istanza è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Ubicazione locali | Art. 88, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[2] | Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Requisiti di onorabilità ex artt. 11, 92 e 131 tulps[3] | Artt. 11, 92 e 131, tulps |
Rispetto disposizioni nazionali, regionali e locali per la prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico (divieto pubblicità, distanze da luoghi sensibili, orari etc.)[4] | Specifiche disposizioni nazionali, regionali e comunali |
Rispetto disposizioni locali in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d’uso e igienico-sanitaria[5] | Specifiche disposizioni locali |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[6] | Art. 67, c.1, lett. A), d.lgs. N. 159/2011 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[7]
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la domanda |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q | SCIA prevenzione incendi | Sempre in caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto disposizioni nazionali, regionali e comunali per la prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico (divieto pubblicità, distanze da luoghi sensibili, orari di esercizio, etc.).
Rispetto disposizioni locali in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d’uso e igienico-sanitaria.
Rispetto disposizioni di prevenzione incendi, in caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati.
Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[8].
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività deve essere presentata al SUAP che la trasmette al Questore, ovvero presentata direttamente al Questore.
I termini del procedimento autorizzatorio sono di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza completa (D.P.C.M. n. 214 del 2012).
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
Qualora, dai controlli concernenti la SCIA di prevenzione incendi, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti ad essa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro …… giorni dal ricevimento sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss., D.P.R. n. 445/2000.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[8] Art. 11 – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;
Art. 92 – Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
Art. 131 – Le autorizzazioni di Polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi”.
Documenti
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Attività di autorimessa
- apertura
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare l’attività di autorimessa.
DESCRIZIONE
Per attività di autorimessa[1] s’intende il ricovero e la custodia di autoveicoli, roulotte, caravan, motocicli e biciclette.
Gli esercenti le rimesse di veicoli devono annotare, su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, anche con modalità informatiche, le date di ingresso e uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo, ad eccezione dei veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e dei veicoli ricoverati con contratto di custodia.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.P.R. n. 480/2001;
- D.P.R. n. 151/2011;
- D.lgs. n. 152/2006;
- D.P.R. n. 59/2013;
- Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici modelli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
86 | Autorimessa senza lavaggio auto | SCIA unica | SCIA per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi:
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF. |
D.P.R. n. 480/2001
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 75 |
Autorimessa con lavaggio auto e scarico acque | SCIA condizionata | SCIA per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi più AUA per scarico acque:
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF. L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente. La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione. |
D.lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss.
D.P.R. n. 59/2013 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 75 |
|
Subingresso | Comunicazione | |||
Cessazione | Comunicazione |
Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[2], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
In caso di autorimessa con lavaggio auto e scarico acque, l’istanza di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale viene trasmessa dal SUAP all’autorità competente (Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale). Il Suap ne verifica, in accordo con l’autorità competente, la correttezza formale e, qualora quest’ultima riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.
Elenco stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2, c.2 D.lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio | Art. 1, d.p.r. n. 480/2001 |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie | Disposizioni locali |
Possesso requisiti di onorabilità ex artt. 11 tulps[3] | Art. 11, tulps |
Assenza cause di decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia) | Art. 67, c.1 lett. A) D.lgs. N. 159/2011 |
Rispetto norme ambientali in caso di autorimessa con lavaggio auto e scarico acque | Art. 124 e ss., d.lgs. 03/04/2006, n. 152 |
Rispetto norme di prevenzione incendi | In caso di autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 |
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro | D.lgs. N. 81/2008 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13, del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Art. 67, c.1 lett. A) d.lgs. 06/09/2011, n. 159 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[4]
Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA Unica (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia del documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q | SCIA prevenzione incendi | Sempre in caso di autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 |
Richieste di autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA condizionata (a pena di irricevibilità):
Allegato | Denominazione | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | SCIA prevenzione incendi | Sempre in caso di autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 |
q | Documentazione per rilascio di autorizzazione unica ambientale (AUA) per scarico delle acque | in caso di autorimessa con lavaggio auto e scarico acque |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q | Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale | Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Morali: costituisce impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 11 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[5].
Requisiti specifici
Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio e di destinazione d’uso.
Rispetto norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Osservanza disposizioni sugli scarichi di acque reflue ex D.lgs. n. 152/06 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR n. 59/13).
Rispetto norme prevenzione incendi, in caso di autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2, di cui al D.P.R. n. 151/2011, Allegato I, punto n. 75.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia unica[6] può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
L’Attività oggetto della SCIA condizionata[7] può essere avviata solo dopo il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). L’AUA[8] è rilasciata dalla Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa (art. 124, c.7, D.lgs. 152/2006) e confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP ovvero nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14, L. n. 241/90.
Qualora, dai controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ….. giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000
[1] Rientrano nella definizione di autorimesse anche i parcheggi a cielo aperto di veicoli, connessi ad altre attività (quali ad es. attività di intrattenimento, attività ricettive, etc.), in presenza di servizio di custodia a pagamento, anche temporaneo;
[2] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[5] Art. 11. Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;
[6] SCIA per avvio dell’attività più Scia prevenzione incendi;
[7] SCIA per avvio dell’attività più SCIA prevenzione incendi più AUA per scarico acque;
[8] Prevista in caso di autorimessa con lavaggio auto e scarico acque;
Documenti
Per visionare la modulistica è possibile accedere allo Sportello Unico delle Attività Produttive attraverso il seguente link: impresainungiorno.gov.it
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Distributori di carburante
- installazione ed esercizio di nuovo impianto;
- esercizio provvisorio;
- aggiunta carburanti in esercizi esistenti;
- trasferimento di titolarità;
- subentro nuovo gestore senza trasferimento titolarità;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare ed esercitare l’attività di distribuzione di carburante.
DESCRIZIONE
L’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, ai sensi del D.lgs. n. 32/1998, sono esercitate previa autorizzazione del comune in cui sono svolte , subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore [1] , alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria,ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni ed alle norme di prevenzione incendi. Insieme all’autorizzazione il comune rilascia i titoli edilizi necessari.
Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio i nuovi impianti, quelli sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con aggiunta di altri carburanti devono essere collaudati su richiesta del titolare da apposita commissione nominata dal comune.
Le verifiche sull’idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica.
Nelle more del collaudo, le regioni possono prevedere l’autorizzazione provvisoria all’esercizio per gli impianti che la richiedono.
Contestualmente all’iscrizione all’anagrafe, i titolari degli impianti di distribuzione carburanti, dovranno rendere la dichiarazione prevista all’art. 1, c.102 della stessa L. n. 124/2017 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 o, in alternativa, perizia giurata di tecnico abilitato), indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico, alla regione competente, all’amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, contenente l’attestazione che l’impianto ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali o che, pur ricadendo in una fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento da completare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della L. n. 124/2017 .
Per finalità di semplificazione e alleggerimento degli oneri a carico delle imprese e, in particolare per consentire loro un unico invio, la Conferenza Unificata nella seduta dell’8 marzo 2018, ha sancito che l’iscrizione all’anagrafe impianti ed i relativi adempimenti, vengano eseguiti esclusivamente mediante apposita piattaforma informatica del MiSE realizzata all’interno del portale impresainungiorno.gov.it.
La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell’autorizzazione ad altri soggetti, denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita [2] dell’uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell’autorizzazione.
I gestori degli impianti di distribuzione carburanti che siano anche titolari dell’autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea art. 17, L. n. 27/2012).
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Nell’area degli impianti di distribuzione carburanti è consentita, previa comunicazione al comune e nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e ambientale:
a) la somministrazione di alimenti e bevande ex art. 5, c.1, lett. b), L. n. 287/91;
b) l’apertura di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto e l’esercizio della rivendita di tabacchi, presso gli impianti con una superficie minima di 500 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa a condizione che l’ente proprietario/gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.
Tali attività, di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti che può, tuttavia, consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Nelle aree di servizio autostradali tali attività possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio (art. 28, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con L. n. 111/2011).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.Lgs. n. 32/1998;
- D.P.R. n. 151/2011;
- D.Lgs. n. 152/2006;
- D.P.R. n. 59/2013;
- D.Lgs. n. 59/2010;
· Legge n. 241/1990;
· D.lgs. n. 126/2016;
· D.lgs. n. 222/2016;
· D.Lgs. n. 159/2011 “ Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”;
· Legge n. 124/2017.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario :
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici modelli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
|
87 |
Installazione ed esercizio di nuovo impianto;
Esercizio provvisorio; Aggiunta carburanti in impianti esistenti. |
Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 gg.) più SCIA | Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio ed aggiunta carburanti in impianti esistenti più SCIA prevenzione incendi:
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
D.lgs. n. 32/1998 art. 1, c.1, 2 e 3
D.P.R. n. 151/2011 |
scarico acque in caso di lavaggio auto | Autorizzazione | Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio ed aggiunta carburanti in impianti esistenti più AUA per scarico acque:
In caso di presenza di lavaggio auto, l’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente. La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione . |
D.lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss.
D.P.R. n. 59/2013 D.P.R. n. 151/2011 |
|
88 | Trasferimento di titolarità
Subentro nuovo gestore senza trasferimento della titolarità |
Comunicazione | Comunicazione per trasferimento di titolarità , subentro nuovo gestore (senza trasferimento della titolarità) più comunicazione per voltura prevenzione incendi:
Comunicazione al SUAP che, in caso di trasferimento di titolarità, la trasmette a Regione e Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) entro 15 giorni. Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
D.lgs. n. 32/1998, art. 1, c.4, 6 e 6-bis
D.P.R. n. 151/2011 |
Cessazione | Comunicazione |
Alla presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta , anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[3], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1,.L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
In caso di impianti di distribuzione di carburanti con lavaggio auto e scarico acque, l’istanza di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale viene trasmessa dal SUAP all’autorità competente (Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale). Il Suap ne verifica, in accordo con l’autorità competente, la correttezza formale e, qualora quest’ultima riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.
Elenco stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2, c.2 D.lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Ubicazione e caratteristiche dell’impianto | Art. 1, c.2, d.lgs. N. 32/1998 |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, ambientali, stradali, fiscali, di tutela dei beni storici ed artistici, delle norme programmatiche regionali e di quelle di prevenzione incendi [4] | Art. 1, c.2, d.lgs. N. 32/1998 |
Possesso requisiti di onorabilità ex art. 71, d.lgs. N. 59/2010 [5] | Art. 71, d.lgs. N. 59/2010 |
Assenza cause di decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia) [6] | Art. 67, c.1 lett. A) d.lgs. N. 159/2011 |
Rispetto norme ambientali in caso di impianti con lavaggio auto e scarico acque [7] | Art. 124 e ss., d.lgs. 03/04/2006, n. 152 |
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro [8] | D.lgs. N. 81/2008 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13, del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Art. 67, c.1, lett. A), d.lgs. 06/09/2011, n. 159 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[9]
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la domanda |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
SCIA prevenzione incendi | Sempre |
q |
Documentazione per rilascio di autorizzazione unica ambientale (n AUA) per scarico delle acque | In caso di impianti con lavaggio auto e scarico acque |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la Comunicazione |
q |
Copia del documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la Comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Voltura prevenzione incendi | Sempre in caso di trasferimento di titolarità e subentro di nuovo gestore senza trasferimento della titolarità |
q |
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale | In caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
– Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Morali: non possono esercitare attività commerciale (art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.):
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza ”.
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3-bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).
Requisiti specifici
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Rispetto norme di sicurezza stradale, fiscali, di tutela dei beni storici ed artistici e norme programmatiche regionali.
Osservanza disposizioni sugli scarichi di acque reflue ex D.lgs. n. 152/06 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR n. 59/2013).
Rispetto norme prevenzione incendi , di cui al D.P.R. n. 151/2011.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 1, c3 del D.lgs. n. 32/1998, il procedimento autorizzatorio è soggetto ad un termine non superiore a novanta giorni dal ricevimento dell’istanza , entro cui le domande devono ritenersi accolte se non viene comunicato il diniego.
L’AUA [10] è rilasciata dalla Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa (art. 124, c.7, D.lgs. 152/2006) e confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP ovvero nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14, L. n. 241/90, nel rispetto dei termini procedimentali di cui all’art. 1, c.3 del D.lgs. n. 32/1998.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10-bis, L. n. 241/1990, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
L’attività oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, dai controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’ art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ……… giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità. Le comunicazioni di trasferimento di titolarità, sono trasmesse dal Suap alla Regione e Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) entro 15 giorni.
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.
[2] Il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione, dei carburanti
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[10] Prevista in caso di impianti con lavaggio auto e scarico acque;
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Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’esercizio dell’attività di autoriparazione, sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare l’attività di officine di autoriparazione.
DESCRIZIONE
Per attività di autoriparazione s’intende la manutenzione e riparazione dei veicoli e complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e cose nonché tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di loro componenti e l’installazione di impianti e componenti fissi. Sono soggette alla stessa disciplina anche le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli e le imprese di autotrasporto merci per conto terzi iscritte all’Albo degli autotrasportatori che svolgano, con carattere strumentare o accessorio attività di autoriparazione, nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.[1]
L’attività di autoriparazione si distingue in: a) meccatronica (al posto delle precedenti meccanica-motoristica ed elettrauto)[2]; b) carrozzeria; c) gommista (L. n. 122/1992, come modificata dall’art. 1, L. n. 224/2012,).
La dotazione di attrezzature per l’esercizio dell’attività è stabilita ed aggiornata con Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con cadenza biennale.
Ciascuna impresa deve documentare per ogni unità locale sede di officina, la preposizione di un Responsabile tecnico in possesso dei requisiti personali e tecnico professionali di cui
all’art. 7 della L. n. 122/92. Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell’officina.[3]
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Le installazioni e collegamenti fissi con l’impianto elettrico dei veicoli (es. installazione apparecchiature ricetrasmittenti) rientrano, anche se marginali, negli interventi soggetti alla L. n. 122/1992 (Parere Ministero Sviluppo Economico prot. n. 52372 del 31 marzo 2014).
Le officine di autoriparazione che montano o riparano i tachigrafi digitali devono richiedere la previa autorizzazione Ministeriale e l’iscrizione nell’Elenco dei montatori o delle officine autorizzate” tenuto dall’Unione nazionale delle Camere di Commercio (Unioncamere).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- L. n. 224/2012 “… disciplina dell’attività’ di autoriparazione”;
- D.P.R. n. 558/1999 “…semplificazione della disciplina (…) registro delle imprese …”,
- D.lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato…”;
- L. n. 122/1992 “… disciplina dell’attività di autoriparazione”;
- Legge n. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- D.P.R. n. 227/11 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi…”;
- D.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- D.P.R. n. 59/2013 “… disciplina dell’autorizzazione unica ambientale”;
- Legge n. 241/1990, D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa o artigiana;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio (nel registro/albo corrispondente).
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
89 | Esercizio di attività Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti
Con impatto acustico: |
L. n. 224/2012
D.P.R. n. 558/1999, art. 10 D.lgs. n. 112/1988, art. 22 L. n. 122/1992 L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013 |
||
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; | a) SCIA unica | a) SCIA per avvio dell’attività più comunicazione di impatto acustico:
La SCIA unica comprende la comunicazione di impatto acustico mediante compilazione di apposito modulo allegato alla SCIA unica. |
||
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione | b)SCIA condizionata | b) SCIA per l’avvio dell’attività più nulla osta d’impatto acustico:
La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. |
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Prevenzione incendi in caso di:
a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi, per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq; b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti. |
SCIA unica | SCIA per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi.
La Scia prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF. |
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punti 53 e 54 | |
Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero non superiore a 20 kg[4] | SCIA condizionata | SCIA per avvio dell’attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:
L’istanza per l’autorizzazione generale o l’AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP contestualmente alla SCIA. Resta ferma la facoltà di richiedere l’autorizzazione nell’ambito dell’AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l’autorizzazione di carattere generale. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale. In caso di AUA la Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. |
D.lgs. n. 152/2006, art. 272, c.2, Parte V, Allegato IV Parte II
D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a) |
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Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero superiore a 20 kg | SCIA condizionata | SCIA per avvio dell’attività più AUA per emissioni in atmosfera:
L’istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente. La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione. |
D.lgs. n. 152/2006, art. 269
D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a) |
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90 | Subingresso | Comunicazione | In caso di emissione di rumori superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza, l’istanza e la documentazione d’impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per eliminare o ridurre le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP. | L. n. 224/2012
D.P.R. n. 558/1999, art. 10 D.lgs. n. 112/1998, art. 22 D.P.R. n. 387/1994 L. n. 122/1992 L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013 |
Prevenzione incendi in caso di:
a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi, per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq; b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti. |
Comunicazione | Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:
Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.
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Cessazione | Comunicazione |
Alla presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con la sua effettiva presentazione[5], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20 c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice civile, |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio e tipologia attività | Art. 1, c.2, l. N. 122/1992 |
Possesso requisiti morali e professionali del titolare/Responsabile Tecnico[6] | Art. 10, c.4, D.P.R. n. 558/1999 e art. 7, L. N. 122/1992 |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso, igienico-sanitarie[7] | Disposizioni urbanistiche e igienico-sanitarie comunali |
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[8] | D.lgs. N. 81/2008 |
Rispetto norme prevenzione incendi[9] | D.P.R. n. 151/2011, Allegato I, punti 53 e 54 |
Osservanza disposizioni in materia di impatto acustico[10] | L. N. 447/1995 |
Osservanza disposizioni in materia di emissioni in atmosfera[11] | D.lgs. N. 152/06 e d.p.r. n. 59/2013 |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[12] | Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi[13] | Art. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13, del d.lgs. N. 196/2003 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[14]
Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia del documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del Titolare/Responsabile Tecnico (Allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Comunicazione di impatto acustico | Sempre, in caso di emissioni sonore non superiori alle soglie della zonizzazione comunale |
q | SCIA per prevenzione incendi | Sempre in caso di officine e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq o di officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti |
Richiesta di altre autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA condizionata (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico | Sempre in caso di emissioni sonore superiori alle soglie della zonizzazione comunale |
q | Autorizzazione generale o AUA (in caso di più autorizzazioni) per emissioni in atmosfera | Sempre in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q | Comunicazione per voltura prevenzione incendi | Nel caso di officine e carrozzerie di superficie coperta superiore a 300 mq e di officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti |
q | Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale | Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA condizionata |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio e di destinazione d’uso.
Rispetto norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Osservanza disposizioni in materia di impatto acustico (L. n. 447/1995).
Osservanza disposizioni in materia di emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero, ex D.lgs. n. 152/06 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR n. 59/13 in caso di più autorizzazioni).
Rispetto norme prevenzione incendi, in caso di in caso di officine e carrozzerie di superficie coperta superiore a 300 mq o di officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti, di cui al D.P.R. n. 151/2011, Allegato I, punti 53 e 54.
Requisiti personali generali:
Costituisce impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività di autoriparazione, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
In caso di impresa individuale, i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale Direttore Tecnico; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal Responsabile tecnico e dai soggetti indicati dall’art. 85, c. 1 e 2 del D.lgs. n. 159/2011.
Requisiti personali specifici in capo al Responsabile Tecnico[15]:
- a) cittadinanza italiana o di altro Stato della Comunità europea o di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;
- b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nell’esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all’art. 1, c.2, L. n. 122/1992, per i quali é prevista una pena detentiva.
Requisiti professionali in capo al Responsabile Tecnico[16]:
Il Responsabile tecnico, ai sensi dell’art. 7, L. n. 122/1992, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:
- aver esercitato, per almeno tre anni nell’arco degli ultimi cinque, l’attività di autoriparazione come dipendente (operaio qualificato), titolare, socio o familiare collaboratore nell’ambito di imprese operanti nel settore;
- aver frequentato con esito positivo un apposito corso regionale teorico – pratico di qualificazione oppure aver conseguito un titolo di studio a carattere tecnico – professionale attinente all’attività, seguiti da almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione come operaio qualificato nell’arco degli ultimi cinque;
- aver conseguito in materia tecnica attinente all’attività un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.
Ai sensi dell’art. 6, L. n. 25/1996, sono abilitati i titolari/soci di imprese, ancorché cessate, che dimostrino di avere svolto professionalmente l’attività in periodi pregressi all’entrata in vigore della Legge n. 122/1992, per una durata non inferiore ad un anno, essendo stati iscritti per tali attività nell’Albo delle Imprese Artigiane o nel Registro delle Ditte.
Nel caso di requisito tecnico-professionale maturato all’estero occorre il preventivo riconoscimento del Ministero dello Sviluppo Economico.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia unica[17] può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
L’Attività oggetto della SCIA condizionata[18] può essere avviata solo dopo il rilascio dell’Autorizzazione Generale (ex art. 272, c.2, D.lgs. n. 152/2006 e art. 7, DPR n. 59/2013) o dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA, ex art 29 bis e ss. del D.lgs. n. 152/2006 in caso di pluralità di autorizzazioni). L’Autorizzazione generale e l’AUA sono rilasciate dalla Regione o dalla diversa autorità indicata dalla normativa regionale e confluiscono nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP ovvero nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14, L. n. 241/90.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ……. giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Non rientrano nell’attività’ di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l’attività agromeccanica provviste di officina, la costruzione di veicoli speciali, di costruzione di autocarrozzerie e, in genere di trasformazione di veicoli, in quanto tali attività sono regolate dalle norme in materia di omologazione, la riparazione, manutenzione di macchine per il movimento terra provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc.) riconducibili alla categoria delle macchine operatrici previste dall’art. 58 del codice della strada in quanto non possono considerarsi adibite al trasporto su strada di persone o cose.
[2] L’art. 3 della L. n. 224/2012, prevede il seguente regime transitorio: a) le imprese che, alla data della sua entrata in vigore (5 gennaio 2013), risultano già iscritte nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane e abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica; b) le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, sono iscritte nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane e sono abilitate all’attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto possono proseguire per i cinque anni successivi alla medesima data le rispettive attività (fino al 05/01/2018); entro tale termine, viene prevista la frequenza obbligatoria di un corso professionale per i responsabili tecnici; c) le persone preposte alla gestione tecnica che abbiano compiuto 55 anni alla data di entrata in vigore della legge di modifica (5 gennaio 2013) possono proseguire l’attività fino al compimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Entro il 5/1/2018, i Responsabili Tecnici di imprese abilitate ad una sola sezione, se non sono in possesso di altri requisiti tecnico-professionali (art. 7, comma 2, lettere a) e c) della L. n. 122/1992), devono frequentare con esito positivo il corso di formazione professionale integrativo per l’attività di “meccatronica”.
[3] Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno.
[4] La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle regioni (o dalle Province);
[5] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[10] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[11] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[12] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[13] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[14] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[15] Ove in possesso dei requisiti professionali, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell’officina; mentre Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno;
[16] Ove in possesso dei suddetti requisiti, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell’officina; mentre Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno;
[17] SCIA per avvio dell’attività più Comunicazione di impatto acustico più Scia prevenzione incendi;
[18] SCIA per avvio dell’attività più Nulla osta di impatto acustico in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione più Autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero;
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Attività di acconciatore
- apertura;
- trasferimento di sede;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare l’attività di acconciatore.
DESCRIZIONE
Per attività di acconciatore si intendono tutti i trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni mediche, curative o sanitarie, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare (L. 17/08/2005, n. 174).
I trattamenti possono essere svolti anche con l’applicazione dei prodotti cosmetici. Alle imprese esercenti l’attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 114/1998.
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di legge che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività.
Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla L. 14 febbraio 1963, n. 161, assumono la denominazione di «attività di acconciatore».
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti da leggi e regolamenti regionali. L’attività può essere, altresì, esercitata anche nei luoghi di cura, riabilitazione, detenzione e nelle caserme o in altri luoghi previa stipula di apposite convenzioni con pubbliche amministrazioni. Non è, invece, consentita l’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
Le imprese esercenti l’attività di acconciatore, ricorrendo alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge, possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell’impresa, purché in possesso dell’abilitazione prescritta.
Nell’ambito dell’attività di acconciatore è possibile consentire l’utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite) ad altri acconciatori in possesso dei prescritti titoli abilitativi (c.d. “affitto di poltrona”), nel rispetto delle ulteriori disposizioni legislative nazionali e regionali in materia contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Risoluzione 31/01/2014, n. 16361, ha individuato gli aspetti di cui gli enti locali possono tenere conto nella disciplina di dettaglio dei relativi contratti, tra cui: distinzione delle attività, in termini di spazi, responsabilità, tenuta della contabilità, adempimenti fiscali, esclusione dell’uso promiscuo degli strumenti utilizzati dal concedente e dall’affittuario di poltrona etc..
L’attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista, anche in forma di imprese esercitate nella stessa sede o mediante la costituzione di una società; è in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.
Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi propri, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge n. 174/2005;
- Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito con Legge 2 aprile 2007, n. 40;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 152/2006;
- D.P.R. n. 59/2013;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa o artigiana;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici modelli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
91 | Apertura
Trasferimento di sede Attività di acconciatore (parrucchiere e barbiere) |
SCIA | L. n. 174/2005, art. 2, c. 2, 3 e 4
D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c.2 |
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Apertura
Trasferimento di sede Attività di acconciatore (parrucchiere e barbiere) con consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività. |
SCIA condizionata | SCIA per apertura, trasferimento di sede dell’attività più AUA per scarico acque:
L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente. La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione. |
D.lgs. n. 152/2006, art. 124
D.P.R. n. 59/2013, artt. 3 e 4 |
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Subingresso | Comunicazione | |||
Cessazione | Comunicazione |
Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
L’istanza di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale viene trasmessa dal SUAP del Comune all’autorità competente (Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale). Il Suap ne verifica, in accordo con l’autorità competente, la correttezza formale e, qualora quest’ultima riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.
Elenco stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2, c.2 D.lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione | Norme che ne prevedono la produzione
|
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio | Art. 2. C.2, l. N. 174/2005 |
Possesso dei requisiti di qualificazione professionale | Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40 |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie | Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40 |
Designazione e presenza responsabile tecnico | Art. 3, commi 5 e 5 bis, l. N. 174/2005 |
Conformità arredi e attrezzature | Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40 |
Regolamento locale settoriale | Disposizioni locali |
Assenza cause di decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia) | Art. 67, c.1 lett. A) D.lgs. N. 159/2011 |
Conformità delle attrezzature alle normative vigenti | Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40 |
Rispetto norme ambientali (autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura) | Art. 124, d.lgs. 03/04/2006, n. 152 |
Rispetto norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro | D.lgs. N. 81/2008 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Art. 67, c.1 lett. A) d.lgs. 06/09/2011, n. 159 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[2]
Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia del documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico (allegato B del modello + copia del documento d’identità) | Nel caso di apertura in presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante |
q | Dichiarazione di accettazione del responsabile tecnico (Allegato C del modello + copia del documento d’identità) | In presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante |
q | Planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con layout superfici di vendita, attrezzature, arredi | Sempre obbligatoria (Eccettuato il caso di affitto di poltrona) |
q | Relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio | Sempre obbligatoria (Eccettuato il caso di affitto di poltrona) |
Altre Segnalazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):
Allegato | Denominazione | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Scia per insegna di esercizio | In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la SCIA) |
Richieste di autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA condizionata (a pena di irricevibilità):
Allegato | Denominazione | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Documentazione per rilascio di autorizzazione unica ambientale (AUA) per scarico delle acque | In caso di attività di acconciatore con consumo idrico giornaliero superiore ad 1 mc al momento di massima attività |
q | Documentazione per rilascio autorizzazione per insegna di esercizio | In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la domanda di autorizzazione) |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q | Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale | Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Morali: costituisce impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Requisiti specifici
Osservanza delle vigenti norme di sicurezza e igienico-sanitarie.
Possesso dell’Abilitazione professionale previo superamento di esame tecnico-pratico, a seguito della frequenza di corsi professionali riconosciuti dagli organi pubblici competenti di cui all’articolo 3, Legge n. 174/2005.
Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio e di destinazione d’uso.
Osservanza delle disposizioni sugli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al D.lgs. n. 152/2006 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR n. 59/2013).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’Attività oggetto della SCIA condizionata[3] può essere avviata solo dopo il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). L’AUA[4] è rilasciata dalla Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa (art. 124, c.7, D.lgs. 152/2006) e confluisce nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi di cui all’art.14 della L. n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ……… giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.ù
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[3] SCIA per apertura, trasferimento di sede dell’attività più AUA per scarico acque;
[4] Prevista in caso di consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività;
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Attività di estetista
- avvio dell’attività;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare l’attività di estetista.
DESCRIZIONE
Per attività di estetista, si intendono tutte le prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione e attenuazione degli inestetismi presenti. Sono escluse da tale attività le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico (L. n. 1/90).
L’attività può essere svolta con tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla L. n. 1/90 e con l’applicazione dei prodotti cosmetici.
Alle imprese artigiane esercenti l’attività di estetista, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 114/1998.
Non possono esercitare l’attività i soggetti non iscritti all’Albo imprese artigiane ex art. 5, L. 08/08/85, n. 443, o nel Registro imprese ex art. 8, L. 29/12/93, n. 580.
Nel caso di esercizio dell’attività in forma societaria, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività devono essere in possesso della qualificazione professionale.
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetica, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di legge che deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’attività di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi, dalle norme di programmazione regionale e dai regolamenti comunali. Non è, invece, consentita l’attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.
L’attività di estetista può essere svolta anche unitamente a quella di acconciatore: in tal caso, i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l’esercizio delle rispettive attività.
Nell’ambito dell’attività di estetica è possibile consentire l’utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite) ad altri estetisti in possesso dei prescritti titoli abilitativi (c.d. “affitto di cabina”), nel rispetto delle ulteriori disposizioni legislative nazionali e regionali in materia contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Risoluzione 31/01/2014 n. 16361, ha individuato alcuni degli aspetti che i Comuni potrebbero considerare nella disciplina di dettaglio di tali contratti, tra cui: distinzione delle attività in termini di spazi, responsabilità, tenuta della contabilità, adempimenti fiscali, esclusione dell’uso promiscuo degli strumenti utilizzati dal concedente da parte dell’affittuario di cabina.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n. 1/1990 “Disciplina dell’attività di estetista”;
- Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n.7 convertito con Legge 2 aprile 2007, n. 40;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa o artigiana;
- procedere all’iscrizione all’Albo delle Imprese artigiane o nel Registro Imprese della Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici modelli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
92 | Attività di estetista | SCIA | L. n. 1/1990, artt. 2, 4, c. 5, 6 e 10, c.1
D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c.2 |
|
Subingresso | Comunicazione | |||
Cessazione | Comunicazione |
Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex art. 19, c.3 L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2, c.2 D.lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione | Norme che ne prevedono la produzione
|
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio | Art. 2, comma 1, l. N. 1/1990 |
Dati relativi al titolo abilitativo edilizio e permesso di agibilità | Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40 |
Possesso dei requisiti di qualificazione professionale | Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40 |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie | Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40 |
Designazione e presenza responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali | Art. 3, comma 01, l. N. 1/1990 |
Conformità locali/arredi/attrezzature e loro modifiche | Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40 |
Regolamento locale settoriale | Disposizioni locali |
Assenza cause di decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia) | Art. 67, c.1 lett. A) D.lgs. N. 159/2011 |
Rispetto norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro | D.lgs. N. 81/2008 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13, d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Art. 67, c.1, lett. A), d.lgs. 06/09/2011, n. 159 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[2]
Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia del documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico (allegato B del modello + copia del documento d’identità) | Nel caso di apertura in presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante |
q | Dichiarazione di accettazione del responsabile tecnico (Allegato C del modello + copia del documento d’identità) | In presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante |
q | Planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con layout superfici di vendita, attrezzature, arredi | Sempre obbligatoria (eccettuato il caso di affitto di cabina) |
q | Relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio | Sempre obbligatoria (eccettuato il caso di affitto di cabina) |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q | Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale | Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Morali: costituisce impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Requisiti specifici
Osservanza delle vigenti norme di sicurezza e igienico-sanitarie.
Possesso dell’Abilitazione professionale previo superamento di esame tecnico-pratico, secondo le modalità di cui all’art. 3, c.1, L. n. 1/1990.
Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio e di destinazione d’uso.
Osservanza delle disposizioni sugli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al D.lgs. n. 152/2006 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR n. 59/2013).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
Qualora fosse necessario acquisire l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)[3] occorre produrre la SCIA condizionata[4] e l’attività può essere avviata solo dopo il suo rilascio. L’AUA è rilasciata dalla Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa (art. 124, c.7, D.lgs. 152/2006) e confluisce nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi di cui all’art.14 della L. n. 241/90.
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ……. giorni dal ricevimento sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[3] Prevista in caso di consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività;
[4] SCIA per avvio dell’attività più AUA per scarico acque;
Documenti
Per visionare la modulistica è possibile accedere allo Sportello Unico delle Attività Produttive attraverso il seguente link: impresainungiorno.gov.it
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Attività di arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa
TIPOLOGIE DI PRATICHE: Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa sono le seguenti:- avvio dell’attività;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
- Legge n. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- D.P.R. n. 227/2011 “Regolamento … semplificazione di adempimenti amministrativi…”;
- D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- D.P.R. n. 59/2013;
- D.P.R. n. 151/2011;
- Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione all’Albo delle Imprese/Registro Imprese artigiane.
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
95 | Avvio dell’attività | SCIA | ||
in caso di tipografie e litografie con impatto acustico: | L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013 | |||
|
SCIA unica | a) SCIA per avvio dell’attività più comunicazione di impatto acustico: La comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica. | ||
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione | SCIA condizionata | b) SCIA per l’avvio dell’attività più nulla osta d’impatto acustico: La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA condizionata. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. | ||
in caso di tipografie litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti | SCIA unica | SCIA per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF. | D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 76 | |
In caso di scarico di acque reflue industriali | SCIA condizionata | SCIA per avvio dell’attività più AUA per scarico acque: L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA condizionata ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente. La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione. | D. Lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss. D.P.R. n. 59/2013 | |
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 Kg[6] | SCIA condizionata | SCIA per avvio dell’attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera: L’istanza per l’Autorizzazione generale o AUA in caso di più autorizzazioni deve essere presentata al SUAP. Resta ferma la facoltà di richiedere l’Autorizzazione nell’ambito dell’AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l’Autorizzazione di carattere generale. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale. In caso di AUA la Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. | D.lgs. n. 152/2006, art. 272, c.2 e parte II, Allegato IV alla parte V D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. b) | |
Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera, in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) superiore a 30 Kg | SCIA condizionata | SCIA per avvio dell’attività più AUA per emissioni in atmosfera: L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente. La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione. | D.lgs. n. 152/2006, art. 269 D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. b) | |
Subingresso | Comunicazione | |||
Cessazione | Comunicazione |
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio e tipologia attività | Norme di prevenzione incendi e ambientali |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso, igienico-sanitarie[8] | Disposizioni urbanistiche e igienico-sanitarie comunali |
Assenza cause di decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia)[9] | Art. 67, c.1 lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Conformità attrezzature alle prescrizioni delle vigenti normative[10] | Normative di sicurezza settoriali |
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[11] | D.lgs. N. 81/2008 |
Rispetto norme di acustica [12] | L. N. 447/1995, art. 8 |
Rispetto norme in materia di scarichi di acque reflue ed emissioni in atmosfera[13] | Art.124, art. 272, c.2 e parte ii, allegato iv alla parte v, art. 269 e d.p.r. n. 59/2013, art. 7 e allegato i, lett. B) |
Rispetto norme antincendio, in caso di tipografie e litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti[14] | D.p.r. n. 151/2011 – allegato i, punto 76 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13, d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss. Del DPR n. 445/2000 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Artt. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011 |
Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale | Art. 2, c.2, d.lgs. N. 126/2016 |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia del documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Comunicazione di impatto acustico | Sempre, in caso di emissioni sonore non superiori alle soglie della zonizzazione comunale |
q | SCIA per prevenzione incendi | Sempre in caso di tipografie e litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico | Sempre in caso di emissioni sonore superiori alle soglie della zonizzazione comunale |
q | AUA per scarico acque reflue industriali | Sempre in caso di scarico acque reflue industriali |
q | Autorizzazione generale o AUA (quest’ultima in caso di più autorizzazioni ovvero quando le Regioni non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali) per emissioni in atmosfera | Sempre in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 Kg |
q | Autorizzazione ordinaria (o AUA in caso di più autorizzazioni) alle emissioni in atmosfera | Sempre in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) superiore a 30 Kg |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q | Comunicazione per voltura prevenzione incendi | Sempre in caso di subentro in tipografie e litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti |
q | Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale | Nel caso di cessazione dell’attività |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato; ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo | Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA condizionata |
[1] Sistema di stampa diretta, che si esegue mediante matrice a rilievo, composta manualmente con caratteri mobili, oppure mediante un procedimento di composizione meccanica;
[2] Metodo di stampa con matrice piana che utilizza un procedimento fisico-chimico, basato sulla repulsione fra acqua e sostanze grasse: la selezione dell’immagine avviene umidificando le zone bianche, che respingono i grassi, e inchiostrando con sostanze grasse le zone scure;
[3] Metodi stampa a colori, a mezzo di uno schermo di seta teso su un telaio; la, seta viene sgrassata e pulita prima di provvedere, con metodi diversi, a differenziarne le parti che devono risultare permeabili agli inchiostri, da quelle impermeabili.
[4] Tecnica e arte di riprodurre immagini non in movimento, in bianco e nero o a colori, su un materiale che cambia colore a contatto con la luce o su un supporto digitale;
[5] Tecnica di riproduzione che sfrutta la repulsione di liquidi, ovvero acqua e sostanze, quali inchiostri e olio: essa può essere indiretta, ossia quando l’inchiostro viene trasferito da una lastra sul caucciù e successivamente sulla carta (c.d. stampa offset) ovvero diretta, quando l’inchiostro viene trasferito direttamente dalla matrice (la lastra in alluminio) al supporto. La tecnica di stampa offset si differenzia della litografia, in cui il foglio è in contatto diretto con la lastra di alluminio, poiché il processo offset impiega dei cilindri a contatto tra loro;
[6] Tale disciplina si applica quando le Regioni (o le province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province);
[7] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[9] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[10] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[11] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[12] a> Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[13] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[14] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[15] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
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Attività di tinto-lavanderie a lavorazione manuale e/o meccanica
TIPOLOGIE DI PRATICHE: Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di tinto-lavanderia sono le seguenti:- avvio dell’attività;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
- Legge n. 84/2006 “Disciplina dell’attività professionale di tinto-lavanderia”;
- D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”
- D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- D.P.R. n. 59/2013;
- Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994 “Elenco delle industrie insalubri…”;
- D.P.R. n. 151/2011;
- Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
- ”D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione all’Albo delle Imprese artigiane, exart.5, L. n. 443/1985 o nel Registro imprese della Camera di Commercio ex art. 8, L. n. 580/1993.
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
94 | Attività di tinto-lavanderie a lavorazione manuale/meccanica | SCIA | SCIA per apertura, | L. n. 84/2006 D.lgs. n. 59/2010, art. 79 |
in caso di utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso | SCIA unica | SCIA per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF. | D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 74 | |
Scarichi di acque reflue industriali in caso di impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino oltre 100 Kg di biancheria al giorno | SCIA condizionata | SCIA per avvio dell’attività più AUA per scarico acque: L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA condizionata ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente. La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione | D. Lgs. n. 152/2006, art. 124 D.P.R. n. 59/2013 | |
Autorizzazione generale o AUA alle emissioni in atmosfera, in caso di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle puli-tinto-lavanderie a ciclo chiuso[2] | SCIA condizionata | SCIA per avvio dell’attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera: L’istanza per l’Autorizzazione generale o AUA in caso di più autorizzazioni deve essere presentata contestualmente alla SCIA condizionata ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente. Resta ferma la facoltà di richiedere l’Autorizzazione nell’ambito dell’AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l’Autorizzazione di carattere generale. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazioneo al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale. In caso di AUA la Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. | D. Lgs. n. 152/2006, art. 275, c.20, Parte VII, Allegato III alla parte V | |
Subingresso | Comunicazione | |||
Cessazione | Comunicazione |
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio | Art. 79, c.1, d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i. |
Dati relativi al titolo abilitativo edilizio | Regolamenti locali |
Tipologia dell’esercizio | Art. 2, c.1, l. N. 84/06 e art. 79, c.1, d.lgs. N. 59/10 |
Esercizio del servizio di raccolta e recapito capi[4] | Art. 4, commi 3 e 4, legge n. 84/2006 |
Responsabile tecnico | Art. 2, c. 2 e art. 4, c. 1, l. N. 84/2006 |
Assenza cause di decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia)[5] | Art. 67, c.1 lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Rispetto Regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, Regolamenti edilizi, norme urbanistiche e di destinazione d’uso e norme di sicurezza e igienico-sanitarie[6] | Regolamenti locali |
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[7] | D.lgs. N. 81/2008 |
Conformità attrezzature alle prescrizioni delle normative vigenti[8] | Art. 3, c.2, lett. C) e d), l. N. 84/2006 |
Rispetto norme scarichi di acque reflue ed emissioni in atmosfera[9] | Artt. 124 e 275, c.20, d.lgs. N. 152/2006 |
Rispetto norme antincendio in caso impianti per produzione di calore (es. Essiccatoi a gas combusti, etc.) Alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116kw[10] | D.p.r. n. 151/2011 – allegato i, punto 74 |
Conoscenza che presso le sedi/recapiti ove si effettua raccolta/riconsegna di abiti e indumenti, tessuti e simili, deve essere apposto cartello indicante la sede dell’impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione e, nel caso di attività in forma itinerante, l’indicazione deve essere riportata sui documenti fiscali[11] | Art. 4, c.4, l. N. 84/2006 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13, d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss. Del DPR n. 445/2000 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Artt. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011 |
Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale | Art. 2, c.2, d.lgs. N. 126/2016 |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia del documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del Responsabile tecnico (Allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q | SCIA per prevenzione incendi | Sempre in caso di impianti per la produzione di calore (es. essiccatoi a gas combusti, etc.) alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116KW |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | AUA per scarico acque reflue industriali | Sempre in caso di impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico, che effettivamente trattino oltre 100 Kg di biancheria al giorno |
q | Autorizzazione generale o AUA (quest’ultima in caso di più autorizzazioni ovvero quando le Regioni non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali) per emissioni in atmosfera | Sempre in caso di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle puli-tinto-lavanderie a ciclo chiuso |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q | Comunicazione per voltura prevenzione incendi | Sempre in caso di subentro in tinto-lavanderie con impianti per la produzione di calore (es. essiccatoi a gas combusti, etc.) alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116KW. |
q | Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale | Nel caso di cessazione dell’attività |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato; ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo | Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA condizionata |
- frequenza corsi di qualificazione tecnico- professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell’arco di un anno;
- attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da inserimento di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;
- diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività;
- periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
- un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
- due anni quale titolare, socio partecipante al lavoro o collaboratore familiare degli stessi;
- tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.
[1] Il responsabile tecnico deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
“a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico- professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell’arco di un anno;- b) attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato; c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività; d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
- Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore.
[2] Tale disciplina (AUA) si applica quando le Regioni (o le province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[10] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[11] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[12] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[13] L’attività di tintolavanderia a secco, è classificata insalubre di 2^ classe al punto C/9 del D.M. 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie), ed è soggetta all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera o AUA, secondo le disposizioni del D.lgs. n. 152/2006.
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Attività di panificazione
TIPOLOGIE DI PRATICHE: Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di panificazione sono le seguenti:- apertura, trasferimento, trasformazione;
- subingresso;
- cessazione.
- la produzione e vendita di prodotti da forno, impasti e prodotti semilavorati refrigerati, congelati o surgelati;
- la vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria.
- la denominazione di “panificio” è riservata alle imprese che svolgono l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
- la denominazione di “pane fresco“è riservata al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l’impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
- la denominazione di “pane conservato“deve contenere l’indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo.
- per panificio si intende l’impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l’intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
- per pane fresco si intende il pane preparato secondo un processo di produzione continuo[1], privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante;
- per pane conservato si intende il pane non preimballato ai sensi dell’art.44 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 per cui viene utilizzato, durante la preparazione o nell’arco del processo produttivo, un metodo di conservazione ulteriore rispetto ai metodi sottoposti agli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e dell’Unione europea, da porre in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo e da esporre in scomparti appositamente riservati.
- fino al 19 febbraio 2019 è consentito utilizzare incarti o imballi con diciture o denominazioni di vendita non conformi, fermo restando quanto previsto dalle specifiche norme per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.
- Legge 4 agosto 2006, n.248 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico-sociale, (…)”;
- Regolamento n. 852/2004/CE (…) sull’igiene dei prodotti alimentari;
- D.M. n. 131/2018;
- D.Lgs. n. 114/1998;
- D.P.R. n. 151/2011;
- D.Lgs. n. 152/2006;
- D.P.R. n. 59/2013;
- Legge n. 241/1990; D.Lgs. n. 126/2016; D.Lgs. n. 222/2016;
- D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
92 | Apertura Trasferimento Trasformazione | SCIA unica | SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell’attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. | D.L. N. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 4, c.2 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
Prevenzione incendi, in caso di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 KW o utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso | SCIA unica | SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell’attività più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF | D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 74 | |
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, in caso di panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina non superiore a 1500 Kg/giorno | SCIA condizionata | SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell’attività e notifica sanitaria più autorizzazione generale o AUA[2] per emissioni in atmosfera: L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA condizionata ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente. La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione. | D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c.2, Parte V Allegato IV, parte II D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. h) | |
Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera, in caso di panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina superiore a 1500 Kg/giorno | SCIA condizionata | SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell’attività e notifica sanitaria più AUA per emissioni in atmosfera: L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente. La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione | D.Lgs. n. 152/2006, art. 269 D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. h) | |
Scarichi di acque reflue industriali in caso di produzione con un consumo idrico giornaliero superiore a 5 mc nel periodo di massima attività | SCIA condizionata | SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell’attività e notifica sanitaria più AUA per scarico acque: L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA condizionata ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente. La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione | D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 D.P.R. n. 59/2013 | |
Subingresso | Comunicazione | |||
Cessazione | Comunicazione |
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Ubicazione, caratteristiche e conformità dell’impianto[4] | Art. 4, c.2, l. N. 248/2006 |
Dati relativi al titolo abilitativo edilizio e permesso di agibilità | Art. 4, c.2, l. N. 248/2006 |
Responsabile dell’attività produttiva[5] | Art. 4, c.2, l. N. 248/2006 |
Rispetto Regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, edilizi, norme urbanistiche e di destinazione d’uso[6] | Art. 4, c.2, L. N. 248/2006 |
Assenza cause di decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia)[7] | Art. 67, c.1 lett. A), D.Lgs. N. 159/2011 |
Rispetto norme sull’igiene degli alimenti[8] | Art. 6, c.2, reg. Ce 852/2004 e art. 4, c.2, l. N. 248/2006 |
Rispetto norme antincendio in caso di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116KW o utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso[9] | D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 74 |
Rispetto norme ambientali per emissioni in atmosfera e scarico acque reflue industriali[10] | Artt. 269 e 272, c.2, d.lgs. 152/06; art. 7 e allegato i, lett. H), d.p.r. n. 59/2013; art. 4, c.2, l. N. 248/2006 |
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[11] | D.Lgs. N. 81/2008 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13, del D.Lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Art. 67 e 85, D.Lgs. N. 159/2011 |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia del documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del Responsabile dell’attività produttiva (Allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q | SCIA per notifica sanitaria | Sempre |
q | SCIA per prevenzione incendi | Sempre in caso di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 KW o utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Autorizzazione generale o AUA (in caso di più autorizzazioni ovvero quando le Regioni non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali) per emissioni in atmosfera | Sempre in caso di panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina non superiore a 1500 Kg/giorno |
q | SCIA per notifica sanitaria | Sempre |
q | AUA per emissioni in atmosfera | Sempre in caso di panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina superiore a 1500 Kg/giorno |
q | AUA per scarico acque reflue industriali | Sempre in caso di produzione con un consumo idrico giornaliero superiore a 5 mc nel periodo di massima attività |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q | Comunicazione per voltura prevenzione incendi | Sempre in caso di subentro in panifici con impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 KW o utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso. |
q | Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale | Nel caso di cessazione dell’attività |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato; ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo | Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA condizionata |
[2] Tale disciplina si applica quando le Regioni (o le province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[10] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[11] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[12] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
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Attività di applicatore di Piercing
TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di applicatore di piercing sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- trasferimento di sede;
- modifiche dei locali/attrezzature;
- variazione del Responsabile tecnico;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare l’attività di applicatore di piercing.
DESCRIZIONE
Per attività di applicatore di piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di applicatore di piercing, deve essere designato un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale prescritta, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’attività di applicatore di piercing è disciplinata da disposizioni regionali e locali che ne regolano le modalità di svolgimento, i requisiti professionali, strutturali, di sicurezza ed igienico-sanitari.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Disposizioni regionali e locali;
- D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.; D.Lgs. n. 126/2016; D.Lgs. n. 222/2016;
- D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
costituire un’impresa in forma individuale o societaria o cooperativa o artigiana;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici modelli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della SCIA, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2, c.2, D.Lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 Codice Civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio | Disciplina regionale e comunale |
Dati relativi al titolo abilitativo edilizio e permesso di agibilità | Disciplina regionale e comunale |
Responsabile tecnico | Disciplina regionale e comunale |
Modifiche dei locali/attrezzature | Disciplina regionale e comunale |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione | Art. 67 c.1 lett. A) D.Lgs. n. 159/2011; |
Rispetto Regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, edilizi, delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso, di sicurezza e igienico-sanitarie, delle disposizioni in materia di attività di applicatore di piercing, requisiti professionali, igienico-sanitari e strutturali | Disciplina regionale e comunale |
Conformità delle attrezzature alle normative vigenti | Disciplina comunitaria, nazionale e regionale |
Possesso autorizzazione scarichi acque reflue in fognatura | Art. 124, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali | D.Lgs. n. 196/2003 e reg. Ue 679/2016 |
Dichiarazione di rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 e. S.m.i. | Art. 71 e ss. Del DPR n. 445/2000 |
Dichiarazioni persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 co. 3 D.P.R. 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Art. 67, comma 1 lett. A) D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (legge antimafia) |
Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale | Art. 2, c.2, D.Lgs. n. 126/2016 |
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Documentazione da allegare alla SCIA
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia del documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione Responsabile tecnico (Allegato A, parte integrante del modello) + copia documento d’identità) | In presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante |
q | Planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con indicazione di destinazioni d’uso, superficie, altezze dei locali e degli spazi funzionali, arredi e attrezzature, resa da tecnico abilitato | Sempre obbligatoria |
q | Allegato sanitario (Allegato B, parte integrante del modello); | Sempre obbligatoria |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q | Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale | Sempre obbligatoria |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Morali: costituisce impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3- bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.Lgs. n. 159/2011).
Requisiti specifici
Osservanza delle vigenti norme di sicurezza e igienico-sanitarie.
Possesso dell’Abilitazione professionale previo superamento di esame tecnico-pratico, a seguito frequenza corsi professionali riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio e di destinazione d’uso.
Osservanza delle disposizioni sugli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR n. 59/2013).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ……… giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
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Noleggio autobus con conducente
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente sono le seguenti:
- Avvio dell’attività;
- Nulla osta;
- Variazioni;
- Cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Operatori che intendono esercitare il servizio di noleggio autobus con conducente.
DESCRIZIONE
Per noleggio di autobus con conducente, ai sensi della L. 11 agosto 2003 n. 218, si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa,per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell’importo complessivo dovuto per l’impiego e l’impegno dell’autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo[1].
Sono definite imprese di noleggio autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori (ex D.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009)[2], svolgono attività di trasporto di persone, utilizzando autobus equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente,rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio di cui all’art. 54, c.1, lett. b), del D.lgs. n. 285/1992, di cui hanno la disponibilità in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.
I contenuti e modalità delle prestazioni che le imprese devono fornire ai clienti, (anche al fine di assicurare il rispetto della normativa interna e comunitaria), sono definiti dalle regioni con propri atti legislativi o regolamentari volti a:
- stabilire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni;
- fissare modalità e procedure per l’accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell’attività.
Le regioni, inoltre, per ottenere un riferimento complessivo sul numero e distribuzione territoriale delle imprese, istituiscono il registro regionale delle imprese di noleggio di autobus con conducente e inviano annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni da esse rilasciate, specificando il numero di autobus in dotazione e di quelli acquistati con finanziamenti pubblici, per la predisposizione e aggiornamento, da parte dello stesso Ministero, dell’Elenco nazionale delle imprese di noleggio di autobus con conducente con sede sul territorio italiano (oggi Registro Elettronico Nazionale di cui all’art. 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed aggiornato dagli Uffici di Motorizzazione Civile territorialmente competenti).
L’attività è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori (stabilimento in Italia, onorabilità, idoneità finanziaria e professionale), di apposita autorizzazione da parte delle regioni o dagli enti locali a ciò delegati (Province o Comuni), in cui le imprese hanno sede legale o la principale organizzazione aziendale, la quale consente lo svolgimento professionale dell’attività e l’immatricolazione degli autobus destinati al servizio.
L’autorizzazione, da conservare in copia conforme su ogni autobus, non è soggetta a limiti territoriali, fermo restando che l’esercizio dei servizi internazionali è soggetto al possesso, da parte del titolare/legale rappresentante o di chi dirige l’attività, dell’attestato di idoneità professionale esteso all’attività internazionale.
Le regioni stabiliscono la periodicità delle verifiche per accertare la permanenza dei requisiti.
Ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n. 395/2000 le imprese di trasporto su strada di viaggiatori devono designare la persona che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, dirige l’attività di trasporto in forma continuativa ed effettiva. Tale soggetto, che deve dirigere l’attività di trasporto di una sola impresa, può essere, alternativamente:
- amministratore unico, o membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
- socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
- titolare dell’impresa individuale o familiare o collaboratore dell’impresa familiare;
- persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.
I conducenti degli autobus possono essere: lavoratori dipendenti o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.
La qualità di dipendente o lavoratore temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa, da cui, nel caso di lavoratore dipendente risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria e che deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio; la qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio[3].
Ai sensi dell’art. 11, L. n. 218/2003, le licenze di noleggio rilasciate dalle amministrazioni comunali prima che le regioni abbiano provveduto ad approvare le nuove disposizioni in materia, possono essere cedutesolo ad impresein possesso dei requisitie condizioni necessari per l’acquisizione delle nuove autorizzazioni.
Il D.M. 11 marzo 2004 ha, infine, definito i parametri di riferimento per l’applicazione delle sanzioni alle diverse tipologie di infrazioni[4].
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Fermo restando il regime autorizzatorio ex L. n. 21/92,le imprese di noleggio di autobus con conducente, sono abilitate all’esercizio dei servizi di noleggio con conducente.
Ai sensi dell’art.9, L. n. 218/2003, chiunque svolga con autobus immatricolati all’estero servizi di noleggio di autobus con conducente privi delle autorizzazioni o dei documenti di controllo previsti dalla normativa nazionale o comunitaria, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 6.000 euro, ridotta di un terzo nei casi in cui il servizio di trasporto venga effettuato con modalità diverse da quelle indicate nell’autorizzazione o nel documento di controllo.
Ai sensi dell’art.10, L. n. 218/2003, ai servizi occasionali o continuativi di noleggio di autobus con conducente interessanti il territorio di Stati non appartenenti all’Unione europea si applicano le disposizioni di accesso e di contingentamento previste dagli specifici accordi bilaterali attraverso il rilascio delle apposite autorizzazioni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
– L. 11 agosto 2003 n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”;
– D.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 “Attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998”;
– D.M. 28 aprile 2005, n. 161 “Regolamento di attuazione del D.lgs., n. 395/2000”;
– Regolamento (CE) n. 1071 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009[5];
– Legge Regionale;
– Regolamento regionale/provinciale/comunale per la disciplina dell’attività di noleggio autobus con conducente;
– L. n. 241/1990 e s.m.i.;
– D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante Nuovo Codice della Strada;
– L. 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
– D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Iscrizione all’”Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi”[6] istituito presso il Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Iscrizione all’Albo delle Imprese presso la CC.I.AA.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’istanza/comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Alla presentazione dell’istanza/Segnalazione/comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione da parte dell’interessato[7], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanze presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli di cui all’art. 20 c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/Segnalazione/comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/segnalazione/comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi del noleggiatore | Art.6, commi 1 e 2, l. 218/2003 |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2, c.1, l. 218/2003 |
Dati identificativi del direttore dell’attività | Art. 3, c.1, d.lgs. N. 395/2000; |
Iscrizione all’albo di cui all’art.1, L. N. 298/1974 | Art.4, c.1, D.lgs. N. 395/2000 |
Possesso requisiti morali[8] | Artt.5, d.lgs. N. 395/2000, artt.67, d.lgs. N. 159/2011 |
Capacità finanziaria[9] | Artt.6, d.lgs. N. 395/2000 |
Idoneità professionale[10] | Artt.7, d.lgs. N. 395/2000 |
Elementi identificativi del veicolo | Art. 1, c.2, d.lgs. N. 395/2000; |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Documentazione da allegare all’istanza/Scia (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare l’istanza |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Documentazione attestante la disponibilità del veicolo da adibire al servizio | Sempre in caso di istanza di autorizzazione |
q | Planimetria dei locali in scala 1:100 con indicazione della destinazione d’uso dei locali di rimessa; | Sempre in caso di istanza di autorizzazione |
q | Certificato di prevenzione incendi rilasciato dal competente comando dei vigili del fuoco o SCIA sostitutiva, in caso di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; | Sempre in caso di istanza di autorizzazione |
q | Valutazione previsionale di impatto acustico, se installati impianti e/o macchinari rumorosi (es. condizionatori, ponti di sollevamento, ecc); | Sempre in caso di istanza di autorizzazione |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Planimetria dei locali in scala 1:100 con indicazione della destinazione d’uso dei locali di rimessa | In caso di specifiche variazioni |
q | Valutazione previsionale di impatto acustico, se installati impianti e/o macchinari rumorosi, ad es. condizionatori, ponti di sollevamento, ecc. | In caso di specifiche variazioni |
q | Attestazione della capacità finanziaria rilasciata da impresa bancaria ai sensi del D.M. n. 161/2005 | In caso di specifiche variazioni |
q | Documentazione che attesti di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati | In caso di specifiche variazioni |
q | Copia contratto di lavoro e/o atto attributivo delle funzioni dirigenziali nel caso di preposizione alla direzione dell’impresa di persona legata da rapporto di lavoro subordinato, cui le relative attribuzioni sono state espressamente conferite | In caso di specifica variazione |
q | Fatture d’acquisto e copia del libretto di circolazione dei nuovi autobus | In caso di specifiche variazioni |
q | Documentazione attestante la regolarità dell’assunzione del personale | In caso di specifiche variazioni |
q | Autorizzazione originale. | Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento | Quando previsto dal Comune |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato
ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria in caso di presentazione dell’istanza di autorizzazione |
REQUISITI PER L’AVVIO ED ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Requisiti oggettivi:Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività presuppone:
- la disponibilità di una rimessa presso cui sostano i veicoli, ubicata su area privata, di dimensioni compatibili con il numero di mezzi utilizzati per il servizio e a norma con le disposizioni vigenti in materia urbanistica, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- un idoneo parco veicolare.
Requisiti soggettivi.
Requisiti di onorabilità (art.5, c.2, D.lgs. n. 395/2000): essi devono essere posseduti[11]:
-
- dalla persona che dirige l’attività di trasporto dell’impresa nonché l’amministratore unico, ovvero i membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della seguente lett. b), per ogni altro tipo di ente;
- dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
- dal titolare dell’impresa individuale o familiare.
Requisiti dell’idoneità professionale (art.7, 8 e 9, D.lgs. n. 395/2000): Il titolare o il direttore tecnico dell’azienda esercente il servizio di noleggio autobus con conducente, deve essere in possesso della conoscenza delle materie riportate nell’allegato I al D.lgs. n. 395/2000, accertata con il superamento dell’esame di idoneità professionale ex art.8 dello stesso Decreto[12] e l’iscrizione al ruolo conducenti.Coloro che intendono svolgere la direzione dell’attività nell’interesse di imprese che esercitano esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere di sostenere l’esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.
Il requisito dell’idoneità professionale è, comunque, ritenuto sussistente in capo alla persona che provi di aver maturato un’esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell’interesse di una o più imprese, stabilite nell’Unione europea, o negli altri Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, la direzione dell’attività ed abbia superato la prova d’esame di controllo di cui all’art.8, c.4 del Decreto; l’esperienza pratica: a) si considera continuativa se la direzione è stata svolta senza interruzione o con un interruzioni singolarmente considerate, non superiori a sei mesi; b) si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda di ammissione alla prova d’esame di controllo, la direzione è in corso di svolgimento o è cessata o interrotta da non più di sei mesi.
L’esercizio dell’attività presuppone l’utilizzo di personale idoneo a condurre i veicoli della categoria ai sensi dell’art.116, D.lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), in possesso di certificazione di abilitazione professionale.
Requisito della capacità finanziaria (art. 6, c.2. D.lgs. n. 395/2000): il requisito della capacità finanziaria è soddisfatto allorquando, in base ai conti annuali, certificati da un revisore o altro soggetto riconosciuto, l’impresa dimostri di disporre di un capitale e riserve per un valore di almeno 9.000,00 euro quando è utilizzato un solo autoveicolo ed ulteriori 5.000,00 euro per ogni autoveicolo supplementare impiegato. La prova della sussistenza del requisito può essere fornita mediante un’attestazione rilasciata da istituti di credito secondo quanto disposto dall’art.21 del D.lgs. n. 395/2000.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione è soggetto ad un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento dell’istanza (salvo diversi termini stabiliti dalle specifiche discipline regionali), entro cui le domande devono ritenersi accolte se non viene comunicato il diniego.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10-bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento/rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione/diniego.
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato).In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro …….. giorni dal ricevimento sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000.
[1] Ai sensi dell’art. 8 della L. n 218/2003 in caso di violazione delle sue disposizioni l’autorità che procede all’applicazione della sanzione è tenuta a segnalare tale violazione alla regione che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività in capo all’impresa contravventrice per l’adozione degli eventuali, ulteriori, provvedimenti previsti dalle rispettive disposizioni regionali.
[2] La disciplina dell’attività è stata modificata con l’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1071/2009, in vigore dal 4 dicembre 2011, che reca norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada, abrogando la precedente Direttiva 92/26/CE.
L’impresa deve indicare almeno una persona fisica – il gestore dei trasporti (che esercita i compiti riguardanti la gestione della manutenzione dei veicoli, la verifica dei contratti e documenti di trasporto, la contabilità di base, la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure) – in possesso dei requisiti prescritti, che:
a) diriga effettivamente e continuativamente le attività di trasporto dell’impresa;
b) sia legato all’impresa (ad es. dipendente, direttore, proprietario o azionista, o l’amministri o, se l’impresa è individuale, sia il titolare);
c) sia residente nel territorio in cui ha sede l’impresa.
Questi può dirigere le attività di trasporto di un massimo di quattro imprese diverse, esercitate con un parco complessivo comprendente al massimo cinquanta veicoli, svolgendo il proprio compito nell’interesse della singola impresa.
[3] In caso di inottemperanza è prevista, ai sensi dell’art. 6, L. n. 318/2003, la sanzione del pagamento da 500 a 2.000 euro.
[4] a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, da intendersi come il complesso delle norme dirette a garantire l’incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli che al loro impiego nel servizio (sanzione pecuniaria da 500 a 3000 €);
b) infrazioni riguardanti l’inosservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, ossia le norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nell’atto autorizzativo (sanzione pecuniaria da 500 a 2000 €, e, in caso di reiterazione, sospensione dell’autorizzazione da venti a quaranta giorni);
c) infrazioni riguardanti l’inosservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, ossia le norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell’impresa, dei requisiti ed atti necessari al corretto svolgimento dell’attività (sanzione pecuniaria compresa tra 200 e 1500 € e sospensione dell’autorizzazione, in caso di reiterate violazioni, da 7 a 30 giorni);
E’ prevista, altresì, l’ipotesi di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni riguardanti l’inosservanza delle prescrizioni relative alla qualità del servizio, ossia le norme dirette ad assicurare che i servizi di trasporto forniti all’utenza rispondano a criteri di confort, di igiene e di comunicazione con l’utenza adeguati (sanzione pecuniaria da 100 a 1000 €).
Il Decreto prevede, inoltre, che le regioni revochino l’autorizzazione quando un’impresa effettui il servizio con l’autorizzazione sospesa o incorra, nell’arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni e, infine, che nel caso in cui venga comminata una sanzione in violazione delle prescrizioni di cui alla L. n. 218, l’autorità che procede all’applicazione della sanzione segnali la violazione alla regione che ha rilasciato l’autorizzazione, per l’adozione degli eventuali, ulteriori provvedimenti previsti dalle disposizioni regionali.
[5] Che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada, in vigore dal 4 dicembre 2011 e abroga la Direttiva 96/26/CE.
[6] Art.1, L. n. 298/1974 “Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi…”;
[7] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] Non è necessario autocertificarla nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[10] Non è necessario autocertificarla nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[11] Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell’onorabilità in capo alla persona che: a) sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e della condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3-bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011); b) sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall’articolo 19, comma f, numeri 2 e 4 dei codice penale; c) abbia riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi; d) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all’art.3 della L. 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla L. 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli artt. 73, c.1, e 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all’art.189, c.6 e c.7, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all’art.12 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; e) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all’art. 282 del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto di cui all’art. 18, c.3 della L. 18 aprile 1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all’art. 186, c.2, anche in combinato disposto con l’art. 187, c.4, del D.lgs. 285/1992; f) abbia subito, in via definitiva, l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 26 della L. n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l’esercizio abusivo della professione di cui all’art. 1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel corso dell’ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l’accertamento di cui all’art.167, c.10 del D.lgs. n. 285 del 1992; g) abbia subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale; h) sia stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta riabilitatone a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. h-bis) sia stata oggetto di un’informativa antimafia interdittiva ai sensi dell’art. 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni)). 3. Nei casi in cui il comma 2 contempla la condanna a pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta commutata una sanzione sostitutiva della pena detentiva medesima. 4. Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. 5. L’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 2 è rilevante solo se esse sono conseguenti a fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto di cui all’articolo 1, commi 2 e 3. 6. La persona che esercita la direzione dell’attività perde comunque il requisito dell’onorabilità anche nel caso di violazione degli artt. 589, c.2, del codice penale, 189, commi 6 e 7, 186, c.2, 187, c.4, del D.lgs. n. 285/1992 o delle violazioni di cui al c.2, lett. f),commesse dal lavoratore dipendente, nell’esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni. La sussistenza del requisito dell’onorabilità cessa, di diritto, come conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dai commi che precedono. il requisito dell’onorabilità è riacquistato: a) a seguito di concessione della riabilitazione di cui all’art. 178 del codice penale, sempreché non intervenga la revoca di cui all’art. 180 del medesimo codice; b) in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate; c) per le ipotesi di cui alla lettera f) del c.2, decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito.
[12] Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento CE 1071/2009 “Gli Stati membri verificano periodicamente che le modalità secondo cui tali autorità od organismi organizzano gli esami siano conformi all’allegato I”.
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Autoscuole
TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di Autoscuola sono le seguenti:
- avvio dell’attività[1];
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare attività di Autoscuola.
DESCRIZIONE
Per attività di Autoscuola si intende il servizio di educazione stradale, istruzione e formazione conducenti veicoli a motore, per conseguimento patenti di qualsiasi categoria.
Le autoscuole devono possedere un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale.
Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’autoscuola e dei suoi beni patrimoniali; nel caso di apertura di ulteriori sedi, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede[2].
All’autoscuola deve essere preposto un responsabile didattico (dipendente, collaboratore familiare o anche, in caso di società, rispettivamente socio o amministratore), in possesso dei requisiti ex art. 123, c.5, D.lgs. n. 285/1992, ad eccezione della capacità finanziaria.
La durata minima di lezioni teoriche e pratiche è stabilita dall’art. 12, D.M. n. 317/1995.
I requisiti minimi di capacità finanziaria, i corsi di formazione e i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida, le modalità di svolgimento delle verifiche, le prescrizioni sui locali e sull’arredamento didattico, sono stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI:
Le autoscuole, oltre all’insegnamento, possono svolgere anche tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida.
Più autoscuole possono consorziarsi in un centro di istruzione automobilistica, demandando, integralmente o parzialmente, al centro, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale.
Non è ammessa la comproprietà o la dotazione a titolo di leasing o locazione senza conducente dei veicoli tra due o più titolari di autoscuola. I veicoli in dotazione al medesimo titolare di autoscuola possono essere utilizzati presso tutte le sedi dell’autoscuola operanti nella provincia, ferma restando la dotazione minima per ciascuna di tali sedi, di almeno un veicolo utile al conseguimento della patente di categoria B.
In caso di documentato guasto dell’unico veicolo utile a conseguire una determinata categoria di patente è possibile utilizzare, anche per gli esami, un veicolo conferito in disponibilità da altra autoscuola o centro di istruzione automobilistica, per non più di trenta giorni, salva proroga sulla base di motivate e documentate esigenze.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 285/1992 “Codice della Strada”;
- Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992);
- D.M. n. 317/1995 – Regolamento recante la disciplina dell’attività delle autoscuole;
- Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione all’Albo delle Imprese.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Qualora la Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
98 | Avvio dell’attività | SCIA | D.lgs. n. 285/1992, art. 123;
D.M. n. 317/1995 – Regolamento recante la disciplina dell’attività delle autoscuole |
|
Subingresso | Comunicazione | |||
Cessazione | Comunicazione |
Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[3], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 Codice |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 Codice Civile |
Ubicazione, denominazione e natura | Art. 3, D.M., 317/1995 |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie[4] | Disposizioni urbanistiche e igienico-sanitarie comunali |
Requisiti e conformità dei locali, arredamenti e materiali per lezioni teoriche e di guida [5] | Art. 123, c. 7, D. lgs. N. 285/1992 e art. 3, 4, 5 e 6, D.M. 317/1995 |
Disponibilità insegnanti e istruttori riconosciuti idonei per insegnamento teoria e guida dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti[6] | Art. 123, c. 7, D. lgs. N. 285/1992 e art. 8, D.M. 317/1995 |
Indicazione e sussistenza requisiti del responsabile didattico[7] | Art. 123, c.4, D.lgs. N. 285/1992 |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo, D.lgs. N.159/2011 (Legge antimafia)[8] | Art. 67, c.1, lett. A), D. lgs. N. 159/2011 |
Insussistenza condizioni previste dagli art. 11 e 92 del TULPS[9] | Artt. 11 e 92, TULPS |
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[10] | D.lgs. N. 81/2008 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13, D. lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi[11] | Artt. 67 e 85, D.lgs. N. 159/2011 |
Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale | Art. 2, c.2, D. lgs. N. 126/2016 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[12]
Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia del documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del Responsabile didattico (allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q | Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale | Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti soggettivi[13]:
Compimento di anni 21;
Non essere stato destinatario dell’applicazione di misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e di condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/11). In caso di impresa individuale, i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e responsabile didattico; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante, responsabile didattico e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D.lgs. n. 159/2011.
Insussistenza delle condizioni previste dagli art. 11[14] e 92[15] del TULPS (R.D. n. 773/1931).
Proprietà, gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonché gestione diretta dei beni patrimoniali dell’autoscuola in capo al titolare[16]
Disponibilità di adeguata capacità finanziaria ai sensi dell’art. 2, D.M. n. 317/1995[17] e possesso di un diploma di istruzione di secondo grado.
Possesso di abilitazione di insegnante di teoria e istruttore di guida con esperienza biennale maturata nell’ultimo quinquennio.
Per le persone giuridiche tali i requisiti, ad eccezione della capacità finanziaria, che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
Requisiti oggettivi:
Idoneità urbanistica, edilizia, di destinazione d’uso e igienico-sanitario dei locali.
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2006.
Conformità delle attrezzature alle prescrizioni delle vigenti normative di sicurezza e igienico-sanitarie settoriali.
Rispetto prescrizioni dagli appositi Decreti Ministeriali su locali e arredamento didattico.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/1990.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ……….. giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.
[1] Secondo l’orientamento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (confermato con nota del 2/05/2016), è da qualificarsi avvio di nuova attività anche il trasferimento di autoscuola già operante in altra provincia (che dovrà pertanto dimostrare il possesso di tutti i requisiti di cui alla normativa vigente);
[2] il titolare/legale rappresentante di autoscuola può svolgere altre attività lavorative (subordinate o autonome), purché compatibili;
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[4] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[10] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[11] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[12] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[13] Qualora l’autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata. Quando l’autorizzazione sia rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi.
[14] Art. 11 – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;
[15] Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
[16] Nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria;
[17] Per avviare l’attività di autoscuola, occorre dimostrare adeguata capacità finanziaria mediante un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore ad Euro 51.645,69 liberi da gravami ipotecari ovvero una attestazione di affidamento per un importo di Euro 25.822,84 nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:
a) aziende o istituti di credito;
b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore ad Euro 2.582.284,50;
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Autorizzazione per attività noleggio veicoli con conducente
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono le seguenti:
- Istanza di partecipazione al Bando ncc;
- Istanza di rilascio dell’autorizzazione;
- Istanza di trasferimento dell’autorizzazione;
- Istanza di trasferimento dell’autorizzazione a erede;
- Istanza di trasferimento dell’autorizzazione a soggetto designato dall’erede;
- Comunicazione di sostituzione alla guida su designazione dell’erede;
- Comunicazione di sostituzione alla guida per malattia, invalidità o sospensione patente;
- Comunicazione ad altri comuni di ulteriori rimesse;
- Comunicazione di accesso nel territorio di altri comuni
- Comunicazione di avvalimento di collaboratori familiari;
- Comunicazione di cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Operatori che intendono esercitare il servizio di noleggio con conducente.
DESCRIZIONE
Il servizio si rivolge ad un’utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa del vettore, la richiesta di un servizio a tempo e/o viaggio anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici, con corrispettivo direttamente concordato tra le parti; esso può essere effettuato senza limiti territoriali ed è privo di carattere obbligatorio.
L’autorizzazione è rilasciata dal comune territorialmente competente attraverso bando pubblico, ai singoli che abbiano la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo o natante, in base alla programmazione economica e territoriale regionale, anche al fine di integrare il trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto[1].
Inizio e termine del singolo servizio devono avvenire presso le rimesse con ritorno alle stesse, mentre prelevamento e arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche fuori Provincia/area metropolitana del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire nelle rimesse[2]; la sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione (il vettore può tuttavia disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della stessa Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione a tali comuni)[3].
È vietata la sosta in posteggio su suolo pubblico nei comuni ove sia svolto il servizio di taxi. In tali comuni, i veicoli possono sostare, a disposizione dell’utenza, solo all’interno della rimessa[4]. È invece consentita la fermata su suolo pubblico durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso del servizio stesso.
Non è ammesso il cumulo in uno stesso soggetto di licenza taxi e autorizzazione Ncc[5];
è invece ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio Ncc.
Ai veicoli adibiti a servizio Ncc è consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
L’autorizzazione può essere trasferita, a persona designata dal titolare, quando questi:
- sia in possesso di licenza da cinque anni;
- abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
In caso di morte del titolare, l’autorizzazione può essere trasferita ad un erede appartenente al suo nucleo familiare in possesso dei requisiti ovvero, entro due anni, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, iscritti nel ruolo e in possesso dei requisiti prescritti.
Al titolare che ha trasferito l’autorizzazione non può esserne attribuita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
I titolari di autorizzazione in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute dopo il rilascio, possono mantenerne la titolarità, facendosi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti prescritti[6] e possono, inoltre, avvalersi della collaborazione di familiari iscritti nel ruolo, secondo quanto previsto dall’art. 230-bis Codice Civile.
I titolari devono tenere e compilare un foglio di servizio in formato elettronico[7], che deve riportare: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio e fine servizio, destinazione; e) dati del fruitore del servizio. Fino all’adozione di apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esso è sostituito da una versione cartacea, con numerazione progressiva delle singole pagine e gli stessi contenuti previsti per quello in formato elettronico, da tenere in originale a bordo del veicolo per non meno di quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa[8].
Le autovetture Ncc devono essere accessibili ai portatori di handicap e recare nel parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «noleggio» ed una targa posteriore recante la dicitura «NCC» inamovibile, lo stemma del comune che ha rilasciato l’autorizzazione e un numero progressivo.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
I comuni possono regolamentare l’accesso nel loro territorio o, specificamente, nelle aree a traffico limitato, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione, con autocertificazione, dell’osservanza e titolarità dei requisiti di cui alla L. n. 21/92 e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.
I comuni in cui non è svolto il servizio taxi possono autorizzare i veicoli abilitati al servizio Ncc allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio Taxi.
I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione, negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari[9], possono derogare a quanto previsto dal c.3 art. 11, L. n. 21/92, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.
Nei comuni di minori dimensioni, individuati per ogni provincia dalla CC.I.AA.[10], in base ai criteri della popolazione, estensione territoriale e intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, è consentito che le autovetture immatricolate per il servizio Ncc siano utilizzate anche per l’esercizio del servizio Taxi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
– Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e s.m.i.;
– Legge Regionale n. …….. in data ……/……/………….;
– Regolamento comunale per gli autoservizi pubblici non di linea, approvato con Deliberazione di C.C. n. …….. in data ……/……/………….;
– Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
– D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
– Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente occorre:
- iscriversi, quale titolare di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane di cui all’art.5, L. 8 agosto 1985, n. 443;
- associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi;
- associarsi in consorzio tra imprese artigiane o nelle altre forme previste dalla legge;
- essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente il servizio Ncc.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’istanza/comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Alla presentazione dell’istanza/comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione da parte dell’interessato[11], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanze presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli di cui all’art. 20 c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi del noleggiatore | Art.8, c.1, l. 15 gennaio 1992 n. 21 |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 7, c.1, l. 15 gennaio 1992 n. 21 |
Iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea | Art.6, c.5, l. 15 gennaio 1992 n. 21 |
Possesso requisiti morali | Artt.67, d.lgs. N. 159/2011 e artt. 11 e 92 tulps |
Elementi identificativi del veicolo/natante adibito a Ncc | Art. 8, c.1, L. 15 gennaio 1992, n. 21 |
Possesso requisiti professionali [12] | Art. 6, c.5, l. 15 gennaio 1992 n.21 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Documentazione da allegare all’istanza (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare l’istanza |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Documentazione attestante la disponibilità del veicolo da adibire al servizio Ncc; | Sempre in caso di istanza di autorizzazione e istanza di trasferimento dell’autorizzazione |
q | Documentazione che attesti di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati | Sempre in caso di istanza di autorizzazione e di istanza di trasferimento dell’autorizzazione |
q | Planimetria dei locali in scala 1:100 con indicazione della destinazione d’uso dei locali di rimessa; | Sempre in caso di istanza di autorizzazione e istanza di trasferimento dell’autorizzazione |
q | Certificato di prevenzione incendi rilasciato dal competente comando dei vigili del fuoco o SCIA sostitutiva, in caso di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 e/o locali adibiti al ricovero di natanti di superficie superiore a 500 m2; | Sempre in caso di istanza di autorizzazione e istanza di trasferimento dell’autorizzazione |
q | Valutazione previsionale di impatto acustico, se installati impianti e/o macchinari rumorosi (es. condizionatori, ponti di sollevamento, ecc); | Sempre in caso di istanza di autorizzazione e istanza di trasferimento dell’autorizzazione |
q | Quadro A) Dichiarazione del titolare che trasferisce l’autorizzazione | Sempre in caso di trasferimento dell’autorizzazione |
q | Autorizzazione Ncc in originale | Sempre in caso di trasferimento dell’autorizzazione |
q | Certificazione medica AUSL comprovante lo stato di malattia/infortunio ovvero provvedimento di ritiro definitivo della patente | Sempre in caso di trasferimento dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 9, c.1 della L. n. 21/1992 |
q | Copia dichiarazione di successione (qualora sussista l’obbligo della sua presentazione) o comunque atto attestante la qualità di erede; | Sempre in caso di trasferimento dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 9, c.2 della L. n. 21/1992 |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Certificato medico; certificato di invalidità; verbale di sospensione patente di guida; copia documentazione comprovante incarichi a tempo pieno sindacale o pubblici elettivi | Sempre, rispettivamente nei casi di sostituzione temporanea per motivi di salute, gravidanza e puerperio; per invalidità; per sospensione della patente di guida del titolare dell’autorizzazione; per incarichi pubblici elettivi e sindacali |
q | Quadro A) Dichiarazione del sostituto alla guida con allegata copia documento d’identità | Sempre, nelle ipotesi di sostituzione alla guida |
q | Quadro A) Dichiarazione del collaboratore familiare | Sempre, nel caso di avvalimento di collaboratore familiare |
q | Copia contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti/contratto di gestione | Sempre, nel caso di sostituzione alla guida |
q | Certificato di morte del titolare dell’autorizzazione e copia della dichiarazione di successione (qualora sussista l’obbligo della sua presentazione) o comunque atto attestante la qualità di erede | Sempre in caso di sostituzione alla guida su designazione di erede |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q | Autorizzazione Ncc originale. | Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di euro ……………… | Quando previsto dal Comune |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato
ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione dell’istanza di autorizzazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO NCC
Requisiti Morali: non possono esercitare il servizio Ncc, salvo riabilitazione: coloro che sono destinatari delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e della condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3-bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011). Ai fini dell’esercizio del servizio Ncc occorre, inoltre, non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).[13]
Requisiti professionali: ai fini dell’esercizio del servizio Ncc, occorre l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 6, L. n. 21/1992. L’iscrizione è altresì necessaria per prestare attività di conducente in qualità di sostituto del titolare dell’autorizzazione.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione è disciplinato dal bando di concorso.
I restanti procedimenti autorizzatori sono soggetti ad un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, entro cui le domande devono ritenersi accolte se non viene comunicato il diniego.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10-bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento/rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione/diniego.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione (la cessazione va comunicata entro …….. giorni dall’evento). In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro …….. giorni dal ricevimento sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000.
[1] L’essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
[2] O presso i pontili di attracco.
[3] Ai sensi dell’art.3, c.3 della L. n. 21/1992, in deroga a ciò, “in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna, l’autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull’intero territorio regionale, entro cui devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa”.
[4] I comuni in cui non è effettuato il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.
[5] È invece ammesso il cumulo della licenza taxi e dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.
[6] Ai sensi dell’art. 10, c. 2-bis della L. n. 21/1992 Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione».
[7] Le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell’interno.
[8] Ai sensi dell’art. 11, c.4-bis della L. n. 21/1992 In deroga a quanto previsto dal comma 4, l’inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d’attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all’interno della Provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. «Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l’intero territorio regionale».
[9] In accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone.
[10] Previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti.
[11] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[12] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[13] Art. 11 – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.
Art. 92 – Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
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Licenza per attività di servizio taxi
TIPI DI PRATICHE: Le tipologie di pratiche in cui si articola l’esercizio del servizio Taxi sono le seguenti:- Istanza di partecipazione al Bando Taxi;
- Istanza di rilascio della licenza;
- Istanza di trasferimento della licenza;
- Istanza di trasferimento della licenza a erede;
- Istanza di trasferimento della licenza a soggetto designato dall’erede;
- Comunicazione di sostituzione alla guida;
- Comunicazione di sostituzione alla guida per malattia, invalidità o sospensione patente;
- Comunicazione di avvalimento di collaboratori familiari;
- Comunicazione di cessazione dell’attività.
- a) sia in possesso di licenza da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
- a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie;
- b) bandire concorsi straordinari[7] per il rilascio, a titolo gratuito o oneroso, di nuove licenze;
- c) rilasciare licenze temporanee o stagionali per fronteggiare particolari eventi;
- d) prevedere in via sperimentale la possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l’espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti;
- e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio, con obblighi e tariffe differenziati;
- f) prevedere tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti.
- a) iscriversi, quale titolare di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane di cui all’art.5 della L. 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane o nelle altre forme previste dalla legge.
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’istanza/comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi del tassista | Art.8, c.1, l. 15 gennaio 1992 n. 21 |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 7, c.1, l. 15 gennaio 1992 n. 21 |
Iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea | Art.6, c.5, l. 15 gennaio 1992 n. 21 |
Possesso requisiti morali | Artt.67, d.lgs. N. 159/2011 e artt. 11 e 92 tulps |
Elementi identificativi del veicolo/natante adibito a Taxi | Art. 8, c.1, L. 15 gennaio 1992, n. 21 |
Possesso requisiti professionali [9] | Art. 6, c.5, l. 15 gennaio 1992 n.21 |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare l’istanza |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Documentazione attestante la disponibilità del veicolo da adibire al servizio TAXI; | Sempre in caso di istanza di licenza e istanza di trasferimento della licenza |
q | Documentazione che attesti di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati | Sempre in caso di trasferimento della licenza |
q | Quadro A) Dichiarazione del titolare che trasferisce la licenza | Sempre in caso di trasferimento della licenza |
q | Licenza Taxi in originale | Sempre in caso di trasferimento della licenza |
q | certificazione medica AUSL comprovante lo stato di malattia/infortunio ovvero provvedimento di ritiro definitivo della patente | Sempre in caso di trasferimento della licenza ai sensi dell’art. 9, c.1 della L. n. 21/1992 |
q | Copia dichiarazione di successione (qualora sussista l’obbligo della sua presentazione) o comunque atto attestante la qualità di erede; | Sempre in caso di trasferimento della licenza ai sensi dell’art. 9, c.2 della L. n. 21/1992 |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Certificato medico; certificato di invalidità; verbale di sospensione patente di guida; copia documentazione comprovante incarichi a tempo pieno sindacale o pubblici elettivi | Sempre, rispettivamente nei casi di sostituzione temporanea per motivi di salute, gravidanza e puerperio; per invalidità; per sospensione della patente di guida del titolare della licenza; per incarichi pubblici elettivi e sindacali |
q | Quadro A) Dichiarazione del sostituto alla guida con allegata copia documento d’identità | Sempre, nel caso di sostituzione alla guida |
q | Quadro A) Dichiarazione del collaboratore familiare | Sempre, nel caso di avvalimento di collaboratore familiare |
q | Copia contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti/contratto di gestione | Sempre, nel caso di sostituzione alla guida |
q | Certificato di morte del titolare della licenza e copia della dichiarazione di successione (qualora sussista l’obbligo della sua presentazione) o comunque atto attestante la qualità di erede | Sempre in caso di sostituzione alla guida su designazione di erede |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q | Licenza Taxi originale. | Nel caso di cessazione dell’attività |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di euro ……………… | Quando previsto dal Comune |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo | Obbligatoria nel caso di presentazione dell’istanza di autorizzazione |
[1] Ai sensi dell’art. 4, c.5 della L. n. 21/1992, per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.
[2] È invece ammesso il cumulo della licenza taxi e dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.
[3] L’esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell’utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell’autovettura.
[4] La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.
[5] Ai sensi dell’art. 10, c. 2-bis della L. n. 21/1992 Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione».
[6] Previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti.
[7] In conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato.
[8] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[9] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[10] Art. 11 – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione. Art. 92 – Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.Documenti
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Attività di tatuatore
TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di tatuatore sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- trasferimento di sede;
- modifiche dei locali/attrezzature;
- variazione del Responsabile tecnico;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare l’attività di tatuatore.
DESCRIZIONE
Per attività di tatuatore si intendono tutti i trattamenti di colorazione permanente di parti del corpo realizzati attraverso introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l’impiego di aghi per formare disegni o figure indelebili e perenni.
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di tatuatore, deve essere designato un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale prescritta, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’attività di tatuatore è disciplinata da disposizioni regionali e locali che ne regolano le modalità di svolgimento, i requisiti professionali, strutturali, di sicurezza ed igienico-sanitari.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Disposizioni regionali e locali;
- D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.; D.Lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
- D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire un’impresa in forma individuale o societaria o cooperativa o artigiana;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici modelli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della SCI, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2, c.2, D.Lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e iscrizione al Registro Imprese | Art. 2195 Codice Civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio | Disciplina regionale e comunale |
Dati relativi al titolo abilitativo edilizio e permesso di agibilità | Disciplina regionale e comunale |
Responsabile tecnico | Disciplina regionale e comunale |
Modifiche dei locali/attrezzature | Disciplina regionale e comunale |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione | Art. 67 c.1 lett. A) D.Lgs. N. 159/2011; |
Rispetto Regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, edilizi, delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso, di sicurezza e igienico-sanitarie, delle disposizioni in materia di attività di tatuatore, requisiti professionali, igienico-sanitari e strutturali; | Disciplina regionale e comunale |
Conformità delle attrezzature alle normative vigenti | Disciplina comunitaria, nazionale e regionale |
Possesso autorizzazione scarichi acque reflue in fognatura | Art. 124, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali | D.Lgs. N. 196/2003 e reg. Ue 679/2016 |
Dichiarazione di rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 e. S.m.i. | Art. 71 e ss. Del DPR n. 445/2000 |
Dichiarazioni persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 co. 3 D.P.R.n. 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Art. 67, comma 1 lett. A) D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (legge antimafia) |
Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale | Art. 2, c.2, D.Lgs. n. 126/2016 |
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Documentazione da allegare alla SCIA
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia del documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione Responsabile tecnico (Allegato A, parte integrante del modello) + copia documento d’identità) | In presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante |
q | Planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con indicazione di destinazioni d’uso, superficie, altezze dei locali e degli spazi funzionali, arredi e attrezzature, resa da tecnico abilitato | Sempre obbligatoria |
q | Allegato sanitario (Allegato B, parte integrante del modello); | Sempre obbligatoria |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q | Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale | Sempre obbligatoria |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Morali: costituisce impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3- bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.Lgs. n. 159/2011).
Requisiti specifici
Osservanza delle vigenti norme di sicurezza e igienico-sanitarie.
Possesso dell’Abilitazione professionale previo superamento di esame tecnico-pratico, a seguito frequenza corsi professionali riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio e di destinazione d’uso.
Osservanza delle disposizioni sugli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ……. giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
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Attività di Piscina
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di Piscine di categoria A, sono le seguenti:
- avvio;
- subingresso;
- cessazione.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare l’attività di piscina.
DESCRIZIONE
Per piscine, s’intendono i complessi attrezzati per la balneazione, con la presenza di una o più vasche artificiali utilizzate per l’offerta al pubblico, finalizzate all’addestramento all’attività natatoria, alle gare sportive, ad attività ricreative, formative e/o terapeutiche, esercitate nell’acqua contenuta nelle vasche stesse.
Ai sensi della Disciplina interregionale delle piscine in attuazione dell’accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 03 marzo 2003), le piscine si inquadrano come segue:
CATEGORIA A: piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica che, in base alle caratteristiche gestionali, possono essere distinte in:
Gruppo a1) – Piscine con accesso di pubblico indifferenziato a pagamento;
Gruppo a2) – Piscine ad uso collettivo (inserite in strutture già adibite in via principale ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti, soci), quali ad esempio:
a2.1 – pubblici esercizi; a2.2 – attività ricettive turistiche e agrituristiche; a2.3 – collettività quali collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo, ecc.; a2.4 – palestre, centri estetici e simili; a2.5 – circoli privati, associazioni;
Gruppo a3) – Impianti finalizzati al gioco acquatico.
Gruppo a4) – Strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più dei precedenti gruppi.
CATEGORIA B:piscine di condomìni, destinate solo ad uso privato degli aventi titolo e loro ospiti.
In base al numero di unità abitative questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:
Gruppo b1) – Piscine facenti parte di condomìni, superiori a quattro unità abitative.
Gruppo b2) – Piscine facenti parte di condomìni, fino a quattro unità abitative.
CATEGORIA C: Piscine interne a strutture di cura, riabilitazione, termali, con disciplina specifica.
In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali si distinguono le seguenti tipologie:
Tipologia 1, Piscine scoperte (complessi con vasche non confinate in strutture chiuse permanenti);
Tipologia 2, Piscine coperte (complessi con vasche confinate in strutture chiuse permanenti);
Tipologia 3, Piscine di tipo misto (complessi con vasche scoperte e coperte utilizzabili anche contemporaneamente);
Tipologia 4, Piscine di tipo convertibile (complessi con uno o più vasche, nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche).
In base alla loro utilizzazione si individuano i seguenti tipi di vasche:
Tipo a: Vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto, destinate ad attività agonistiche, aventi requisiti che consentono le attività natatorie in conformità al genere e a livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA);
Tipo b: Vasche per tuffi ed attività subacquee, destinate ad attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l’esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne i tuffi;
Tipo c: Vasche ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;
Tipo d: Vasche per bambini, con requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità ≤60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
Tipo e: Vasche polifunzionali, con caratteri morfologico-funzionali che consentono l’uso contemporaneo per attività diverse o con requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
Tipo f: Vasche ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.
Tipo g: Vasche per usi terapeutici (curativi e riabilitativi), con requisiti morfologico-funzionali e dotazione di attrezzature specifiche per l’esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario.
Tipo h: Vasche per usi termali, in cui l’acqua è utilizzata come mezzo terapeutico per le sue caratteristiche fisico – chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l’esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario.
Per una struttura di Categoria C, ad esclusione delle vasche termali tipo h, sono ammissibili attività ricadenti nella Categoria A, nei limiti di compatibilità stabiliti dalle disposizioni tecniche regionali. È in ogni caso vietato il contemporaneo svolgimento dei due tipi di attività.
Per le piscine destinate allo svolgimento di manifestazioni o attività sportive riconosciute dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali si applicano anche le norme di tali Organizzazioni Sportive.
Ai fini dell’igiene, sicurezza e funzionalità, le piscine di Categoria A, devono essere dotate del seguente personale (le cui mansioni possono anche essere espletate dallo stesso soggetto):
- Responsabile della piscina che deve assicurarne il corretto funzionamento sotto l’aspetto gestionale, tecnologico, organizzativo,igienico-ambientale;
- Assistente bagnanti (abilitato alle operazioni di salvataggio e primo soccorso, che vigila sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi limitrofi);
- Responsabile impianti tecnologici (che garantisce il loro corretto funzionamento).
Le piscine devono, inoltre, essere dotate di regolamento interno, redatto dal responsabile della piscina, in merito agli aspetti igienico sanitari e comportamentali che contribuiscono ad avere idonee condizioni nell’impianto e di un piano di autocontrollo.
Per le piscine destinate ad attività di trattenimento o svago, con accesso pubblico indiscriminato, con o senza pagamento di corrispettivo e finalità imprenditoriale, occorre inoltre acquisire le licenze di cui all’art. 68, 80[1] e 86 Tulps”.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’attività di piscina può essere esercitata unitamente ad attività ricettiva, di vendita, di somministrazione di alimenti e bevande o ad attività di altro tipo, purché i locali in cui è insediata siano conformi ai requisiti prescritti per le singole tipologie di attività.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Disciplina interregionale delle piscine in attuazione dell’accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 03 marzo 2003);
- Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. n. 1265/1934);
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- D.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente … riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Specifiche discipline regionali;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire un’impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale;
Ai sensi dell’art. 19-bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Qualora la Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.
Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione[2], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3, decorrono dal loro ricevimento dall’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio | Disciplina interregionale delle piscine e specifiche discipline regionali |
Rispetto norme igienico sanitarie, edilizie, urbanistiche, di destinazione d’uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi (nei casi previsti) [3] | Disciplina interregionale delle piscine e specifiche discipline regionali |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[4] | Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Possesso requisiti morali di cui al Tulps nei casi previsti[5] | Tulps (R.D. n. 773/1\931) |
Conformità attrezzature alle prescrizioni vigenti[6] | Normative di sicurezza settoriali |
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[7] | D.lgs. N. 81/2008 |
Assolvimento obblighi in materia di scarichi di acque reflue[8] | Art.124, d.lgs. 152/2006 |
Assolvimento obblighi in materia di rifiuti speciali e/o pericolosi | D.lgs. 152/2006 |
Assolvimento obblighi in materia di installazione di impiabtui all’interno degli edifici[9] | D.m. sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “… |
Rispetto norme prevenzione incendi, nei casi previsti[10] | D.p.r. n. 151/2011 |
Assolvimento obblighi in materia di acustica, nei casi previsti | L. N. 447/1995 e discipline acustiche comunali |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13, d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss. Del DPR n. 445/2000 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Artt. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011 |
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA SEGNALAZIONE (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia del documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Assunzione incarico responsabile gestione piscina (allegato A del modello + copia documento d’identità) | Sempre |
q | Assunzione incarico responsabile impianti piscina (allegato B del modello + copia del documento d’identità) | Sempre |
q | Assunzione incarico responsabile assistenza bagnanti (allegato C del modello + documento d’identità) | Sempre |
q | Dichiarazioni possesso requisiti degli altri soci (allegato D del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Relazione tecnico-descrittiva completa di allegati planimetrici, redatta da tecnico abilitato, dell’intera struttura e impianti di trattamento dell’acqua, completa di dichiarazione di professionista abilitato che attesti la rispondenza della struttura ai requisiti stabiliti dalle disposizioni regionali e comunali vigenti | Sempre |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q | Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale | Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Osservanza delle vigenti norme igienico-sanitarie,edilizie, urbanistiche, di destinazione d’uso, sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi (nei casi previsti).
Osservanza disposizioni contenute nell’Intesa Stato Regioni e Provincie Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 03 marzo 2003) e specifiche disposizioni regionali contenenti prescrizioni inerenti il regime gestionale delle piscine sotto il profilo dell’igiene, sanità e sicurezza.
Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio dell’attività di trattenimento o svago, ricettiva, o di somministrazione di alimenti e bevande occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative previste specificamente dal T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).
Requisiti Professionali: di cui alla “Disciplina interregionale delle piscine” in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003.
Il responsabile della piscina, il responsabile degli impianti tecnologici e il responsabile dell’assistenza bagnanti devono essere in possesso dei requisiti formativi e abilitativi definiti con provvedimenti regionali.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato).
In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva, l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/90.
L’attività oggetto della comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione (la cessazione va comunicata entro 30 giorni dall’evento).
In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ……. giorni dal ricevimento sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per integrare, prevedendosi in difetto l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000.
[1] Qualora la capienza non superi le 200 persone è possibile presentare apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno, che consente di escludere il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940).
[2] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[7] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[10] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;
Documenti
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Altre agenzie d’affari
- avvio dell’attività;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare Agenzie di affari diverse da quelle di pubblici incanti, matrimoniali, di pubbliche relazioni e di recupero stragiudiziale dei crediti.
DESCRIZIONE
Per “agenzie pubbliche”, s’intendono le imprese che offrono intermediazione nell’assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con esclusione delle attività già soggette a specifica disciplina di settore (ad es. agenzie disbrigo pratiche automobilistiche, agenzie di viaggio, etc.).
Gli elementi caratterizzanti sono: l’esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti; la prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta; la natura essenzialmente di intermediazione di tale opera e il fine di lucro.
Rientrano, ad es., tra le attività ricomprese nella presente scheda informativa: agenzie per la compravendita di oggetti usati per conto terzi, spedizioni per conto terzi, esposizioni e compravendita di opere d’arte per conto terzi, pubblicità per conto terzi (a mezzo televisione, radio stampa, manifesti), inserzioni pubblicitarie per conto terzi, intermediazione nell’acquisizione e vendita di spazi pubblicitari, disbrigo pratiche amministrative, visure e certificati per conto terzi, disbrigo pratiche amministrative in materia funeraria, collocamento complessi di musica leggera per conto terzi, disbrigo pratiche infortunistiche per conto terzi, etc.
Ai sensi dell’art.120 del T.U.L.P.S., gli esercenti le agenzie di affari sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari contenente le indicazioni di cui all’art.219 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell’agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni cui attendono, con le tariffe.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S., il Questore può impartire le prescrizioni ritenute necessarie nel pubblico interesse.
Ai sensi dell’art.12-bis del R.D. n. 635/1940 “Nel caso di morte del titolare, l’erede, ovvero, se si tratta del titolare di un’impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l’attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L’autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell’attività se l’interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attività ricettive, dall’articolo 17-ter della legge”.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
- D.Lgs. n. 112/1998;
- D.Lgs. n.126/2016 e D.Lgs. n.222/2016;
- D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione all’Albo delle Imprese.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Qualora la Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.
Ai sensi dell’art. 2, c.1, D.Lgs. n. 126/2016, i suddetti moduli prevedono, la possibilità del privato di indicare l’eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l’amministrazione.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19-bis, L. n. 241/1990, la Comunicazione deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
107 | Avvio dell’attività | Comunicazione | La comunicazione deve essere presentata al SUAP | Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115
D.Lgs. n. 112/1998, art. 163 |
Cessazione | Comunicazione |
Alla presentazione della Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.Lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie dei locali[2] | Disposizioni edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie comunali |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo, D.Lgs. n.159/2011 (Legge antimafia)[3] | Art. 67, c.1, lett. A), D.Lgs. n. 159/2011 |
Accettazione incarico e possesso requisiti da parte del rappresentante (qualora nominato)[4] | Art. 8, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) |
Insussistenza condizioni previste dagli art. 11 e 131 del T.U.L.P.S. | Artt. 11 e 131, T.U.L.P.S. |
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro | D.Lgs. n. 81/2008 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Artt. 67 e 85, D.Lgs. n. 159/2011 |
Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale | Art. 2, c.2, D.Lgs. n. 126/2016 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[5]
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione di accettazione incarico e possesso dei requisiti da parte del rappresentante (qualora nominato) – allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di rappresentante |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di altri soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti morali: Costituiscono impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività:
- l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.Lgs. n. 159/2011). In caso di impresa individuale, tali requisiti devono essere posseduti dal titolare; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D.Lgs. n. 159/2011.
- la sussistenza delle condizioni previste dagli art. 11[6] e 131[7], T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).
Requisiti oggettivi:
Conformità dei locali alle vigenti normative urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie.
Rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2006.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ………… giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[3] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[6] Art. 11 – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;
[7] Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, …, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.
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Agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti
- avvio dell’attività;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare l’attività di Agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti.
DESCRIZIONE
Per “agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti” s’intendono le imprese che offrono intermediazione nella gestione, incasso e recupero per conto terzi di crediti insoluti in qualsiasi modalità di contatto con il debitore, nel rispetto delle norme vigenti, nonché l’espletamento dell’attività connesse.
Come per le altre tipologie di agenzia di affari, gli elementi caratterizzanti sono: l’esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti; la prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta; la natura essenzialmente di intermediazione di tale opera e il fine di lucro.
A differenza delle altre agenzie di affari, quelle di recupero stragiudiziale dei crediti sono invece abilitate allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali (non è necessario disporre, pertanto, di ulteriori locali nelle province interessate diverse da quella ove il questore ha rilasciato autorizzazione).
Ai sensi dell’art.120 del T.U.L.P.S. gli esercenti le agenzie di affari sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, contenente le indicazioni di cui all’art.219 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. e, l’onere di affissione della tabella può essere assolto anche mediante esibizione o comunicazione al committente della licenza e relative prescrizioni, con l’indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.
Il titolare della licenza deve comunicare preventivamente alla Questura l’elenco dei propri agenti con il rispettivo ambito territoriale, e a tenere a disposizione di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. Gli agenti devono esibire copia della licenza a richiesta di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell’agenzia per cui operano.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S., il Questore può impartire le prescrizioni ritenute necessarie nel pubblico interesse.
Ai sensi dell’art.12-bis del R.D. n. 635/1940 “Nel caso di morte del titolare, l’erede, ovvero, se si tratta del titolare di un’impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l’attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L’autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell’attività se l’interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attività ricettive, dall’articolo 17-ter della legge”.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
- Legge n. 241/1990; D.Lgs. n. 126/2016; D.Lgs. n. 222/2016;
- D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione all’Albo delle Imprese.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. n 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza, della Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale;
Ai sensi dell’art. 2, c.1 del D.Lgs. n 126/2016, i suddetti moduli prevedono, la possibilità del privato di indicare l’eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l’amministrazione.
NB. L’istanza verrà trasmessa dal SUAP del Comune al Questore territorialmente competente. L’autorizzazione verrà rilasciata dal Questore entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, con operatività del silenzio-assenso (i termini procedimentali decorrono dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore). Fino al rilascio dell’autorizzazione o alla decorrenza del termine del silenzio-assenso l’attività non può essere avviata.
L’autorizzazione del Questore è rilasciata per finalità di pubblica sicurezza e non esclude il rispetto delle vigenti normative urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie e delle disposizioni generali e settoriali vigenti.
Qualora l’istanza difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19-bis, L. n. 241/1990, l’Istanza deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune (o direttamente al Questore), anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
106 | Avvio dell’attività | Autorizzazione | L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore | Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115, c. 6 |
Cessazione | Comunicazione |
Alla presentazione dell’Istanza/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex art. 20 c.1, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.Lgs. n n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie dei locali[2] | Disposizioni edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie comunali |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo, D.Lgs. n 159/2011 (Legge antimafia)[3] | Art. 67, c.1, lett. A), D.Lgs. n. 159/2011 |
Accettazione incarico e possesso requisiti da parte del rappresentante (qualora nominato)[4] | Art. 8, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) |
Insussistenza condizioni previste dagli art. 11 e 131 del T.U.L.P.S. | Artt. 11 e 131, T.U.L.P.S. |
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro | D.lgs. N. 81/2008 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Artt. 67 e 85, D.Lgs. n 159/2011 |
Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale | Art. 2, c.2, D.Lgs. n 126/2016 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[5]
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la domanda |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione di accettazione incarico e possesso dei requisiti da parte del rappresentante (allegato A del modello + copia del documento d’identità); | Sempre, nel caso di nomina di rappresentante |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
Requisiti morali: Costituiscono impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività:
- l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.Lgs. n 159/2011). In caso di impresa individuale, tali requisiti devono essere posseduti dal titolare; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D.Lgs. n 159/2011.
- la sussistenza delle condizioni previste dagli art. 11[6] e 131[7], T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).
Requisiti oggettivi:
Conformità dei locali alle vigenti normative urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie.
Rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2006.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Il termine procedimentale ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte del Questore è fissato in 60 giorni (D.M. 18 aprile 2000 n. 142, Tab B) e l’avvio dell’attività resta subordinato al rilascio dell’autorizzazione del Questore o al decorso del termine del silenzio-assenso.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro …….. giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[3]
Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[6] Art. 11 – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;
[7] Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, (…), non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.
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Agenzie di pubblici incanti
L’agenzia d’affari è un’impresa che si offre come intermediaria nella gestione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. L’agenzia d’affari svolge una serie di attività organizzate ed abituali con scopo di lucro.
Sono agenzie d’affari di competenza della Questura.
Per svolgere l’attività è necessario presentare apposita comunicazione alla Questura come previsto dall’articolo 115 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza“
La documentazione necessario per svolgere l’attività deve essere trasmessa al SUAP come previsto dalla Sezione I, Tabella A del Decreto Legislativo 25/11/2016, n. 222. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione alla Questura.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Polizia di Stato.
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Agenzie Matrimoniali
E’ un’agenzia che si offre come intermediaria nella ricerca e formazione di una relazione sentimentale tra le persone. Sono agenzie d’affari di competenza della Questura.Documenti
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Agenzie di pubbliche relazioni
Sono agenzie che svolgono l’attività di ricerca nuovi contatti e fidelizzare i clienti per promuovere il brand delle aziende. Il raggiungimento degli obiettivi si articola in una numerosissima serie di attività specifiche che vanno dalla divulgazione di comunicati stampa per il cartaceo e per il digitale alla promozione di nuovi prodotti e/o servizi; l’agenzia di pubbliche relazioni utilizza i canali social come quelli dello spazio fisico, amministra i rapporti con testate giornalistiche, pubbliche amministrazioni, collaboratori e utenti finali, monitorando la brand reputation aziendale ed interviene in caso di crisi. In pratica, l’agenzia di PR è l’anello di congiunzione tra un’azienda e il mondo esterno. Sono agenzie d’affari di competenza della Questura.Documenti
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Esercizio di attività di strutture per la prima infanzia (asili nido, micro nido, nido aziendale, etc.)
- avvio dell’attività;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare un servizio educativo per la prima infanzia
DESCRIZIONE
Per attività di strutture per la prima infanzia, s’intende l’avvio di asili nido, micro nido, nidi aziendali, spazio giochi, centri per bambini e famiglie, servizi educativo in contesto domiciliare, etc).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Leggi regionali e disposizioni connesse ed attuative;
- Regolamentazione comunale;
- D.P.R. n. 151/2011;
- Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione nel registro delle imprese.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Qualora l’Istanza/Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
104 | Esercizio di attività di strutture per la prima infanzia (asili nodo, micro nido, nido aziendale, etc.) | Autorizzazione (se prevista da legge regionale) | Autorizzazione del Comune su parere dell’ASL.
In caso di asilo nido con oltre 30 persone, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
Norme regionali
Regolamentazione comunale D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 67 |
Subingresso | Comunicazione | |||
Cessazione | Comunicazione |
Alla presentazione dell’Istanza/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex art. 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Possesso requisiti morali titolare, personale educativo ed ausiliario[2] | Art. 67, c.1, lett. A), d.lgs. N. 159/2011 e specifiche discipline regionali |
Possesso requisiti professionali personale educativo[3] | Specifiche disposizioni regionali |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie della sede operativa[4] | Disposizioni edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie comunali |
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[5] | D.lgs. N. 81/2008 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13, d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi[6] | Artt. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[7]
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la domanda |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti morali e professionali da parte del personale educativo (allegato A) del modello + copia del documento d’identità) | Sempre |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del personale ausiliario e degli altri soci (allegato B) del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di personale ausiliario e altri soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q | SCIA prevenzione incendi | Sempre in caso di Asili nido con oltre 30 persone |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q | Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale | Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti soggettivi:
Possesso del titolo di studio previsto dalla disciplina nazionale e regionale per esercizio di attività educativa nelle strutture per la prima infanzia.
Costituisce impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno), l’essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o aver riportato condanna a pena detentiva superiore a 3 anni (salvo riabilitazione) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc..
In caso di impresa individuale, i requisiti devono essere posseduti da titolare, personale educativo ed ausiliario; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante, personale educativo ed ausiliario.
Requisiti oggettivi
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie della sede operativa.
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività deve essere presentata al SUAP e i termini del procedimento autorizzatorio sono stabiliti dalle specifiche disposizioni locali.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
Qualora, nei controlli concernenti la SCIA di prevenzione incendi, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti ad essa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ………. giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[4] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
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Attività di allevamento, stalle di sosta, trasporto di animali vivi in conto proprio e produzione di latte crudo
TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di allevamento, stalle di sosta, trasporto di animali vivi in conto proprio e produzione di latte crudo sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare attività di allevamento, stalle di sosta, trasporto di animali vivi in conto proprio e produzione di latte crudo.
DESCRIZIONE
Per attività di allevamento, s’intende l’attivazione di un allevamento di animali della specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, avicola e di acquacoltura.
Per attività di stalle di sosta, s’intende il servizio di ricovero temporaneo di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di animali da cortile.
Per attività di trasporto di animali vivi in conto proprio, s’intende il servizio di trasporto di animali vivi per esigenze della propria azienda.
Per produzione di latte crudo, s’intende l’attività produttiva di latte crudo, finalizzato al consumo o alla produzione di latte fresco.
Il servizio veterinario dell’ASL competente per territorio tiene un elenco aggiornato delle aziende che detengono animali, che riporta le seguenti indicazioni[1] [2]: a) denominazione dell’azienda; b) codice d’identificazione aziendale; c) ubicazione; d) nominativo ed estremi del detentore; e) nominativo del responsabile dell’azienda, se diverso dal detentore; f) specie di animali tenute, allevate o commercializzate; g) per la specie suina, la specificazione del consorzio di tutela cui l’azienda abbia eventualmente aderito.
Il Detentore o responsabile dell’azienda deve tenere presso l’azienda un registro con pagine numerate progressivamente recanti il timbro del servizio veterinario competente e la sigla del responsabile del servizio stesso ed è obbligato a fornire all’autorità competente, su richiesta, informazioni sull’origine, identificazione ed, eventualmente, destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati o macellati.
Il detentore di animali che devono essere trasferiti da o verso un mercato o un centro di raccolta deve fornire all’operatore, temporaneamente detentore degli animali sul mercato o centro di raccolta, uno dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni vigenti contenente dati particolareggiati sugli animali, compresi i marchi di identificazione.
Gli animali non possono essere spostati dall’azienda in cui sono tenuti, allevati o commercializzati, se non sono identificati e registrati.
L’esercizio delle stalle di sosta ed in genere dei locali da adibirsi al temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di animali da cortile è subordinato ad autorizzazione del sindaco, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.
I locali devono essere ubicati in località idonea ed essere provvisti dei necessari requisiti igienici anche per quanto si riferisce allo smaltimento delle deiezioni degli animali.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. n. 1265/1934;
- Decreto del Ministero della Sanità del 05/09/1994;
- D.P.R. n. 317/1996 (registrazione all’anagrafe animale per l’ottenimento o l’aggiornamento del codice aziendale);
- Regolamento n. 852/2004/CE … sull’igiene dei prodotti alimentari;
- D.P.R. n. 320/1954, art. 17;
- Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione al registro Imprese/Repertorio economico amministrativo.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Qualora l’Istanza/Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
102 | Attività di allevamento, stalle di sosta, trasporto di animali vivi in conto proprio e produzione di latte crudo | SCIA unica | SCIA per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione per industrie insalubri che va resa nell’ambito della SCIA unica, che è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. |
Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. n. 1265/1934
Decreto del Ministero della Sanità del 05/09/1994 D.P.R. n. 317/196 (registrazione all’anagrafe animale per l’ottenimento o l’aggiornamento del codice aziendale) Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
Esercizio di una stalla di sosta | Autorizzazione | L’istanza è presentata al Comune competente | D.P.R. n. 320/1954, art. 17
|
|
Subingresso | Comunicazione | |||
Cessazione | Comunicazione |
Allapresentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[3], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Ubicazione, denominazione e codice aziendale[4] | Art. 2, c.1, d.p.r. 317/1996 |
Detentore/responsabile e specie di animali detenute[5] | Art. 2, c.1, d.p.r. 317/1996 |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie[6] | Disposizioni urbanistiche e igienico-sanitarie comunali |
Requisiti soggettivi e assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo, D.lgs. N.159/2011[7] | Artt. 11, 92 e 131, Tulps e art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[8] | D.lgs. N. 81/2008 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13, d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Artt. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[9]
Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia del documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q | SCIA per notifica sanitaria | Sempre |
q | Comunicazione per industrie insalubri | Sempre |
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la domanda |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q | SCIA per notifica sanitaria | Sempre |
q | Comunicazione per industrie insalubri | Sempre |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q | Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale | Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti morali:
Costituisce impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011). In caso di impresa individuale, tali requisiti devono essere posseduti dal titolare e dal responsabile tecnico; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante, responsabile tecnico e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D.lgs. n. 159/2011.
Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[10].
Requisiti oggettivi:
Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio, di destinazione d’uso, igienico-sanitario e di Polizia Veterinaria.
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2006.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’istanza di autorizzazione deve essere presentata al SUAP. I termini del procedimento sono di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza completa. Gli eventuali motivi ostativi sono comunicati all’interessato ex art. 10 bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli, venga accertata carenza dei requisiti/presupposti di cui alla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti in un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni ex art. 21-nonies, L. n. 241/90 (18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/1990.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro …………. giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.
[1] La variazione di uno dei dati elencati o la cessazione dell’attività, rapportata all’allontanamento dell’ultimo animale, devono essere comunicate al servizio veterinario competente dal responsabile dell’azienda, entro sette giorni;
[2] Non sono soggetti a tale adempimento le persone fisiche che detengono non più di tre capi delle specie ovina e caprina per i quali non hanno richiesto premi o di un capo della specie suina e destinati all’uso o al consumo personale, purché all’atto della movimentazione siano accompagnati dal documento di accompagnamento;
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[4] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[10] Art. 11 – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; caso
2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;
Art. 92 – Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
Art. 131 – Le autorizzazioni di Polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi”.
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Attività di facchinaggio
TIPOLOGIE DI PRATICHE: Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di Centri di revisione di veicoli a motore sono le seguenti:- avvio dell’attività;
- subingresso[1];
- cessazione dell’attività.
- D.lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada”;
- D.lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”;
- D.P.R. n. 151/2011;
- Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane.
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
100 | Avvio dell’attività | Autorizzazione più SCIA | Autorizzazione per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. | D. Lgs. n. 285/1992 art. 80, c.8 D. Lgs. n. 112/1998, art. 105, c.3 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
Subingresso | Comunicazione | |||
Cessazione | Comunicazione |
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 Codice |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 Codice Civile |
Ubicazione e tipologia attività | Art. 239, D.P.R. n. 495/1992 |
Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici[4] | Art. 240, D.P.R. n. 495/1992 e art. 67, D. Lgs. N.159/11 |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie[5] | Disposizioni urbanistiche e igienico-sanitarie comunali |
Requisiti dei locali, attrezzature,[6] | Art. 241, D.P.R. n. 495/1992 |
Rispetto norme di prevenzione incendi[7] | D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[8] | D.lgs. N. 81/2008 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13, D. Lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi[9] | Art. 240, D.P.R. n. 495/1992 e artt. 67 e 85, D.lgs. N. 159/2011 |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la domanda |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del Titolare/Responsabile tecnico (Allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Attestazione di affidamento della capacità finanziaria | Sempre |
q | SCIA prevenzione incendi | Sempre |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia del documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q | Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale | Nel caso di cessazione dell’attività |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato; ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo | Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA condizionata |
- essere iscritte nel registro imprese o albo imprese artigiane ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall’art.1, c.3, L. n. 122/92 (meccatronica-gommista-carrozzeria);
- possedere adeguata capacità finanziaria, dimostrata mediante attestazione di affidamento rilasciata da: 1) aziende o istituti di credito; 2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50;
- avere sede in una delle province per cui il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all’art.80, c.8, del Codice della strada;
- deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese raggruppate (eventualmente in comune diverso, anche di diversa provincia, purché tutti detti comuni siano limitrofi ed almeno uno sia compreso nella provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione e qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti);
- essere iscritta nel registro imprese o albo imprese artigiane ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall’art.1, c.3, L. n. 122/92 (meccatronica-gommista-carrozzeria)[11];
- partecipare ad altri consorzi solo se titolare di più officine autorizzate; ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio e le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2, art. 239, D.P.R. n. 495/1992, non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi;
- avere una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti: 1) superficie non inferiore ad 80 m²; 2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m; 3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m[12].
- essere permanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell’appendice X al Titolo III.
- maggiore età;
- non essere sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o di prevenzione;
- non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
- essere cittadino italiano o altro stato membro della Comunità Europea o di altro Stato con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
- non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall’art. 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
- aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria;
- aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri.
- Idoneità urbanistica, edilizia, di destinazione d’uso e igienico-sanitaria dei locali.
- Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2006.
[1] In caso di trasferimento della proprietà dell’azienda, deve essere garantita la continuità nell’esercizio dell’attività di Centro di revisione di veicoli a motore;
[2] 2.Le imprese, al fine dell’affidamento in concessione delle revisioni, devono possedere i seguenti requisiti:
- a) iscrizione nel registro o albo ex art.10, D.P.R. n. 558/99 ed esercitare effettivamente tutte le attività di cui all’art.1, c.3, L. n. 122/92;
- b) possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dimostrata mediante un’attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di:
- c) avere sede in una delle province per cui il Ministro dei trasporti e della navigazione si sia avvalso della facoltà ex art.80, c.8, D.lgs. n. 285/92.
- Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative devono avere:
- a) superficie di officina non inferiore a 120 m²;
- b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;
- c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m.
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[10] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[11] Qualora eserciti più di una delle predette attività, può partecipare a raggruppamenti individuati nell’àmbito di un consorzio esclusivamente per il numero di attività effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attività previste dall’art.1, c.3, della L. n. 122/1992, senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso;
[12] 2 e 2,5 metri, in caso di imprese esercenti esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote;
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Centri di revisione di veicoli a motore
TIPOLOGIE DI PRATICHE: Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di Centri di revisione di veicoli a motore sono le seguenti:- avvio dell’attività;
- subingresso[1];
- cessazione dell’attività.
- D.lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada”;
- D.lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”;
- D.P.R. n. 151/2011;
- Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane.
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
100 | Avvio dell’attività | Autorizzazione più SCIA | Autorizzazione per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. | D. Lgs. n. 285/1992 art. 80, c.8 D. Lgs. n. 112/1998, art. 105, c.3 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
Subingresso | Comunicazione | |||
Cessazione | Comunicazione |
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 Codice |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 Codice Civile |
Ubicazione e tipologia attività | Art. 239, D.P.R. n. 495/1992 |
Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici[4] | Art. 240, D.P.R. n. 495/1992 e art. 67, D. Lgs. N.159/11 |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie[5] | Disposizioni urbanistiche e igienico-sanitarie comunali |
Requisiti dei locali, attrezzature,[6] | Art. 241, D.P.R. n. 495/1992 |
Rispetto norme di prevenzione incendi[7] | D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[8] | D.lgs. N. 81/2008 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13, D. Lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi[9] | Art. 240, D.P.R. n. 495/1992 e artt. 67 e 85, D.lgs. N. 159/2011 |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la domanda |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del Titolare/Responsabile tecnico (Allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q | Attestazione di affidamento della capacità finanziaria | Sempre |
q | SCIA prevenzione incendi | Sempre |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia del documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q | Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale | Nel caso di cessazione dell’attività |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato; ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo | Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA condizionata |
- essere iscritte nel registro imprese o albo imprese artigiane ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall’art.1, c.3, L. n. 122/92 (meccatronica-gommista-carrozzeria);
- possedere adeguata capacità finanziaria, dimostrata mediante attestazione di affidamento rilasciata da: 1) aziende o istituti di credito; 2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50;
- avere sede in una delle province per cui il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all’art.80, c.8, del Codice della strada;
- deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese raggruppate (eventualmente in comune diverso, anche di diversa provincia, purché tutti detti comuni siano limitrofi ed almeno uno sia compreso nella provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione e qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti);
- essere iscritta nel registro imprese o albo imprese artigiane ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall’art.1, c.3, L. n. 122/92 (meccatronica-gommista-carrozzeria)[11];
- partecipare ad altri consorzi solo se titolare di più officine autorizzate; ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio e le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2, art. 239, D.P.R. n. 495/1992, non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi;
- avere una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti: 1) superficie non inferiore ad 80 m²; 2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m; 3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m[12].
- essere permanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell’appendice X al Titolo III.
- maggiore età;
- non essere sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o di prevenzione;
- non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
- essere cittadino italiano o altro stato membro della Comunità Europea o di altro Stato con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
- non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall’art. 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
- aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria;
- aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri.
- Idoneità urbanistica, edilizia, di destinazione d’uso e igienico-sanitaria dei locali.
- Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2006.
[1] In caso di trasferimento della proprietà dell’azienda, deve essere garantita la continuità nell’esercizio dell’attività di Centro di revisione di veicoli a motore;
[2] 2.Le imprese, al fine dell’affidamento in concessione delle revisioni, devono possedere i seguenti requisiti:
- a) iscrizione nel registro o albo ex art.10, D.P.R. n. 558/99 ed esercitare effettivamente tutte le attività di cui all’art.1, c.3, L. n. 122/92;
- b) possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dimostrata mediante un’attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di:
- c) avere sede in una delle province per cui il Ministro dei trasporti e della navigazione si sia avvalso della facoltà ex art.80, c.8, D.lgs. n. 285/92.
- Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative devono avere:
- a) superficie di officina non inferiore a 120 m²;
- b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;
- c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m.
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[10] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[11] Qualora eserciti più di una delle predette attività, può partecipare a raggruppamenti individuati nell’àmbito di un consorzio esclusivamente per il numero di attività effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attività previste dall’art.1, c.3, della L. n. 122/1992, senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso;
[12] 2 e 2,5 metri, in caso di imprese esercenti esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote;
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Attività di scuole nautiche
TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di Scuole nautiche sono le seguenti:
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare l’attività di Scuole nautiche.
DESCRIZIONE
Per attività di Scuole nautiche si intende il servizio di istruzione e formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
Le categorie delle patenti nautiche sono stabilite dagli artt. 25 e ss. del D.M. 146/2008.
I requisiti minimi di capacità finanziaria, i requisiti dei locali e delle attrezzature, degli strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico, dei titoli in possesso del personale docente e dei requisiti soggettivi, nonché della durata minima dei corsi di istruzione e formazione dei candidati sono stabiliti dalle specifiche legislazioni regionali e dal D.M. 146/2008.
Le Scuole nautiche devono disporre di un’unità da diporto dotata di polizza assicurativa, per le esercitazioni pratiche e lo svolgimento degli esami.
Le patenti nautiche hanno validità di10 anni dalla data di rilascio o convalida e di 5 anni da tale data per coloro che hanno superato i 60 anni.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI:
La Scuole nautiche non possono esercitare le attività successive al conseguimento della patente nautica, quali ad es. le pratiche di convalida, cambio residenza, rinnovo e duplicato di patenti di nautica, per il cui svolgimento è necessario infatti acquisire l’ulteriore autorizzazione per l’attività di consulenza automobilistica ex L. n. 264/1991.
La locazione di unità da diporto è il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell’unità da diporto al conduttore, che esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi, per un periodo di tempo determinato[3].
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 171/2005 art. 42;
- D.M. 29 luglio 2008 n. 146;
- Specifiche normative regionali;
- Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione all’Albo delle Imprese.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Qualora la Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
99 | Avvio dell’attività | SCIA | D.lgs. n. 171/2005, art. 42, D.M. n. 146/2008 e specifiche normative regionali | |
Subingresso | Comunicazione | |||
Cessazione | Comunicazione |
Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[4], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Ubicazione, denominazione e natura | Specifiche disposizioni regionali |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie[5] | Specifiche disposizioni comunali |
Requisiti dei locali, attrezzature, strumenti, mezzi nautici e materiale didattico[6] | Specifiche legislazioni regionali |
Durata minima dei corsi di istruzione[7] | Specifiche legislazioni regionali |
Possesso dei requisiti prescritti per l’insegnamento[8] | Art. 42 c. 6, dm 146/2008 |
Capacità finanziaria del titolare[9] | Specifiche legislazioni regionali |
Requisiti morali[10] | Art. 37, D.M. n. 146/2008 e art. 67, d.lgs. N.159/2011 (legge antimafia) |
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[11] | D.lgs. N. 81/2008 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13, D. Lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi[12] | Artt. 67 e 85, D. Lgs. N. 159/2011 |
Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale | Art. 2, c.2, D. Lgs N. 126/2016 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[13]
Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia del documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del personale docente (allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di insegnanti diversi dal titolare/legale rappresentante |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q | Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale | Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti morali: non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno), o hanno riportato condanna a pena detentiva superiore a 3 anni (salvo che non sia intervenuta riabilitazione) o condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/11). In caso di impresa individuale, i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e docenti; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante, docenti e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D.lgs. n. 159/2011.
Non essere stato dichiarato fallito e non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.
Capacità finanziaria: i requisiti di capacità finanziaria, sono stabiliti dalle specifiche normative regionali[14];
Abilitazione professionale: possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche, i soggetti in possesso dell’abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all’art.4 del D.M. Ministro dei trasporti 30 novembre 2007 o di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonché coloro che sono in possesso di patente nautica per la navigazione senza alcun limite rilasciata da almeno cinque anni (art. 42, c. 6, D.M. 146/2008).[15]
Età e titolo di studio: compimento del diciottesimo anno d’età e possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato.
Requisiti oggettivi:
- Idoneità urbanistica, edilizia, di destinazione d’uso e igienico-sanitario dei locali.
- Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2006.
- Conformità dei locali, attrezzature, strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico alle prescrizioni delle vigenti normative regionali.
Disponibilità di almeno un’unità da diporto per le esercitazioni pratiche e lo svolgimento degli esami, dotata di polizza assicurativa.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/1990.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ………. giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.
[1] Nel caso di apertura di ulteriori sedi di scuola nautica oltre quella principale, per ciascuna di esse è richiesta la dimostrazione dei requisiti morali, professionali e della capacità finanziaria di cui alla normativa vigente. Sono equiparati alla nuova apertura anche le ipotesi di conferimento di azienda in società (di persone o di capitali) e il trasferimento della proprietà dell’azienda;
[2] In caso di trasferimento della proprietà dell’azienda, deve essere garantita la continuità nell’esercizio dell’attività di scuola nautica;
[3] Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme;
[4] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[5] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarla nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[10] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[11] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[12] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[13] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[14] Nel caso di apertura di ulteriori sedi di scuola nautica oltre quella principale, per ciascuna di esse è richiesta la dimostrazione dei requisiti morali, professionali e della capacità finanziaria di cui alla normativa vigente. Sono equiparati alla nuova apertura anche le ipotesi di conferimento di azienda in società (di persone o di capitali) e il trasferimento della proprietà dell’azienda;
[15] L’attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana;
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Installazione di impianti provvisori elettrici in occasioni straordinarie illuminazioni pubbliche, quali festività civili, religiose
TIPOLOGIE DI PRATICHE: Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di Installazione di impianti provvisori elettrici in occasione di festività civili, religiose, etc.), sono le seguenti:- avvio dell’attività;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
- Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione all’Albo delle Imprese.[1]
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
97 | Avvio dell’attività | Comunicazione | È necessario prima dell’avvio dell’attività, trasmettere al Comune la certificazione degli impianti | Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 110 |
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Soggetto incaricato dell’installazione | Art. 110, regolamento per l’esecuzione del tulps (r.d. n. 635/1940 |
Denominazione della manifestazione, festività o evento | Art. 110, regolamento per l’esecuzione del tulps (r.d. n. 635/1940) |
Collocazione e tipologia di luminarie, date previste per l’installazione, l’accensione e lo smontaggio | Art. 110, regolamento per l’esecuzione del tulps (r.d. n. 635/1940) |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo, D.lgs. N.159/2011 (Legge antimafia) | Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Insussistenza condizioni previste dagli art. 11 e 92 del tulps | Artt. 11 e 92, tulps |
Conformità attrezzature alle prescrizioni delle vigenti normative | Art. 110 del regolamento per l’esecuzione del tulps e normative di sicurezza settoriali |
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro | D.lgs. N. 81/2008 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13, d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Artt. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011 |
Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale | Art. 2, c.2, d.lgs. N. 126/2016 |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q | certificazione di conformità degli impianti di cui all’art. 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 | Sempre |
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
- l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011). In caso di impresa individuale, tali requisiti devono essere posseduti dal titolare; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D.lgs. n. 159/2011.
- la sussistenza delle condizioni previste dagli art. 11[4] e 92[5], TULPS (R.D. n. 773/1931).
[1] L’installazione delle luminarie può essere richiesta anche da privati, quali committenti che si avvalgono di imprese autorizzate;
[2] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[3] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[4] Art. 11 – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;[5] Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
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Locali di stallaggio
TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di stallaggio sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare attività di stallaggio.
DESCRIZIONE
Per attività di stallaggio si intende il servizio di ricovero di animali, permanente o temporaneo, di proprietà del titolare o di terzi (ad es. maneggio o scuderia, pensione per animali, etc.).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
- D.P.R. n. 616/1977;
- Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione all’Albo delle Imprese.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Qualora la Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
96 | Avvio dell’attività | SCIA | La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui all’art. 86 TULPS | Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86, c.1, secondo periodo
D.P.R. n. 616/1977, art. 19, c.4 |
Subingresso | Comunicazione | |||
Cessazione | Comunicazione |
Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Natura, ubicazione e insegna dell’esercizio | Art. 152, regolamento per l’esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940) |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie[2] | Disposizioni urbanistiche e igienico-sanitarie comunali |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo, D.lgs. N.159/2011 (Legge antimafia)[3] | Art. 67, c.1, lett. A), D. Lgs N. 159/2011 |
Insussistenza condizioni previste dagli art. 11 e 92 del TULPS [4] | Artt. 11 e 92, TULPS |
Conformità attrezzature alle prescrizioni delle vigenti normative[5] | Normative di sicurezza e igienico-sanitarie settoriali |
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[6] | D.lgs. N. 81/2008 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13, D. Lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Artt. 67 e 85, D. Lgs N. 159/2011 |
Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale | Art. 2, c.2, D. Lgs N. 126/2016 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[7]
Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia del documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q | Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale | Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti morali:
Costituisce impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/11). In caso di impresa individuale, tali requisiti devono essere posseduti dal titolare; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D.lgs. n. 159/2011.
Insussistenza delle condizioni previste dagli art. 11[8] e 92[9] del TULPS (R.D. n. 773/1931).
Requisiti oggettivi:
Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio, di destinazione d’uso e igienico-sanitario.
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2006.
Conformità delle attrezzature alle prescrizioni delle vigenti normative di sicurezza e igienico-sanitarie settoriali.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/1990.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro …….. giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[6] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[8] Art. 11 – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;
[9] Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d’azzardo, oper delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
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Produttori agricoli
- avvio dell’attività;
- trasferimento di sede;
- variazione modalità di vendita;
- subingresso;
- modifiche societarie (compagine-ragione sociale-legale rappresentante);
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese agricole che intendono esercitare la vendita diretta dei propri prodotti.
DESCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 2135 Codice Civile e dell’art 1 del D.Lgs. n. 228/2001, è imprenditore agricolo colui che esercita la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali, ossia tutte quelle attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono, comunque, connesse anche le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali.
Si considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori ed i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del Codice Civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
L’attività di vendita è soggetta alla disciplina del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo…“.
La vendita può avvenire: su aree pubbliche (in forma itinerante o su posteggio), in locali aperti al pubblico, oppure a mezzo distributori automatici e commercio elettronico. La vendita può, altresì, avvenire su superfici all’aperto o altre aree private di cuigli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nell’ambito dell’azienda agricola.
Alla vendita diretta non si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 114/98, salvo che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda, nell’anno solare precedente, sia stato superiore ad € 160.000,00 per le ditte individuali ovvero ad € 4.000.000,00 per le società.
Disposizioni particolari:
Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che esercitino su aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della L. n. 59/1963 e s.m.i., si applicano unicamente le disposizioni relative alle soste per l’esercizio dell’attività in forma itinerante.
Ai sensi dell’art. 28 commi 15 e 16 del D.Lgs. n. 114/1998 i Comuni, in base agli indirizzi regionali, stabiliscono l’ampiezza delle aree da destinare al commercio ambulante, individuano le aree di valore archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l’esercizio del commercio ambulante è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle stesse e possono stabilire divieti e limitazioni anche per motivi di viabilità, igienico sanitari o per altri motivi di pubblico interesse.
Nelle aree demaniali marittime, aeroporti, stazioni e autostrade, il commercio ambulante in forma itinerante è soggetto al nulla osta delle competenti autorità marittime o del soggetto proprietario o gestore, che stabiliscono modalità e condizioni per l’accesso alle aree.
Ai sensi dell’art. 4, c.8-ter del D.Lgs. n. 228/2001: l’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Codice Civile;
- D.Lgs. n. 228/2001 recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo…“;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo;
- D.Lgs. n. 126/2016;
- D.Lgs. n. 222/2016;
- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmenteè necessario:
- costituire una impresa agricola in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune:
- ove ha sede l’azienda di produzione,in caso di vendita su aree pubbliche in forma itinerante e a mezzo sito web;
- in cui si intende avviare l’attività in caso di vendita in locali aperti al pubblico, a mezzo distributori automatici o in aree pubbliche su posteggio.
- il Comune:
- pubblica sul proprio sito web l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva/attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione e la documentazione da allegare;
- può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Generalità richiedente | Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Qualità di imprenditore agricolo | Art. 2135 c.c. e art. 1, D.Lgs. n. 228/2001 |
Iscrizione al Registro Imprese | Art. 2188 e ss. C.C. e art. 4, c.3, D.Lgs. n. 228/01 |
Ubicazione azienda di produzione e specificazione prodotti in vendita | Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Specificazione prodotti ottenuti presso propria azienda e prodotti in vendita non ricavati dalla propria azienda | Art. 1, c.1 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Modalità di vendita | Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Non avere riportato, nei cinque anni antecedenti l’avvio dell’attività, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti | Art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Assenza cause decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.Lgs. n. 159 (Legge antimafia) | Art. 67, c.1, lett. A) del D.Lgs. n. 159/2011 |
Vendita prevalente prodotti provenienti da propria azienda | Art. 4, c.1 del D.Lgs. n. 228/001 |
Ammontare ricavi, derivanti da vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda, nell’anno solare precedente, inferiore a € 160.000,00 per le ditte individuali ovvero a € 4.000.000,00 per le società | Art. 4, c.8 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Conoscenza che la disciplina del D.Lgs. n. 228/2001 si applica anche alla vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di manipolazione/trasformazione prodotti agricoli e zootecnici, dirette al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa | Art. 4, c.5 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) di possesso dei requisiti morali – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo della Comunicazione.
Indicazionedella documentazione da allegare alla comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- Autorizzazione/Dia/Scia/Comunicazione originale [in caso di cessazione dell’attività].
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
|
28 | Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli singoli e associati | Comunicazione | Comunicazione al SUAP ove ha sede l’azienda o ove si intende esercitare la vendita.
Nel caso di commercio su area pubblica esercitato su posteggio, occorre la relativa concessione. |
D.Lgs. n. 228/2001, art. 4
Alla vendita diretta non si applica il D.Lgs. n. 114/1998 (rif. art. 4, c.7, D.Lgs. n. 228/2001, art. 4, c.2, lett. d) D.Lgs. n. 114/1998) |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali:
Disposizioni igienico-sanitarie vigenti a livello regionale o locale.
Requisiti morali: previsti dall’art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., secondo cui: “Non possono esercitare l’attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna” e dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., secondo cui l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
Requisiti Oggettivi: rispetto dei regolamenti edilizi, di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria.
Requisiti Fiscali: di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, secondo cui l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda agricola, nell’anno solare precedente, deve essere inferiore a € 160.000,00 per gli imprenditori individuali ovvero a € 4.000.000,00 per le società, applicandosi, in caso contrario, la disciplina del D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.
Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ………. giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l’integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
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Impresa di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare l’attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
DESCRIZIONE
Per attività di pulizie, s’intende il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza.
Per attività di disinfezione, s’intende il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.
Per attività di disinfestazione, s’intende il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate (essa può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie).
Per attività di derattizzazione, s’intende il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia.
Per attività di sanificazione s’intende il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante controllo e miglioramento delle condizioni del microclima (temperatura, umidità e ventilazione ovvero per quanto riguarda illuminazione e rumore).
Ai sensi dell’art. 3, D.M. n. 274/1997, le imprese di pulizie sono classificate in fasce, ai fini della stipula dei contratti, in base al volume di affari, al netto dell’IVA, realizzato in media nell’ultimo triennio o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore ai due anni, nello specifico settore di attività:[1] fino a Euro 51.646,00 (comunque non inferiore a Euro 30.987,00); fino a Euro 206.583,00; fino a Euro 361.520,00; fino a Euro 516.457,00; fino a Euro 1.032.914,00; fino a Euro 2.065.828,00; fino a Euro 4.131.656,00; fino a Euro 6.197.483,00; fino a Euro 8.263.310,00; oltre ad Euro 8.263.310,00[2].
All’impresa è attribuita la classe immediatamente superiore al predetto importo medio del volume di affari al netto di IVA e permette di partecipare a gare di appalto comunitarie fino ad un importo uguale alla classe di attribuzione assegnata[3].
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Per le sole attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è necessaria la nomina di un responsabile tecnico.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese“;
- D.P.R. n. 558/1999 “Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese …“;
- D.lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali …”;
- D.M. n. 274/1997 “Regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82…”;
- L. n. 82/1994 “Disciplina delle attività di Pulizia, di disinfezione, di disinfestazione di derattizzazione e di sanificazione”;
- Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione nel registro delle imprese o albo delle imprese artigiane[4].
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Qualora la Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
102 | Impresa di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione | SCIA | La SCIA è presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di commercio | D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c.3
D.P.R. n. 558/1999, art. 7 D.lgs. n. 112/1998, art. 22, c.3, let. b) D.M. 274/1997 L. n. 82/1994 |
Subingresso | Comunicazione | |||
Cessazione | Comunicazione |
Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[5], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Requisiti di onorabilità[6] | Art. 2, c.1, l. N. 82/1994 |
Requisiti di capacità economico-finanziaria[7] | Art. 2, c.1, d.m. n. 274/1997 |
Requisiti di capacità tecnica ed organizzativa[8] | Art. 2, c.2, d.m. n. 274/1997 |
Requisiti tecnico-professionali[9] | Art. 2, c.3, d.m. n. 274/1997 |
Possesso requisiti morali e professionali Responsabile Tecnico[10] [11] | Art. 10, c.3, D.L. n. 7/2007, convertito con L. N. 40/2007 |
Fasce di classificazione[12] | Art. 3, d.m. n. 274/1997 |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie della sede operativa[13] | Disposizioni edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie comunali |
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[14] | Art. 10, c.3, d.l. n. 7/2007, convertito con l. N. 40/2007 e d.lgs. N. 81/2008 |
Rispetto normativa in materia di smaltimento rifiuti speciali o tossici[15] | D.l. n. 7/2007, convertito con l. N. 40/2007, art. 10, c.3 e d.lgs. N. 22/1997 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13, d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi[16] | Art. 2, c.2, l. N. 82/1994 e artt. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[17]
Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia del documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e comunicazione di collocazione in una determinata fascia (allegato A del modello + copia del documento d’identità); | Sempre |
q | Dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità tecnica e organizzativa da parte del responsabile tecnico (Allegato B del modello + copia del documento d’identità) | Sempre nel caso di attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato C del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q | Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale | Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti soggettivi:
Requisiti di onorabilità ex art. 2, L. n. 82/1994 e artt. 67 e 85 D.lgs. n. 159/2011
Ai fini dell’esercizio dell’attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
- assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna e pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o condanna alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o un’arte o interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144, R.D. n. 267/1942;
- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’art. 513 bis del codice penale;
- assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, previdenza e assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.
Costituisce, altresì, impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno), l’essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o aver riportato condanna a pena detentiva superiore a 3 anni (salvo riabilitazione) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc..
In caso di impresa individuale, i requisiti devono essere posseduti da titolare ed eventuale responsabile tecnico; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante, responsabile tecnico e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D.lgs. n. 159/2011.
Requisiti di capacità finanziaria ex art. 2, c.1, D.M. n. 274/1997
Ai sensi dell’art. 2, c.1 del D.M. n. 274/1997, l’esercizio delle attività di pulizia presuppone:
- l’iscrizione all’INPS e all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d’opera;
- l’assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell’articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;
- l’esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.
Requisiti di capacità tecnica e organizzativa e requisiti professionali per attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ex art. 2, commi 2 e 3, D.M. n. 274/1997
L’esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione presuppone la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
- assolvimento dell’obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno tre anni, svolta all’interno di imprese del settore, o comunque all’interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;
- attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
- diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività;
- diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività.
Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno.
Requisiti oggettivi
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
Rispetto normativa in materia di smaltimento rifiuti speciali o tossici.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, dai controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ……… giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività.
[2] Ai fini dell’inserimento nella relativa fascia di classificazione, l’impresa deve rispondere, anche agli ulteriori requisiti economico-finanziari di cui all’art. 3, commi 3 e ss. del D.M. n. 274/1997:
- b) avere sopportato, per ciascuno degli anni di riferimento, salvo quanto disposto al comma 5, un costo complessivo, per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40 per cento dei costi totali, ovvero al 60 per cento di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e di disinfezione.
- L’impresa deve altresì … fornire, per gli ultimi tre anni o per l’eventuale minor periodo di attività, copia dei libri paga e dei libri matricola, nonché, limitatamente alle prestazioni ricadenti tra quelle previste dall’articolo 1, l’elenco dei servizi eseguiti, allegando per ciascuno un’apposita attestazione del committente, pubblico o privato…. L’impresa deve inoltre fornire un elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda.
- L’impresa che per la sua forma giuridica non può comprovare le percentuali minime di cui alla lettera b) del comma 5 ovvero che, qualunque ne sia il motivo, non le raggiunge deve produrre un attestato rilasciato dai competenti istituti comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e di assicurazione sociale per i dipendenti, per i titolari di impresa artigiana e per i soci nel caso di società cooperativa.
[3] L’eventuale variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza, deve essere comunicata entro un anno dal suo verificarsi
[4] Le imprese di pulizia di Stati non appartenenti alla Comunità europea possono essere iscritte nel registro delle ditte/albo provinciale imprese artigiane solo se hanno in Italia una sede legale anche secondaria e a condizione di reciprocità con lo Stato di appartenenza.
[5] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[10] Per le sole attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
[11] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[12] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[13] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[14] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[15] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[16] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[17] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
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Attività edilizia completamente libera
- Art. 6 DPR n. 380/01 e s.m.i. – D. Lgs. n. 222/16 e allegato “A” (D. Lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia, dal numero 1 al 52)
- Decreto MIT 2 marzo 2018, dal titolo Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222
GLOSSARIO NAZIONALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA
Glossario dell’edilizia libera
Il decreto prevede 52 definizioni di opere e interventi di edilizia privata che non richiedono un titolo abilitante. (Le definizioni relative alle opere previste nello stesso glossario che vanno dal n. 53 al n. 58 sono soggette a comunicazione “CIL”,).
Edilizia libera prevista dalle normative regionali e comunali
L’elencazione prevista nel glossario non è però completa, a queste definizioni vanno aggiunti gli interventi già indicati nelle leggi regionali e negli strumenti urbanistici comunali.
Limitazione dovuto al rispetto di norme edilizie esistenti
Alcune opere e interventi liberi potrebbero avere limitazione, come previsto dal testo unico dell’edilizia. (Art. 6 DPR 380/01, c. 1). “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. n. 42/04), …”
Contrasto con la normativa regionale o comunale
Nel caso che le voci previste nel glossario (in altre parole gli interventi edilizi od opere indicate) sia in contrasto con la disciplina regionale o comunale, trova applicazione la quest’ultima, in virtù di quanto indicato appunto nell’articolo appena citato.
Validità
Il decreto in parola è immediatamente operativo senza cioè necessità di adozione o recepimento con atto regionale o comunale.
Nel particolare:
ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA (Art. 6 DPR 380/01, c. 1)
Possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo nel rispetto delle normative appena citate:
- gli interventi di manutenzione ordinaria, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geo-gnostico, escluse le di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
e-ter).
- Le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili.
- Vasche di raccolta delle acque, locali tombati.
e-quater)
- I pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al DM n. 1444/1968.
e-quinquies) Le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, (Ovvero la realizzazione di impianti al servizio di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino volumetria e destinate ad arredo da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di ornamento dell’edificio).
Attività edilizia libera che non rispetta la normativa speciale di settore
Il mancato rispetto delle specifiche normative indicate dal citato art. 6 del DPR n. 380/01, (es.: norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, ecc.), comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle stesse leggi.
Attività edilizia libera in contrasto con gli strumenti urbanistici
L’attività edilizia libera, ove eseguita in difformità o in contrasto alle leggi di settore o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, comporta l’obbligo del ripristino e demolizione o resa conforme a dette norme e prescrizioni entro il termine stabilito dallo Sportello unico per l’edilizia, con propria ordinanza, perché bisogna sottolineare che qualsiasi intervento, (anche appunto l’attività edilizia libera), in contrasto con gli strumenti urbanistici, comporta il percorso penale, previsto dall’art. 44/a del DPR n. 380/01, compresi i provvedimenti sanzionatori amministrativi ripristinatori.
Cartello di cantiere
L’attività edilizia libera prevista dalla normativa, anche comunale, non comporta normalmente l’obbligo dell’esposizione del cartello di cantiere.
Peraltro il comune può prevederla con norma specifica nel regolamento edilizio o con altro atto, indicando anche la sanzione in caso d’inosservanza.
In tale ipotesi, trattandosi di semplice violazione amministrativa, trova applicazione appunto la sanzione pecuniaria di cui alla normativa che prevede l’adempimento.
ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA soggetta a Comunicazione “CIL” (Art. 6 c1/e-bis DPR n. 380/01)
(Si veda la scheda specifica dal titolo: Comunicazione)
Il glossario tratta inoltre di alcune opere NON LIBERE ma soggette a Comunicazione “CIL”, anche in questo caso, nel rispetto delle normative di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.
Nel rispetto della disciplina sottonotata, è possibile realizzare:
“e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale;
Trattasi di una Comunicazione (nello stampato ANCI o regionale) che l’interessato presenta per la realizzazione di opere, o per l’inizio di lavori, che abbiano il carattere della contingenza, in altre parole dell’accidentalità, per una situazione transitoria.
Opere ed interventi edili contingibili urgenti e temporanei in area privata (previsti dal Decreto MIT 2 marzo 2018 allegato 1 – Glossario dal numero 53 al 58) (D. Lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia – Attività 26)
(Vi rientrano anche le pertinenze, tettoie, box, ecc. a condizione che vi siano esigenze contingenti e temporanee, dimostrabili) |
(Con le autorizzazioni di settore) |
(Che vengono collocati in occasione di particolari manifestazioni, dove è prevista una partecipazione fuori dalla normalità) |
(Secondo le dimensioni potrebbe essere necessario il titolo abilitativo, dove un tecnico abilitato garantisce le condizioni di sicurezza dell’impianto) |
(Attrezzature ed impianti per gli stand espositivi) |
(Parcheggi temporanei, senza opere edili, in deroga alla destinazione d’uso, che sono predisposti in occasione di particolari manifestazioni importanti, dove è prevista una partecipazione fuori dalla normalità) |
[1] ATTENZIONE!
Il regolamento edilizio può imporre particolari adempienti, come la richiesta di un nulla osta o di una comunicazione. A questi interventi bisogna aggiungere quelli già liberi previsti dalla normativa regionale.
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Comunicazione d’inizio lavori asseverata (CILA)
- Art. 6/bis DPR n. 380/01. ( Nel testo unico dell’edilizia è stato inserito appositamente un nuovo articolo)
- Leggi regionali – Regolamento edilizio –
- D. Lgs. n. 222/2016 – Sezione II – Edilizia Tabella “A”
SINTESI della REGOLAMENTAZIONE
CILA – Comunicazione d’inizio attività asseverata –
Trattasi di una licenza edilizia a tutti gli effetti, anche se l’atto stesso, che assume l’efficacia del titolo abilitante, non è rilasciato dal dirigente incaricato, ma viene presentato direttamente al Comune.
CILA – Contenuto – Asseverazione e dichiarazione del tecnico –
La persona interessata (proprietario, ecc.), prima d’iniziare i lavori presenta la comunicazione accompagnata da una dettagliata asseverazione e corredata dagli opportuni elaborati progettuali e quant’altro richiesto nello specifico stampato, (obbligatorio: ANCI o regionale) necessaria per l’individuazione dell’intervento edilizio.
Il progettista (iscritto all’albo) deve obbligatoriamente dichiarare che i lavori sono conformi: agli strumenti urbanistici approvati, al regolamento edilizio vigente, che rispettano le condizioni di sicurezza sul lavoro, le norme igieniche sanitarie e quelle correlate di settore.
CILA – Progettista – Direttore dei lavori –
Il tecnico abilitato che assevera l’intervento edilizio, assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi e per gli effetti della legge penale (artt. 359 c.p.), anziché quella di un incaricato di un pubblico servizio, (art. 493 c.p.), (se nelle dichiarazioni o attestazioni, asseverazioni che corredano la “CILA”, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti indicati dalla legge, è punito ai sensi dell’art. 481 c.p.).
Il tecnico incaricato del progetto e dell’asseverazione è anche obbligatoriamente il direttore dei lavori, salvo la nomina di un altro tecnico abilitato, prima dell’inizio dei lavori, o durante gli stessi, previa, comunque, l’informazione scritta allo Sportello unico per l’edilizia.
Rimane ferma la condizione che nessun lavoro può essere eseguito senza il direttore stesso, che può anche coincidere con un professionista qualificato appartenente alla stessa impresa costruttrice.
CILA – Interventi e opere edili realizzabili –
- Interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio (Attività n. 3, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222).
o Nell’ambito di tali interventi sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico.
- Interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001 qualora non riguardino parti strutturali dell’edificio. (Attività n. 5, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)
- Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio (Attività n. 22, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222) – (Solo in questo caso con la CILA è possibile la modificazione della sagoma) –
- Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico (ad esclusione dell’attività di ricerca di idrocarburi) che siano eseguite in aree interne al centro edificato. (Attività n. 31, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)
- Movimenti di terra non strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali. (Attività n. 32, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)
- Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola che presentino strutture in muratura. (Attività n. 33, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)
- Realizzazione di pertinenze minori che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale. (Attività n. 34, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222; articolo 3, comma 1, lett. e.6 del d.P.R. n. 380/2001)
CILA – Ampliamento degli interventi realizzabili –
Con la nuova normativa, è stata sensibilmente aumentata la sfera d’impiego della CILA [1] , infatti, vi sono stati inseriti tutti gli interventi NON ricompresi:
1) Nell’attività edilizia libera . (Art. 6 DPR 380/01, o legge regionale, e il Glossario: DM 2 marzo 18, all. 1)
2) In quelli che richiedono la SCIA normale/super. (Artt. 22 e 23 DPR 380/01 o legge regionale).
3) In quelli che richiedono il Permesso di costruire. (Art. 10 DPR 380/01 e legge regionale).
CILA – Limitazione –
L’opera NON DOVRÀ INTERESSARE LE PARTI STRUTTURALI DELL’EDIFICIO e, in particolare, non dovrà portare modificazione ai parametri edilizi urbanistici, in altre parole:
- alla volumetria complessiva[2], (il volume utile “VU” di un’unità edilizia o immobiliare è la somma dei prodotti delle relative superfici utili “SU” dei vari piani, moltiplicate ciascuna per la rispettiva altezza di piano “AP”);
- al prospetto (fronte dell’edificio, rappresentazione grafica della parete esterna di una costruzione, veduta di ciò che sta davanti a chi guarda). (Possibile l’alterazione per la costruzione di ascensori esterni a favore dei disabili) ;
- alla sagoma (la sagoma di un edificio è il suo ingombro a terra, escludendo aggetti, balconi o simili). (Possibile l’alterazione per la costruzione di ascensori esterni a favore dei disabili);
- alla localizzazione dell’opera e distanze di confine;
- al cambio di destinazione d’uso con opere e da una categoria all’altra, (si veda al riguardo la normativa regionale).
Con possibilità invece di modifica:
- Alla superficie interna –
- Al volume interno –
- Al numero delle unità immobiliari, (nel rispetto dei requisiti igienici sanitari).
Esempi lavori che NON devono riguardare l e PARTI STRUTTURALI dell’edificio:
Opere interne. Apertura o lo spostamento di porte interne. Diversa sistemazione dei locali.
Diminuzione o aumento del numero delle unità immobiliari.
Modifica del rivestimento esterno, (faccia a vista, intonaco, ecc.). Realizzazione locale per volumi tecnici.
La sostituzione di parti fatiscenti degli edifici. Rifacimento totale della copertura del tetto.
Recinzioni, ecc.
CILA – Validità e durata –
Il testo unico dell’edilizia non parla della validità.
Gli altri titoli abilitativi decadono dopo tre anni, (escluse alcune regioni: Valle D’Aosta validità: SCIA, anni uno, ed Umbria, anni quattro).
Poiché non è possibile applicare il principio dell’assimilazione in via estensiva con le altre licenze edilizie, per stabilire il periodo di validità del titolo dal momento della presentazione, è necessario che la regione [3] (con legge) o l’amministrazione comunale stabilisca (con ordinanza, delibera, o modifica al regolamento edilizio) la durata dell’atto (che normalmente è di tre anni) e la sanzione pecuniaria prevista in caso d’inosservanza.
La mancata previsione della validità del titolo non consente ovviamente l’accertamento sanzionatorio riguardante l’efficacia dell’atto.
CILA – NOTAZIONI per il TITOLARE –
CILA – Presentazione –
La certificazione asseverata deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori, (proprietario, assuntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), utilizzando lo stampato ANCI, (o regionale):
Uffici di presentazione
1. La certificazione asseverata deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) i o trasmessa via e-mail o PEC, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (O chiedendo siano acquisite). (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)
CILA – Acquisizione atti di assenso, se dovuti.
- Possibilità di richiedere autonomamente gli atti di assenso necessari, PRIMA della presentazione della CILA. È fatta salva la possibilità, per l’interessato, di richiedere autonomamente atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia alla CILA da presentare al Comune.
- Possibilità di richiedere che il Comune acquisisca gli atti necessari, CONTESTUALMENTE alla presentazione della CILA. L’interessato per le autorizzazioni comunque denominate che non è possibile autocertificare, al momento della presentazione , rivolge richiesta allo Sportello unico affinché provveda ad acquisirle direttamente, anche tramite la Conferenza dei servizi, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge.
- Anche in questo caso l’inizio dei lavori può avvenire solo dopo l’acquisizione degli atti stessi.
CILA – Autocertificazione da allegare –
Con le autocertificazioni, attestazioni o asseverazioni, allegate, è possibile sostituire pareri di organi o enti, in altre parole l’esecuzione di verifiche preventive, salvo i casi di esclusione e i riscontri successivi degli stessi enti o da parte dell’amministrazione.
CILA – Documentazione esclusa dall’autocertificazione.
La normativa esclude dall’autocertificazione:
- L’autorizzazione, nulla osta, assensi vari, concernenti l’assetto idrogeologico, i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
- Gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla sicurezza, ecc.
- L’autorizzazione sismica, (o il deposito del progetto, o dichiarazione) prevista dalla normativa, riguardo alle opere , in conformità alla normativa regionale.
- Le autorizzazioni, nulla osta imposte dalla normativa comunitaria.
CILA – Inizio dei lavori –
Solo dopo la presentazione e avere comunicato il nome dell’impresa, (del direttore dei lavori se tecnico diverso dal progettista), posizionato il cartello di cantiere, è consentito l’inizio dei lavori, (o periodo diverso indicato dalla regione [4] ).
Copia dell’atto consegnato, con prova certa della trasmissione, dovrà essere conservato nel luogo di lavoro, unitamente ad eventuali progetti e altri allegati, se dovuti riguardo alla tipologia dell’intervento, a disposizione degli organi di vigilanza.
Attenzione! Se lo Sportello unico deve acquisire atti d’assenso comunque denominati, l’inizio dei lavori avverrà solo dopo il reperimento degli stessi, con comunicazione all’interessato.
CILA – Inizio lavori alla presenza di vincoli –
Se l’intervento edilizio è assoggettato a vincoli, non è consentito dare avvio ai lavori, sia trattasi di vincoli di competenza del Comune, sia si tratti di vincoli di competenza di altre amministrazioni (es.: autorizzazione per il vincolo paesaggistico e culturale, idrologico e boschivo, il nulla osta per i parchi, ecc.).
Se quest’ultima è negativa la comunicazione presentata, è priva di efficacia ed è archiviata, previa comunicazione al soggetto interessato.
L’inizio dei lavori è consentito solo dopo l’ottenimento dell’assenso.
CILA – Comunicazione del nome dell’impresa –
La normativa prevede l’obbligo a carico del titolare di comunicare allo Sportello unico, (anche soltanto prima di iniziare i lavori), il nome della/e impresa/e esecutrice/i che esegue le opere di cui al progetto assentito.
La ditta che deve essere regolarmente iscritta nell’apposito registro, presso la Camera di Commercio, continua ad avere la responsabilità, secondo la scienza e la tecnica delle costruzioni dell’intervento edilizio secondo gli elaborati progettuali.
Tale obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi.
La mancata indicazione del nome dell’impresa costruttrice che esegue i lavori edili rientranti fra quelli previsti (es.: manutenzione straordinaria e opere interne che NON riguardano le parti strutturali dell’edificio, compreso i lavori negli esercizi d’impresa), dovrebbe essere sanzionata come omessa comunicazione al Comune, ovvero con €. 1000 [5] , in quanto la stessa CILA risulta essere priva di un elemento essenziale.
CILA – Comunicazione di fine lavori –
La disciplina prevede altresì l’obbligo della dichiarazione di fine lavori (soprattutto per l’accatastamento) e considerato che si tratta di una nuova legislazione è necessario che l’adempimento sia prescritto e fissato, oltre che nello stampato che l’ufficio tecnico mette a disposizione del cittadino, anche da apposito atto del Comune (con ordinanza, delibera, o modifica al regolamento edilizio) che comprenda anche l’indicazione della sanzione pecuniaria in caso d’inosservanza. (Se non è prevista dalla legge regionale)
La normativa stabilisce che lo Sportello unico provveda direttamente, con la dichiarazione di fine lavoro [6] , all’aggiornamento catastale, se dovuto, trasmettendo la documentazione pervenuta.
CILA – Sanatoria per le opere eseguite in assenza o difformità –
I lavori edili relativi a interventi e opere rientranti fra quelle soggette a (CILA), eseguite in assenza della stessa, in difformità totale o parziale, NON in contrasto con gli strumenti urbanistici, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell’attività edilizia, anche sospesi con la prescritta ordinanza, possono essere ripresi e sanati, a richiesta del soggetto responsabile, previo pagamento della sanzione pecuniaria prevista come oblazione, di eventuali contributi, se dovuti, e contestuale presentazione di una (CILA) ritardata in sanatoria o resa conforme alla disciplina.
CILA – Lavori in economia –
Lo stesso stampato unificato prevede la possibilità per l’interessato di svolgere opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore.
I lavori dovranno essere realizzati in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne nel rispetto della legislazione correlata, (es.: sicurezza, ecc.).
Dovranno essere opere che non riguardano parti strutturali, (es.: opere interne riguardanti pareti non portanti, pavimentazione, intonaco, marciapiede, ecc.) .
CILA – Titolo da esibire in cantiere
La sussistenza del titolo, da esibire agli organi di vigilanza, è provata con la copia della comunicazione da cui risulti la data di ricevimento della stessa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché quanto previsto, in relazione ai lavori.
CILA – Cartello di cantiere
Come espressamente previsto dal regolamento edilizio, prima di iniziare i lavori di cantieramento, il costruttore deve collocare il cartello di cantiere, con le indicazioni previste dalla normativa, in luogo visibile dalla pubblica via. Ricordando che:
- La mancata collocazione, per le opere soggette a CILA: costituisce violazione amministrativa al regolamento edilizio e comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria.
- Mentre la mancata sistemazione, per le opere soggette a Permesso/SCIA alternativa “super”, costituisce reato: art. 44/a DPR n. 380/81, in relazione all’art. 27.
CILA – Agibilità – Presentazione della Segnalazione certificata (SCA) –
Qualora sia prevista l’agibilità secondo la tipologia delle opere e interventi effettuati, lo stesso soggetto titolare, ha il compito di consegnare entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori, la (SCA) con le asseverazioni del direttore dei lavori (o altro tecnico abilitato), che garantisce le condizioni di sicurezza , igiene, salubrità, staticità, sismicità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato.
CILA – Sicurezza sul lavoro –
Nell’apposito stampato unificato (ANCI o regionale) il titolare dovrà dichiarare che l’intervento ricade, o meno, nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008), con i necessari adempimenti relativi, ai rischi, all’entità del personale in cantiere, ai documenti di regolarità contributiva, alla notifica preliminare, all’impresa esecutrice, ecc.
CILA – Contributi – Oneri
Se l’intervento da realizzare è a titolo oneroso, in quanto rientra negli interventi di manutenzione straordinaria, che comportano aumento del carico urbanistico e aumento della superficie calpestabile, l’interessato allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione, commisurato all’incidenza delle sole opere di urbanizzazione, a firma di tecnico abilitato, in tal caso il committente deve eseguire il versamento degli oneri concessori nella misura vigente (secondo le norme regionali e comunali che regolano le modalità di calcolo e di pagamento degli oneri stessi).
CILA – Diritti di segreteria
Sono previsti i diritti di segreteria dovuti per la presentazione della Comunicazione d’Inizio attività (CILA), da corrispondere nel seguente modo …………………………………………………………………………
CILA – ADEMPIMENTI DELLO SPORTELLO UNICO –
CILA – Ricevuta alla presentazione –
La disciplina prevede che all’atto della presentazione lo Sportello rilasci immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione.
CILA – Avvio del procedimento e comunicazione del responsabile del procedimento –
Se non avviene contestualmente alla consegna della ricevuta, senza ritardo, comunica all’interessato l’avvio del procedimento, contenete altresì l’indicazione:
- Dell’amministrazione competente.
- Della persona responsabile del procedimento.
- Dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
CILA – Verifica validità
Se la verifica è positiva e la comunicazione è conforme alla normativa, lo Sportello informa l’interessato della validità della stessa.
CILA – Richiesta di ulteriore documentazione –
Se nella verifica è accertata la mancanza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività edilizia, richiede documentazione, o elementi integrativi di giudizio e indica le condizioni per conformare l’atto.
Se sono necessarie documentazioni, certificazioni, comunicazioni, nulla osta o altro, che il Comune è nell’impossibilità di reperire, lo Sportello unico, richiede, per una volta soltanto, tale documentazione necessaria per completare l’iter procedurale.
In questo caso l’efficacia deve essere ritardata in attesa del reperimento degli atti mancanti.
CILA (unica) e (CILA condizionata) – Acquisizione di documentazione presso altre amministrazioni –
Se per la validità della stessa sono necessarie altre CILA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, (anche di altre amministrazioni), queste sono acquisite direttamente, ( compreso il DURC se dovuto) , anche attraverso la conferenza dei servizi.
In questo caso, come già detto, l’efficacia dell’atto deve essere ritardata in attesa della fine dell’iter procedurale.
Il rilascio o il diniego degli atti devono essere comunicati al richiedente.
CILA – Elementi ostativi all’accettazione – Provvedimento di conformazione alle norme –
Nell’ipotesi che sia stata presentata in assenza dei presupposti e requisiti di legge o risulti non completa, (attenzione NON nella presentazione di atti, o pareri, che devono essere acquisiti direttamente dall’ufficio), per esempio, nelle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni del tecnico e quindi sia conformabile, (sanarla, rendere regolare) l’ufficio comunica al titolare, al progettista, che vi sono elementi ostativi all’accettazione della stessa e richiede (con atto scritto notificato) ulteriori elementi di giudizio e controdeduzioni.
Anche in questa circostanza l’efficacia dell’atto deve essere ritardata in attesa della fine dell’iter procedurale.
CILA inidonea – Divieto di iniziare o proseguire i lavori –
La mancata conformazione, comporta il divieto di iniziare o prosecuzione dei lavori (con specifica ordinanza notificata) e l’applicazione, nella seconda ipotesi, riguardo alla tipologia dei lavori realizzati con comunicazione inidonea, delle sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie, comprese quelle penali, se ricorrenti.
ATTENZIONE!
L’esecuzione di opere, non previste dalla stessa CILA, o in difformità, (esclusa la tolleranza) anche nel silenzio dello Sportello unico, porta sempre in qualsiasi momento, anche a lavori ultimati, all’adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal DPR n. 380/01, (o legge regionale).
CILA – Autotutela del Comune –
L’efficacia può essere sospesa, anche in seguito all’inizio dei lavori, per gravi motivi. (Per abuso edilizio, in altre parole alla presenza di un pericolo o di un danno al patrimonio artistico e culturale, all’ambiente, alla salute e alla pubblica sicurezza o la difesa nazionale).
CILA – Aggiornamento catastale –
- Per opera dello Sportello unico –
La CILA [7] con il progetto planimetrico dei lavori effettuati (che non hanno interessato le parti strutturali) a firma di un tecnico abilitato, sarà valida, con la comunicazione di fine lavori, anche ai fini dell’aggiornamento catastale, (se dovuto), nel qual caso lo Sportello Unico dell’edilizia dovrà inoltrare la documentazione all’Agenzia del Territorio.
- Per opera dell’interessato –
È possibile anche al termine delle opere o interventi (es.: diminuzione/aumento delle unità immobiliari e opere interne che modificano la distribuzione dei locali, ecc.) entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori [8], per il titolare dell’atto provvedere direttamente (o tramite il direttore dei lavori) alla denuncia di variazione catastale, con la comunicazione al Comune.
- CILA che non abbisogna di accatastamento –
Se i lavori effettuati non abbisognano di accatastamento, il tecnico nella comunicazione di fine lavori dichiara che l’intervento non ha comportato modificazioni da richiedere l’aggiornamento catastale.
Controlli a campione (Art. 24 DPR n. 380/01)
Le Regioni, nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione o in percentuale, comprensivi del controllo dei lavori sul posto.
Adempimento obbligatorio da parte del dirigente dello Sportello unico per l’edilizia, (che può avvalersi dei propri tecnici o della polizia locale/municipale) il cui inadempimento potrebbe far sorgere responsabilità, anche di carattere penale, per omissione o ritardo di atti d’ufficio.
CILA – SISTEMA SANZIONATORIO –
CILA – Avvio del procedimento sanzionatorio –
L’ordinanza di sospensione dei lavori costituisce avviso di avvio di procedimento per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori (ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/90).
Nel dispositivo dell’atto deve essere indicata tale condizione, oltre alle altre informazioni previste, compresa la nomina del responsabile del procedimento.
CILA – Sanzioni previste in caso di effettuazione dei lavori in assenza o in difformità – (Art. 6/bis del DPR n. 380/01 o legge regionale).
L’esecuzione di opere o interventi edilizi, in assenza, in parziale o totale difformità, (fatte salve le ipotesi di tolleranza costruttiva) costituisce violazione amministrativa.
In caso d’abuso trovano applicazione i provvedimenti sanzionatori pecuniari amministrativi ad opera del Dirigente dello Sportello unico dell’edilizia, titolare della vigilanza edilizia.
Carattere dell’abuso: illecito amministrativo.
Se accertato dalla polizia giudiziaria:
- RELAZIONE (Con gli elementi essenziali, documentazione fotografica e planimetrica), al:
- DIRIGENTE dello Sportello unico per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi: Applicazione della sanzione pecuniaria (€. 1000, mentre se presentata spontaneamente a lavori in corso, €333, art. 6/bis DPR n. 380/01, salvo sia diversamente previsto dalla legge regionale).
Alcune regioni prevedono anche la rimessa in pristino, (se non è possibile conformare la CILA o accettarla in sanatoria).
CILA – Sanzioni previste nel caso di opere in contrasto con gli strumenti urbanistici –
Se l’intervento risulta essere in contrasto con gli strumenti urbanistici costituisce: Reato edilizio. (Art. 44 DPR n. 380/01) (Es.: muretto di confine che non rispetta le distanze del confine stradale)
CILA – Disciplina nelle aree terremotate –
Nelle aree terremotate del 2016 trova applicazione il testo del decreto- legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 242 del 16 ottobre 2017), coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172.
In particolare: “Art. 8-bis. (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative).
(Fra le altre disposizioni, è prevista, a tempo, la deroga all’articolo 146 del D. Lgs. n. 42/04, riguardante le autorizzazioni paesaggistiche ambientali)
OPERA REALIZZATA IN ASSENZA o difformità DEL TITOLO ABILITATIVO: CILA
Ipotesi d’abuso edilizio accertato dalla Polizia Giudiziaria: “In un manufatto fuori vincolo, viene accertata l’esecuzione di un intervento edile consistente nella realizzazione di pareti interne per una diversa sistemazione dei locai, NON interessanti i muri portanti dell’edificio, senza portare modificazione alla volumetria complessiva, in assenza del titolo abilitativo, o in difformità, (fatte salve le ipotesi di tolleranza costruttiva).
[1] Prima questa possibilità avveniva con la SCIA normale.
[2] Questi parametri possono essere invece modificati con il Permesso/SCIA super.
[3] Nella regione Emilia R la validità è stata determinata in tre anni.
[4] Nella regione Emilia R., dopo 5 giorni.
[5] Non trova applicazione la sanzione prevista dall’art. 90 c. 9/c D. Lgs. n. 81/08 – Sicurezza nei cantieri – perché fa riferimento alle opere soggette a Permesso di costruire/SCIA.
[6] La legge non sanziona la mancata comunicazione di fine lavori. (Può essere prevista dalla regione o dal comune).
[7] La CILA, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, è valida anche ai fini di cui all’articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate (Aggiornamento catastale).
[8] Art. 34-quinquies, c. 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 9. 03. 2006, n. 80.
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Segnalazione certificata per l’agibilità (SCA)
La nuova agibilità: segnalazione certificata d’agibilità (SCA)
Normativa:
- Art. 24 DPR n. 380/01 (come modificato dall’art. 3 del D. Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016)
Il (vecchio) certificato d’agibilità
Le richieste del certificato di agibilità presentate prima dell’11 dicembre 2016, vengono ancora rilasciate dallo Sportello unico per l’Edilizia, (o nel silenzio assenso, rese valide).
Abrogazione del (vecchio) certificato d’agibilità
Il certificato di agibilità che veniva rilasciato dal Comune è stato sostituito dalla Segnalazione certificata d’agibilità (SCA), che deve essere presentata dal titolare della licenza edilizia, con varia documentazione, certificazione e l’asseverazione di un tecnico (o tecnici) abilitato, (direttore dei lavori, progettista, o altro professionista iscritto all’albo, con competenza specifica).
Date e tempi di applicazione
Il Comune, tramite lo Sportello Unico per l’edilizia
- Fino al 30 giugno 2017, rilascia i certificati d’agibilità le cui richiesta sono pervenute entro il 11 dicembre 2016, (o fa scattare il silenzio assenso)
- Dopo il 30 giugno 2017, NON rilascia più il certificato d’agibilità.
- Dal 11.12.2016 al 30.06.2017 – Convivono le due discipline –
Il Comune ha tempo fino sempre al 30 giugno 2017, per puntualizzare l’organizzazione relativa.
Quando deve essere presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)
La certificazione asseverata deve essere presentata entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori, di finitura dell’intervento (quando i lavori sono terminati e l’unità è utilizzabile), (art. 24 c. 2 DPR n. 380/2001).
Da chi deve essere presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)
La certificazione asseverata deve essere presentata:
- Dal soggetto titolare del permesso di costruire (o i loro successori o aventi causa).
- Dal soggetto che ha presentato la (super SCIA) Segnalazione Certificata di Inizio Attività (o i loro successori o aventi causa).
- Dal soggetto in possesso di titolo adeguato.
Dove deve essere presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)
La certificazione asseverata deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato predisposto allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione, certificazione e asseverazioni obbligatorie previste dalla legislazione corrente.
Qual è il tecnico che assevera l’intervento e che firma la certificazione – (Possono essere più tecnici)
Il direttore dei lavori, progettista, o altro professionista iscritto all’albo, con competenza specifica, che rilascia l’asseverazione delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato ed approvato e la sua agibilità.
La certificazione, la documentazione e asseverazione redatta sotto la propria responsabilità, avviene ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, (quale persona esercente un servizio di pubblica necessità).
Per quale opera deve essere presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)
La Segnalazione Certificata di Agibilità è necessaria per gli edifici, o parti di essi, destinati a un’utilizzazione che comporti la permanenza dell’uomo, per es.:
- Immobile destinato ad attività produttiva e caratterizzato da un utilizzo continuo.
- Immobile utilizzato come soggiorno prolungato a uso abitativo e non.
- La modificazione dell’utilizzo di un immobile legato ad interventi di ristrutturazione “pesante”.
- Altri casi secondo la regione e gli strumenti urbanistici comunali.
Quali sono gli interventi edili per i quali c’è l’obbligo della presentazione della (SCA):
- Nuova costruzione.
- Ricostruzione o sopraelevazione, totale o parziale.
- Ristrutturazione edilizia “pesante”, (ovvero con modifica ai parametri edilizi della volumetria complessiva della superficie, del prospetto, della sagoma, ecc.), che abbia influito sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell’edificio, degli impianti installati.
- Ristrutturazione edilizia “pesante”, su edificio esistente che abbia portato a una trasformazione, totale o parziale, dello stesso, anche legata all’adeguamento sismico.
- Ampliamenti volumetrici, sottotetti, ecc.
- Cambio di destinazione d’uso rilevante.
- Altri casi secondo la disciplina regionale e gli strumenti urbanistici comunali.
Ristrutturazione edilizia “pesante” in un edificio esistente – (SCA) anche per la parte non oggetto dell’intervento
Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia “pesante” (ampliamenti volumetrici, sopraelevazioni, sottotetti, ecc.) relativi ad immobili per i quali non risulta rilasciato il certificato di agibilità, la documentazione relativa al collaudo statico delle opere in cemento armato, da presentare (ai sensi dell’art. 67, comma 8, d.P.R. 380/2001), deve essere riferita anche alle parti comuni dell’immobile, nonché all’idoneità statica del fabbricato esistente.
Documentazione da allegare quale parte integrante della Segnalazione Certificata di Agibilità, (SCA):
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Sanzioni in caso d’inadempienza
La mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità nel termine di 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di finitura, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 euro a 464 euro (art. 24, comma 3 del d.P.R. 380/01).
- Trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. n. 689/91, (laddove prevede il pagamento in misura ridotta del doppio del minimo o un terzo del massimo, se è più favorevole, €. 154,00).
- Il verbale è redatto dal dirigente della Sportello unico per l’Edilizia.
- Il verbale può essere redatto anche dalla Polizia municipale/locale, su nota scritta dell’inadempienza da parte del dirigente della Sportello unico per l’Edilizia.
- Memorie difensive al dirigente della Sportello unico per l’Edilizia.
Utilizzo dell’unità senza la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)
Nel caso l’immobile sia utilizzato in assenza di agibilità, troveranno applicazione le sanzioni amministrative, (penali nel caso di costruzioni in cemento armato, art. 75 DPR n. 380/01), e quant’altro previsto dall’ordinamento vigente, fatta salva e riservata ogni altra azione sanzionatoria e responsabilità di carattere civilistico.
Quando si può utilizzare l’unità oggetto della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)
L’utilizzo delle costruzioni completate o parzialmente possono essere utilizzate dalla data di presentazione allo Sportello unico della segnalazione corredata della documentazione succitata.
Può essere rinviato l’utilizzo in attesa della fine dell’iter procedurale, se viene richiesta documentazione integrativa o se vi sono elementi ostativi all’accettazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA).
Richiesta di ulteriore documentazione
Il dirigente comunale verificata la (SCA), ha la possibilità di richiedere documentazioni che l’amministrazione non è in grado di reperire, asseverazioni e autocertificazioni necessarie a completare l’iter procedurale. (Ai sensi dell’art. 19 c. 3 e 6/bis L. n. 241/90).
In questo caso l’utilizzo deve essere procrastinato in attesa della fine dello stesso.
Elementi ostativi all’accettazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)
Il dirigente comunale verificata la (SCA), la documentazione, le certificazioni e asseverazioni presentate, non conformi alla disciplina, segnala che vi sono elementi ostativi all’accettazione della stessa e richiede ulteriori elementi di giudizio e controdeduzioni nei limiti e tempi previsti dalla legge. (Art. 19 c. 3 e 6bis L. n. 241/91).
Anche in questo caso l’utilizzo deve essere procrastinato in attesa della fine dell’iter procedurale.
Dichiarazione d’inagibilità dell’edificio (Art. 26 DPR n. 380/01)
La presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi della specifica normativa di settore (dell’art. 222 del R.D. n. 1265/1934).
Diritti di segreteria
Sono previsti i diritti di segreteria dovuti per la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)
Controlli a campione (Art. 24 DPR n. 380/01)
Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate.
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A-B – Comunicazione (CIL) – Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee
- Art. 6 c1/e-bis DPR n. 380/01 (con le modifiche dell’art. 3 del D. Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016)
- D. Lgs. n. 222/16, allegato “A” (D. Lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia — Attività 26) – DM 2 marzo 2018 allegato 1 – (Interventi previsti dal glossario dal numero 53 al 58 in vigore dal 23 aprile 2018)
Comunicazione (CIL) (Art. 6 c1/e-bis DPR n. 380/01)
Chiunque nell’ambito della sua proprietà o utilizzo, nel rispetto della disciplina sottonotata, può realizzare:
“e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale; |
Trattasi di un’informazione (Comunicazione d’inizio lavori “CIL”) che l’interessato presenta per la realizzazione di opere, o per l’inizio di lavori, che abbiano il carattere della contingenza, in altre parole dell’accidentalità, per una situazione transitoria.
In altre parole si ha:
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Precarietà delle opere e interventi edilizi
Si definiscono costruzioni precarie quelle facilmente rimuovibili destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee, che non comportano sostanziali modificazioni a carattere permanente dei luoghi in cui si collocano, in modo puramente occasionale e momentaneo. Nel particolare, la precarietà s’individua nella provvisorietà oggettiva delle necessità, in altre parole nell’esigenza che essa è destinata ad assolvere.
Condizioni limitative
Solo nel rispetto delle normative di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, è possibile eseguire le opere in parola salvo più RESTRITTIVE disposizioni riguardanti in particolare:
- Le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (PRG, regolamento edilizio, altri piani che regolamentano in modo diverso gli interventi liberi o soggetti a comunicazione).
- Le norme antisismiche (di cui alla specifica normativa).
- Le norme riguardanti la sicurezza nel luogo di lavoro (D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).
- Le norme antincendio (normativa dei vigili del fuoco).
- Le norme igienico – sanitarie (normative riguardanti le caratteristiche e dimensioni dei locali).
- Le norme relative all’efficienza energetica (D. Lgs. n. 192/95 e s.m.i.).
- Le norme relative alla sicurezza degli impianti (D.M. n. 37/08).
- Le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, (D. Lgs. n. 42/04).
- Le disposizioni contenute nella normativa idrogeologica.
Altre prescrizioni previste da speciali normative di tutela.
Periodo di utilizzo
- Massimo 90 giorni dalla presentazione della COMUNICAZIONE.
- Trascorso tale periodo le opere devono essere rimosse, oppure disciplinate, con il titolo abilitativo, (secondo i casi: Permesso/SCIA alternativa, super, SCIA normale/CILA, conformemente agli strumenti urbanistici)
Opere previste nello specifico nel glossario (DM 2 marzo 2018) e soggette a Comunicazione “CIL”
Il decreto contenente il glossario concernente gli interventi liberi tratta inoltre alcune opere NON LIBERE ma soggette a Comunicazione “CIL”, anche in questo caso, nel rispetto delle normative di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.
Opere ed interventi edili contingibili urgenti e temporanei in area privata (previsti dal DM 2 marzo 2018 allegato 1 – Glossario dal numero 53 al 58) (D. Lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia – Attività 26)
(Vi rientrano anche le pertinenze, tettoie, box, ecc. a condizione che vi siano esigenze contingenti e temporanee, dimostrabili) (Non stabilmente infisso al suolo, non significa non renderlo stabile e in sicurezza, con una platea d’appoggio adeguata. Significa che può essere smontato con facilità) |
(Con le autorizzazioni di settore) |
(Che vengono collocati in occasione di particolari manifestazioni, dove è prevista una partecipazione fuori dalla normalità) |
(Secondo le dimensioni potrebbe essere necessario il titolo abilitativo, dove un tecnico abilitato garantisce le condizioni di sicurezza dell’impianto) (Non stabilmente infisse al suolo, non significa non renderle stabili e in sicurezza, con una platea d’appoggio adeguata. Significa che possono essere smontate con facilità) |
(Attrezzature ed impianti per gli stand espositivi) (Non stabilmente infissi al suolo, non significa non renderli stabili e in sicurezza, con una platea d’appoggio adeguata. Significa che possono essere smontati con facilità) |
(Parcheggi temporanei, senza opere edili, in deroga alla destinazione d’uso, che sono predisposti in occasione di particolari manifestazioni importanti, dove è prevista una partecipazione fuori dalla normalità. È consentita la regolamentazione della viabilità, la delimitazione dei box (con barriere, nastro, ecc.), il risanamento e la bonifica del terreno nel rispetto della vegetazione esistente.) |
Esempio di altre opere ed interventi edili contingibili urgenti e temporanee in area privata (anche in questo caso elenco non esaustivo)
- Baracca, anche quella dotata d’involucro precario, in altre parole prive di rigidezza propria, quali teli, membrane e simili.
- Baraccamento. Bersò. Box in metallo. Capanno. Casotto. Chiosco. Copertura
- Eliminazione di un pericolo immediato. Pedana. Pensilina. Pergolato con copertura rigida
- Pertinenza (max. 20% volumetria dell’unità principale). Puntellamento e consolidamento
- Serre mobili. Tettoia. Transennamento di area. Ecc. ecc.
ATTENZIONE! Riguardo alla tipologia dei lavori o opere potrebbe essere necessaria l’asseverazione di un tecnico per quanto riguarda la sicurezza. |
Presentazione della COMUNICAZIONE
La COMUNICAZIONE deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori, (proprietario, assuntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), utilizzando lo stampato unificato predisposto dall’ANCI (o regionale)
Dove deve essere presentata la COMUNICAZIONE
La COMUNICAZIONE deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) in Via ……………………………………….., n. …………, tel. …………………………, orari …………………………………………………. o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)
Dove deve essere presentata la COMUNICAZIONE, all’interno delle attività produttive
La COMUNICAZIONE deve essere presentata presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) in Via ……………………………………………………………………………………….., n. ……………, tel. ………………………….., orari ………………………………………………………. o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)
Adempimenti del titolare della COMUNICAZIONE
- Se dovuti, vi è l’obbligo di richiedere autonomamente gli atti di assenso per la presentazione della COMUNICAZIONE
È fatta salva la possibilità, per l’interessato, di richiedere autonomamente atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia alla COMUNICAZIONE da presentare. (Non vi provvede il Comune).
- L’indicazione del nome dell’impresa e del direttore dei lavori – Non dovuta –
La normativa NON prevede l’obbligo a carico del titolare di comunicare allo Sportello unico, il nome del costruttore/direttore dei lavori, ovvero dell’impresa. Ne deriva che le opere possono essere realizzate in economia, nel rispetto delle normative correlate di settore.
L’interessato, (in altre parole chi ha presentato la COMUNICAZIONE), ha l’obbligo di comunicare allo Sportello unico la fine dei lavori, entro 90 giorni dalla presentazione, (utilizzando lo specifico stampato unificato ANCI o regionale). La norma non parla di proroga, ma si ritiene che possa essere richiesta e concessa in relazione alla motivazione ed al caso specifico. Dopo tale termine l’opera diventa abusiva (se soggetta a titolo abilitante) e risponde al sistema sanzionatorio previsto, in realizzazione alle caratteristiche dell’intervento. |
Adempimenti dello Sportello unico
- Ricevuta alla presentazione della COMUNICAZIONE ed avvio del procedimento
La disciplina prevede che all’atto della presentazione della COMUNICAZIONE lo Sportello rilasci immediatamente, (anche in via telematica), una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione.
Se non avviene contestualmente alla consegna della ricevuta, senza ritardo, comunica all’interessato l’avvio del procedimento, contenete altresì l’indicazione:
- Dell’amministrazione competente.
- Della persona responsabile del procedimento.
- Dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
- Verifica validità della COMUNICAZIONE
Se la verifica è positiva e la COMUNICAZIONE è conforme alla normativa, comunica all’interessato la validità della stessa.
- Richiesta di ulteriore documentazione – Elementi ostativi all’accettazione della COMUNICAZIONE – Provvedimento di conformazione alle norme
Nell’ipotesi che laCOMUNICAZIONE sia stata presentata in assenza dei presupposti e requisiti di legge o risulti non completa, per esempio, in assenza degli stessi requisiti e presupposti richiesti o nella documentazione per lo svolgimento dell’attività edilizia, e quindi sia conformabile, (sanarla, rendere regolare) l’ufficio comunica al titolare, che vi sono elementi ostativi all’accettazione della stessa e richiede (con atto scritto notificato) ulteriori elementi di giudizio e controdeduzioni.
Anche in questo caso l’efficacia dell’atto deve essere ritardata in attesa della fine dell’iter procedurale.
- Divieto di costruire le opere o iniziare o proseguire i lavori
La mancata conformazione della COMUNICAZIONE comporta il divieto di iniziare o prosecuzione dei lavori (con specifica ordinanza notificata) e l’applicazione, nella seconda ipotesi, in relazione alla tipologia dei lavori realizzati con COMUNICAZIONE inidonea, delle sanzioni previste, se ricorrenti.
ATTENZIONE! L’esecuzione di opere, non rientranti fra quelle soggette a COMUNICAZIONE (CIL), comunque comunicate, pur nel silenzio dello Sportello unico, porta sempre in qualsiasi momento, anche a lavori ultimati, all’adozione dei provvedimenti sanzionatori indicati dal DPR n. 380/01, (o legge regionale).
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Validità e decadenza della COMUNICAZIONE
- Efficacia: Immediatamente dopo la presentazione, (o periodo diverso indicato dalla regione).
- Validità: 90 giorni dalla data di presentazione, (o periodo diverso indicato dalla regione).
Titolo da esibire nel luogo delle opere o lavori
La sussistenza del titolo, da esibire agli organi di vigilanza, è provata con la copia della COMUNICAZIONE, da cui risulti la data di ricevimento della stessa.
Cartello di cantiere
L’attività edilizia libera prevista dalla normativa, anche comunale, non comporta normalmente l’obbligo dell’esposizione del cartello di cantiere. Peraltro il comune può prevederla con norma specifica nel regolamento edilizio o con altro atto, indicando altresì anche la sanzione in caso d’inosservanza. In tale ipotesi, trattandosi di semplice violazione amministrativa, trova applicazione appunto la sanzione pecuniaria indicata dalla stessa normativa che prevede l’adempimento.
SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
- Mancata COMUNICAZIONE (CIL) al Comune.
L’esecuzione di opere ed interventi edili IN condizioni di contingibilità e straordinarietà senza la presentazione della COMUNICAZIONE, non è attualmente sanzionabile dalla legislazione statale. La stessa normativa regionale, o il Comune, con deliberazione, ordinanza, potrebbero prevedere la sanzione pecuniaria. (Nella regione Emilia R. la sanzione prevista è di €. 1000, come per la CILA)
- Mancata COMUNICAZIONE di fine lavori. (Come sopra)
- L’esecuzione di opere ed interventi edili NON in condizioni di contingibilità e straordinarietà con o senza la presentazione della COMUNICAZIONE, è soggetta a sanzione prevista dalla legislazione, in relazione alla tipologia della stessa opera realizzata. (Es.: una pertinenza soggetta a CILA risponderà alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 6/bis DPR n, 380/01, ovvero 1000 €, o legge regionale, con la rimessa in pristino, in caso di vincoli e nei casi previsti dalla regione).
Disciplina della COMUNICAZIONE (CIL) nelle aree terremotate
Nelle aree terremotate del 2016 trova applicazione il testo del decreto- legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 242 del 16 ottobre 2017), coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172. In particolare: “Art. 8-bis. (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative).
Diritti di segreteria. Potrebbero essere previsti dalla regione o dal co
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Certificato di destinazione urbanistica (CDU)
Normativa:
- Art. 30 DPR n. 380/01 e s.m.i.
- DPR n. 445/00
- Leggi regionali – Strumenti urbanistici – Regolamento edilizio
Certificato di destinazione urbanistica “CDU”
Il documento contiene tutte le prescrizioni urbanistiche relative ad un’area o un immobile, così come previsto dal Piano Regolatore Generale e da altri atti comunali, (es.: zona agricola, edificabile, inedificabile, area destinata a verde, a viabilità, destinazione d’uso, ecc.).
La situazione giuridica attestata nel certificato rilasciato è quindi il risultato di provvedimenti adottati precedentemente, ed in vigore nel momento storico della richiesta, ovvero dalla data del rilascio.
Certificato di destinazione urbanistica “CDU” storico
È prevista anche la possibilità di richiedere che il “CDU” sia riferito ad una data precedente, alla stessa richiesta, ed anche prima dell’approvazione del Piano Regolatore Generale vigente o dell’ultima variante allo stesso, o ad altri atti.
In questo caso il “CDU” rappresenta la memoria storica della disciplina urbanistica, in un dato momento storico.
Quando è necessario il “CDU”
La certificazione, che rappresenta il contenuto di atti pubblici preesistenti deve essere allegata agli atti da costituirsi tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, quando tali terreni non costituiscano pertinenze di edifici censiti nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano e purché la loro superficie complessiva sia maggiore di 5.000 metri quadrati.
Quando NON è necessario il “CDU”
La normativa relativa al rilascio del “CDU” non trova applicazione quando i terreni costituiscono pertinenze di edifici censiti nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano, purché la superficie complessiva dell’area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.
Ufficio e dirigente che rilascia il “CDU”
In base alla normativa vigente spetta al dirigente incaricato (dello Sportello unico dell’edilizia, titolare della funzione), in qualità di pubblico ufficiale, rilasciarlo. (Il Sindaco o l’assessore, non hanno competenza al riguardo, ad eccezione nei comuni con meno di 5000 abitanti, in assenza di personale idoneo).
Tempo di rilascio del “CDU”
Il dirigente, dalla data di presentazione della richiesta regolarmente protocollata, ha tempo 30 giorni per il rilascio.
Il periodo può essere interrotto per la richiesta di atti o elementi integrativi.
Mancato rilascio del “CDU” da parte dello Sportello unico per l’edilizia
Nel caso di mancato, rilascio, per qualsiasi motivo, del “CDU” nel termine previsto, il certificato può essere sostituito da una auto dichiarazione dei soggetti interessati, attestante:
- L’avvenuta presentazione della domanda.
- La destinazione urbanistica dei terreni, secondo gli strumenti urbanistici.
(La procedura è indicata puntualmente nell’art. 30 del DPR n. 380/01, o legge regionale).
Validità e decadenza del “CDU”
Il certificato rilasciato per legge è soggetto a:
Validità
- Per anni uno dalla data di rilascio.
Decadenza
- Se a certificato rilasciato, nel frattempo, sono state modificate le prescrizioni degli strumenti urbanistici, riguardanti nello specifico l’area oggetto dell’istanza.
Soggetto che ha titolo per richiedere il “CDU”
Le figure che seguono possono essere indicate quali soggetti legittimati (persone fisiche o giuridiche) a richiedere il “CDU”:
- Il proprietario del suolo, comproprietario, eredi.
- Il titolare del diritto di superficie.
- Il titolare di diritto reale.
- Tecnico o persona delegata, nelle forme di legge.
e altri soggetti espressamente previsti dalla normativa e indicati dal regolamento edilizio.
Motivazioni per richiedere il “CDU”
Il certificato può essere richiesto per tre specifici motivi:
- Per la stipula di un atto pubblico di compravendita, di divisione o di donazione avente ad oggetto un terreno, che non sia pertinenza di un edificio qualsiasi sia la sua superficie,
- Per la stipula un atto pubblico di compravendita, di divisione o di donazione avente ad oggetto un terreno che costituisce pertinenza di un edificio censito nel nuovo Catasto edilizio urbano se di superficie uguale o superiore a 5.000 mq;
- Per la stipula di un atto pubblico avente ad oggetto trasferimento, costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali già esistenti, relativi a terreni.
Più semplicemente:
-
- Conoscenza, per eventuale transazione economica
- Stipula di rogito notarile di trasferimento
- Dichiarazione di successione
- Ecc.
Dove presentare la richiesta del “CDU”
La richiesta deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato comunale (se presente), allegando, la documentazione di legge. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)
(Attenzione: non è prevista l’acquisizione di atti da parte dello stesso Sportello unico).
Documentazione da allegare alla richiesta del “CDU”
La documentazione indicata (non esaustiva) per la presentazione dell’istanza si può così riassumere:
- Modulo di istanza di rilascio. (Non esiste uno stampato unificato nazionale) (Secondo la regione)
- Moduli accessori: pagamento dell’imposta di bollo; pagamento dell’imposta di bollo per rilascio del certificato; ulteriori mappali oggetto della richiesta del certificato. (Secondo la regione)
Allegati obbligatori:
- Planimetria catastale con dati completi dei terreni, quali Comune, Provincia, foglio, particella.
- N° 2 copie estratto autentico di mappa catastale aggiornato (in scala 1/2000), con raggio minimo di mt 200, con evidenziato il/i mappale/i interessati, (rilasciato da non oltre sei mesi), o frazionamento in forma autentica (rilasciato da non oltre tre mesi) o copia riportante la dichiarazione a firma di un professionista abilitato attestante la fedeltà con l’originale. (Secondo la regione)
- N° 2 copie estratto di PRG scala 1:5000 con evidenziata l’area interessata dal certificato. (Secondo la regione)
- Copia del documento d’identità del dichiarante.
- Attestazione in originale del versamento dei diritti di Segreteria/istruttoria[1], (considerato che, in ogni caso, il rilascio del CDU è soggetto al pagamento di tali diritti). (Secondo la regione)
- Quant’altro previsto dal comune. (Fotocopia della carta d’identità, codice fiscale, ecc.) (Secondo la regione)
- Altro secondo eventuale norme regionali e comunali.
Adempimenti dello Sportello unico per l’edilizia
- Ricevuta alla presentazione della richiesta del “CDU”
La disciplina prevede che all’atto della presentazione del “CDU” lo specifico ufficio rilasci immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione.
- Avvio del procedimento e comunicazione del responsabile del procedimento
Se non avviene contestualmente alla consegna della ricevuta, senza ritardo, entro 10 gg., comunica all’interessato l’avvio del procedimento, contenete altresì l’indicazione:
- Dell’amministrazione competente.
- Della persona responsabile del procedimento.
- Dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
- Istruttoria del responsabile del procedimento – Richiesta di ulteriore documentazione
Se nella verifica è accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per il rilascio, richiede documentazione, o elementi integrativi di giudizio, e indica le condizioni per conformare l’atto.
In questo caso il rilascio del “CDU” può essere ritardato in attesa del reperimento degli atti mancanti. (Nel rispetto dei tempi previsti dalla L. n. 241/90):
- Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta
Nel procedimento relativo al rilascio del “CDU”, il responsabile dello Sportello unico per l’edilizia, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.
- Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
- Tale comunicazione interrompe i termini per completare il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
- Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
- Rilascio del “CDU” on line
Il “CDU” può essere rilasciato,nel caso di richiesta telematica on line, firmato digitalmente dal Dirigente dello Sportello unico per l’edilizia, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) sulla casella posta elettronica indicata nella richiesta, previo pagamento di quanto dovuto.
- Rilascio del “CDU” in forma cartacea
Nel caso di richiesta cartacea, la consegna avverrà attraverso stampati e moduli della pubblica amministrazione, sempre previo pagamento di quanto dovuto.
Nullità degli atti negoziali senza la presentazione del “CDU”
Gli atti negoziali giuridici tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari, ove agli atti stessi non sia allegato il “CDU”, contenente le prescrizioni urbanistiche, con i vincoli di tutela riguardanti l’area interessata. (Significa che non sono mai nati, non sono mai esistiti, ovvero non sono annullabili)
Possibilità di confermare i dati del “CDU” (sanatoria)
Gli atti negoziali giuridici tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni ai quali non sia stato allegato il“CDU”, o non contengano la dichiarazione, che non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate alla data in cui è stato stipulato l’atto da confermare (sanare) o contenente l’omissione.
Il “CDU” non vale per la pubblica amministrazione
Non è previsto dalla legge che Il “CDU” possa essere presentato agli organi della Pubblica Amministrazione.
Lo stesso deve riportare la dicitura: “Il “CDU”non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi“.
Gli interessati hanno la possibilità di sostituire Il “CDU” medesimo con una dichiarazione, sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi di legge. (DPR 445/00).
[1] DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti per il rilascio del Certificato di destinazione Urbanistica:
- Marche da bollo, per richiesta e rilascio ed altre in relazione al numero di pagine. €. …………
- Fino a 5 particelle richieste, in un’unica zona urbanistica (con rilascio entro 30 giorno). €. …………
- Per ogni particella in più oltre le prime 5. €. …………
- Per ogni zona urbanistica in più oltre la prima. €. ………..
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Autorizzazione paesaggistica con la procedura semplificata per intervento edilizio di lieve entità. (DPR n. 31/2017 – D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)
INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI ed OPERE ESCLUSE DALL’AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA O SOTTOPOSTI A PROCEDURA AUTORIZZATORIA “SEMPLIFICATA”
(DPR n. 31/2017)
(Scheda tecnica di sintesi del sito, aggiornata alla circolare applicativa del 21 luglio 2017 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)
OPERE E INTERVENTI EDILI:
- SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – AMBIENTALE “SEMPLIFICATA”
- LIBERI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – AMBIENTALE
(Con titolo abilitativo edilizio, se previsto)
Già in vigore le nuove norme (Art. 10)
La nuova normativa è entrata in vigore il giorno 6 aprile 2017.
La finalità della nuova normativa (Art. 1)
La disciplina intende semplificare l’iter per l’esecuzione di una serie d’interventi edili nelle aree protette che non hanno un impatto negativo sulla forma visiva del territorio e sulla bellezza del paesaggio.
Abrogazione delle vecchie norme (Art. 19)
Abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 – (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni).
Disapplicazione del decreto che individua la documentazione paesaggistica
Non trova applicazione negli interventi edili assoggettati ad autorizzazione paesaggistica semplificata il decreto che individua la documentazione necessaria circa la compatibilità prevista per quella ordinaria. (D.P.C.M. 12 dicembre 2005. “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”).
Regioni nelle quali trova applicazione (Art. 13)
La normativa entra in vigore immediatamente nelle Ragioni a statuto ordinario.
Le Regioni a statuto speciale devono emanare norme proprie con modificazione alle leggi, in conformità ai criteri del decreto. In queste ultime dovrebbe trovare però applicazione la disposizione di liberalizzazione di cui allegato “A”.
Dispositivi applicativi delle regioni (Art. 5)
I piani paesaggistici regionali possono dettare direttive o disposizioni per una corretta applicazione e realizzazione degli interventi senza la necessità dell’autorizzazione, anche semplificata.
Le regioni con l’adeguamento dei piani paesaggistici possono disciplinare le metodologie di realizzazione degli interventi liberi indicati nell’allegato “A”.
Esonero dell’obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi (Art. 4)
Se la Regione ha stipulato accordi di collaborazione con il Ministero e gli enti locali, non vi è l’obbligo dell’autorizzazione semplificata per una serie d’interventi indicati nello specifico nella tabella che segue.
Prevalenza di queste norme sugli strumenti urbanistici (Art. 14) (Vedi circolare)
Come espressamente previsto dal decreto, questa nuova disciplina ha prevalenza sugli strumenti urbanistici e altre disposizioni o piani contrastanti.
Sono fatte salve le prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici del codice. (D. Lgs. n. 42/04).
La così detta “liberalizzazione”, introdotta dall’allegato “A”, infatti, ha natura solo formale e procedurale, esclude, cioè la necessità della previa autorizzazione, ma non comporta una “liberalizzazione” del regime sostanziale degli interventi: per questa ragione il piano paesaggistico, ma anche lo strumento urbanistico, possono senz’altro dettare prescrizioni di inedificabilità assoluta in determinate aree, a fronte delle quali neanche gli interventi previsti dall’allegato “A” siano consentibili. (Vedi circolare)
Condizione per la liberalizzazione (Vedi circolare)
Le condizioni per la “liberalizzazione” sono costituite, in molti casi, dal fatto che l’intervento o l’opera siano «eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti» o non comportino «modifiche a tali caratteristiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio».
Dove, in ogni caso trattasi, di interventi di “lieve entità” e del carattere “minore, privo di rilevanza paesaggistica”.
Natura del vincolo (Vedi circolare)
I presupposti per la “liberalizzazione” sono costituiti, in molti casi, dalla natura del vincolo paesaggistico, ossia dal fatto che gli immobili interessati dagli interventi ricadano in aree sottoposte:
A vincolo ex art. 142 del codice:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, e i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento,
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
j) l) i vulcani;
A vincolo di bellezza panoramica (lettera d) dell’articolo 136 del codice). ( Le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze).
e non ricadano, invece, in aree sottoposte:
A vincoli di bellezza individua o del tipo di cui alla lettera c) dell’articolo 136 citato purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c):
a) Gli immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali.
b) Le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza.
c) I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici.
Valutazione dell’intervento (Vedi circolare)
Spetta al privato, attraverso al proprio tecnico verificare la liberalizzazione o meno dell’intervento edilizio, che se soggetto a titolo abilitante, trova riscontro nello stampato unificato ANCI.
Nell’ipotesi, invece che sia interessato un intervento completamente libero, in altre parole senza l’obbligo di qualsiasi titolo abilitante, spetta al privato la valutazione e dunque la responsabilità.
Dubbi del privato sull’intervento (se assoggettato ad autorizzazione semplificata o meno) (Vedi circolare)
Resta aperta la possibilità per la parte privata, nei casi più complessi o particolarmente dubbi, di presentare comunque in via prudenziale una domanda di autorizzazione semplificata facendo riferimento alla voce analoga contenuta nell’allegato “B”, confidando nell’accertamento, da parte dell’amministrazione, della sussistenza delle condizioni o meno per tale atto, o per la collocazione dell’intervento in una delle voci dell’allegato “A”.
Richiesta attestazione allo Sportello unico prima dell’inizio dei lavori (Vedi circolare)
È esclusa la possibilità di un’attestazione preventiva (atipica, non prevista dall’ordinamento) circa il rispetto, nel progetto, delle caratteristiche morfo-tipologiche architettoniche etc.
Rimane ferma l’obbligo dello Sportello unico di acquisire eventualmente l’autorizzazione paesaggistica, o altri atti, in osservanza alle norme specifiche.
Sistematicità – Reiterabilità dell’intervento (Vedi circolare)
La reiterazione di interventi sul medesimo immobile (o area), in specie se concentrati in un arco ristretto di tempo, sempre che non sussistano ragioni tecniche comprensibili potrà facilmente tradursi in un’alterazione delle sue caratteristiche morfo-tipologiche e architettoniche tale da escludere l’applicazione dell’allegato “A” e il necessario ricorso all’autorizzazione paesaggistica semplificata.
È chiaro – anche per questo profilo – che si dovrà effettuare una verifica caso per caso e che non è possibile stabilire un criterio valido in astratto e in generale.
Dubbi circa l’individuazione della tipologia del vincolo paesaggistico (Vedi circolare)
Quando non vi è la certezza della classificazione di un intervento edile rientrante nelle lettere c) o d ) dell’articolo 136 del Codice, dovrebbe trovare applicazione il vincolo più rigido, (lettera “c” proprio dei complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici) e non quello, più ampio, proprio delle bellezze panoramiche, (lettera “ d”).
Nozione di interesse storico – architettonico o storico – testimoniale (Vedi circolare)
Un altro profilo particolarmente complesso e importante che esige primi, urgenti indirizzi applicativi attiene alla individuazione – nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ex articolo 136, lett. c) (complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale inclusi i centri e i nuclei storici) – degli specifici immobili privi di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, inclusi, per l’assenza di tale interesse, nella liberalizzazione, in deroga alla regola generale, propria dei suddetti complessi di immobili vincolati ex lettera c) citata che li esclude dall’applicabilità di molte delle tipologie elencate nell’allegato A (e dalla ivi prevista stessa “liberalizzazione”).
Differenza fra l’autorizzazione paesaggistica – ambientale ordinaria e quella semplificata
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Inizio lavori e durata dell’autorizzazione paesaggistica – ambientale ordinaria e semplificata (Art. 13)
- Dopo il rilascio dell’autorizzazione è possibile l’inizio dei lavori, solo dopo avere ottenuto (se dovuto) il titolo abilitativo edilizio (Permesso di costruire), o aver completato l’iter per la (CILA/SCIA).
- Validità 5 anni, che decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento.
Attività e interventi liberi in area vincolata, senza autorizzazione (Art. 2)
La nuova disciplina individua espressamente le attività e gli interventi edili non soggetti ad autorizzazione paesaggistica – ambientale, sia essa ordinaria o semplificata. (Allegato: “A”)
Ovviamente con il titolo abilitativo, se previsto.
Elenco dettagliato degli interventi liberi e soggetti ad autorizzazione “semplificata”
Il decreto sulla semplificazione li prevede espressamente in modo analitico:
Anche in questo caso trattasi di un elenco non tassativo e non esemplificativo ed esaustivo, quindi è possibile ricomprendere anche opere e interventi non elencati espressamente, ma possibili perché attinenti e non particolarmente gravanti dal punto di vista dei valori paesaggistici protetti. |
Stampati unificati per la richiesta di autorizzazione “semplificata”
Il decreto prevede già gli stampati unificati per la richiesta di autorizzazione e per la relazione:
- Allegato: “C” – Istanza di autorizzazione paesaggistica con “procedimento semplificato”. (Di cui all’art. 8 c. 1)
- Allegato “D” – Relazione paesaggistica semplificata, da allegare alla stessa richiesta. (Di cui all’art. 8 c. 1)
Da chi può essere presentata la richiesta d’autorizzazione semplificata
La richiesta d’autorizzazione deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori e ottenere il titolo abilitativo, (proprietario, assuntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), assieme all’asseverazione e la relazione paesaggistica.
Dove deve essere presentata la richiesta di autorizzazione “semplificata” per l’ attività edilizia – (Art. 9)
La richiesta di autorizzazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) in Via ………………………………………………………………………………………………….., n. ………….., ‘………………………….., orari ………………………………………………….o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista e la relazione paesaggistica. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)
Dove deve essere presentata la richiesta di autorizzazione “semplificata” per l’ attività edilizia riferita al le attività produttive – ( Art. 9)
La richiesta di autorizzazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) in Via ………………………………………………………………………….., n……………, ‘………………………….., orari ……………………………………………………… o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista e la relazione paesaggistica. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)
Organo competente al controllo (Vedi circolare)
Le verifiche circa la corretta individuazione, da parte del privato, della tipologia di intervento, riguardo alle tipologie elencate nell’allegato “B”, spetta, nel regime della co-decisione, proprio dell’autorizzazione paesaggistica, a entrambe le amministrazioni co-decidenti. (Regione o ente territoriale delegato, e Soprintendenza).
Così come la verifica del rispetto delle prescrizioni spetta – allo stesso modo – alla Regione, al Comune e alla Soprintendenza, nella leale collaborazione.
La decisione conclusiva, in caso di dissenso, spetta alla Soprintendenza in tutti i casi in cui operi il regime del parere vincolante.
Ciò significa che anche nel caso di intervento repressivo inteso a rilevare la necessità di un’autorizzazione paesaggistica semplificata in una fattispecie nella quale il soggetto privato abbia invece ritenuto sotto la sua responsabilità di procedere in regime libero, ipotizzando 1a riconducibilità dell’intervento entro una delle tipologie di cui all’allegato A, la decisione in ordine alla necessità o meno di tale autorizzazione paesaggistica spetta in ultima istanza alla Soprintendenza.
Procedimento amministrativo (L’iter procedurale è indicato dettagliatamente nell’articolo 11). (Vedi circolare)
La verifica preliminare è sempre obbligatoria.
Il privato ha diritto di ottenere l’archiviazione della pratica e la comunicazione che l’intervento o l’opera ricadono in regime libero in applicazione dell’allegato “A”.
Il dirigente analizza la richiesta e verifica se si tratta di un intervento:
- Libero non assoggettato ad autorizzazione neanche semplificata, perché indicato (All. “A”), o già previsto dall’art. 149 del codice. (Iter concluso, con risposta al richiedente).
- Che richiede l’autorizzazione ordinaria. (Iter normale di cui procedimento previsto dall’art. 146 del Codice)
- Che richiede l’ autorizzazione semplificata (L’iter procedurale è indicato dettagliatamente nell’articolo 11).
o Se per l’intervento sono necessari pareri di più Amministrazioni, viene indetta la conferenza dei servizi per l’acquisizione degli stessi. (In questo caso il tempo per l’acquisizione del parere del Soprintendente si dimezza, ovvero deve rispondere entro 10 gg., anziché 20 gg.)
Nel caso in cui il progetto NON preveda altri titoli abilitativi, il dirigente: (art. 11 c. 5)
o Ha la possibilità, una sola volta, entro 10 giorni di richiedere documentazioni, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, assegnando 10 gg. di tempo per la risposta. (Nel frattempo il procedimento per il rilascio si sospende).
§ Se il richiedente non risponde entro 10 gg. l’istanza è improcedibile. (Iter concluso, con risposta al richiedente).
o Pervenuti gli altri elementi integrativi di giudizio, trasmette la stessa richiesta, entro 20 giorni al Soprintendente con la proposta favorevole all’accoglimento.
o IL Soprintendente ha tempo 20 gg. per esprimere il suo parere vincolante, se questo è favorevole:
§ Il dirigente adotta il provvedimento entro 10 gg.
1. Nel caso di esito negativo della valutazione circa la sua compatibilità paesaggistica: (art. 11 c. 3)
o Ha la possibilità entro 10 giorni di richiedere documentazioni, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, assegnando 10 gg. di tempo per la risposta.
o Nel frattempo il procedimento per rilascio si sospende.
§ Se il richiedente non risponde entro 10 gg. l’istanza è improcedibile. (Iter concluso, con risposta al richiedente).
o Se verificati gli elementi integrativi di giudizio, permangono gli elementi ostativi alla richiesta, comunica entro 20 gg. la risposta negativa al richiedente.
2. Nel caso di parere negativo del Soprintendente sulla proposta favorevole dell’amministrazione: (art. 11 c. 7)
o IL Soprintendente comunica entro 10 gg al richiedente i motivi ostativi, all’accoglimento, indicando altresì le modifiche necessarie per ottenere una valutazione positiva assegnando 15 gg per presentare il nuovo progetto. (Nel frattempo il procedimento per il rilascio si sospende)
o Decorso il termine assegnato, il Soprintendente, ove non ritenga di modificare la propria valutazione negativa, nei successivi 20 gg., adotta il provvedimento fornendo specifica motivazione e ne dà contestualmente comunicazione all’interessato e all’amministrazione richiedente.
Cambio della tipologia dell’autorizzazione (Vedi circolare)
La Soprintendenza può dissentire e applicare la procedura ordinaria in luogo di quella semplificata, provvedendo a comunicarlo al Comune e alla stessa parte istante (alla stessa stregua di una comunicazione di motivo ostativo, ex articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990), quale ostativo sulla procedura, non sull’esito nel merito della domanda, con la conseguenza che la procedura dovrà ripartire ex novo.
Pareri contrastanti tra il Comune e la Soprintendenza (Articolo 11, comma 6) (Vedi circolare)
A termini di legge nulla impedisce alla Soprintendenza di esternare, nella sede propria del parere, il proprio avviso negativo sulle condizioni apposte dal Comune.
In caso di parere vincolante, l’avviso della Soprintendenza prevale su quello comunale.
Al riguardo appare tuttavia opportuno che siano stabilite adeguate forme di condivisione e di coinvolgimento anticipato della Soprintendenza, da parte del Comune, quando intenda fornire indicazioni su possibili modifiche del progetto al fine di renderlo autorizzabile.
Al netto della inevitabile variabilità ed eterogeneità dei casi.
Termine per la conclusione del procedimento (Artt. 10 – 11) – Parere del Soprintendente – (Vedi circolare)
La nuova procedura semplificata, di autorizzazione deve terminarsi entro il tempo massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta d’acquisizione al Comune. (Il procedimento si sospende nel caso di richieste di chiarimenti o altro).
Di questi sessanta giorni, venti sono a disposizione dell’amministrazione competente per l’istruttoria iniziale, venti giorni sono riservati al Soprintendente per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante. (Art. 11 c.7)
Il Comune deve adottare il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole del Sovrintendente. (Il silenzio equivale all’assenso, art. 17/bis L. n. 241/90).
Se invece l’area è assoggettata a specifiche prescrizioni nel piano paesaggistico regionale, il parere è solo obbligatorio, ma non vincolante. (Art. 11 c.8)
Nel caso che l’istruttoria sia negativa, i titoli abilitativi non possono essere accettati (CILA/SCIA) o rilasciati(Permesso di costruire). (L’iter procedure è indicato dettagliatamente nell’art. 11).
Una comunicazione di motivi ostativi “tardiva”, intervenuta, ad esempio, il quindicesimo giorno successivo alla ricezione della proposta di accoglimento comunale, non determinerà in alcun modo l’illegittimità del parere conclusivo negativo. (Vedi circolare)
Comunicazione all’interessato ( Art. 11) (Vedi circolare)
L’esito dell’istruttoria concernente il rilascio dell’autorizzazione deve essere comunicato al soggetto richiedente entro 60 giorni dalla presentazione, sia esso favorevole o negativo.
Il termine è tassativo, eventuale ritardo (non giustificato dalla procedura) potrebbe comportare responsabilità del dirigente, penali e/o disciplinari, (o dei funzionari preposti).
Quale tecnico assevera l’intervento e firma la richiesta dell’autorizzazione
Il direttore dei lavori, progettista, o altro professionista iscritto all’albo, con competenza specifica, firma la richiesta dell’autorizzazione, unitamente al soggetto richiedente, secondo il modello unificato (All. “C”), con la relazione paesaggistica semplificata nelle forme indicate (All. “D”), e l’indicazione precisa della disciplina paesaggistica vigente, l’area interessata all’intervento, la conformità del progetto ai valori paesaggistici ed agli strumenti urbanistici.
La certificazione, la documentazione e asseverazione redatta sotto la propria responsabilità, avviene ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, (quale persona esercente un servizio di pubblica necessità).
Richiesta di autorizzazione semplificata che interessa anche i beni culturali (Vedi circolare)
Il soggetto presenta un’unica istanza che dovrà ottenere dal Sovrintendente una duplice valutazione, sempre nei tempi previsti dalla nuova disciplina.
Rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie (Art. 7)
Le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie esistenti, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, possono essere rinnovate con la procedura semplificata a condizione che il progetto risulti conforme alla normativa paesaggistica.
Commissioni locali del paesaggio (Art. 11)
Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni per il paesaggio, salvo diversa normativa regionale.
Termine per la conclusione del procedimento (Artt. 10 – 11) – Parere del Soprintendente – (Vedi circolare)
La nuova procedura semplificata, di autorizzazione deve terminarsi entro il tempo massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta d’acquisizione al Comune. (Il procedimento si sospende nel caso di richieste di chiarimenti o altro).
Di questi sessanta giorni, venti sono a disposizione dell’amministrazione competente per l’istruttoria iniziale, venti giorni sono riservati al Soprintendente per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante. (Art. 11 c.7)
Rinvio a normative di settore (Art. 15)
Gli interventi liberi di cui all’Allegato “A”, restano sottomessi alla disciplina edilizia cui sono assoggettati, circa i titoli abilitativi e la normativa correlata, (es.: l’occupazione di suolo pubblico, sismica, sicurezza impianti, ecc.).
Sanzioni in caso di opere realizzate in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, quando dovuta
(Art. 17)
Oltre alle sanzioni di carattere amministrativo ripristinatorio, (art. 167 c. 4 D. Lgs. n. 42/04) l’esecuzione di lavori edili, in assenza dell’autorizzazione dell’autorità titolare del vincolo (ordinaria ed anche “semplificata”), quando dovuta, in parziale o totale difformità, costituisce il reato edilizio – ambientale, punito da diverse norme penali, ( Art. 181 c. 1 D. Lgs. n. 42/2004 – art. 44 lett. c) DPR n. 380/01, se ne ricorrono le condizioni trova applicazione anche l’art. 724 del c.p.)
Rimessa in pristino (Vedi circolare)
Si procede alla rimessa in pristino delle opere e interventi realizzati in violazione alle norme solo quando non sia possibile in alcun modo dettare prescrizioni che consentono la compatibilità paesaggistica. (Art. 17)
La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato edilizio – ambientale.
Opere ed interventi realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto
Non si procede alla rimessa in pristino di opere e interventi (indicati nella tabella “A”) realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, non soggette ad altro titolo abilitativo, all’infuori dell’autorizzazione paesaggistica. (Art. 17)
Ipotesi d’abuso. Realizzazione di autorimesse, anche parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe. (B 16, nell’allegato “B”), in assenza dell’autorizzazione paesaggistica semplificata e del titolo abilitativo.
Procedimento sanzionatorio:
A. Adempimenti del dirigente dello Sportello unico per l’Edilizia:
- Accerta direttamente:
o Verifica che, riguardo all’abuso, i trasgressori presentino apposita domanda ai fini dell’accertamento della compatibilità ambientale e, di fatto, la sanatoria per l’abuso commesso, con l’ottenimento del titolo abilitativo.
o Ricevuta la domanda, richiede alla Commissione specifica, se l’illecito può ottenere la compatibilità ambientale.
o Provvede alla denuncia per iscritto del reato al P.M., (o in alternativa al Comando di Polizia municipale/Locale, per le sanzioni penali previste dall’art. 181 c. 1 D. Lgs. n. 42/2004 e punite dall’art. 44/c DPR n. 380/01).
o Comunica al Soprintendente l’illecito commesso perché possa intervenire, anche di propria iniziativa, ai fini dei provvedimenti sanzionatori amministrativi: (Art. 27 DPR n. 380/01):
§ Per la demolizione e rimessa in pristino.
§ Per la demolizione d’ufficio, in caso d’inottemperanza, a spese dei trasgressori.
Nel caso che l’abuso ottenga la compatibilità paesaggistica :
o Irroga la sanzione pecuniaria (di cui all’art. 167 c.5 D. Lgs. N. 42/04).
o Comunica il rilascio dell’attestazione paesaggistica al procuratore della Repubblica, (o al Comando di Polizia municipale/Locale, che ha ricevuto la denuncia del reato dallo stesso dirigente, perché ai sensi dall’art. 181 c. 1-ter del D. Lgs. n. 42/04, non trova applicazione la sanzione penale).
Nel caso negativo, o nell’ipotesi che la compatibilità paesaggistica non venga richiesta :
o Irroga la sanzione pecuniaria (di cui all’art. 167 c.5 D. Lgs. N. 42/04 e adotta i provvedimenti sanzionatori amministrativi ripristinatori, in coordinamento con il Soprintendente).
o Predispone l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino. In caso d’inosservanza:
§ Irroga anche la sanzione pecuniaria (di €. 20.000, solo se l’abuso è assoggettato a Permesso di costruire/SCIA super, di cui all’art. 31 c. 4/bis DPR n. 380/01).
o Predispone l’ordinanza di demolizione d’ufficio, a spese dei trasgressori.
o Comunica il mancato rilascio (o richiesta) della compatibilità paesaggistica al procuratore della Repubblica, (o al Comando di Polizia municipale/Locale, che ha ricevuto la denuncia, perché ai sensi dall’art. 181 c. 1-ter del D. Lgs. n. 42/04, trova applicazione la sanzione penale).
- Riceve dalla polizia giudiziaria il rapporto:
o Adempie quanto sopra indicato, esclusa la denuncia del reato (al PM o alla PG).
B. Adempimenti della Polizia Giudiziaria se accerta direttamente l’abuso
In assenza del titolo, (in difformità – totale e parziale – o con varianti essenziali) predispone:
- RAPPORTO , contenente: gli elementi essenziali dell’accertamento, i nomi dei responsabili, i rilievi fotografici e planimetrici, con gli altri elementi utili, da trasmettere:
- Al Dirigente (Sportello unico dell’edilizia) – Alla Regione, (o altro ente delegato). (Nella regione Emilia R. anche al Soprintendente) (Se è prevista l’autorizzazione sismica e il dirigente NON è delegato, il RAPPORTO (PROCESSO verbale) va trasmesso successivamente anche all’organo regionale, dirigente sismico, o altra istituzione, come il Genio Civile, secondo la stessa regione, comunicando il numero del registro generale della notizia di reato e il nome del PM titolare).
- NOTIZIA DI REATO al Procuratore della Repubblica (per il reato di cui art. 181 c. 1 D. Lgs. n. 42/2004 – art. 44/c DPR n. 380/2004), comprendente:
- I nomi dei responsabili, (con l’identificazione e elezione di domicilio).
- Il verbale di rilievi e accertamenti urgenti – di sopralluogo – (Con documentazione fotografica e planimetrica parte integrante del medesimo verbale).
- Gli atti di polizia giudiziaria e le fonti di prova idonee a sostenere l’accusa.
ATTENZIONE! Nell’informativa di reato è necessario indicare, fra l’altro:
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Se esistono le condizioni procede, eventualmente, previo apposito verbale al:
- SEQUESTRO PREVENTIVO da trasmettere per la convalida al PM, entro 48 ore, (dell’intera opera o solo della parte realizzata abusivamente, con nomina del custode giudiziario, art. 321 c.p.p.).
Il dirigente comunica alla polizia giudiziaria:
Ovvero:
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Possibilità di sanatoria per le opere eseguite in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica semplificata” (Trova applicazione l’art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04)
I lavori edili relativi a interventi e opere rientranti fra quelli soggetti ad autorizzazione paesaggistica “ semplificata”, (indicati nella tabella “B”) realizzati in assenza della stessa o in difformità, possono ottenere la sanatoria a richiesta del trasgressore (proprietario), a condizione che ottengano la compatibilità paesaggistica.
Nel particolare:
- Per lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che NON abbiano:
o Determinato creazione di superfici utili o volumetria.
o Aumentato la superficie e volumetria (oltre a quelli legittimamente realizzati)
- Ovvero:
o Per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica.
o Per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi, presenta domanda al Comune ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi, che sarà valutata dalla commissione per la qualità architettonica e del paesaggio.
Tale commissione si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della sovrintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
Nel caso venga rilasciato l’attestato di compatibilità
Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima, (art. 167 D. Lgs. n. 42/04).
L’azione penale, (già avviata, con la denuncia del Dirigente o l’informativa della P.G.) non trova applicazione, in altre parole la comunicazione al P.M. dell’avvenuto rilascio dell’attestato medesimo e del pagamento della sanzione pecuniaria citata, porta all’estinzione del reato, (art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).
Nel caso NON venga rilasciato o richiesto l’attestato di compatibilità
In caso di rigetto della domanda, o di mancata richiesta della compatibilità, si applica la sanzione della rimessa in pristino, oltre all’esercizio dell’azione penale, (art. 181 c. 1 D. Lgs. n. 42/04).
INTERVENTI GIÀ LIBERI DA TEMPO
NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE (NEANCHE SEMPLIFICATA) (Esclusi gli interventi previsti dal DPR n. 31/2017 (All. “B”) soggetti ad autorizzazione con procedura semplificata”). Normativa: Art. 149 D. Lgs. n. 42/04 Non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica – ambientale, per gli interventi specificati, a condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, (prospetto):
Titolo abilitativo edilizio Ovviamente questi lavori, (esclusa la manutenzione ordinaria, se non diversamente previsto dagli strumenti urbanistici), sono soggetti a specifica licenza edilizia, secondo la disciplina vigente, (CILA /SCIA normale). |
Avvertenza:
A fronte di normative di non facile interpretazione stante la complessità di norme non suffragate da indirizzo operativo univoco, come si dice in questi casi, pur garantendo l’affidabilità di questa esposizione, le presenti note costituiscono sempre e soltanto l’interpretazione di chi scrive, che può anche non coincidere con altre esposizioni e letture.
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Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA edilizia)
Normativa:
- Artt. 22, 23 e altri DPR n. 380/01 (con le modifiche dell’art. 3 del D. Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016)
Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA)
Trattasi di una licenza edilizia a tutti gli effetti, anche se la segnalazione, che assume l’efficacia titolo abilitante, non è rilasciata dal dirigente incaricato, ma viene presentata al Comune.
Abrogazione della Denuncia d’inizio attività (DIA) (Art. 23 del DPR n. 380/01)
La Denuncia d’inizio attività (DIA) è stata abrogata e sostituita dalla Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA in alternativa – super, o propria). (Nella regione Sicilia e Provincia di Bolzano opera ancora la DIA super)
Esistono due tipologie di SCIA, secondo la l’intervento od opera edile
Con possibilità di utilizzo obbligatorio o facoltativo, (secondo le regioni e i comuni):
- SCIA (normale) per opere minori, diciamo così manutentive. (Art. 22 c. 1 e 2 DPR n. 380/01)
- SCIA (in alternativa “super”) per opere soggette al Permesso di costruire, o proprie -. (Art. 23 DPR n. 380/01). (Si deve aggiungere anche la SCIA” super” propria (Art. 22 c.2/bis DPR n. 380/01)
Differenze fra Segnalazioni certificate d’inizio attività (SCIA edilizie)
- SCIA (normale) – NON PUÒ portare modifica ai parametri edilizi: (volumetria complessiva, prospetto, localizzazione, ecc.), (facoltativa o obbligatoriamente, secondo le regioni). In caso d’abuso: Violazione amministrativa.
(I termini: “normale e super” sono stati utilizzati per la SCIA dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 164/2012)
- SCIA (In alternativa “super”) – PUÒ portare modifica a tutti i parametri edilizi. Consente la realizzazione degli interventi già sottoposti al “Permesso di costruire”, (alternativamente o obbligatoriamente, secondo le regioni. (Propria per le varianti NON essenziali di cui all’art. 22 c. 2/bis). In caso d’abuso: Reato. (Art. 44 DPR n. 380/01)
Presentazione della Segnalazione certificata d’Inizio attività (SCIA) (Art. 23 del DPR n. 380/01)
La certificazione asseverata deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori, (proprietario, assuntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), utilizzando i due stampati predisposti dall’ANCI:
- SCIA Segnalazione certificata d’inizio attività (normale) – (Per le opere minori di cui all’art. 22 c. 1 e 2 DPR n. 380/01) (Anche SCIA Super, per le varianti non essenziali di cui all’art. 22 c. 2/bis) (Stesso stampato)
- SCIA Segnalazione certificata d’inizio attività (in alternativa) (super) – (Per le opere di cui all’art. 23 c. 1 DPR n. 380/01)
Dove deve essere presentata la (SCIA) solo edilizia (Art. 23 del DPR n. 380/01)
La certificazione asseverata deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (O chiedendo siano acquisite). (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)
Dove deve essere presentata la (SCIA) edilizia, all’interno delle attività produttive(Art. 6 DPR n. 160/2010).
La certificazione asseverata deve essere presentata presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (O chiedendo siano acquisite). (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)
Adempimenti del titolare della(SCIA) (Art. 23/23/bis DPR n. 380/01)
- Possibilità di richiedere autonomamente gli atti di assenso necessari per la presentazione della SCIA
È fatta salva la possibilità, per l’interessato, di richiedere autonomamente atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia alla SCIA presentata agli atti del comune, (o a quella da presentare).
- Possibilità di richiedere allo Sportello l’acquisizione atti di assenso, contestualmente alla presentazione della (SCIA unica – condizionata) (Art. 23 c. 1bis del DPR n. 380/01)
L’interessato per le autorizzazioni, comunque denominate, che non è possibile autocertificare, al momento della presentazione della SCIA rivolge istanza allo Sportello unico affinché provveda ad acquisirle direttamente, anche tramite la Conferenza dei servizi, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge.
Anche in questi casi l’inizio dei lavori può effettuarsi dalla data del rilascio.
- Possibilità di richiedere allo Sportello l’acquisizione atti di assenso, prima della presentazione della SCIA (Art. 23/bis c. 1 del DPR n. 380/01)
L’interessato ha anche la possibilità di richiedere allo Sportello unico di acquisire preventivamente le autorizzazioni o nulla osta, non autocertificabili e, una volta ottenute, presentare in seguito la stessa SCIA.
- Comunicazione del nome dell’impresa (Art. 23 DPR n. 380/01)
La normativa prevede l’obbligo a carico del titolare di comunicare allo Sportello unico, (anche soltanto prima di iniziare i lavori):
- Il nome della/e impresa/e esecutrice/i che esegue le opere di cui al progetto assentito. Tale obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi. La mancata segnalazione, prima dell’inizio effettivo dei lavori, è sanzionata dal punto di vista amministrativo con il pagamento di una sanzione pecuniaria. (Art. 90 c. 9 D. Lgs. n. 81/08).
- Comunicazione dell’idoneità dell’impresa (Art. 90, c.1 e 9 e seguenti, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
La dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie dei lavori e della loro regolarità contributiva, per le opere soggette a Permesso/SCIA super, (se dovuta, in relazione all’intervento).
- Comunicazione del nome del direttore dei lavori (Art. 23 del DPR n. 380/01)
Il titolare della SCIA deve altresì comunicare, allo Sportello unico per l’edilizia, prima dell’inizio dell’intervento, il nome del direttore dei lavori, se soggetto diverso dal progettista che ha asseverato la stessa SCIA.
Possono essere anche più tecnici:
- Direttore dei lavori per le opere architettoniche – Direttore dei lavori per le opere strutturali, ecc.
- Dichiarazione di fine lavori al Comune
L’interessato, (in altre parole chi ha presentato la segnalazione), ha l’obbligo di comunicare allo Sportello unico la fine dei lavori, allegando copia del certificato di collaudo che il progettista – direttore dei lavori rilascia e altra eventuale documentazione richiesta.
La mancata comunicazione di fine lavori e quindi della consegna di tale documentazione comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria. (Art. 23 c. 2 e 7 DPR n. 380/01)
- Dichiarazione riguardante la variazione catastale
Il titolare del titolo abilitante ha altresì l’obbligo di presentare gli atti relativi all’avvenuta presentazione della variazione catastale concernenti le opere realizzate, ovvero, la dichiarazione del tecnico, che le stesse, al riguardo, non hanno comportato alcuna modificazione.
- Presentazione della Segnalazione certificata d’agibilità (SCA)
Qualora sia prevista la SCA, secondo la tipologia delle opere e interventi effettuati, lo stesso soggetto titolare della (SCIA), ha il compito di consegnare entro 15 giorni dalla dichiarazione di fine lavori, la stessa Segnalazione certificata d’agibilità (SCA) con le asseverazioni del direttore dei lavori e quant’altro previsto nello stampato specifico. (Art. 24 DPR n. 380/01 come modificato dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222)
Tecnico che assevera l’intervento, che firma la certificazione del collaudo e la documentazione per la Segnalazione certificata d’Agibilità (SCA) – (Possono essere più tecnici)
La predisposizione della (SCIA) spetta al progettista, direttore dei lavori, o altro professionista iscritto all’albo, con competenza specifica, che firma ed assevera le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato ed approvato.
La certificazione, la documentazione e asseverazione redatta sotto la propria responsabilità, avviene ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, (quale persona esercente un servizio di pubblica necessità).
- Certificato di collaudo (Art. 23 c. 7 DPR 380/01).
Al termine delle opere o interventi eseguiti grazie alla “SCIA”, il direttore dei lavori (progettista) deve rilasciare al committente un certificato di collaudo che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato con la segnalazione e la documentazione prevista. (L’inosservanza è sanzionata dall’art. 37 c. 5 DPR n. 380/01.)
Se dovuta, in relazione all’intervento, anche le certificazioni necessarie per la presentazione della Segnalazione certificata d’Agibilità (SCA).
Adempimenti dello Sportello unico (Art. 23 DPR 380/01 e artt. 19, e 19/bis L 241/90).
- Ricevuta alla presentazione della (SCIA) (Art. 18-bis della legge n. 241 del 1990)
La disciplina prevede che all’atto della presentazione della (SCIA) lo Sportello rilasci immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione.
- Avvio del procedimento e comunicazione del responsabile del procedimento (Art. 8 della l. n. 241/1990)
Se non avviene contestualmente alla consegna della ricevuta, senza ritardo, comunica all’interessato l’avvio del procedimento, contenete altresì l’indicazione:
- Dell’amministrazione competente.
- Della persona responsabile del procedimento.
- Dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
- Verifica validità della (SCIA)
Se la verifica è positiva e la SCIA è conforme alla normativa, comunica all’interessato la validità della stessa.
- Richiesta di ulteriore documentazione (Ai sensi dell’art. 19 c. 3 e 6/bis L. n. 241/90).
Se nella verifica è accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività edilizia, richiede documentazione, o elementi integrativi di giudizio, e indica le condizioni per conformare l’atto.
Se sono necessarie documentazioni, certificazioni, comunicazioni, nulla osta o altro, che il Comune è nell’impossibilità di reperirli, lo Sportello unico, richiede, per una volta soltanto, tale documentazione necessaria per completare l’iter procedurale.
In questo caso l’efficacia della (SCIA) deve essere ritardata in attesa del reperimento degli atti mancanti.
- SCIA (unica) e (SCIA condizionata) – Acquisizione di documentazione presso altre amministrazioni (Art. 5 c. 1/bis del DPR n. 380/01)
Se per la validità della stessa sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, (anche di altre amministrazioni), queste vengono acquisite direttamente, (compreso il DURC se dovuto), anche attraverso la conferenza dei servizi.
Il rilascio o il diniego degli atti deve essere comunicato al richiedente.
- Elementi ostativi all’accettazione della Segnalazione certificata d’Inizio attività (SCIA) – Provvedimento di conformazione alle norme (Art. 19 c. 3 e 6/bis L. n. 241/90).
Nell’ipotesi che la(SCIA) sia stata presentata in assenza dei presupposti e requisiti di legge o risulti non completa, (attenzione NON nella presentazione di atti, o pareri, che devono essere acquisiti direttamente dall’ufficio), per esempio, nelle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni del tecnico e quindi sia conformabile, (sanarla, rendere regolare) l’ufficio comunica al titolare, al progettista, (entro 30 giorni dalla presentazione), che vi sono elementi ostativi all’accettazione della stessa e richiede (con atto scritto notificato) ulteriori elementi di giudizio e controdeduzioni, (entro un termine minimo di 30 giorni).
Anche in questo caso l’efficacia dell’atto deve essere ritardata in attesa della fine dell’iter procedurale.
- Divieto di iniziare o proseguire i lavori (Art. 23 c. 6 DPR 380/01).
La mancata conformazione della (SCIA), comporta il divieto di iniziare o prosecuzione dei lavori (con specifica ordinanza notificata) e l’applicazione, nella seconda ipotesi, in relazione alla tipologia dei lavori realizzati con (SCIA) inidonea, delle sanzioni amministrative ripristinatorie penali, se ricorrenti.
ATTENZIONE! L’esecuzione di opere, non previste dalla stessa SCIA, o in difformità, anche nel silenzio dello sportello unico, porta sempre in qualsiasi momento, anche a lavori ultimati, all’adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal DPR n. 380/01, (o legge regionale).
- Autotutela del Comune (Ai sensi dell’art. 21 – quater L. n. 241/90).
L’efficacia della (SCIA) può essere sospesa, anche successivamente all’inizio dei lavori, per gravi motivi. (Presenza di un pericolo o di un danno al patrimonio artistico e culturale, all’ambiente, alla salute e alla pubblica sicurezza o la difesa nazionale).
Opere e interventi edili soggetti a (SCIA normale) (Art. 22 c 1e 2 del DPR n. 380/01)
Prima dell’attuale normativa, la SCIA (normale) poteva essere utilizzata per tutti gli interventi, che non erano liberi, non sottoposti a CILA e a Permesso.
ORA con l’attuale modifica vengono indicati espressamente, in modo analitico.
Con la SCIA (normale) è possibile:
- Manutenzione straordinaria sulle parti strutturali degli edifici. (Sulle parti non strutturali serve la CILA)
- Restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali degli edifici. (Sulle parti non strutturali serve la CILA)
- Ristrutturazione edilizia (leggera), che NON comporti modifiche alla volumetria complessiva.
- Cambio di destinazione d’uso degli edifici nei centri storici e cambio di sagoma degli edifici vincolati.
- Varianti minori in corso d’opera. (Attenzione! Da non confondere con le variazioni NON essenziali di cui all’art. 22 c. 2/bis del DPR 380/01)
- Interventi che rientrano nell’ambito del procedimento automatizzato (ai sensi degli articoli 5 e 6 del DPR n. 160/2010)e altri previsti dalla regione.
Opere e interventi edili soggetti a (SCIA in alternativa – super) (Art. 23 c 1 del DPR n. 380/01)
La (SCIA) consente la realizzazione di numerosi interventi edilizi, in modo facoltativo in alternativa al Permesso di costruire, o interventi propri in forma obbligatoria, (secondo le regioni).
Nel concreto è possibile eseguire con la (SCIA):
- Interventi di ristrutturazione (pesante), (che implicano modifiche sostanziali come variazioni alla volumetria e ai prospetti, cambio di destinazione d’uso degli edifici nei centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati).
- Interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica (disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive). (Con deliberazione del Consiglio)
- Interventi di nuova costruzione (che attuano strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano – volumetriche). (Con deliberazione del Consiglio)
- Interventi in centro storico Zone omogenee “A”, nelle aree deliberate, (secondo quanto prescritto dall’art. 23-bis, comma 4, del DPR n.380/01 e s.m.i.).
- Interventi che rientrano nell’ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.P.R. n. 160/2010 e altri previsti dalla regione.
Opere e interventi edili soggetti a SCIA propria (super) (Art. 22 c. 2/bis DPR 380/01) (Stampato ANCI SCIA normale)
- Varianti in corso d’opera, NON essenziali, (da non confondere con le varianti minori, di cui al comma 2; per intendersi opere realizzate in parziale difformità), al “Permesso di costruire/SCIA alternativa “super”. Queste varianti sono soggette a “SCIA “super” propria, NON in alternativa al Permesso. La mancata presentazione, a fine lavori, costituisce reato. (Art. 34 DPR 380/01)
Contenuto della Segnalazione certificata d’Inizio attività (SCIA) (Artt 22 e. 23 del DPR n. 380/01)
La (SCIA) deve essere, accompagnata da una dettagliata asseverazione e quant’altro richiesto negli specifici stampati (ANCI), a firma di un tecnico abilitato.
La relazione deve contenere la documentazione (ovvero l’autocertificazione) necessaria per l’individuazione dell’intervento edilizio, gli opportuni elaborati progettuali con la descrizione delle opere e la dichiarazione di conformità delle stesse alla normativa di settore.
- Autocertificazione da allegare alla (SCIA) (Artt 22 e. 23 del DPR n. 380/01)
Con le autocertificazioni, attestazioni o asseverazioni, allegate alla (SCIA),è possibile sostituire pareri di organi o enti, in altre parole l’esecuzione di verifiche preventive, salvo i casi di esclusione e i riscontri successivi degli stessi enti o da parte dell’amministrazione.
- Documentazione esclusa dall’auto certificazione. (Art. 23 c. 1bis del DPR n. 380/01)
La normativa esclude dall’autocertificazione:
- L’autorizzazione, nulla osta, assensi vari, concernenti l’assetto idrogeologico, i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
- Gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla sicurezza, ecc.
- L’autorizzazione sismica, (o il deposito del progetto, o dichiarazione) prevista dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche, in conformità alla normativa regionale; (se l’atto compete al Comune, il termine dei 30 gg. decorre dalla del rilascio).
- L’autorizzazione imposta dalla normativa comunitaria.
Inizio dei lavori con la (SCIA) (Artt 22 e. 23 del DPR n. 380/01)
Solo dopo avere presentato la (SCIA) avere comunicato il nome dell’impresa, (del direttore dei lavori se tecnico diverso dal progettista), posizionato il cartello di cantiere, è consentito l’inizio dei lavori.
- (SCIA) (normale): Immediatamente (o periodo diverso indicato dalla regione)
- (SCIA) (alternativa “super”): dopo 30 gg. dalla presentazione, (o periodo diverso indicato dalla regione)
Attenzione! Se lo Sportello unico deve acquisire atti d’assenso comunque denominati, l’inizio dei lavori avverrà solo dopo il reperimento degli stessi, con comunicazione all’interessato.
- Inizio lavori alla presenza di vincoli
Se l’intervento edilizio è assoggettato a vincoli, non è consentito dare avvio ai lavori, sia che trattasi di vincoli di competenza del Comune, sia che si tratti di vincoli di competenza di altre amministrazioni (es.: autorizzazione per il vincolo paesaggistico e culturale, idrologico e boschivo, il nulla osta per i parchi, ecc.).
L’inizio dei lavori è consentito solo dopo l’ottenimento dell’assenso.
Se quest’ultimo è negativo la (SCIA) presentata, è priva di efficacia ed è archiviata, previa comunicazione al soggetto interessato.
Validità e decadenza della (SCIA) (art.23 DPR 380/01).
- Efficacia:
- SCIA (normale): Immediatamente (o periodo diverso indicato dalla regione)
- SCIA (super): dopo 30 gg. dalla presentazione) (o periodo diverso indicato dalla regione)
- Validità: tre anni dalla data di presentazione o efficacia o inizio dei lavori, (o altro periodo secondo la regione). (Ai sensi dell’art. 30 c. 3 L. n. 98/13, i termini sono prorogati di 2 anni per i titoli formatisi prima del 21.08.2013, scadenza 21.08.2018)
- Decadenza: mancato inizio lavori dopo un anno, o dopo tre anni dalla data di presentazione o efficacia o inizio dei lavori, (secondo la regione). Dopo tale periodo la (SCIA) perde efficacia per la parte non realizzata.
- Parte non ultimata. Dopo la scadenza, la realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata alla presentazione di una nuova SCIA, o CILA, secondo la tipologia dei lavori rimasti.
Sanatoria per le opere eseguite in assenza o difformità dalla (SCIA normale e alternativa “super”)
I lavori edili relativi a interventi e opere rientranti fra quelle soggette a (SCIA), eseguite in assenza della stessa, in difformità totale o parziale, NON in contrasto con gli strumenti urbanistici, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell’attività edilizia, anche sospesi con la prescritta ordinanza, possono essere ripresi e sanati, a richiesta del soggetto responsabile, previo pagamento della sanzione prevista come oblazione, di eventuali contributi, se dovuti, e contestuale presentazione di una (SCIA) ritardata in sanatoria o resa conforme alla disciplina. (Prevede l’accertamento di conformità per la SCIA in alternativa e propria, “super”: l’art. 36 e per la SCIA normale: l’art. 37 DPR n. 380/01. O legge regionale)
Titolo da esibire in cantiere (Art. 27 DPR n. 380/01)
La sussistenza del titolo, da esibire agli organi di vigilanza, è provata con la copia della SCIA da cui risulti la data di ricevimento della stessa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché le autocertificazioni previste.
Cartello di cantiere (Art. 27 DPR n. 380/01)
Come espressamente previsto dal regolamento edilizio, prima di iniziare i lavori di cantieramento, il costruttore deve collocare il cartello di cantiere, con le indicazioni previste dalla normativa, in luogo visibile dalla pubblica via.
- La mancata collocazione, per le opere soggette a Permesso/SCIA alternativa “super”, costituisce reato: art. 44/a DPR n. 380/81, in relazione all’art. 27).
- La mancata collocazione, per le opere soggette a SCIA normale: violazione amministrativa al regolamento edilizio.
Contributi (Art. 16 DPR n. 380/01 – Strumenti urbanistici comunali))
Nel caso in cui la SCIA riguardi un intervento edilizio per il quale si rende necessario il versamento del contributo di costruzione, il committente deve effettuare il versamento degli oneri concessori nella misura vigente (secondo le norme regionali e comunali che regolano le modalità di calcolo e di pagamento degli oneri concessori) e consegnare all’Ufficio una copia della ricevuta entro 30 giorni dalla data di deposito della SCIA (che corrisponde al tempo consentito al competente ufficio comunale per verificare la correttezza dell’istanza).
La (SCIA) deve contenere la quantificazione e il versamento dei contributi di legge.
Diritti di segreteria (Statuto comunale – Strumenti urbanistici comunali)
Sono previsti i diritti di segreteria dovuti per la presentazione della Segnalazione certificata d’Inizio attività (SCIA).
Sanzioni previste in caso di effettuazione dei lavori senza la Segnalazione certificata d’Inizio attività (SCIA normale) o in difformità (Art. 37 del DPR n. 380/01 o legge regionale).
L’esecuzione di opere o interventi edilizi, soggetti a (SCIA) in assenza, in parziale o totale difformità, costituisce violazione amministrativa. (Se non contrasto con gli strumenti urbanistici, altrimenti sconfina nel penale). In caso d’abuso trovano applicazione i provvedimenti sanzionatori pecuniari amministrativi ad opera del Dirigente dello Sportello unico, titolare della vigilanza edilizia. (Alcune regioni prevedono anche la rimessa in pristino)
Carattere dell’abuso: illecito amministrativo
- Se accertato dalla polizia giudiziaria:
- RELAZIONE (Con gli elementi essenziali, documentazione fotografica e planimetrica), al:
DIRIGENTE dello Sportello unico per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi:
- Applicazione della sanzione pecuniaria (art. 37 DPR n. 380/01: doppio del valore venale, min. 516 €., o altra somma stabilita dalla regione).
Alcune regioni prevedono anche la rimessa in pristino, (se non è possibile conformare la SCIA o accettarla in sanatoria). Se l’intervento risulta in contrasto con gli strumenti urbanistici: Reato edilizio.
- Se accertato direttamente dall’ufficio tecnico: il DIRIGENTE adotta immediatamente i provvedimenti sanzionatori amministrativi e di ripristino, (se previsti dalla regione).
In entrambi i casi: lo stesso dirigente informa l’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate). (Ai sensi dell’art. 49 del DPR n. 380/01).
OPERA REALIZZATA IN ASSENZA DEL TITOLO ABILITATIVO: SCIA (Normale)
Ipotesi d’abuso edilizio accertato dalla Polizia Giudiziaria:“In un manufatto fuori vincolo, viene accertata l’esecuzione di un intervento edile consistente nelle operazioni di consolidamento statico interessante i muri portanti dell’edificio, senza portare modificazione ai parametri edilizi, in assenza del titolo abilitativo, o in difformità
Inizio percorso | ||||
↓ | ||||
ABUSO EDILIZIO
(Opere o interventi edilizi) |
→ | OPERE IN ASSENZA
(O in difformità della SCIA normale) |
→ | Intervento edile:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA Su parti strutturali |
↓ | ||||
ILLECITO PENALE
(Se l’opera È in contrasto con gli strumenti urbanistici) |
← | ILLECITO AMMINISTRATIVO | ← | VIOLAZIONE AMM/VA:
|
↓ | ||||
RELAZIONE
(Senza ritardo) |
← | POLIZIA Amministrativa
GIUDIZIARIA (Provvedimenti a lavori in corso) |
||
↓ | ||||
DIRIGENTE dello Sportello unico edilizia
(Provvedimenti a lavori in corso) |
→ |
(Doppio del valore venale: minimo 516 €. Vedere la legge regionale che può prevedere anche un minimo diverso). (Rimessa in pristino solo in caso di vincoli, o legge regionale) |
||
↓ | ||||
RESPONSABILI | → |
(Da accertare con attività investigativa)
|
||
↓ | ||||
DPR 380/01 art. 36 o legge regionale)
|
← | SANATORIA | ||
↓ | ||||
Fine Iter |
Sanzioni previste in caso di effettuazione dei lavori senza la Segnalazione certificata d’Inizio attività (SCIA super), in totale difformità o con variazioni essenziali.(Esclusa la parziale difformità che prevede un percorso sanzionatorio diverso, art. 34 o legge regionale).
L’esecuzione di opere o interventi edilizi, soggetti a (SCIA) in assenza, in totale difformità o con variazioni essenziali, costituisce reato edilizio.
In caso d’abuso trovano applicazione i provvedimenti sanzionatori ripristinatori amministrativi di competenza del Dirigente dello Sportello unico, titolare della vigilanza edilizia.
Carattere dell’abuso: illecito penale (Previsto dall’art. 31 DPR n. 380/01)
- Se accertato dalla polizia giudiziaria:
- Rapporto al dirigente (Con gli elementi essenziali, documentazione fotografica e planimetrica)
- Rapporto alla Regione (o ente delegato come la Provincia, secondo la stessa Regione)
- Notizia di reato: al Procuratore della Repubblica presso il tribunale, (con gli atti di Polizia giudiziaria)
- Se accertato direttamente dall’ufficio tecnico, il dirigente responsabile dello Sportello unico:
- Denuncia per iscritto del reato al pubblico ministero o in alternativa ad un ufficiale di polizia giudiziaria (al comando di Polizia locale), anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. (Quando più tecnici sono obbligati alla denuncia per il medesimo fatto, la stessa può essere anche redatta e sottoscritta in un unico atto).
DIRIGENTE: Adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi ripristinatori.
- Ordinanza di sospensione dei lavori.
- Possibilità del sequestro amministrativo, con ordinanza a firma del Sindaco. (Art. 27 del DPR n. 380/01).
- Ordinanza di ripristino e in caso d’inottemperanza, previo verbale di verifica: Applicazione della sanzione pecuniaria da €. 2.000 a 20.000. (ATTENZIONE! L’’entità della somma da pagare è determinata dal dirigente, (NON dalla Polizia Giudiziaria), in relazione all’abuso realizzato. Non trova applicazione la norma prevista dall’art. 14 della L. n. 689/81, laddove prevede il pagamento in misura ridotta).
- Ordinanza di acquisizione (se ricorrente).
- Ordinanza di demolizione d’ufficio a spese dei responsabili (salvo il mantenimento con delibera del Consiglio comunale, se ricorrente).
In entrambi i casi: deve essere notiziata l’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate). (Ai sensi dell’art. 49 del DPR n. 380/01).
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Permesso di costruire
- Artt. 3, 10, 20 e altri DPR n. 380/01 e s.m.i.
Permesso di costruire
Trattasi di una licenza edilizia a tutti gli effetti, che viene richiesta al Comune ed è obbligatoria per “ogni attività comportante trasformazione urbanistica e edilizia del territorio”, un’azione, in altre parole, che in un qualsiasi modo provochi una modificazione della situazione territoriale e degli insediamenti esistenti, secondo la specifica legislazione e che le opere ed interventi NON rientrino fra quelli soggetti a SCIA, CILA e PAS.
Soggetto che rilascia il “Permesso di costruire”
In base alla normativa vigente spetta al dirigente incaricato (dello Sportello unico dell’edilizia, titolare della funzione, e quindi, della vigilanza) rilasciare il titolo abilitativo. (Anche attraverso SUAP)
In alternativa al “Permesso di costruire”, esiste anche la possibilità di utilizzare la SCIA (super), nel rispetto della legislazione, anche regionale.
Soggetto che ha titolo per richiedere il “Permesso di costruire”
Le figure che seguono possono essere indicate quali soggetti legittimati a richiedere il Permesso di costruire:
- il proprietario del suolo;
- il proprietario dell’immobile;
- il titolare del diritto di superficie;
- l’usufruttuario;
- il titolare di diritto reale.
…e altri soggetti espressamente previsti dalla normativa, e indicati dal regolamento edilizio.
Il regolamento edilizio individua le figure che hanno titolo per richiedere la licenza edilizia.
Dove presentare la richiesta del Permesso di costruire (Art. 20 del DPR n. 380/01)
La richiesta deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) negli orari d’ufficio o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (O chiedendo siano acquisite). (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)
Dove presentare la richiesta del Permesso,all’interno delle attività produttive(Art. 6 DPR n. 160/2010).
La richiesta del Permesso deve essere presentata presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) negli orari d’ufficio o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (O chiedendo siano acquisite). (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)
Opere e interventi soggetti al Permesso di costruire.
Il testo unico dell’edilizia stabilisce all’art. 10, (anche nelle leggi regionali) le opere soggette al “Permesso di costruire”.
Nel particolare:
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- gli interventi di lottizzazione;
- interventi di nuova costruzione, per esempio:
- la costruzione di nuovi edifici fuori terra, interrati o seminterrati;
- l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma originaria;
- l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, silos, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e siano diretti a soddisfare esigenze durature nel tempo, in altre parole, permanenti;
- la costruzione di una strada (allargamento, modificazione livello, anche non asfaltata);
- le tensostrutture a carattere permanente;
- le serre professionali a carattere permanente, anche aperte alla vendita;
- la pertinenza avente un volume superiore al 20% dell’unità principale; (o superficie secondo la regione).
- gli interventi di ampliamento e sopraelevazione di edifici esistenti;
- gli interventi di ristrutturazioni edilizia (pesante) che, attraverso un insieme sistematico di opere, portino ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume complessivo, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, singolarmente o cumulativamente intesi, o che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici (ex zone omogenee A), comportino mutamenti della destinazione d’uso;
- mutamenti di destinazione d’uso realizzati mediante interventi edilizi (cambio connessi ad interventi di ristrutturazione edilizia – pesante);
- riqualificazione, ricomposizione tipologica di interi edifici;
- gli interventi previsti altresì dalla legge regionale; ecc., ecc.
È necessario ricordare che le opere, senza Permesso, in caso d’abuso, determinano quello che viene chiamato: reato edilizio, punito dall’art. 44 DPR n. 380/01.
Adempimenti del richiedente il Permesso di costruire
- Compiti del titolare nella richiesta del Permesso di costruire
Alla richiesta del “Permesso di costruire” l’interessato dovrà allegare, oltre agli elaborati progettuali, la scheda tecnica, tutta la documentazione prevista nello specifico stampato unificato, (adottato dalla regione), comprendente i progetti concernenti il contenimento energetico, la sicurezza degli impianti, il superamento delle barriere architettoniche la certificazione circa la conformità dell’intervento alle norme igieniche sanitarie, e quant’altro richiesto, in relazione all’intervento edile.
- Autocertificazione da allegare alla richiesta
Con le autocertificazioni, attestazioni o asseverazioni, di cui sopra, allegate alPermesso,è possibile sostituire pareri di organi o enti, in altre parole l’esecuzione di verifiche preventive, salvo i casi di esclusione e i riscontri successivi degli stessi enti o da parte dell’amministrazione comunale.
- Documentazione esclusa dall’auto certificazione.
La normativa esclude dall’autocertificazione:
-
- L’autorizzazione, nulla osta, assensi vari, concernenti l’assetto idrogeologico, i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
- Gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla sicurezza, ecc.
- L’autorizzazione sismica, (o il deposito del progetto, o dichiarazione) prevista dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche, in conformità alla normativa regionale; (se l’atto compete al Comune, il termine dei 30 gg. decorre dalla del rilascio).
- L’e utorizzazioni imposte dalla normativa comunitaria.
- Possibilità di richiedere allo Sportello l’acquisizione atti di assenso, contestualmente alla richiesta del Permesso.
L’interessato per le autorizzazioni, comunque denominate, che non è possibile autocertificare, al momento della presentazione della richiestarivolge istanza allo Sportello unico affinché provveda ad acquisirle direttamente, anche tramite la Conferenza dei servizi, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge.
- Possibilità di richiedere autonomamente gli atti di assenso necessari per lo stesso Permesso
È fatta salva la possibilità, per l’interessato, di richiedere autonomamente atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia alla richiesta del medesimo Permesso.
- Comunicazione del nome dell’impresa e della sua idoneità
La normativa prevede l’obbligo a carico del titolare del Permesso di comunicare allo Sportello unico, (anche soltanto prima di iniziare i lavori):
- Il nome della/e impresa/e esecutrice/i che esegue le opere di cui al progetto assentito. Tale obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi. La mancata segnalazione, prima dell’inizio effettivo dei lavori, è sanzionata dal punto di vista amministrativo con il pagamento di una sanzione pecuniaria. (Art. 90 c. 9 D. Lgs. n. 81/08).
- La dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle impreseaffidatarie dei lavori e della loro regolarità contributiva, per le opere soggette a Permesso/SCIA super, (se dovuta, in relazione all’intervento).
- Comunicazione del nome del direttore dei lavori
Il titolare del Permesso deve altresì comunicare, allo Sportello unico per l’edilizia, prima dell’inizio dell’intervento, il nome del direttore dei lavori. Possono essere anche più tecnici:
- Direttore dei lavori per le opere architettoniche – Direttore dei lavori per le opere strutturali, ecc.
- Dichiarazione di fine lavori al Comune
L’interessato, (in altre parole il titolare del Permesso), ha l’obbligo di comunicare allo Sportello unico la fine dei lavori, allegando ogni eventuale documentazione richiesta, asseverata dal direttore dei lavori, o altro tecnico abilitato.
- Dichiarazione riguardante la variazione catastale
Il titolare del titolo abilitante ha altresì l’obbligo di presentare gli atti relativi all’avvenuta presentazione della variazione catastale concernenti le opere realizzate, ovvero, la dichiarazione del tecnico, che le stesse, al riguardo, non hanno comportato alcuna modificazione.
- Presentazione della Segnalazione certificata per l’agibilità (SCA)
Qualora sia prevista la SCA, secondo la tipologia delle opere e interventi effettuati, lo stesso soggetto titolare del Permesso, ha il compito di consegnare entro 15 giorni dalla dichiarazione di fine lavori, la stessa Segnalazione certificata per l’agibilità (SCA) con le asseverazioni del direttore dei lavori e quant’altro previsto nello stampato specifico unificato (ANCI, o regionale).
La predisposizione della documentazionespetta al progettista, direttore dei lavori, o altro professionista iscritto all’albo, con competenza specifica, che firma ed assevera le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato ed approvato.
Adempimenti dello Sportello unico
- Ricevuta alla presentazione della richiesta del Permesso
La disciplina prevede che all’atto della presentazione del Permesso lo specifico ufficio rilasci immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione.
- Avvio del procedimento e comunicazione del responsabile del procedimento
Se non avviene contestualmente alla consegna della ricevuta, senza ritardo, entro 10 gg., comunica all’interessato l’avvio del procedimento, contenete altresì l’indicazione:
-
- Dell’amministrazione competente.
- Della persona responsabile del procedimento.
- Dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
- Istruttoria del responsabile del procedimento
Il tecnico al quale è stata assegnata la pratica esamina i progetti in ordine cronologico di protocollazione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può richiedere piccole modificazioni al progetto, cura l’istruttoria del procedimento e acquisisce i pareri che il richiedente non ha l’onere di allegare.
Il rilascio del Permesso avviene con atto di notificazione.
- Verifica validità della richiesta del Permesso
Se la verifica della documentazione è conforme alla normativa, comunica all’interessato la validità della stessa richiesta.
Comunica altresì quanto dovuto in ordine agli stessi oneri.
Dopo il pagamento degli stessi, rilascia il Permesso di costruire,
- Richiesta di ulteriore documentazione
Se nella verifica è accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività edilizia, e di conseguenza il rilascio del titolo abilitativo, richiede documentazione, o elementi integrativi di giudizio, e indica le condizioni per conformare l’atto.
Se sono necessarie documentazioni, certificazioni, comunicazioni, nulla osta o altro, che il Comune è nell’impossibilità di reperirli, lo Sportello unico, richiede, per una volta soltanto, tale documentazione necessaria per completare l’iter procedurale.
In questo caso il rilascio del Permesso deve essere ritardato in attesa del reperimento degli atti mancanti.
- Divieto di richiedere attestazioni o documentazione agli atti della pubblica amministrazione
Lo sportello unico dell’edilizia non può richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati.
La normativa stabilisce quindi il principio generale dell’acquisizione d’ufficio degli atti già in possesso della pubblica amministrazione, sollevando il richiedente dall’obbligo di produrre e allegare alle istanze documenti già nella sua disponibilità. (Compreso il Durc e autorizzazioni varie).
- Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta
Nel procedimento relativo alla richiesta del Permesso, il responsabile dello Sportello unico per l’edilizia, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli interessati (titolare e tecnico) i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.
- Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
- Tale comunicazione interrompe i termini per completare il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
- Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
- Silenzio assenso
Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento (rilascio del Permesso) e nell’eventualità che il responsabile del procedimento non risponda, scatta il silenzio assenso con la conseguenza che il “Permesso di costruire” s’intende rilasciato.
Esprime validità, se conforme agli strumenti urbanistici, dopo il pagamento degli oneri dovuti.
(La procedura è indicata puntualmente nell’art. 20 del DPR n. 380/01, o legge regionale).
Validità e decadenza del Permesso
- Validità: tre anni dalla data del rilascio o inizio dei lavori, (secondo la regione).
- Decadenza – La licenza edilizia decade nelle seguenti ipotesi:
- Per mancato inizio dei lavori nel termine di un anno.
- Per il mancato ritiro del titolo entro il termine indicato nel regolamento edilizio. (Se sono stati pagati gli oneri dovuti, potrebbe non decadere, secondo la giurisprudenza).
- Per mancata ultimazione dei lavori nel termine di tre anni (salvo proroghe) dall’inizio degli stessi lavori o dalla data di rilascio dell’atto, (secondo alcune leggi regionali, e in alcuni Comuni è prevista la decadenza anche nel caso che i lavori vengano sospesi per oltre sei mesi).
- La perdita di efficacia del titolo abilitativo per mancato inizio (entro il termine di un anno dal rilascio) o ultimazione dei lavori nei termini prescritti (tre anni dallo stesso inizio, o dal rilascio secondo la regione) deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento dell’amministrazione.
- Inizio lavori alla presenza di vincoli
Se l’intervento edilizio è assoggettato a vincoli, non è consentito rilasciare il titolo abilitante, sia che trattasi di vincoli di competenza del Comune, sia che si tratti di vincoli di competenza di altre amministrazioni (es.: autorizzazione per il vincolo paesaggistico e culturale, idrologico e boschivo, il nulla osta per i parchi, ecc.).
Il rilascio del titolo abilitativo può avvenire solamente successivamente all’acquisizione dell’autorizzazione in parola.
Se quest’ultima non può essere rilasciata, la richiesta del Permesso presentata è archiviata, previa comunicazione al soggetto interessato.
Proroga prevista dalla legge per la validità dei titoli abilitativi
I titoli abilitativi rilasciati, “Permesso di costruire”, o presentati, SCIA alternativa “super”, alla data di entrata in vigore della L. n. 98/13, ovvero entro il 22 giugno 2013, sono prorogati di due anni, ovvero fino al 22 giugno 2018. (Salva diversa disciplina regionale).
Parte non ultimata – Termini per inizio e fine lavori – Proroghe –
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, l’interessato deve presentare domanda diretta a ottenere un nuovo “Permesso di costruire”o presentare, secondo la tipologia dei lavori da ultimare, la “SCIA” o “CILA”, per la parte dell’opera non terminata, e a corrispondere, se dovuti, eventuali oneri.
Viene integralmente rivista la disciplina dei casi in cui può essere accordata la proroga dei termini di validità del titolo abilitativo.
Tale proroga potrà essere accordata – con provvedimento motivato da parte del dirigente dello Sportello unico dell’edilizia, nei seguenti casi:
- Per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del Permesso, (si potrebbe aggiungere anche la difficoltà economica).
- In considerazione della mole dell’opera da realizzare e delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive.
- Per difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori;
- Quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
Viene stabilito altresì che “la proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative di sospensione o sequestro posti poi nel nulla, perché infondate”.
Da segnalare infine che per la durata del titolo abilitativo di opere particolarmente complesse, i termini possono essere raddoppiati, in base a un provvedimento motivato del responsabile del procedimento.
Sanatoria per le opere eseguite in assenza o difformità
I lavori edili relativi a interventi e opere rientranti fra quelle soggette al Permesso, eseguite in assenza della stessa, in difformità totale o parziale, NON in contrasto con gli strumenti urbanistici, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell’attività edilizia, anche sospesi con la prescritta ordinanza, possono essere ripresi e sanati, con la richiesta di un Permesso in sanatoria da parte dei soggetti responsabili, previo pagamento della sanzione prevista come oblazione, di eventuali contributi, se dovuti.
Titolo da esibire in cantiere
La sussistenza del titolo, da esibire agli organi di vigilanza, è provata con la copia del Permesso di costruire, gli elaborati progettuali, e la documentazione, che ai sensi di legge, si deve trovare nel cantiere edile, a disposizione degli organi di controllo.
Cartello di cantiere
Come espressamente previsto dal regolamento edilizio, prima di iniziare i lavori di cantieramento, il costruttore deve collocare il cartello di cantiere, con le indicazioni previste dalla normativa, in luogo visibile dalla pubblica via.
- La mancata collocazione, per le opere soggette a Permesso/SCIA alternativa “super”, costituisce reato: art. 44/a DPR n. 380/81, in relazione all’art. 27.
Ricorso contro il mancato rilascio del “Permesso di costruire”
In caso di determinazione negativa il dirigente dello Sportello unico per l’edilizia, deve procedere alla notificazione del diniego, adeguatamente motivato, contro il quale il richiedente potrà eventualmente, ricorrere al TAR entro 60 giorni, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
Contributi
Nel caso in cui il Permesso riguardi un intervento edilizio per il quale si rende necessario assolvere ai contributi di legge, il committente deve effettuare il versamento degli oneri concessori nella misura vigente (secondo le norme regionali e comunali che regolano le modalità di calcolo e di pagamento degli oneri stessi).
Il pagamento dei citati contributi deve avvenire prima del rilascio del titolo abilitativo.
Diritti di segreteria
Sono previsti i diritti di segreteria dovuti per la presentazione della richiesta del Permesso.
Controlli a campione
Le Regioni, nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione o in percentuale, comprensivi del controllo dei lavori sul posto.
Adempimento obbligatorio da parte del dirigente (che può avvalersi dei propri tecnici o della polizia giudiziaria) la cui inadempienza potrebbe far sorgere responsabilità, anche di carattere penale, per omissione atti d’ufficio.
Aree industriali dismesse. Permesso di costruire in deroga
Con il nuovo testo: “per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di Permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell’intervento di ristrutturazione”. (Art. 14 DPR n. 380/01 come modificato dalla L. n. 164/2014)
Cambio d’uso in deroga agli strumenti urbanistici
È possibile modificare la destinazione d’uso sia di aree legate all’intervento di ristrutturazione urbanistica, sia di fabbricati con l’intervento di ristrutturazione edilizia (pesante), anche in deroga alla destinazione d’uso in essere, quindi con possibile contrasto con gli strumenti urbanistici, a condizione che in tal senso il consiglio comunale si esprima favorevolmente, attestando che l’intervento edilizio ha valenza d’interesse pubblico.
Condizione vincolante perché questo possa avvenire è che il cambio di destinazione d’uso non comporti: aumento della superficie coperta, prima dell’intervento di ristrutturazione urbanistica ed edilizia (pesante).
Sanzioni previste in caso di effettuazione dei lavori in assenza del Permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.
(Esclusa la parziale difformità che prevede un percorso sanzionatorio diverso, art. 34 o legge regionale).
L’esecuzione di opere o interventi edilizi, soggetti a Permesso, in assenza, in totale difformità o con variazioni essenziali, costituisce reato edilizio.
In caso d’abuso trovano applicazione i provvedimenti sanzionatori ripristinatori amministrativi di competenza del Dirigente dello Sportello unico, titolare della vigilanza edilizia.
Carattere dell’abuso: illecito penale (Previsto dall’art. 31 DPR n. 380/01)
- Se accertato dalla polizia giudiziaria:
- Rapporto al dirigente (Con gli elementi essenziali, documentazione fotografica e planimetrica)
- Rapporto alla Regione (o ente delegato come la Provincia, secondo la stessa Regione)
- Notizia di reato: al Procuratore della Repubblica presso il tribunale, (con gli atti di Polizia giudiziaria)
- Se accertato direttamente dall’ufficio tecnico, il dirigente responsabile dello Sportello unico:
- Denuncia per iscritto del reato al pubblico ministero o in alternativa ad un ufficiale di polizia giudiziaria (al comando di Polizia locale), anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. (Quando più tecnici sono obbligati alla denuncia per il medesimo fatto, la stessa può essere anche redatta e sottoscritta in un unico atto).
DIRIGENTE: Adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi ripristinatori.
- Ordinanza di sospensione dei lavori.
- Possibilità del sequestro amministrativo, con ordinanza a firma del Sindaco. (Art. 27 del DPR n. 380/01).
- Ordinanza di ripristino e in caso d’inottemperanza, previo verbale di verifica: Applicazione della sanzione pecuniaria da €. 2.000 a 20.000. (ATTENZIONE! L’’entità della somma da pagare è determinata dal dirigente, (NON dalla Polizia Giudiziaria), in relazione all’abuso realizzato. Non trova applicazione la norma prevista dall’art. 14 della L. n. 689/81, laddove prevede il pagamento in misura ridotta).
- Ordinanza di acquisizione (se ricorrente).
- Ordinanza di demolizione d’ufficio a spese dei responsabili (salvo il mantenimento con delibera del Consiglio comunale, se ricorrente).
In entrambi i casi: deve essere notiziata l’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate). (Ai sensi dell’art. 49 del DPR n. 380/01).
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Organizzazione di manifestazioni o lavori
Manifestazioni sportive, competitive o non competitive su strada
Per organizzare manifestazioni sportive, competitive o non competitive, che si svolgono su strada nel territorio comunale è necessario chiedere l’autorizzazione prevista dall’art. 9 del Codice della Strada.
Nella richiesta va specificata la natura competitiva/non competitiva ed il percorso della manifestazione, il tipo di competizione (es. ciclistica, podistica, motoristica ecc.) nonché la disponibilità della scorta tecnica.
Se la manifestazione prevede l’istituzione del divieto di sosta o la chiusura, anche temporanea, di strade, si deve specificare la necessità di tale ordinanza al comando Polizia Municipale.
Manifestazioni di pubblico spettacolo
L’Ufficio preposto rilascia tutte le autorizzazioni previste dal Testo unico in materia di leggi sulla pubblica sicurezza previste in materia di attività di pubblico spettacolo, sia a soggetti che esercitano una attività imprenditoriale che ad associazioni senza scopo di lucro, nel rispetto del vigente regolamento in materia di inquinamento acustico.
Presso tale ufficio è altresì possibile presentare le SCIA (Segnalazioni Certificate di Inizio Attività) nei casi in cui le stesse siano previste.
Chiusura strade per manifestazioni o lavori
In occasione di manifestazioni o di lavori che intralcino o impediscano il regolare svolgimento del transito, può essere chiesta l’emissione di ordinanza che imponga obblighi, divieti o limitazione all’utilizzo di strade aperte al pubblico.
La richiesta può essere presentata da singoli cittadini, da ditte, associazioni o enti pubblici.
Informazioni
È opportuno rivolgersi all’ufficio competente per ottenere informazioni in merito alle procedure adatte al proprio caso specifico, in merito alle modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione e alle SCIA.
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Richiesta e rinnovo contrassegni invalidi
Per poter usufruire delle suindicate agevolazioni gli interessati devono esporre nell’auto, ben visibile, l’apposito contrassegno.
Il contrassegno, che ha una validità di cinque anni, è valido in tutti i Comuni italiani e negli altri Paesi dell’Unione europea.
Cosa serve
- domanda
- certificato medico rilasciato dall’ufficio medico – legale dell’Azienda U.S.L., attestante che l’interessato è affetto da una patologia che limita la capacità di deambulazione
- copia di un documento di identità del richiedente
- per il rinnovo allegare anche il contrassegno scaduto.
Dove
La richiesta deve essere presentata presso l’ufficio polizia municipale.
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Anagrafe degli animali d’affezione
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Chi ha smarrito un oggetto può chiederne la restituzione.
Annualmente viene pubblicato per due volte all’albo pretorio l’elenco degli oggetti smarriti depositati presso detto ufficio.
Trascorso un anno dal termine delle pubblicazioni se l’oggetto non viene reclamato dal proprietario o dal rinvenitore diventa proprietà del comune che lo può cedere a terzi.
Cosa serve
Documento di identità e denuncia di smarrimento presentata presso la caserma dei carabinieri o altro posto di polizia.
Quando
Entro un anno dalla pubblicazione dell’elenco albo pretorio.
Dove
La richiesta deve essere presentata presso l’ufficio polizia municipale.
Note
Deve essere versato un importo corrispondente ad una percentuale del valore stimato, più eventuali spese
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Ricorsi
- ricorso al Prefetto: entro 60 giorni dalla contestazione o notifica dell’infrazione direttamente al Prefetto o presso il comando di Polizia Municipale, il quale registrerà il ricorso e provvederà a inoltrarlo al Prefetto con le proprie controdeduzioni. All’istanza possono essere allegati documenti idonei a comprovare le proprie ragioni e può contenere la richiesta per l’audizione personale.
- ricorso al Giudice di Pace: entro 30 giorni e sempre qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso al Giudice di Pace. Il ricorso deve essere depositato direttamente all’Ufficio del Giudice di Pace.
Si può ricorrere al Giudice di Pace anche per le sanzioni amministrative accessorie: ritiro patente, ritiro sospensione carta circolazione, sequestro veicolo ecc..
Ulteriori informazioni
Per dubbi sulle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada che risultassero comminate dalla Polizia Municipale è possibile richiedere informazioni e delucidazioni all’ufficio competente negli orari di ricevimento o con gli altri mezzi di contatto resi disponibili.
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Passo carrabile
I passi carrabili devono quindi essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione del proprietario della strada.
Devono essere regolarizzati anche gli accessi o le diramazioni già esistenti, e comunicate tutte le variazioni poste in essere.
Cosa serve
- Domanda di apertura o di variazione
- Copia di un documento di identità
- Planimetria dell’area interessata
- Ricevuta del versamento dell’importo previsto quale rimborso costo del segnale
- Marca da bollo
Quando
Prima della realizzazione o delle variazioni
Dove
A seguito della presentazione della domanda, sarà cura dell’ufficio preposto contattare il richiedente per i successivi passaggi amministrativi.
In caso di danneggiamento, smarrimento o furto, può essere chiesto un nuovo segnale.
È possibile chiedere il subingresso nell’autorizzazione.
Documenti
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Accesso agli atti della Polizia Municipale
- atti di accertamento del Codice della Strada;
- relazioni di servizio redatte da operatori di P.M. e atti relativi a violazioni amministrative;
- rapporti informativi relativi agli incidenti stradali.
L’accesso potrà sostanziarsi nella presa di visione, nel rilascio di copie semplici o nel rilascio di copie “conformi all’originali” (autenticate).
Soggetti titolari del diritto di accesso
Per accedere agli atti ai sensi del Capo V della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. occorre essere tra i soggetti titolari del diritto, ovvero avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (es. per incidenti: conducente, proprietario, delegato dalla compagnia assicurativa ecc.).
Alla richiesta di accesso si applica quanto previsto dalla normativa in materia, anche in termine di informazione ai contro interessati e di documenti esclusi dall’accesso (per es. in caso di indagini in corso).
L’eventuale diniego all’accesso dovrà essere motivato e recare gli estremi per il ricorso.
Modalità di accesso
La richiesta di accesso va formulata sugli appositi modelli, e sconta l’imposta di bollo qualora si richieda copia conforme degli atti.
Per la produzione di copia degli atti potrà essere richiesto il pagamento di una tariffa, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta Comunale.
Cosa serve
- Documento di identità del richiedente
- Domanda di rilascio delle copie, con l’esatta indicazione degli atti richiesti
- Copia del versamento effettuato per il rilascio delle copie
- (eventuale) Marche da bollo (una per la richiesta, una ogni quattro pagine degli atti rilasciati)
Dove
La richiesta deve essere rivolta con le modalità consentite per le istanze di accesso agli atti. È opportuno rivolgersi all’ufficio per ulteriori informazioni.
Documenti
Restituzione al rinvenitore di oggetto smarrito
Chi ha smarrito un oggetto può chiederne la restituzione.
Annualmente viene pubblicato per due volte all’albo comunale l’elenco degli oggetti smarriti depositati presso l’ufficio.
Trascorso un anno da dette pubblicazioni, se l’oggetto non viene reclamato dal proprietario, il rinvenitore può chiederne la restituzione.
Cosa serve
Documento di identità e denuncia di ritrovamento presentata presso la caserma dell’arma dei carabinieri o altro posto di polizia.
Quando
Entro un anno e non oltre due anni dalle pubblicazioni all’albo
Dove
La richiesta deve essere presentata presso l’ufficio polizia municipale.
Note
Deve essere versato un importo pari ad una percentuale del valore stimato, più eventuali spese
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Sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche, eventi e spettacoli
- autorizzazione dell’attività per spettacoli/intrattenimenti superiore a 200 persone (oppure che si protrae oltre le ore 24 del giorno di inizio) e superiori a 5000 persone;
- Scia nel caso di spettacoli/intrattenimenti inferiori a 200 persone o che si protraggono prima delle ore 24 del giorno di inizio;
- bozza di relazione tecnica;
- bozza di piano di emergenza;
- delibera di indirizzo all’effettuazione di manifestazione cittadina;
- comunicazioni dei motivi ostativi al rilascio di autorizzazione;
- Scia temporanea per partecipazione mercati;
- Scia sanitaria somministrazione alimenti bevande;
- ordinanze di divieto di somministrazione, consumo, vendita alcolici e/o bevande in bottiglie di vetro.
DESTINATARI
Soggetti che intendo organizzare eventi, spettacoli, intrattenimenti.
DESCRIZIONE
Le attività in oggetto trovano la disciplina negli articoli 68 e 69 del TULPS.
L’articolo 68 del TULPS attiene le seguenti attività: accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli e trattenimenti, circoli, scuole da ballo e sale pubbliche di audizione.
L’art. 69 attiene pubblici trattenimenti, l’esposizione alla pubblica vista di rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, audizioni all’aperto.
La differenza tra spettacoli e trattenimenti consiste essenzialmente nel fatto che i primi consisterebbero in divertimenti a cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (cinema, teatro, ecc.) mentre i trattenimenti costituirebbero divertimenti a cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, ecc.). Decisamente importante è tipizzare gli elementi e i presupposti in base al quale gli spettacoli pubblici possano essere considerati tali ai fine della necessità del rilascio delle licenze di cui agli articoli 68 e TULPS.
Il rilascio della licenza è condizionato ad altro titolo amministrativo, previsto dall’articolo 80 del medesimo T.U.L.P.S., che impone all’autorità di pubblica sicurezza di subordinare l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo alla verifica di una commissione tecnica, tendente ad accertare la solidità e sicurezza della struttura e l’esistenza di idonee uscite di sicurezza. Tale disposizione è applicabile anche ai luoghi all’aperto.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931) ;
- Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
- D.P.R. n. 616/1977;
- Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.Lgs n. 222/2016;
- D.Lgs. n. 159/2011 “ Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
- D.Lgs. n. 222/2016;
- D.M. 19 agosto 1996;
- D.P.R. n. 151 del 1.8.2011;
- Legge quadro n. 447 del 26.10.1995;
- D.P.C.M. 14.11.1997.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo si intendono quelle manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive (concerti, spettacoli ed eventi di varia natura) che si svolgono in un periodo ben determinato (con una data di inizio e una data fine precise). Trattasi cioè di attività di pubblico spettacolo o intrattenimento ai sensi dell’art. 68 e 69 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773. Per eventi fino a un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le 24 ore del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Ciò che attiene la sicurezza dei locali e dei luoghi di pubblico spettacolo, compresi i luoghi all’aperto, è normato dall’art. 80 del TULPS teso a tutelare la solidità e la sicurezza dell’edificio oltre che a disciplinare le vie di fuga e di accesso da garantire in caso di incendio.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 8 del TULPS, le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell’esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e ottenere la approvazione dell’autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l’autorizzazione. Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
Rispetto ai requisiti soggettivi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo, D.Lgs N.159/2011 (Legge antimafia) [1] | Art. 67, c.1, lett. A), D. Lgs N. 159/2011 |
Insussistenza condizioni previste dagli art. 11 e 92 del TULPS [2] | Artt. 11 e 92, TULPS |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13, D.Lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Artt. 67 e 85, D.Lgs N. 159/2011 |
Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale | Art. 2, c.2, D.Lgs N. 126/2016 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE [3]
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA SCIA (A PENA DI IRRICEVIBILITÀ) IN RIFERIMENTO AD EVENTI FINO AD UN MASSIMO DI 200 PARTECIPANTI:
N.B. in relazione al D.Lgs. N. 222/16 allegato 1 punto 79 e 80 il Suap ricevuta l’istanza la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi degli artt. 141 bis, comma 2 e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN RIFERIMENTO AD EVENTI CHE SI PROTRAGGONO OLTRE LE ORE 24 DAL GIORNO DI INIZIO O CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PARTECIPANTI:
N.B. in relazione al D.Lgs. N. 222/16 allegato 1 punto 79 e 80 il Suap ricevuta l’istanza la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi degli artt. 141 bis, comma 2 e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti morali:
Costituisce impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/11).
Insussistenza delle condizioni previste dagli art. 11 [4] e 92 [5] del TULPS (R.D. n. 773/1931).
Requisiti oggettivi:
Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio, di destinazione d’uso e igienico-sanitario.
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2006.
Conformità delle attrezzature alle prescrizioni delle vigenti normative di sicurezza e igienico-sanitarie settoriali.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/1990.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.
[1] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[2] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[3] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[4] Art. 11 – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;
[5] Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.